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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TT VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 208/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 47 74028 Sava TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 244 2018 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.12.2024 il Comune di Sava notificava alla Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 244/2018 per infedele denuncia - tassa sui rifiuti (Tari) anno 2018.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2028/2025 la società impugnava il predetto avviso e deduceva:
che il Comune aveva richiesto la tassa rifiuti su uno scantinato che, seppur accatastato, risultava allo stato grezzo, privo di impianti, pavimenti ed intonaci, mai completato, non adibito ad alcun uso, pertanto in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabile e/o inutilizzabile;
che tale situazione era comprovata dall'allegata perizia tecnica;
che per l'annualità 2016 identico avviso di accertamento era stato annullato con sentenza della CTP di
Taranto passata in giudicato.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Sava restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1911/2022 la CTP di Taranto ha annullato analogo avviso Tari relativo all'annualità 2016 affermando, sulla scorta di perizia tecnica datata 16.2.2022, che “l'immobile è per mq. 117 allo stato grezzo, avente come pavimentazione roccia affiorante risalente all'anno di realizzazione, privo di impianti elettrici, idrici, fognanti e termici, sprovvisto di infissi, non intonacato, non pavimentato e non utilizzabile”, con conseguente “non applicabilità della Tari ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Sava n. 54 del
10.9.2014”.
La sentenza è passata in giudicato e fa stato nel presente giudizio poiché sono rimasti invariati i presupposti di fatto e di diritto (Cass. 4855/2025), in quanto la perizia posta a fondamento della detta sentenza è stata redatta nel 2022 e l'accertamento compiuto vale, ovviamente, sia per l'anno 2016 sia per tutti gli anni successivi sino alla data dell'accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Sava al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 300,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TT VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 208/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 47 74028 Sava TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 244 2018 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.12.2024 il Comune di Sava notificava alla Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 244/2018 per infedele denuncia - tassa sui rifiuti (Tari) anno 2018.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2028/2025 la società impugnava il predetto avviso e deduceva:
che il Comune aveva richiesto la tassa rifiuti su uno scantinato che, seppur accatastato, risultava allo stato grezzo, privo di impianti, pavimenti ed intonaci, mai completato, non adibito ad alcun uso, pertanto in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabile e/o inutilizzabile;
che tale situazione era comprovata dall'allegata perizia tecnica;
che per l'annualità 2016 identico avviso di accertamento era stato annullato con sentenza della CTP di
Taranto passata in giudicato.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Sava restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1911/2022 la CTP di Taranto ha annullato analogo avviso Tari relativo all'annualità 2016 affermando, sulla scorta di perizia tecnica datata 16.2.2022, che “l'immobile è per mq. 117 allo stato grezzo, avente come pavimentazione roccia affiorante risalente all'anno di realizzazione, privo di impianti elettrici, idrici, fognanti e termici, sprovvisto di infissi, non intonacato, non pavimentato e non utilizzabile”, con conseguente “non applicabilità della Tari ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Sava n. 54 del
10.9.2014”.
La sentenza è passata in giudicato e fa stato nel presente giudizio poiché sono rimasti invariati i presupposti di fatto e di diritto (Cass. 4855/2025), in quanto la perizia posta a fondamento della detta sentenza è stata redatta nel 2022 e l'accertamento compiuto vale, ovviamente, sia per l'anno 2016 sia per tutti gli anni successivi sino alla data dell'accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Sava al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 300,00, oltre accessori come per legge.