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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1259/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
MA GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4236/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/002059 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 12/06/2025 al Comune di Aci Castello, qui inviato in data 11/07/2025 e iscritto al n. 4236/2025 R.G.R., la società “Ricorrente_1 s.r.l. in confisca definitiva” (di seguito “Ricorrente_1 s.r.l.”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2025 00165917 46, notificata in data 15/04/2025 (ruolo n. 2025/002059), dell'importo complessivo di €. =, per TARI 2020. E premetteva che:
1. Il Comune di Aci Castello notificava alla società Gli Ulivi s.r.l., in data 01/12/2022, l'avviso di accertamento in liquidazione n. 600 del 09/11/2022 relativo alla TARI per l'anno 2020, per la somma finale di € 7.221,39=.
2. La società proponeva ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria (R.G.R. n.
3963/2023), che, con sentenza n. 6621/08/2023, pronunciata il 10/10/2023 e depositata il 27/10/2023, divenuta definitiva, accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di accertamento.
3. Nonostante il giudicato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava il 15/04/2024 la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo n. 2025/002059, emessa dal Comune di Aci Castello per TARI
2020, sulla base dell'avviso di accertamento n. 600 notificato l'01/12/2022, già annullato, per un totale di
€ 33.673,88=.
Deduceva di aver richiesto, con PEC in data 15/04/2025, lo sgravio totale della cartella, allegando l'attestazione (in data 25/06/2024) del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento presupposto, ma che il Comune, con PEC di risposta del 15/05/2025, aveva trasmesso un provvedimento di “sospensione” del carico, senza disporre lo sgravio, affermando che il pagamento della TARI 2020 restava sospeso in attesa della conclusione del procedimento di destinazione del bene gestito dalla società di cui all'art. 47, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Chiedeva, pertanto, stante l'annullamento definitivo dell'avviso di accertamento presupposto, l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c. Ribadiva le proprie difese con memoria del 29/01/2026.
§2. Costituitosi in giudizio, il Comune di Aci Castello deduceva l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Rilevava che il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata era in atto sospeso in virtù della sentenza indicata in ricorso e che, comunque, essendo stato emesso a causa di un errore del sistema informatico per l'importo complessivo di
€ 33.673,88 (senza tenere conto che l'avviso di accertamento andava adottato applicando l'agevolazione
VI -19), era stato parzialmente sgravato, decurtando dalla sorte capitale dovuta la somma oggetto di agevolazione il ruolo, e dunque per un residuo importo complessivo pari a € 7.221,39.
§3. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è fondato.
§5. La sentenza n. 6621/08/2023 pronunciata il 10/10/2023 da questa Corte e depositata il
27.10.2023, passata in giudicato, ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento impugnato (n. 600 del
9.11.2022 per l'anno 2020 in materia di TARI).
Alla luce dell'effetto caducante del giudicato sull'atto presupposto e sugli atti consequenziali, la cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento definitivamente annullato giudicato è a sua volta nulla (Cass. civ., sez. trib., 21 maggio 2014, n. 11168), in quanto l'annullamento dell'atto impositivo con sentenza passata in giudicato comporta la caducazione automatica degli atti consequenziali, tra cui la cartella di pagamento, che restano privi di valido fondamento giuridico (Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre
2018, n. 27561).
In mancanza di un valido atto di accertamento, l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento sono radicalmente illegittime per difetto assoluto del presupposto (Cass. civ., sez. trib., 19 dicembre 2019,
n. 34015; Cass. civ., sez. trib., 28 febbraio 2020, n. 5511).
§6. Inoltre, il giudicato tributario vincola l'Amministrazione anche nella fase esecutiva, impedendo l'adozione o il mantenimento di atti incompatibili con la decisione definitiva (Cass. civ., sez. trib., 14 giugno 2017, n. 14828), e quindi l'emissione di una cartella di pagamento fondata su un atto impositivo annullato con sentenza definitiva integra la violazione del giudicato ed è, pertanto, illegittima.
Né è ammissibile la mera sospensione del ruolo in presenza di giudicato (Cass. civ., sez. trib., 22 gennaio
2021, n. 1287), in quanto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che annulla l'atto impositivo,
l'Amministrazione è tenuta allo sgravio del ruolo, non potendo limitarsi alla sospensione della riscossione
(Cass. civ., sez. trib., 7 aprile 2022, n. 11222). La sospensione della riscossione è ammissibile solo in pendenza di giudizio;
una volta formatosi il giudicato, l'unica attività conforme a diritto è lo sgravio integrale.
§7. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento del ricorso.
§8. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo. Non sussistono le condizioni di legge per il risarcimento del maggior danno.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Aci Castello al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.000,00=, oltre accessori di legge, in favore della società ricorrente.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
FR PU
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
MA GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4236/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/002059 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 12/06/2025 al Comune di Aci Castello, qui inviato in data 11/07/2025 e iscritto al n. 4236/2025 R.G.R., la società “Ricorrente_1 s.r.l. in confisca definitiva” (di seguito “Ricorrente_1 s.r.l.”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2025 00165917 46, notificata in data 15/04/2025 (ruolo n. 2025/002059), dell'importo complessivo di €. =, per TARI 2020. E premetteva che:
1. Il Comune di Aci Castello notificava alla società Gli Ulivi s.r.l., in data 01/12/2022, l'avviso di accertamento in liquidazione n. 600 del 09/11/2022 relativo alla TARI per l'anno 2020, per la somma finale di € 7.221,39=.
2. La società proponeva ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria (R.G.R. n.
3963/2023), che, con sentenza n. 6621/08/2023, pronunciata il 10/10/2023 e depositata il 27/10/2023, divenuta definitiva, accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di accertamento.
3. Nonostante il giudicato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava il 15/04/2024 la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo n. 2025/002059, emessa dal Comune di Aci Castello per TARI
2020, sulla base dell'avviso di accertamento n. 600 notificato l'01/12/2022, già annullato, per un totale di
€ 33.673,88=.
Deduceva di aver richiesto, con PEC in data 15/04/2025, lo sgravio totale della cartella, allegando l'attestazione (in data 25/06/2024) del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento presupposto, ma che il Comune, con PEC di risposta del 15/05/2025, aveva trasmesso un provvedimento di “sospensione” del carico, senza disporre lo sgravio, affermando che il pagamento della TARI 2020 restava sospeso in attesa della conclusione del procedimento di destinazione del bene gestito dalla società di cui all'art. 47, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Chiedeva, pertanto, stante l'annullamento definitivo dell'avviso di accertamento presupposto, l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c. Ribadiva le proprie difese con memoria del 29/01/2026.
§2. Costituitosi in giudizio, il Comune di Aci Castello deduceva l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Rilevava che il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata era in atto sospeso in virtù della sentenza indicata in ricorso e che, comunque, essendo stato emesso a causa di un errore del sistema informatico per l'importo complessivo di
€ 33.673,88 (senza tenere conto che l'avviso di accertamento andava adottato applicando l'agevolazione
VI -19), era stato parzialmente sgravato, decurtando dalla sorte capitale dovuta la somma oggetto di agevolazione il ruolo, e dunque per un residuo importo complessivo pari a € 7.221,39.
§3. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è fondato.
§5. La sentenza n. 6621/08/2023 pronunciata il 10/10/2023 da questa Corte e depositata il
27.10.2023, passata in giudicato, ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento impugnato (n. 600 del
9.11.2022 per l'anno 2020 in materia di TARI).
Alla luce dell'effetto caducante del giudicato sull'atto presupposto e sugli atti consequenziali, la cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento definitivamente annullato giudicato è a sua volta nulla (Cass. civ., sez. trib., 21 maggio 2014, n. 11168), in quanto l'annullamento dell'atto impositivo con sentenza passata in giudicato comporta la caducazione automatica degli atti consequenziali, tra cui la cartella di pagamento, che restano privi di valido fondamento giuridico (Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre
2018, n. 27561).
In mancanza di un valido atto di accertamento, l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento sono radicalmente illegittime per difetto assoluto del presupposto (Cass. civ., sez. trib., 19 dicembre 2019,
n. 34015; Cass. civ., sez. trib., 28 febbraio 2020, n. 5511).
§6. Inoltre, il giudicato tributario vincola l'Amministrazione anche nella fase esecutiva, impedendo l'adozione o il mantenimento di atti incompatibili con la decisione definitiva (Cass. civ., sez. trib., 14 giugno 2017, n. 14828), e quindi l'emissione di una cartella di pagamento fondata su un atto impositivo annullato con sentenza definitiva integra la violazione del giudicato ed è, pertanto, illegittima.
Né è ammissibile la mera sospensione del ruolo in presenza di giudicato (Cass. civ., sez. trib., 22 gennaio
2021, n. 1287), in quanto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che annulla l'atto impositivo,
l'Amministrazione è tenuta allo sgravio del ruolo, non potendo limitarsi alla sospensione della riscossione
(Cass. civ., sez. trib., 7 aprile 2022, n. 11222). La sospensione della riscossione è ammissibile solo in pendenza di giudizio;
una volta formatosi il giudicato, l'unica attività conforme a diritto è lo sgravio integrale.
§7. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento del ricorso.
§8. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo. Non sussistono le condizioni di legge per il risarcimento del maggior danno.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Aci Castello al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.000,00=, oltre accessori di legge, in favore della società ricorrente.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
FR PU