CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1935 Anno 2024 Presidente: CIAMPI CO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza predibattimentale in data 26.5.2023 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma in data 10.5.2022 che aveva ritenuto MA RA colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 1, 1 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere il reato estinto per prescrizione, revocando la confisca dell'autovettura ed ordinando trasmettersi gli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157 cod.pen. e 125, 129 cod.proc.pen. per il mancato riconoscimento del diritto alla rinuncia alla prescrizione ex art. 157 comma 7 cod.pen., rinuncia espressamente formulata in atto di appello sia dall'imputato personalmente sia dal difensore munito di specifica procura speciale posta in calce all'atto. La Corte d'appello, nonostante tale rinuncia, non ha dato riscontro alla richiesta di essere giudicato nel merito ed ha emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ciò comporta anche danni concreti all'imputato in relazione all'applicazione delle pene accessorie che in caso di creduta assoluzione nel merito non troverebbero applicazione. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione al pacifico orientamento secondo cui nel giudizio di appello non é consentita la pronuncia di sentenza pre dibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod proc.pen. cosicché la sentenza impugnata é viziata da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e 179 comma 1 cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Va premesso che l'adozione della sentenza predibattinnentale non é consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudic:e di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, LL, Rv. 269809). La stessa sentenza LL aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Ciò posto, le Sezioni Unite LL aveva altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima. Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto a tale pronuncia. L'autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. E questo già consentirebbe di rispondere, ritenendolo fondato, al ricorso. A ciò si aggiunga che alle medesime conclusioni sarebbe stato possibile giungere, nella 4 3 specifica regiudicanda al vaglio odierno di questa Corte, anche in assenza della decisione della Consulta, avendo l'imputato rinunziato alla prescrizione. In quest'ultimo caso, infatti, già nella sentenza LL si traevano spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell'imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione e tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272 (esso poteva trarsi anche da Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562). La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda. Da tutto quanto sopra illustrato discende che la Corte di appero di Bologna, a cui vanno rimessi gli atti, dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasnnettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciss1 il 23.11.2023 Il Consigl stensore Il Pre dente Marina 4 RA IA PI DEPOSITATe c EERJA oggi, .. g I 0?4 ....... 4
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1935 Anno 2024 Presidente: CIAMPI CO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza predibattimentale in data 26.5.2023 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma in data 10.5.2022 che aveva ritenuto MA RA colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 1, 1 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere il reato estinto per prescrizione, revocando la confisca dell'autovettura ed ordinando trasmettersi gli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157 cod.pen. e 125, 129 cod.proc.pen. per il mancato riconoscimento del diritto alla rinuncia alla prescrizione ex art. 157 comma 7 cod.pen., rinuncia espressamente formulata in atto di appello sia dall'imputato personalmente sia dal difensore munito di specifica procura speciale posta in calce all'atto. La Corte d'appello, nonostante tale rinuncia, non ha dato riscontro alla richiesta di essere giudicato nel merito ed ha emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ciò comporta anche danni concreti all'imputato in relazione all'applicazione delle pene accessorie che in caso di creduta assoluzione nel merito non troverebbero applicazione. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione al pacifico orientamento secondo cui nel giudizio di appello non é consentita la pronuncia di sentenza pre dibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod proc.pen. cosicché la sentenza impugnata é viziata da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e 179 comma 1 cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Va premesso che l'adozione della sentenza predibattinnentale non é consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudic:e di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, LL, Rv. 269809). La stessa sentenza LL aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Ciò posto, le Sezioni Unite LL aveva altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima. Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto a tale pronuncia. L'autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. E questo già consentirebbe di rispondere, ritenendolo fondato, al ricorso. A ciò si aggiunga che alle medesime conclusioni sarebbe stato possibile giungere, nella 4 3 specifica regiudicanda al vaglio odierno di questa Corte, anche in assenza della decisione della Consulta, avendo l'imputato rinunziato alla prescrizione. In quest'ultimo caso, infatti, già nella sentenza LL si traevano spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell'imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione e tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272 (esso poteva trarsi anche da Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562). La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda. Da tutto quanto sopra illustrato discende che la Corte di appero di Bologna, a cui vanno rimessi gli atti, dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasnnettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciss1 il 23.11.2023 Il Consigl stensore Il Pre dente Marina 4 RA IA PI DEPOSITATe c EERJA oggi, .. g I 0?4 ....... 4