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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 24/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e Parte_1 difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTE E
, in proprio quale titolare della EL Area TH e in qualità di Controparte_1 legale rappresentante della assistito e difeso dall'Avv. PICCIRILLI Controparte_2
GIOVANNI OSVALDO APPELLATI
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 237/2024 in data 28 novembre 2024 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Lanciano, ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 224/2021/CH/1 PROT. N. 42768, con la quale è stato ingiunto a il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.661,25 per omessa Parte_2 comunicazione INAIL ex art. 24 DPR 1124/1965 per le collaboratrici familiari CP_3
e (sanzione di € 286,25); lavoro sommerso e irregolare ex art. 3
[...] Parte_3 legge 73/2003, sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo n. 151/2015, per Persona_1
(sanzione € 3.375,00), ha altresì annullato le ordinanze ingiunzione n. 223/2021/CH/1 PROT. N. 42764 e n. 223/2021/CH/2 PROT. N. 42765, tutte del 20 DIC. 2021 con le quali è stato ingiunto allo stesso nonché alla il pagamento Parte_2 Controparte_2 della sanzione amministrativa di € 6.750,00 per violazione dell'art. 3 c. 3 D.L. 22.02.2012 conv. con modd. dalla L. 23.04.2012 n. 73 come sost. dall'art. 22 comma 1 D. Lgs 14.09.2015 n. 151, per aver occupato alle proprie dipendenze i lavoratori e Persona_2
in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto Persona_3 di lavoro e di altre tutele lavoristiche, previdenziali ed assistenziali per la giornata del 07.03.2018. Gli opponenti nei ricorsi introduttivi, poi riuniti dal giudice di primo grado, avevano eccepito la violazione dell'art. 2 della legge 241/1990; la nullità del verbale unico di accertamento ,e notificazione, per violazione dei termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981; l'infondatezza nel merito della contestazione;
il difetto di motivazione. Il giudice di primo grado, esclusa l'applicazione della legge n. 241/1990 ai procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ha ritenuto fondata l'eccezione di cui all'art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dai ricorrenti, essendo trascorsi oltre 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, visto che l'accesso ispettivo era iniziato in data 30.05.2018 presso la sede operativa della e contestualmente presso la sede CP_4 legale della EL Area TH di e la notifica del verbale unico di Controparte_1 accertamento e notificazione alla era intervenuta solo il 26.11.2018 e alla CP_4
EL Area TH di il 07.12.2018. Controparte_1
In particolare, secondo il primo giudice, per la posizione della EL Area TH di
, “i cinque mesi trascorsi tra il maggio 2018 ed l'ottobre 2018, periodo Controparte_1 ben superiore ai novanta giorni normativamente previsti, senza che l' abbia Parte_1 assunto alcuna iniziativa, non si giustificano rispetto alle contrapposte esigenze evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità”, inoltre per la posizione della “non si Controparte_4 Par comprende, in mancanza della deduzione e dimostrazione da parte della di atti preliminari che non abbiano sortito effetto (come convocazioni che non hanno avuto esito positivo), la ragione per cui solo a distanza di 5 mesi dall'accesso ispettivo sia sorta la necessità di convocare ”. Persona_3
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l' Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto delle opposizioni. Si sono costituiti in giudizio e la contestando ogni Parte_2 CP_4 motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione da parte del primo giudice della norma di cui all'art. 14 L.n. 689/1981, pur risultando attestato in entrambi i verbali unici di accertamento che gli accertamenti si sono conclusi in data 25.10.2018 e non in un momento precedente, quando è stata acquisita a verbale la dichiarazione di
[...]
. Persona_3
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
pag. 2/7 L'art. 14 citato prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” . Pacificamente il dies a quo dal quale iniziare il computo del termine dei novanta giorni decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti, tenendo conto della complessità degli stessi e dei tempi tecnici utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi di prova acquisiti. E' costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione" (cfr. Cass. 21611/07; 25916/06 e più recentemente ord. 27702/19; 27405/19). La stessa giurisprudenza di legittimità affida al giudice di merito uno spazio di discrezionalità per valutare la congruità dei tempi utilizzati per l'indagine, rilevando che "compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporalmente predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. 21611/07). In definitiva, la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo ed esclusivamente nel caso in cui è volta a realizzare quell'attività istruttoria, debitamente documentata, necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo. A tale riguardo va osservato che, come si legge nei verbali ispettivi, non risultando disponibile, al momento del primo accesso ispettivo, ossia in data 30 maggio 2018, la documentazione richiesta dagli ispettori, tanto il che la sono stati Pt_2 CP_4 sollecitati invitati ad esibire il libro unico del lavoro, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro e copie delle stesse consegnate ai lavoratori, i prospetti paga sottoscritti, i contratti di lavoro stipulati, la delega al professionista abilitato e del il Cont permesso di soggiorno di (per , Per_3 Parte_5 CP_3
pag. 3/7 , l'autorizzazione o accordo sindacale all'installazione degli impianti di video CP_3 sorveglianza (per entro la data del 05.07.2018, precisando gli ispettori Parte_6 nello stesso verbale che gli accertamenti sarebbero ripresi all'esito dell'acquisizione della predetta documentazione. Dal successivo verbale di accertamento, versato nel fascicolo di primo grado dell'ispettorato del Lavoro, non risulta mai consegnata o acquisita la predetta documentazione, come peraltro confermato dalla dichiarazione del professionista abilitato – acquisita dalle ispettrici proprio in data 5 luglio 2018 – di non essere più in possesso del carteggio richiesto. Tale dichiarazione è stata prodotta dall'amministrazione solo in sede di gravame ma è da ritenersi comunque ammissibile, costituendo una mera integrazione rispetto ad elementi già acquisiti agli atti. Quanto al permesso di soggiorno di risulta che gli ispettori hanno Persona_3 acquisito l'attestazione della Polizia di Stato di Lanciano in data 18.09.2018. Proprio la circostanza che la documentazione, nonostante sia stata tempestivamente richiesta, non è stata esibita per la data indicata, contraddice l'affermazione del primo giudice per cui sarebbero inutilmente “decorsi cinque mesi, tra il maggio 2018 ed l'ottobre 2018, periodo ben superiore ai novanta giorni normativamente previsti, senza che l' abbia assunto alcuna iniziativa”, emergendo al contrario che, non essendo Parte_1 pervenuta alcuna documentazione, solo dopo il 5 luglio 2018 l'accertamento, iniziato il 30 maggio 2018, è proseguito, non potendosi ritenersi completato se non alla data del 25.10.2018, come riportato nel verbale, con l'acquisizione dell'ultima dichiarazione resa da dopo l'acquisizione del permesso di soggiorno, operata in data 18 Persona_3 settembre 2018. Peraltro le verifiche ispettive sono state due e condotte in parallelo ed hanno riguardato la posizione di realtà datoriali formalmente e sostanzialmente diverse: da un lato un'officina meccanica e dall'altra un'area di servizio e di ristorazione, seppure attigue tra loro e gestite dal medesimo centro di interessi. Si intende pertanto in questa sede ribadire l'orientamento di questa Corte (sent. n°326/2024 del 11.07.2024) per cui "in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della I. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorni o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale". La tempistica complessiva di tutta l'istruttoria, dalla segnalazione del 27.03.2018 proveniente dalla P.S. di Lanciano, pervenuta all' in data 3 aprile 2018, Parte_1 Par proseguendo con l'accesso ispettivo del 30.05.2018 fino all'acquisizione dell'ultima pag. 4/7 dichiarazione del 25.10.2018 – sottratto il periodo dal 1 giugno al 5 luglio 2018 inutilmente concesso al e alla per depositare la documentazione richiesta – non Pt_2 CP_4 può essere considerato un arco temporale eccessivo rilevante, tenuto conto del fatto che si è trattato di due verifiche contestuali, aventi ad oggetto realtà lavorative e datoriali differenti, per quanto svolte in un contesto unitario, con conseguente maggiore complessità della valutazione del materiale istruttorio ai fini dell'individuazione delle violazioni accertate (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ord. 25.10.2019, n. 27405, Cass. Civ., Sez. 1, 04.04.2018, n. 8326 e Cass. Lav., 02.04.2 014, n. 7681), riferite al lavoro "in nero" di ben tre soggetti, due meccanici ed una cuoca e all'apporto lavorativo di due collaboratrici familiari, previo esame della documentazione trasmessa dalla Polizia Stradale di Lanciano, intervenuta sul posto, compreso il carteggio fotografico. Va ritenuta pertanto tempestiva la contestazione delle violazioni. Passando al merito delle stesse, a fronte delle eccezioni e delle difese degli opponenti – non esaminate in primo grado e riproposte in grado di appello – i quali che hanno sostenuto che i soggetti indicati nell'ordinanza ingiunzione non hanno prestato alcuna attività lavorativa, come subordinati o come collaboratori familiari, va evidenziato che, l'amministrazione, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ha dato dimostrazione dell'adibizione, da un lato, a lavoratrice subordinata di , a collaboratori familiari di Persona_1 Parte_3
e per la ditta EL Area TH e, dall'altro, la natura di
[...] Controparte_3 lavoratori subordinati di e per la Persona_2 Persona_3 CP_4
Secondo la prospettazione degli opponenti, richiamata anche in appello, gli interessati si sarebbero trovati sui luoghi a titolo di amicizia o, nel caso dell'officina, per effettuare riparazioni di mezzi personali. A tale riguardo risulta dalle dichiarazioni rese dai presenti, nell'immediatezza del primo accesso ispettivo e dunque il 30 maggio 2018, che, come riferito da Controparte_3
lavorava come cuoca nel bar dell'area di servizio, con orario dalle 07:30 Persona_1 alle 09:00 per circa quattro giorni a settimana e che lavorava in Parte_3 segreteria già dai primi mesi del 2016, con orario dalle 9:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì. Si consideri che , all'epoca del rilascio della dichiarazione si qualificava Controparte_3 moglie di e madre di a conoscenza di tutte le Controparte_1 Parte_3 dinamiche, non soltanto lavorative, dei rapporti di lavoro all'interno delle due aziende. Del tutto inverosimile è quanto affermato dalla medesima, nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, quando sentita come teste, all'udienza del 22.06.2023, ha riferito che era lei a cucinare per il marito – e non dunque la – a fronte di dichiarazioni Per_1 puntuali e precise rese al momento dell'ispezione, quando specificava persino l'orario di lavoro della stessa. Né l'ulteriore circostanza, riferita al fatto che l'intervento della Per_1 in cucina poteva coincidere con la propria assenza per malattia, può escludere che Per_1 la abbia svolto effettivamente attività di cuoca. Per_1
La stessa , nelle dichiarazioni del 30.05.2018, affermava di lavorare come Persona_1 cuoca nella self Area già dal 2017, per circa due ore al giorno, percependo una retribuzione,
pag. 5/7 ma senza aver firmato alcun contratto, confermando in pieno e dando riscontro a quanto dichiarato lo stesso giorno da , per poi cambiare versione all'udienza del Controparte_3
09.03.2023 quando, sentita come teste, dichiarava di essersi recata presso l'attività di a titolo di amicizia, per consumare un pranzo di pesce. Pt_3
Le Tali affermazioni sono tuttavia smentite da quanto riportato ed appreso direttamente dagli ispettori verbalizzanti, che cioè la si trovava in cucina a pulire le cozze. Persona_1
Anche , nella dichiarazione resa in sede di ispezione, confermava di dare Parte_3 una mano nella parte amministrativa e confermava che era venuta presso la Persona_1
EL Area, per un paio d'ore al giorno. All'udienza del 09.11.2023, sentita come teste, riferiva di aver lavorato per il padre fino agli anni 2016/2017 e di essere tornata al Pt_2 lavoro anche prima del Covid, dunque senza smentire la dichiarazione resa agli ispettori. A sua volta , in sede testimoniale, all'udienza del 09.03.2023 confermava Persona_1 che stava lavorando come addetta alla contabilità. Parte_3
In conclusione, per le posizioni di , e Controparte_3 Parte_3 Persona_1 può affermarsi che le stesse stessero effettivamente lavorando, così come ricostruito dagli ispettori verbalizzanti, con la conseguenza che, per le prime due, è fondata la contestazione di omessa comunicazione all'INAIL ex art.24 D.P.R. 1124/1965, quali collaboratrici familiari e per la terza quella di lavoro sommerso ed irregolare. Con riguardo alle posizioni di e – diversamente da Persona_2 Persona_3 quanto sostenuto dagli opponenti, per cui si sarebbe trovato in loco per Persona_2 trascorrere del tempo, in amicizia, con e che avrebbe iniziato a pulire Controparte_1
l'area, di propria iniziativa, con una scopa, mentre vi era giunto per Persona_3 cercare un pezzo di ricambio per la propria auto – va osservato anzitutto che, a parte i due summenzionati, non sono stati trovati dagli ispettori altri operai a svolgere riparazioni in aiuto al e, in ogni caso, che la presenza dei medesimi e Pt_3 Persona_2 [...]
era stata riscontrata in data 07.03.2018, direttamente dal personale della Persona_3
Polizia Stradale, emergendo dal verbale che svolgeva le mansioni di meccanico e Per_3 che lavorava su un Ducato Fiat tg BR025BA, di proprietà della ILMEA di Menna E. Per_2
e A. con sede ad Atessa c. da TT (cfr anche foto n°8 in All.1 sub allegato 7 segnalazione P.S.) . Sicchè non è credibile che il 30 maggio 2018, all'atto dell'accesso ispettivo, il Per_2 stesse pulendo il piazzale a mero titolo di amicizia. Il predetto peraltro, nella dichiarazione del 30.05.2018, affermava di essersi recato il 07.03.2018 presso l'officina, su richiesta di , per dargli una mano e che quel giorno Pt_3
c'era anche che lavorava come meccanico. Per_3
Anche la , nella dichiarazione del 30.05.2018, affermava che e Controparte_3 Per_2
il giorno 07.03.2018, all'arrivo della Polizia Stradale, stavano lavorando come Per_3 meccanici in officina. Tali circostanze sono confermate anche dalle dichiarazioni rese da , sempre Persona_1 in data 30.05.2018.
pag. 6/7 Da ultimo, nella dichiarazione del 25.10.2018, confermava che il Persona_3
07.03.2018 era stato chiamato dal signor ed era intento a sistemare un furgone, Pt_3 dalle 07:45 alle 13:00, presso l'officina. Nel corso dell'istruttoria di primo grado, sentito come teste, all'udienza del Per_2
09.03.2023, cambiava versione riferendo di trovarsi in loco per pulire il piazzale a titolo di amicizia, negando di aver smontato un motore da un Fiat Ducato, ma confermando di aver visto uno straniero, sistemare un motore. Anche il all'udienza del 09.11.2023, sentito come teste, affermava di stare in Per_3 officina a sistemare la propria auto con un pezzo di ricambio fornito dal . Pt_3
Dette dichiarazioni testimoniali non appaiono veritiere né idonee a sovvertire la ricostruzione dei fatti operata dagli ispettori, soprattutto in ragione di quanto appreso dai verbalizzanti, de visu, nel giorno dell'accesso ispettivo e di quanto riportato nella comunicazione della Polizia Stradale, oltre che dalle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori presenti, tenuto conto che le stesse, riferite da questi ultimi nell'immediatezza dei fatti, si presentano spontanee e genuine né è emerso alcun interesse da parte degli stessi a riferire fatti non rispondenti al vero, ragion per cui devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle ricordate a distanza di tempo in sede di prova testimoniale. Risultate pertanto fondate le violazioni accertate con le ordinanze ingiunzione opposte, va infine precisato che la gravità e la pluralità delle stesse giustifica l'applicazione di sanzioni non coincidenti ma non distanti dai minimi edittali, irrogate in misura congrua. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le opposizioni proposte in primo grado e confermate le ordinanze ingiunzione opposte nn. 223/2021 e 224/2021. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Rigetta le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzione n. 223/2021 e 224/2021
- Condanna e la in solido tra loro alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese del doppio grado, che liquida in € 2108 per il primo grado e in € 1.983 per il presente grado, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 24/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e Parte_1 difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTE E
, in proprio quale titolare della EL Area TH e in qualità di Controparte_1 legale rappresentante della assistito e difeso dall'Avv. PICCIRILLI Controparte_2
GIOVANNI OSVALDO APPELLATI
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 237/2024 in data 28 novembre 2024 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Lanciano, ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 224/2021/CH/1 PROT. N. 42768, con la quale è stato ingiunto a il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.661,25 per omessa Parte_2 comunicazione INAIL ex art. 24 DPR 1124/1965 per le collaboratrici familiari CP_3
e (sanzione di € 286,25); lavoro sommerso e irregolare ex art. 3
[...] Parte_3 legge 73/2003, sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo n. 151/2015, per Persona_1
(sanzione € 3.375,00), ha altresì annullato le ordinanze ingiunzione n. 223/2021/CH/1 PROT. N. 42764 e n. 223/2021/CH/2 PROT. N. 42765, tutte del 20 DIC. 2021 con le quali è stato ingiunto allo stesso nonché alla il pagamento Parte_2 Controparte_2 della sanzione amministrativa di € 6.750,00 per violazione dell'art. 3 c. 3 D.L. 22.02.2012 conv. con modd. dalla L. 23.04.2012 n. 73 come sost. dall'art. 22 comma 1 D. Lgs 14.09.2015 n. 151, per aver occupato alle proprie dipendenze i lavoratori e Persona_2
in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto Persona_3 di lavoro e di altre tutele lavoristiche, previdenziali ed assistenziali per la giornata del 07.03.2018. Gli opponenti nei ricorsi introduttivi, poi riuniti dal giudice di primo grado, avevano eccepito la violazione dell'art. 2 della legge 241/1990; la nullità del verbale unico di accertamento ,e notificazione, per violazione dei termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981; l'infondatezza nel merito della contestazione;
il difetto di motivazione. Il giudice di primo grado, esclusa l'applicazione della legge n. 241/1990 ai procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ha ritenuto fondata l'eccezione di cui all'art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dai ricorrenti, essendo trascorsi oltre 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, visto che l'accesso ispettivo era iniziato in data 30.05.2018 presso la sede operativa della e contestualmente presso la sede CP_4 legale della EL Area TH di e la notifica del verbale unico di Controparte_1 accertamento e notificazione alla era intervenuta solo il 26.11.2018 e alla CP_4
EL Area TH di il 07.12.2018. Controparte_1
In particolare, secondo il primo giudice, per la posizione della EL Area TH di
, “i cinque mesi trascorsi tra il maggio 2018 ed l'ottobre 2018, periodo Controparte_1 ben superiore ai novanta giorni normativamente previsti, senza che l' abbia Parte_1 assunto alcuna iniziativa, non si giustificano rispetto alle contrapposte esigenze evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità”, inoltre per la posizione della “non si Controparte_4 Par comprende, in mancanza della deduzione e dimostrazione da parte della di atti preliminari che non abbiano sortito effetto (come convocazioni che non hanno avuto esito positivo), la ragione per cui solo a distanza di 5 mesi dall'accesso ispettivo sia sorta la necessità di convocare ”. Persona_3
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l' Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto delle opposizioni. Si sono costituiti in giudizio e la contestando ogni Parte_2 CP_4 motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione da parte del primo giudice della norma di cui all'art. 14 L.n. 689/1981, pur risultando attestato in entrambi i verbali unici di accertamento che gli accertamenti si sono conclusi in data 25.10.2018 e non in un momento precedente, quando è stata acquisita a verbale la dichiarazione di
[...]
. Persona_3
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
pag. 2/7 L'art. 14 citato prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” . Pacificamente il dies a quo dal quale iniziare il computo del termine dei novanta giorni decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti, tenendo conto della complessità degli stessi e dei tempi tecnici utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi di prova acquisiti. E' costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione" (cfr. Cass. 21611/07; 25916/06 e più recentemente ord. 27702/19; 27405/19). La stessa giurisprudenza di legittimità affida al giudice di merito uno spazio di discrezionalità per valutare la congruità dei tempi utilizzati per l'indagine, rilevando che "compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporalmente predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. 21611/07). In definitiva, la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo ed esclusivamente nel caso in cui è volta a realizzare quell'attività istruttoria, debitamente documentata, necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo. A tale riguardo va osservato che, come si legge nei verbali ispettivi, non risultando disponibile, al momento del primo accesso ispettivo, ossia in data 30 maggio 2018, la documentazione richiesta dagli ispettori, tanto il che la sono stati Pt_2 CP_4 sollecitati invitati ad esibire il libro unico del lavoro, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro e copie delle stesse consegnate ai lavoratori, i prospetti paga sottoscritti, i contratti di lavoro stipulati, la delega al professionista abilitato e del il Cont permesso di soggiorno di (per , Per_3 Parte_5 CP_3
pag. 3/7 , l'autorizzazione o accordo sindacale all'installazione degli impianti di video CP_3 sorveglianza (per entro la data del 05.07.2018, precisando gli ispettori Parte_6 nello stesso verbale che gli accertamenti sarebbero ripresi all'esito dell'acquisizione della predetta documentazione. Dal successivo verbale di accertamento, versato nel fascicolo di primo grado dell'ispettorato del Lavoro, non risulta mai consegnata o acquisita la predetta documentazione, come peraltro confermato dalla dichiarazione del professionista abilitato – acquisita dalle ispettrici proprio in data 5 luglio 2018 – di non essere più in possesso del carteggio richiesto. Tale dichiarazione è stata prodotta dall'amministrazione solo in sede di gravame ma è da ritenersi comunque ammissibile, costituendo una mera integrazione rispetto ad elementi già acquisiti agli atti. Quanto al permesso di soggiorno di risulta che gli ispettori hanno Persona_3 acquisito l'attestazione della Polizia di Stato di Lanciano in data 18.09.2018. Proprio la circostanza che la documentazione, nonostante sia stata tempestivamente richiesta, non è stata esibita per la data indicata, contraddice l'affermazione del primo giudice per cui sarebbero inutilmente “decorsi cinque mesi, tra il maggio 2018 ed l'ottobre 2018, periodo ben superiore ai novanta giorni normativamente previsti, senza che l' abbia assunto alcuna iniziativa”, emergendo al contrario che, non essendo Parte_1 pervenuta alcuna documentazione, solo dopo il 5 luglio 2018 l'accertamento, iniziato il 30 maggio 2018, è proseguito, non potendosi ritenersi completato se non alla data del 25.10.2018, come riportato nel verbale, con l'acquisizione dell'ultima dichiarazione resa da dopo l'acquisizione del permesso di soggiorno, operata in data 18 Persona_3 settembre 2018. Peraltro le verifiche ispettive sono state due e condotte in parallelo ed hanno riguardato la posizione di realtà datoriali formalmente e sostanzialmente diverse: da un lato un'officina meccanica e dall'altra un'area di servizio e di ristorazione, seppure attigue tra loro e gestite dal medesimo centro di interessi. Si intende pertanto in questa sede ribadire l'orientamento di questa Corte (sent. n°326/2024 del 11.07.2024) per cui "in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della I. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorni o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale". La tempistica complessiva di tutta l'istruttoria, dalla segnalazione del 27.03.2018 proveniente dalla P.S. di Lanciano, pervenuta all' in data 3 aprile 2018, Parte_1 Par proseguendo con l'accesso ispettivo del 30.05.2018 fino all'acquisizione dell'ultima pag. 4/7 dichiarazione del 25.10.2018 – sottratto il periodo dal 1 giugno al 5 luglio 2018 inutilmente concesso al e alla per depositare la documentazione richiesta – non Pt_2 CP_4 può essere considerato un arco temporale eccessivo rilevante, tenuto conto del fatto che si è trattato di due verifiche contestuali, aventi ad oggetto realtà lavorative e datoriali differenti, per quanto svolte in un contesto unitario, con conseguente maggiore complessità della valutazione del materiale istruttorio ai fini dell'individuazione delle violazioni accertate (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ord. 25.10.2019, n. 27405, Cass. Civ., Sez. 1, 04.04.2018, n. 8326 e Cass. Lav., 02.04.2 014, n. 7681), riferite al lavoro "in nero" di ben tre soggetti, due meccanici ed una cuoca e all'apporto lavorativo di due collaboratrici familiari, previo esame della documentazione trasmessa dalla Polizia Stradale di Lanciano, intervenuta sul posto, compreso il carteggio fotografico. Va ritenuta pertanto tempestiva la contestazione delle violazioni. Passando al merito delle stesse, a fronte delle eccezioni e delle difese degli opponenti – non esaminate in primo grado e riproposte in grado di appello – i quali che hanno sostenuto che i soggetti indicati nell'ordinanza ingiunzione non hanno prestato alcuna attività lavorativa, come subordinati o come collaboratori familiari, va evidenziato che, l'amministrazione, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ha dato dimostrazione dell'adibizione, da un lato, a lavoratrice subordinata di , a collaboratori familiari di Persona_1 Parte_3
e per la ditta EL Area TH e, dall'altro, la natura di
[...] Controparte_3 lavoratori subordinati di e per la Persona_2 Persona_3 CP_4
Secondo la prospettazione degli opponenti, richiamata anche in appello, gli interessati si sarebbero trovati sui luoghi a titolo di amicizia o, nel caso dell'officina, per effettuare riparazioni di mezzi personali. A tale riguardo risulta dalle dichiarazioni rese dai presenti, nell'immediatezza del primo accesso ispettivo e dunque il 30 maggio 2018, che, come riferito da Controparte_3
lavorava come cuoca nel bar dell'area di servizio, con orario dalle 07:30 Persona_1 alle 09:00 per circa quattro giorni a settimana e che lavorava in Parte_3 segreteria già dai primi mesi del 2016, con orario dalle 9:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì. Si consideri che , all'epoca del rilascio della dichiarazione si qualificava Controparte_3 moglie di e madre di a conoscenza di tutte le Controparte_1 Parte_3 dinamiche, non soltanto lavorative, dei rapporti di lavoro all'interno delle due aziende. Del tutto inverosimile è quanto affermato dalla medesima, nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, quando sentita come teste, all'udienza del 22.06.2023, ha riferito che era lei a cucinare per il marito – e non dunque la – a fronte di dichiarazioni Per_1 puntuali e precise rese al momento dell'ispezione, quando specificava persino l'orario di lavoro della stessa. Né l'ulteriore circostanza, riferita al fatto che l'intervento della Per_1 in cucina poteva coincidere con la propria assenza per malattia, può escludere che Per_1 la abbia svolto effettivamente attività di cuoca. Per_1
La stessa , nelle dichiarazioni del 30.05.2018, affermava di lavorare come Persona_1 cuoca nella self Area già dal 2017, per circa due ore al giorno, percependo una retribuzione,
pag. 5/7 ma senza aver firmato alcun contratto, confermando in pieno e dando riscontro a quanto dichiarato lo stesso giorno da , per poi cambiare versione all'udienza del Controparte_3
09.03.2023 quando, sentita come teste, dichiarava di essersi recata presso l'attività di a titolo di amicizia, per consumare un pranzo di pesce. Pt_3
Le Tali affermazioni sono tuttavia smentite da quanto riportato ed appreso direttamente dagli ispettori verbalizzanti, che cioè la si trovava in cucina a pulire le cozze. Persona_1
Anche , nella dichiarazione resa in sede di ispezione, confermava di dare Parte_3 una mano nella parte amministrativa e confermava che era venuta presso la Persona_1
EL Area, per un paio d'ore al giorno. All'udienza del 09.11.2023, sentita come teste, riferiva di aver lavorato per il padre fino agli anni 2016/2017 e di essere tornata al Pt_2 lavoro anche prima del Covid, dunque senza smentire la dichiarazione resa agli ispettori. A sua volta , in sede testimoniale, all'udienza del 09.03.2023 confermava Persona_1 che stava lavorando come addetta alla contabilità. Parte_3
In conclusione, per le posizioni di , e Controparte_3 Parte_3 Persona_1 può affermarsi che le stesse stessero effettivamente lavorando, così come ricostruito dagli ispettori verbalizzanti, con la conseguenza che, per le prime due, è fondata la contestazione di omessa comunicazione all'INAIL ex art.24 D.P.R. 1124/1965, quali collaboratrici familiari e per la terza quella di lavoro sommerso ed irregolare. Con riguardo alle posizioni di e – diversamente da Persona_2 Persona_3 quanto sostenuto dagli opponenti, per cui si sarebbe trovato in loco per Persona_2 trascorrere del tempo, in amicizia, con e che avrebbe iniziato a pulire Controparte_1
l'area, di propria iniziativa, con una scopa, mentre vi era giunto per Persona_3 cercare un pezzo di ricambio per la propria auto – va osservato anzitutto che, a parte i due summenzionati, non sono stati trovati dagli ispettori altri operai a svolgere riparazioni in aiuto al e, in ogni caso, che la presenza dei medesimi e Pt_3 Persona_2 [...]
era stata riscontrata in data 07.03.2018, direttamente dal personale della Persona_3
Polizia Stradale, emergendo dal verbale che svolgeva le mansioni di meccanico e Per_3 che lavorava su un Ducato Fiat tg BR025BA, di proprietà della ILMEA di Menna E. Per_2
e A. con sede ad Atessa c. da TT (cfr anche foto n°8 in All.1 sub allegato 7 segnalazione P.S.) . Sicchè non è credibile che il 30 maggio 2018, all'atto dell'accesso ispettivo, il Per_2 stesse pulendo il piazzale a mero titolo di amicizia. Il predetto peraltro, nella dichiarazione del 30.05.2018, affermava di essersi recato il 07.03.2018 presso l'officina, su richiesta di , per dargli una mano e che quel giorno Pt_3
c'era anche che lavorava come meccanico. Per_3
Anche la , nella dichiarazione del 30.05.2018, affermava che e Controparte_3 Per_2
il giorno 07.03.2018, all'arrivo della Polizia Stradale, stavano lavorando come Per_3 meccanici in officina. Tali circostanze sono confermate anche dalle dichiarazioni rese da , sempre Persona_1 in data 30.05.2018.
pag. 6/7 Da ultimo, nella dichiarazione del 25.10.2018, confermava che il Persona_3
07.03.2018 era stato chiamato dal signor ed era intento a sistemare un furgone, Pt_3 dalle 07:45 alle 13:00, presso l'officina. Nel corso dell'istruttoria di primo grado, sentito come teste, all'udienza del Per_2
09.03.2023, cambiava versione riferendo di trovarsi in loco per pulire il piazzale a titolo di amicizia, negando di aver smontato un motore da un Fiat Ducato, ma confermando di aver visto uno straniero, sistemare un motore. Anche il all'udienza del 09.11.2023, sentito come teste, affermava di stare in Per_3 officina a sistemare la propria auto con un pezzo di ricambio fornito dal . Pt_3
Dette dichiarazioni testimoniali non appaiono veritiere né idonee a sovvertire la ricostruzione dei fatti operata dagli ispettori, soprattutto in ragione di quanto appreso dai verbalizzanti, de visu, nel giorno dell'accesso ispettivo e di quanto riportato nella comunicazione della Polizia Stradale, oltre che dalle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori presenti, tenuto conto che le stesse, riferite da questi ultimi nell'immediatezza dei fatti, si presentano spontanee e genuine né è emerso alcun interesse da parte degli stessi a riferire fatti non rispondenti al vero, ragion per cui devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle ricordate a distanza di tempo in sede di prova testimoniale. Risultate pertanto fondate le violazioni accertate con le ordinanze ingiunzione opposte, va infine precisato che la gravità e la pluralità delle stesse giustifica l'applicazione di sanzioni non coincidenti ma non distanti dai minimi edittali, irrogate in misura congrua. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le opposizioni proposte in primo grado e confermate le ordinanze ingiunzione opposte nn. 223/2021 e 224/2021. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Rigetta le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzione n. 223/2021 e 224/2021
- Condanna e la in solido tra loro alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese del doppio grado, che liquida in € 2108 per il primo grado e in € 1.983 per il presente grado, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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