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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, nella causa iscritta al N. 2312/25 R.G. promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., viste le conclusioni delle, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente sentenza di cui dà pubblica lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentir dichiarare la
[...]
nullità del licenziamento intimatole con lettera del 5.6.2025 e per sentirla conseguentemente condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 2 d.lgs.
23/15; nonché per sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive in misura di € 454,80; tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere stata assunta dalla convenuta dal 22.4.2025 come estetista e responsabile tecnico ed inquadramento al 1° livello CCNL acconciatori estetisti con un patto di prova della durata di 4 mesi, esponeva di essere stata licenziata per mancato superamento della prova pochi gironi dopo aver comunicato al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza.
La ricorrente eccepiva quindi la nullità del recesso per violazione della tutela della maternità, rilevando pure il mancato pagamento, alla cessazione del rapporto, della retribuzione per i giorni di giugno
2025. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La convenuta, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente è stata assunta dalla convenuta dal 22.4.2025 come estetista e responsabile tecnico ed inquadramento al 1° livello CCNL acconciatori estetisti con un patto di prova della durata di 4 mesi (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Il 29.5.2025 la ha inviato tramite Parte_1
whatsapp alla datrice di lavoro certificato medico in cui veniva attestato che era in stato di gravidanza da 10 settimane e 3 giorni (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
Con messaggio whatsapp del 5.6.2025, proveniente dalla medesima utenza telefonica, la ricorrente veniva licenziata ed in pari data le veniva inviata comunicazione di licenziamento per mancato superamento della prova (v. doc.
3-7 fasc. ricorrente).
Vi è inoltre in atti certificato di accesso al Pronto Soccorso del 4.6.2025 in cui la riferiva di “algie pelviche” dopo Parte_1
un'accesa discussione sul posto di lavoro
(v. doc. 4 fasc. ricorrente).
L'art. 54 d.lgs. 151/01 stabilisce che “1.
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 2.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni”.
Fatte queste premesse, in tema di recesso formalmente motivato dal mancato superamento della prova, in linea generale il lavoratore deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso (così, cass. civ.
26679/18).
Nella situazione in esame la ricorrente ha appunto allegato l'esistenza di un motivo illecito, del tutto estraneo allo svolgimento della prova, rappresentato dal suo stato di gravidanza.
Rispetto a tale allegazione la documentazione prodotta dalla lavoratrice è atta ad dare sufficiente contezza del fatto che il licenziamento non avesse alcuna attinenza con l'esperimento della prova, ma fosse legato allo stato di gravidanza della lavoratrice.
La sequenza temporale tra la comunicazione dello stato di gravidanza (avvenuto il
29.5.2025) ed il licenziamento (irrogato il
5.6.2025) è altamente indicativa della circostanza che la decisione di risolvere il rapporto di lavoro fosse legata alla gravidanza della . Parte_1
Del resto, la datrice di lavoro non si è costituita in giudizio e non ha allegato né dimostrato circostanze, valutate in maniera del tutto oggettiva, potessero provare la ricorrenza di una delle tassative ipotesi di cui all'art. 54, comma 3, d.lgs. 151/01 per dimostrare quindi che il licenziamento non era stato attuato a causa della maternità, ma per mancato superamento del periodo di prova.
In definitiva, si tratta di licenziamento affetto da nullità ed a cui consegue, dal punto di vista sanzionatorio, l'obbligo della convenuta, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
23/15, di reintegrare la nel posto Parte_1
di lavoro e di corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Per quanto riguarda invece le differenze retributive per le giornate di giugno 2025,
l'istante ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 454,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2312/2025 R.G.:
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato a con Parte_1
comunicazione del 5.6.2025 e per l'effetto ordina alla Controparte_1
di provvedere alla
[...]
reintegrazione della medesima Parte_1
e la condanna al pagamento,
[...]
nei confronti della medesima Parte_1
, di un'indennità
[...]
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) condanna la Controparte_1
al pagamento, nei confronti di
[...]
di € 454,80, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la Controparte_1
al pagamento, nei confronti di
[...]
delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi €
2.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, nella causa iscritta al N. 2312/25 R.G. promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., viste le conclusioni delle, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente sentenza di cui dà pubblica lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentir dichiarare la
[...]
nullità del licenziamento intimatole con lettera del 5.6.2025 e per sentirla conseguentemente condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 2 d.lgs.
23/15; nonché per sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive in misura di € 454,80; tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere stata assunta dalla convenuta dal 22.4.2025 come estetista e responsabile tecnico ed inquadramento al 1° livello CCNL acconciatori estetisti con un patto di prova della durata di 4 mesi, esponeva di essere stata licenziata per mancato superamento della prova pochi gironi dopo aver comunicato al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza.
La ricorrente eccepiva quindi la nullità del recesso per violazione della tutela della maternità, rilevando pure il mancato pagamento, alla cessazione del rapporto, della retribuzione per i giorni di giugno
2025. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La convenuta, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente è stata assunta dalla convenuta dal 22.4.2025 come estetista e responsabile tecnico ed inquadramento al 1° livello CCNL acconciatori estetisti con un patto di prova della durata di 4 mesi (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Il 29.5.2025 la ha inviato tramite Parte_1
whatsapp alla datrice di lavoro certificato medico in cui veniva attestato che era in stato di gravidanza da 10 settimane e 3 giorni (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
Con messaggio whatsapp del 5.6.2025, proveniente dalla medesima utenza telefonica, la ricorrente veniva licenziata ed in pari data le veniva inviata comunicazione di licenziamento per mancato superamento della prova (v. doc.
3-7 fasc. ricorrente).
Vi è inoltre in atti certificato di accesso al Pronto Soccorso del 4.6.2025 in cui la riferiva di “algie pelviche” dopo Parte_1
un'accesa discussione sul posto di lavoro
(v. doc. 4 fasc. ricorrente).
L'art. 54 d.lgs. 151/01 stabilisce che “1.
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 2.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni”.
Fatte queste premesse, in tema di recesso formalmente motivato dal mancato superamento della prova, in linea generale il lavoratore deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso (così, cass. civ.
26679/18).
Nella situazione in esame la ricorrente ha appunto allegato l'esistenza di un motivo illecito, del tutto estraneo allo svolgimento della prova, rappresentato dal suo stato di gravidanza.
Rispetto a tale allegazione la documentazione prodotta dalla lavoratrice è atta ad dare sufficiente contezza del fatto che il licenziamento non avesse alcuna attinenza con l'esperimento della prova, ma fosse legato allo stato di gravidanza della lavoratrice.
La sequenza temporale tra la comunicazione dello stato di gravidanza (avvenuto il
29.5.2025) ed il licenziamento (irrogato il
5.6.2025) è altamente indicativa della circostanza che la decisione di risolvere il rapporto di lavoro fosse legata alla gravidanza della . Parte_1
Del resto, la datrice di lavoro non si è costituita in giudizio e non ha allegato né dimostrato circostanze, valutate in maniera del tutto oggettiva, potessero provare la ricorrenza di una delle tassative ipotesi di cui all'art. 54, comma 3, d.lgs. 151/01 per dimostrare quindi che il licenziamento non era stato attuato a causa della maternità, ma per mancato superamento del periodo di prova.
In definitiva, si tratta di licenziamento affetto da nullità ed a cui consegue, dal punto di vista sanzionatorio, l'obbligo della convenuta, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
23/15, di reintegrare la nel posto Parte_1
di lavoro e di corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Per quanto riguarda invece le differenze retributive per le giornate di giugno 2025,
l'istante ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 454,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2312/2025 R.G.:
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato a con Parte_1
comunicazione del 5.6.2025 e per l'effetto ordina alla Controparte_1
di provvedere alla
[...]
reintegrazione della medesima Parte_1
e la condanna al pagamento,
[...]
nei confronti della medesima Parte_1
, di un'indennità
[...]
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) condanna la Controparte_1
al pagamento, nei confronti di
[...]
di € 454,80, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la Controparte_1
al pagamento, nei confronti di
[...]
delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi €
2.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini