CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 753/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Latina - Via Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 TARI 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 BOLLO 2018 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: fa presente che è stata presentata istanza di rateizzazione che comporta il venir meno del provvedimento dell'azione esecutiva e quindi rinuncia al ricorso.
Resistente/Appellato: l'Ufficio da atto che il ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso e conferma l'esistenza dell'istanza di rateizzazione con il pagamanento della prima rata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo, , emessa da NZ delle Entrate - CO .
Con opposizione il contribuente, sosteneva l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, essendo inesistenti i crediti a garanzia dei quali si intendeva iscrivere il fermo amministrativo.
In particolare il ricorrente deduceva in relazione alla inesistenza delle pretese contenute nelle cartella in esso richiamate , limitatamente a quelle oggi impugnate (1. Cartella n. 05720140032831149000 notificata il 02.12.2014, 2. Cartella n. 0572015001395782000 notificata il 30.11.2015, 3. Cartella n.
0572016001394152000 notificata il 28.04.2016, 4. Cartella n. 05720170016548515000 notificata l'
08.05.2017, 5. Cartella n. 05720170034647426000 notificata il 07.12.2017, 6. Cartella n.
05720190008343651000 notificata il 23.12.2019, 7. Cartella n. 05720190028040344000 notificata il
30.04.2022 , 8. AVVISO di Accertamento n. TJKM01372 notificata il 15/12/2012 di € 3.672,63 ).
Il contribuente sosteneva che gli importi non fossero dovuti eccependo sia la prescrizione che la mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti.
Si costituiva l'Ader che l'ade chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione il ricorrente dichiarava di aver fatto istanza di rateizzazione del credito accettata dall'erario e provveduto ad adempiere alle rate scadute secondo il piano previsto, circostanza confermata dai controricorrenti.
All'udienza del 7 7 2025 , la corte di Giustizia di Latina decideva come da motivazione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto dell'accoglimento della domanda di rateizzazione, deve ritenersi estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Nel caso con l'istanza di rateizzazione accolta ed adempiute le rate già scadute , e tenuto conto che tale istanza di rateizzazione è intervenuta in pendenza del giudizio con cui in origine era stato contestato l'an debaetur, deve dichiararsi l'intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia.
Nel caso concreto la manifestazione di volontà del contribuente di riconoscersi debitore dell'erario , durante la pendenza della lite , unito alla richiesta di voler rinunciare la ricorso , come emerge dalle dichiarazioni rese in udienza, rinuncia accettata dalla controparte, costituisce comportamento sintomatico ed inequivoco, dimostrando le parti di non aver interesse a continuare la lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso per rinuncia. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 753/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Latina - Via Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 TARI 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 BOLLO 2018 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400001318000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: fa presente che è stata presentata istanza di rateizzazione che comporta il venir meno del provvedimento dell'azione esecutiva e quindi rinuncia al ricorso.
Resistente/Appellato: l'Ufficio da atto che il ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso e conferma l'esistenza dell'istanza di rateizzazione con il pagamanento della prima rata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo, , emessa da NZ delle Entrate - CO .
Con opposizione il contribuente, sosteneva l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, essendo inesistenti i crediti a garanzia dei quali si intendeva iscrivere il fermo amministrativo.
In particolare il ricorrente deduceva in relazione alla inesistenza delle pretese contenute nelle cartella in esso richiamate , limitatamente a quelle oggi impugnate (1. Cartella n. 05720140032831149000 notificata il 02.12.2014, 2. Cartella n. 0572015001395782000 notificata il 30.11.2015, 3. Cartella n.
0572016001394152000 notificata il 28.04.2016, 4. Cartella n. 05720170016548515000 notificata l'
08.05.2017, 5. Cartella n. 05720170034647426000 notificata il 07.12.2017, 6. Cartella n.
05720190008343651000 notificata il 23.12.2019, 7. Cartella n. 05720190028040344000 notificata il
30.04.2022 , 8. AVVISO di Accertamento n. TJKM01372 notificata il 15/12/2012 di € 3.672,63 ).
Il contribuente sosteneva che gli importi non fossero dovuti eccependo sia la prescrizione che la mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti.
Si costituiva l'Ader che l'ade chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione il ricorrente dichiarava di aver fatto istanza di rateizzazione del credito accettata dall'erario e provveduto ad adempiere alle rate scadute secondo il piano previsto, circostanza confermata dai controricorrenti.
All'udienza del 7 7 2025 , la corte di Giustizia di Latina decideva come da motivazione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto dell'accoglimento della domanda di rateizzazione, deve ritenersi estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Nel caso con l'istanza di rateizzazione accolta ed adempiute le rate già scadute , e tenuto conto che tale istanza di rateizzazione è intervenuta in pendenza del giudizio con cui in origine era stato contestato l'an debaetur, deve dichiararsi l'intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia.
Nel caso concreto la manifestazione di volontà del contribuente di riconoscersi debitore dell'erario , durante la pendenza della lite , unito alla richiesta di voler rinunciare la ricorso , come emerge dalle dichiarazioni rese in udienza, rinuncia accettata dalla controparte, costituisce comportamento sintomatico ed inequivoco, dimostrando le parti di non aver interesse a continuare la lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso per rinuncia. Spese compensate.