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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Luisa Maria Cutrona a seguito dell'udienza dell'08.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 5580/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 15, c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo CodiceFiscale_1
Prestianni e Eugenio Marano;
- Ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina;
- Resistente –
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 10 giugno 2024 ha Parte_1 adito la presente sede esponendo:
- di essere medico specialista pediatra di libera scelta e di operare in regime di convenzione con l' , nel Distretto di Catania, ex CP_1 Controparte_1
Catania 2;
- che il rapporto di convenzione è attualmente disciplinato dall'Accordo Collettivo
Nazionale (ACN) del 29 luglio 2009 e dall'Accordo Integrativo Regionale (AIR) del 29 giugno 2011, pubblicato sulla GURS del 22 luglio 2011, Parte Prima;
- che l'AIR ha previsto che, a decorrere dal mese di luglio 2011, i genitori dei bambini nuovi nati, al momento della nascita dei loro figli o a quello successivo della scelta del pediatra presso i competenti sportelli delle ASP, ricevono da queste il “libretto sanitario pediatrico”;
- che il libretto sanitario pediatrico è quel documento che ogni pediatra è tenuto a compilare fin dal momento in cui il neonato diventa suo assistito, annotando in esso le informazioni sulle fasi della crescita del bambino sì da essere strumento di immediata e facile consultazione che consente ad ogni operatore sanitario di conoscere la storia clinica del bambino;
- che l'AIR riconosce ai pediatri un compenso lordo di € 10,00 per la compilazione del libretto pediatrico;
1 - che tale compenso deve essere corrisposto dall'ASP di appartenenza per ciascun nuovo nato a [...][...] e per ogni anno in cui si protrae il rapporto di assistenza sanitaria tra il bambino ed il pediatra di libera scelta;
- che ciò è espressamente previsto dall'art. 4 lett. c) AIR, secondo cui “Allo scopo di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le devono predisporre la stampa del nuovo libretto sanitario individuale che deve essere quindi distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di scelta/revoca delle di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal
Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”;
- che, nonostante l'art. 4, lett. c) AIR le abbia attribuito il diritto di percepire il compenso in questione ogni anno e in misura proporzionale al numero complessivo di nuovi nati per conto dei quali i loro genitori, dall'anno 2011 l'hanno scelto come pediatra l'amministrazione convenuto non le ha mai erogato il compenso in questione;
- di aver pertanto richiesto il pagamento degli emolumenti arretrati a titolo di compenso di cui all'art. 4 lett. c) AIR 2011 dapprima con nota del 12.10.2018, e, successivamente con diffida del 26.12.2022 senza tuttavia ottenere risposta;
- che, in base alla lista dei movimenti degli assistiti dall'1.1.2011 al 30.4.2024 scaricata dal Portale della Regione Sicilia dedicato ai Medici di Medicina Generale e ai e ai Pediatri di Libera Scelta, il credito da ella a oggi vantato ammonta a € 48.212,93, come calcolato in ricorso;
- che predetti i compensi arretrati sono stati calcolati nel seguente modo: i) dalla lista dei movimenti sono stati esclusi sia i bambini nati prima dell'1.1.2011, sia i bambini nati dall'1.1.2011 che abbiano cessato il rapporto di assistenza con esso ricorrente in data anteriore al quinquennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione;
ii) per ciascun neonato iscritto dall'1.1.2011 sono stati calcolati i mesi trascorsi dalla data di prima iscrizione alla data di revoca dell'incarico di assistenza conferitogli ovvero, in assenza di tale revoca, alla data del 30.4.2024; iii) si è quindi proceduto alla somma dei mesi per i quali si è protratto il rapporto di assistenza con riferimento a tutti i neonati iscritti individuati secondo i criteri suindicati, ottenendo così il numero complessivo di 62.821 mesi;
iv) tale numero di 62.821è stato poi moltiplicato per € 0,83, ossia per la quota mensile del compenso di € 10,00 previsto per ciascun anno e per ciascun assistito in carico (€ 10,00 : 12 = € 0,83), ottenendo la somma di € 52.141,43; v) da tale importo sono stati, infine, detratti gli emolumenti previsti dall'art. 4, lett. C, AIR 2011 effettivamente percepiti dalla ricorrente (codice emolumento CM0473) pari a € 3.928,50, così ricavando la somma complessiva pari ad €. 48.212,93 di cui al ricorso;
2 - che la lista dei movimenti è stata estratta dal portale dei medici di base (MMG e PLS) gestito dalla Regione Siciliana e i dati provengono dalla N.A.R. (Nuova Anagrafe
Regionale) e sono allineati con quelli della MEF); Pt_2
- che, come può evincersi dal manuale dell'utente del portale “pmmg.regione.sicilia.it”,
è possibile per il pediatra, dopo avere fatto accesso all'area riservata con le proprie credenziali, stampare la lista dei propri assistiti con le variazioni di scelta e revoca in un intervallo temporale prescelto. Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “ … condannare l' , in persona del Controparte_1 suo Direttore Generale p.t., con sede a Catania in Via Santa la Grande n. 5, P.IVA
, a corrispondere alla dott.ssa la somma di € P.IVA_1 Parte_1
48.212,93, o quella diversa, maggiore o minore, che il giudice riterrà di ragione a titolo di compenso di cui all'art. 4, l. c), AIR 2011, maturato, dall'anno 2013 all'anno 2024, oltre all'indennità da svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Con memoria difensiva depositata in data 30.9.2024, si è tempestivamente costituita in giudizio l' resistente contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Preliminarmente, ha eccepito la parziale estinzione per prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti vantati ed in particolare dell'anno 2013 non constando il compimento da parte del ricorrente di atti interruttivi.
Nel merito, ha contestato le ragioni di parte ricorrente, sostenendo che, contrariamente a quanto da essa prospettato, il compenso di € 10,00 a libretto spetta solo per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso.
Ha, poi, dedotto che, dalla lettura dell'art. 4, l. c), AIR 2011, emerge che, a differenza di altri emolumenti convenzionalmente previsti, relativamente ai quali è espressamente specificato che incrementino la quota ponderata variabile per assistito, l'emolumento per il libretto pediatrico non determina una maggiorazione della parte variabile dei compensi e che esso rientra, infatti, tra le ipotesi residuali di redistribuzione “una tantum” correlata a particolari attività, così come precisato dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia con le note nn.ri prot.7159 del 18.9.2013 e prot. 79423 del 18.10.2013.
Infine, dedotto che trattandosi di norma senza la copertura finanziaria, l'art. 4, l. c), AIR
2011 andrebbe disapplicato, stante la nullità testuale prevista dall'art. 40 del TUPI, parte resistente ha concluso chiedendo: “rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto
e in diritto, accertando e dichiarando l'infondatezza della pretesa di controparte per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi del presente giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza dell'8 luglio 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
*******
2. Preliminarmente, va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente nella propria memoria difensiva.
Sul punto occorre considerare che, per un verso, il dies a quo del termine prescrizionale può farsi coincidere con il primo giorno dell'anno successivo a quello cui è riferita
3 l'attività da compensarsi;
per altro verso, nella specie il credito richiesto dalla ricorrente si riferisce alla compilazione dei libretti sanitari negli anni dal 2013 al 2024.
Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione ha cominciato a decorrere, al più presto, dall'1.1.2014.
Ora, nel caso che ci occupa come emerge dalla documentazione allegata in atti, parte ricorrente, ha espressamente richiesto, dapprima, con la diffida – redatta a ministero dell'avvocato Prestianni, al quale poi ha conferito la procura alle liti – trasmessa a mezzo pec all'ASP e da quest'ultima acquista al proprio protocollo in data 12.10.2018 la corresponsione dei compensi dovuti per la compilazione dei libretti sanitari nel periodo compreso dall'anno 2011 al 2018 e, successivamente, con nota trasmessa al protocollo telematico dell'amministrazione convenuta del 26.12.2022, la corresponsione di tutti gli
“emolumenti arretrati relativi ai libretti sanitari ai sensi dell'art. 4 lettera c) dell'AIR del 2011”. (cfr. All. 3 ricorso)
I predetti atti interruttivi, in riferimento ai quali nessuna specifica contestazione ha mosso la resistente, seguiti dall'incontestata notifica del ricorso in data 16.9.2024, sono pertanto idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale dei crediti maturati per la compilazione dei libretti sanitari dall'anno 2013 in poi. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
3. Nel merito si osserva che oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria della ricorrente, pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l'Asp di Catania, rispetto il compenso lordo di € 10,00 riconosciuto ai pediatri dall'art. 4, lett. c dell'Accordo
Integrativo Regionale del 29.6.2011, per la compilazione del libretto pediatrico per i nati a partire dall'1.1.2011.
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 5559/2019 emessa in data 5.12.2019 nel proc n. 9882/2015 R.G. – est. dott.ssa C. Musumeci;
da ultimo, ex multis, cfr. sentenze nn. 1769/2024, 1791/2024, 1792/2024, 4100/2024, 4101/2024 emesse in data 29.3.2024
e 11.9.2024 nei proc. nn. 11635/2022, 10748/2022, 3284/2023, 5582/2024 e 5585/2024
R.G. – est. dott.ssa – e sentenza n. 1955/2024 emessa in data 9.4.2024 nel Per_1 proc. n. 8001/2022 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni da ultimo espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4101/2024:
“ ...2.1. L'ASP sul presupposto che il compenso di € 10,00 spetti solamente per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso, ha sostenuto essere insussistente il diritto della parte ricorrente di pretendere il pagamento di tale compenso anche per gli anni successivi al primo anno in cui è stata operata la scelta da parte dei genitori del pediatra e ciò sulla base della differente interpretazione della disposizione di cui all'art. 4, co.3 lett. c) dell'Accordo Integrativo regionale di pediatria fatta propria da parte resistente rispetto alla tesi prospettata in ricorso.
4 2.2. Ai fini della decisione giova muovere dalla normativa che disciplina la materia de qua, siccome richiamata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. c) dell'Accordo integrativo regionale di pediatria (A.I.R.), reso esecutivo con decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 29 giugno 2011 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
31 del 22 luglio 2011, “I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. … … Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”.
2.3. Ebbene, come già condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questo
Tribunale (anche alla luce delle ulteriori disposizioni regionali ivi richiamate): “…Tenuto conto delle superiori previsioni, ritiene il decidente che l'interpretazione della norma contrattuale operata dall' resistente, sebbene conforme alle direttive dell'Assessorato, si ponga in contrasto con la previsione letterale dell'Accordo Integrativo Regionale;
ed invero, la norma fa riferimento all'attività di compilazione periodica del libretto a carico del pediatra di famiglia, configurando a carico dello stesso un preciso obbligo;
dispone altresì per detta attività periodica la corresponsione di una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico;
la limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma che imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra ha previsto un compenso che non può non avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. […] Si evidenzia infine che la superiore interpretazione appare conforme alle previsioni di cui agli
Accordi integrativi stipulati dalle regioni Lazio, Basilicata, Abruzzo e Veneto, versati in atti da parte resistente, che prevedono la corresponsione in favore dei medici pediatri dei compensi annui per la tenuta e l'aggiornamento dei libretti…” (cfr. sentenza n.
5559/2019 del Tribunale di Catania, cit., qui da intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.4. La Corte di Appello di Catania, pronunciatasi sulla medesima fattispecie, ha avuto modo di evidenziare in relazione all'articolo 4, co. 3, lett. c), dell'AIR che “…Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per
l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla “compilazione periodica” del documento ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e, a fronte di tale obbligo, è prevista una
“quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale della previsione pattizia non autorizza l'interpretazione proposta dall'ASP secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum
5 per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica allegata dall'appellante tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del minore nel periodo” (cfr. Corte di Appello di Catania, sez. lav. 22 febbraio 2024, n. 232 emessa nel procedimento iscritto al n. 527/2022 R.G.;
v. anche Corte di Appello di Catania sez. lav. 22 marzo 2024, n. 234 entrambe, tra le altre, in ricorso da parte ricorrente).
Ancora, la Corte di Appello di Catania, nella menzionata sentenza n. 234/2024, ha evidenziato: “6. La condotta dell'ASP, che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' in osservanza alle disposizioni CP_1 impartite dall'Assessorato Regionale della Salute. A tal riguardo deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn.
15678, 15679, 15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato, “assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva” e “non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi “sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi”, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo
(cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della contrattazione collettiva, posto che l'AIR, benché reso esecutivo con decreto assessoriale, resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della contrattazione collettiva e dell'AIR stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n. 31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti convenzionali.
Parimenti, l'ASP non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Nè può rilevare in senso contrario l'argomento fondato sulla conformità dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l'ASP si è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria, (avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' si è limitata a produrre la nota assessoriale del 22.05.2022 nella CP_1
6 quale viene richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti dall'appellata -, reso in risposta alla richiesta dell'ASP di Catania del 29.01.2013, afferma che “il primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall'ASP di Siracusa nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante secondo cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico).” (Corte di Appello di Catania cit.) ...” (cfr., sentenza n. 4101/2024 del Tribunale di
Catania, cit.).
Da tanto discende il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'importo correlato alla compilazione di tutti i libretti pediatrici per gli assistiti nati a partire dal 1 gennaio 2011 con riferimento al periodo compreso dall'11.11.2013 al 30.4.2024, come risultante dal tabulato allegato al ricorso laddove viene riportato, per ciascun assistito, la somma dei mesi per i quali si è protratto il rapporto di assistenza calcolati avuto riguardo il periodo trascorso dalla data di prima iscrizione alla data di revoca dell'incarico di assistenza conferito alla ricorrente ovvero, in assenza di tale revoca, sino al 30 Aprile 2024. (cfr.
All. 5 ricorso)
4. In merito alla quantificazione di tali importi occorre premettere che, da un lato, la parte ricorrente non deve fornire la prova di avere adempiuto al compito di compilazione periodica del libretto, posto che il compenso è commisurato non al numero delle annotazioni apposte sui libretti, ma al numero degli assistiti in carico nati dopo l'1.1.2011; dall'altro lato, presupposto costitutivo del diritto al compenso anche per gli anni successivi a quello di presa in carico del paziente nato dopo il 1.1.2011 è che questo sia rimasto effettivamente tale anche nel corso dei successivi anni (cfr. sentenze citate di questo Tribunale).
Ciò posto, va evidenziato che parte ricorrente ha allegato un elenco incontestatamente estratto dal portale dei medici di base (MMG e PLS) gestito dalla Regione Siciliana
(http://pmmg.regione.sicilia.it), i cui dati, come emerge dalla presentazione esplicativa del progetto N.A.R. (Nuova Anagrafe Regionale), provengono dalla N.A.R. e sono allineati con quelli della MEF) (cfr. All.ti 4, 5 e 7 al ricorso). Pt_2
Come esplicitato da parte ricorrente, sulla base di quanto emerge dal manuale dell'utente del detto portale “pmmg.regione.sicilia.it”, è consentito al pediatra, accedendo all'area
7 riservata con le proprie credenziali, stampare la lista dei propri assistiti con le variazioni di scelta e revoca in un intervallo temporale prescelto. (cfr. All. doc. 8)
Va evidenziato che la correttezza dell'importo preteso dalla ricorrente, risulta dai calcoli da questi dettagliatamente esplicati in seno al ricorso (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso) e non
è stata oggetto di contestazione alcuna da parte della resistente.
Trova, pertanto, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza secondo il quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav., n.21302/2019).
5. In conclusione, l'ASP di Catania deve essere pertanto condannata a pagare a parte ricorrente, per le superiori causali, la complessiva somma di €. 48.212,93 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna, per le causali di cui in motivazione, l' Controparte_1
a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di € 48.212,93, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l' al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania, in data 09 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Luisa Maria Cutrona a seguito dell'udienza dell'08.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 5580/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 15, c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo CodiceFiscale_1
Prestianni e Eugenio Marano;
- Ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina;
- Resistente –
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 10 giugno 2024 ha Parte_1 adito la presente sede esponendo:
- di essere medico specialista pediatra di libera scelta e di operare in regime di convenzione con l' , nel Distretto di Catania, ex CP_1 Controparte_1
Catania 2;
- che il rapporto di convenzione è attualmente disciplinato dall'Accordo Collettivo
Nazionale (ACN) del 29 luglio 2009 e dall'Accordo Integrativo Regionale (AIR) del 29 giugno 2011, pubblicato sulla GURS del 22 luglio 2011, Parte Prima;
- che l'AIR ha previsto che, a decorrere dal mese di luglio 2011, i genitori dei bambini nuovi nati, al momento della nascita dei loro figli o a quello successivo della scelta del pediatra presso i competenti sportelli delle ASP, ricevono da queste il “libretto sanitario pediatrico”;
- che il libretto sanitario pediatrico è quel documento che ogni pediatra è tenuto a compilare fin dal momento in cui il neonato diventa suo assistito, annotando in esso le informazioni sulle fasi della crescita del bambino sì da essere strumento di immediata e facile consultazione che consente ad ogni operatore sanitario di conoscere la storia clinica del bambino;
- che l'AIR riconosce ai pediatri un compenso lordo di € 10,00 per la compilazione del libretto pediatrico;
1 - che tale compenso deve essere corrisposto dall'ASP di appartenenza per ciascun nuovo nato a [...][...] e per ogni anno in cui si protrae il rapporto di assistenza sanitaria tra il bambino ed il pediatra di libera scelta;
- che ciò è espressamente previsto dall'art. 4 lett. c) AIR, secondo cui “Allo scopo di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le devono predisporre la stampa del nuovo libretto sanitario individuale che deve essere quindi distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di scelta/revoca delle di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal
Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”;
- che, nonostante l'art. 4, lett. c) AIR le abbia attribuito il diritto di percepire il compenso in questione ogni anno e in misura proporzionale al numero complessivo di nuovi nati per conto dei quali i loro genitori, dall'anno 2011 l'hanno scelto come pediatra l'amministrazione convenuto non le ha mai erogato il compenso in questione;
- di aver pertanto richiesto il pagamento degli emolumenti arretrati a titolo di compenso di cui all'art. 4 lett. c) AIR 2011 dapprima con nota del 12.10.2018, e, successivamente con diffida del 26.12.2022 senza tuttavia ottenere risposta;
- che, in base alla lista dei movimenti degli assistiti dall'1.1.2011 al 30.4.2024 scaricata dal Portale della Regione Sicilia dedicato ai Medici di Medicina Generale e ai e ai Pediatri di Libera Scelta, il credito da ella a oggi vantato ammonta a € 48.212,93, come calcolato in ricorso;
- che predetti i compensi arretrati sono stati calcolati nel seguente modo: i) dalla lista dei movimenti sono stati esclusi sia i bambini nati prima dell'1.1.2011, sia i bambini nati dall'1.1.2011 che abbiano cessato il rapporto di assistenza con esso ricorrente in data anteriore al quinquennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione;
ii) per ciascun neonato iscritto dall'1.1.2011 sono stati calcolati i mesi trascorsi dalla data di prima iscrizione alla data di revoca dell'incarico di assistenza conferitogli ovvero, in assenza di tale revoca, alla data del 30.4.2024; iii) si è quindi proceduto alla somma dei mesi per i quali si è protratto il rapporto di assistenza con riferimento a tutti i neonati iscritti individuati secondo i criteri suindicati, ottenendo così il numero complessivo di 62.821 mesi;
iv) tale numero di 62.821è stato poi moltiplicato per € 0,83, ossia per la quota mensile del compenso di € 10,00 previsto per ciascun anno e per ciascun assistito in carico (€ 10,00 : 12 = € 0,83), ottenendo la somma di € 52.141,43; v) da tale importo sono stati, infine, detratti gli emolumenti previsti dall'art. 4, lett. C, AIR 2011 effettivamente percepiti dalla ricorrente (codice emolumento CM0473) pari a € 3.928,50, così ricavando la somma complessiva pari ad €. 48.212,93 di cui al ricorso;
2 - che la lista dei movimenti è stata estratta dal portale dei medici di base (MMG e PLS) gestito dalla Regione Siciliana e i dati provengono dalla N.A.R. (Nuova Anagrafe
Regionale) e sono allineati con quelli della MEF); Pt_2
- che, come può evincersi dal manuale dell'utente del portale “pmmg.regione.sicilia.it”,
è possibile per il pediatra, dopo avere fatto accesso all'area riservata con le proprie credenziali, stampare la lista dei propri assistiti con le variazioni di scelta e revoca in un intervallo temporale prescelto. Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “ … condannare l' , in persona del Controparte_1 suo Direttore Generale p.t., con sede a Catania in Via Santa la Grande n. 5, P.IVA
, a corrispondere alla dott.ssa la somma di € P.IVA_1 Parte_1
48.212,93, o quella diversa, maggiore o minore, che il giudice riterrà di ragione a titolo di compenso di cui all'art. 4, l. c), AIR 2011, maturato, dall'anno 2013 all'anno 2024, oltre all'indennità da svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Con memoria difensiva depositata in data 30.9.2024, si è tempestivamente costituita in giudizio l' resistente contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Preliminarmente, ha eccepito la parziale estinzione per prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti vantati ed in particolare dell'anno 2013 non constando il compimento da parte del ricorrente di atti interruttivi.
Nel merito, ha contestato le ragioni di parte ricorrente, sostenendo che, contrariamente a quanto da essa prospettato, il compenso di € 10,00 a libretto spetta solo per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso.
Ha, poi, dedotto che, dalla lettura dell'art. 4, l. c), AIR 2011, emerge che, a differenza di altri emolumenti convenzionalmente previsti, relativamente ai quali è espressamente specificato che incrementino la quota ponderata variabile per assistito, l'emolumento per il libretto pediatrico non determina una maggiorazione della parte variabile dei compensi e che esso rientra, infatti, tra le ipotesi residuali di redistribuzione “una tantum” correlata a particolari attività, così come precisato dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia con le note nn.ri prot.7159 del 18.9.2013 e prot. 79423 del 18.10.2013.
Infine, dedotto che trattandosi di norma senza la copertura finanziaria, l'art. 4, l. c), AIR
2011 andrebbe disapplicato, stante la nullità testuale prevista dall'art. 40 del TUPI, parte resistente ha concluso chiedendo: “rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto
e in diritto, accertando e dichiarando l'infondatezza della pretesa di controparte per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi del presente giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza dell'8 luglio 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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2. Preliminarmente, va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente nella propria memoria difensiva.
Sul punto occorre considerare che, per un verso, il dies a quo del termine prescrizionale può farsi coincidere con il primo giorno dell'anno successivo a quello cui è riferita
3 l'attività da compensarsi;
per altro verso, nella specie il credito richiesto dalla ricorrente si riferisce alla compilazione dei libretti sanitari negli anni dal 2013 al 2024.
Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione ha cominciato a decorrere, al più presto, dall'1.1.2014.
Ora, nel caso che ci occupa come emerge dalla documentazione allegata in atti, parte ricorrente, ha espressamente richiesto, dapprima, con la diffida – redatta a ministero dell'avvocato Prestianni, al quale poi ha conferito la procura alle liti – trasmessa a mezzo pec all'ASP e da quest'ultima acquista al proprio protocollo in data 12.10.2018 la corresponsione dei compensi dovuti per la compilazione dei libretti sanitari nel periodo compreso dall'anno 2011 al 2018 e, successivamente, con nota trasmessa al protocollo telematico dell'amministrazione convenuta del 26.12.2022, la corresponsione di tutti gli
“emolumenti arretrati relativi ai libretti sanitari ai sensi dell'art. 4 lettera c) dell'AIR del 2011”. (cfr. All. 3 ricorso)
I predetti atti interruttivi, in riferimento ai quali nessuna specifica contestazione ha mosso la resistente, seguiti dall'incontestata notifica del ricorso in data 16.9.2024, sono pertanto idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale dei crediti maturati per la compilazione dei libretti sanitari dall'anno 2013 in poi. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
3. Nel merito si osserva che oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria della ricorrente, pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l'Asp di Catania, rispetto il compenso lordo di € 10,00 riconosciuto ai pediatri dall'art. 4, lett. c dell'Accordo
Integrativo Regionale del 29.6.2011, per la compilazione del libretto pediatrico per i nati a partire dall'1.1.2011.
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 5559/2019 emessa in data 5.12.2019 nel proc n. 9882/2015 R.G. – est. dott.ssa C. Musumeci;
da ultimo, ex multis, cfr. sentenze nn. 1769/2024, 1791/2024, 1792/2024, 4100/2024, 4101/2024 emesse in data 29.3.2024
e 11.9.2024 nei proc. nn. 11635/2022, 10748/2022, 3284/2023, 5582/2024 e 5585/2024
R.G. – est. dott.ssa – e sentenza n. 1955/2024 emessa in data 9.4.2024 nel Per_1 proc. n. 8001/2022 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni da ultimo espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4101/2024:
“ ...2.1. L'ASP sul presupposto che il compenso di € 10,00 spetti solamente per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso, ha sostenuto essere insussistente il diritto della parte ricorrente di pretendere il pagamento di tale compenso anche per gli anni successivi al primo anno in cui è stata operata la scelta da parte dei genitori del pediatra e ciò sulla base della differente interpretazione della disposizione di cui all'art. 4, co.3 lett. c) dell'Accordo Integrativo regionale di pediatria fatta propria da parte resistente rispetto alla tesi prospettata in ricorso.
4 2.2. Ai fini della decisione giova muovere dalla normativa che disciplina la materia de qua, siccome richiamata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. c) dell'Accordo integrativo regionale di pediatria (A.I.R.), reso esecutivo con decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 29 giugno 2011 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
31 del 22 luglio 2011, “I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. … … Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”.
2.3. Ebbene, come già condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questo
Tribunale (anche alla luce delle ulteriori disposizioni regionali ivi richiamate): “…Tenuto conto delle superiori previsioni, ritiene il decidente che l'interpretazione della norma contrattuale operata dall' resistente, sebbene conforme alle direttive dell'Assessorato, si ponga in contrasto con la previsione letterale dell'Accordo Integrativo Regionale;
ed invero, la norma fa riferimento all'attività di compilazione periodica del libretto a carico del pediatra di famiglia, configurando a carico dello stesso un preciso obbligo;
dispone altresì per detta attività periodica la corresponsione di una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico;
la limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma che imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra ha previsto un compenso che non può non avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. […] Si evidenzia infine che la superiore interpretazione appare conforme alle previsioni di cui agli
Accordi integrativi stipulati dalle regioni Lazio, Basilicata, Abruzzo e Veneto, versati in atti da parte resistente, che prevedono la corresponsione in favore dei medici pediatri dei compensi annui per la tenuta e l'aggiornamento dei libretti…” (cfr. sentenza n.
5559/2019 del Tribunale di Catania, cit., qui da intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.4. La Corte di Appello di Catania, pronunciatasi sulla medesima fattispecie, ha avuto modo di evidenziare in relazione all'articolo 4, co. 3, lett. c), dell'AIR che “…Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per
l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla “compilazione periodica” del documento ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e, a fronte di tale obbligo, è prevista una
“quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale della previsione pattizia non autorizza l'interpretazione proposta dall'ASP secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum
5 per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica allegata dall'appellante tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del minore nel periodo” (cfr. Corte di Appello di Catania, sez. lav. 22 febbraio 2024, n. 232 emessa nel procedimento iscritto al n. 527/2022 R.G.;
v. anche Corte di Appello di Catania sez. lav. 22 marzo 2024, n. 234 entrambe, tra le altre, in ricorso da parte ricorrente).
Ancora, la Corte di Appello di Catania, nella menzionata sentenza n. 234/2024, ha evidenziato: “6. La condotta dell'ASP, che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' in osservanza alle disposizioni CP_1 impartite dall'Assessorato Regionale della Salute. A tal riguardo deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn.
15678, 15679, 15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato, “assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva” e “non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi “sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi”, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo
(cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della contrattazione collettiva, posto che l'AIR, benché reso esecutivo con decreto assessoriale, resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della contrattazione collettiva e dell'AIR stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n. 31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti convenzionali.
Parimenti, l'ASP non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Nè può rilevare in senso contrario l'argomento fondato sulla conformità dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l'ASP si è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria, (avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' si è limitata a produrre la nota assessoriale del 22.05.2022 nella CP_1
6 quale viene richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti dall'appellata -, reso in risposta alla richiesta dell'ASP di Catania del 29.01.2013, afferma che “il primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall'ASP di Siracusa nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante secondo cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico).” (Corte di Appello di Catania cit.) ...” (cfr., sentenza n. 4101/2024 del Tribunale di
Catania, cit.).
Da tanto discende il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'importo correlato alla compilazione di tutti i libretti pediatrici per gli assistiti nati a partire dal 1 gennaio 2011 con riferimento al periodo compreso dall'11.11.2013 al 30.4.2024, come risultante dal tabulato allegato al ricorso laddove viene riportato, per ciascun assistito, la somma dei mesi per i quali si è protratto il rapporto di assistenza calcolati avuto riguardo il periodo trascorso dalla data di prima iscrizione alla data di revoca dell'incarico di assistenza conferito alla ricorrente ovvero, in assenza di tale revoca, sino al 30 Aprile 2024. (cfr.
All. 5 ricorso)
4. In merito alla quantificazione di tali importi occorre premettere che, da un lato, la parte ricorrente non deve fornire la prova di avere adempiuto al compito di compilazione periodica del libretto, posto che il compenso è commisurato non al numero delle annotazioni apposte sui libretti, ma al numero degli assistiti in carico nati dopo l'1.1.2011; dall'altro lato, presupposto costitutivo del diritto al compenso anche per gli anni successivi a quello di presa in carico del paziente nato dopo il 1.1.2011 è che questo sia rimasto effettivamente tale anche nel corso dei successivi anni (cfr. sentenze citate di questo Tribunale).
Ciò posto, va evidenziato che parte ricorrente ha allegato un elenco incontestatamente estratto dal portale dei medici di base (MMG e PLS) gestito dalla Regione Siciliana
(http://pmmg.regione.sicilia.it), i cui dati, come emerge dalla presentazione esplicativa del progetto N.A.R. (Nuova Anagrafe Regionale), provengono dalla N.A.R. e sono allineati con quelli della MEF) (cfr. All.ti 4, 5 e 7 al ricorso). Pt_2
Come esplicitato da parte ricorrente, sulla base di quanto emerge dal manuale dell'utente del detto portale “pmmg.regione.sicilia.it”, è consentito al pediatra, accedendo all'area
7 riservata con le proprie credenziali, stampare la lista dei propri assistiti con le variazioni di scelta e revoca in un intervallo temporale prescelto. (cfr. All. doc. 8)
Va evidenziato che la correttezza dell'importo preteso dalla ricorrente, risulta dai calcoli da questi dettagliatamente esplicati in seno al ricorso (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso) e non
è stata oggetto di contestazione alcuna da parte della resistente.
Trova, pertanto, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza secondo il quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav., n.21302/2019).
5. In conclusione, l'ASP di Catania deve essere pertanto condannata a pagare a parte ricorrente, per le superiori causali, la complessiva somma di €. 48.212,93 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna, per le causali di cui in motivazione, l' Controparte_1
a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di € 48.212,93, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l' al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania, in data 09 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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