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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1691/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3317/2021 spedito il 25/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga, 10 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2448/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/10/2020
Atti impositivi:
- AVV.DI PAGAM. n. 1101/2013/5412 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letti gli atti e i documenti;
esaminate le conclusioni rispettive delle parti, che qui sono espressamente richiamate;
ritenute le deduzioni e controdeduzioni rispettive delle parti;
ritenuto che
il ricorso è stato chiamato in camera di consiglio come da verbale;
che il Collegio ha posto il ricorso in decisione: sentito il relatore;
ritenuto che
, in relazione a quanto dedotto dal ricorrente nel primo motivo d'impugnazione circa il valore dell'immobile, l'avviso di accertamento non appare congruamente motivato, in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche intesi a fondamento del provvedimento medesimo, ai sensi degli artt. 1, comma
162, L, 296/06, 7, comma 1, L. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e 3 L.
241/1990, con riferimento ai dati ed agli elementi di natura oggettiva e di fonte terza, sulla base dei quali deve essere determinato il valore dell'area fabbricabile;
considerato che
la compiuta motivazione dell'atto deve risultare dal provvedimento stesso, ai sensi dei medesimi richiamati artt. I, comma 192, L. 296/06, 7, comma 1, L. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e 3 L. 241/1990, e non può essere integrata con le controdeduzioni svolte in sede giudiziale;
considerato che
, sulla base delle superiori ragioni, l'avviso di accertamento si rivela illegittimo ed il ricorso proposto, poiché fondato, deve essere accolto;
considerato che
la decisione della controversia nel senso ora indicato assorbe ogni altra questione derivante dagli atti del giudizio;
considerato che
deve essere, infine, disattesa ogni richiesta ed eccezione in contrasto con i dati e gli elementi processuali posti a base della decisione così adottata;
considerato che
ricorrono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio, anche con riferimento alle complessive emergenze di causa ed alla natura delle questioni, nonché al fatto che l'avviso di accertamento risulta emesso sull'omissione della presentazione della dichiarazione:“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 25 Maggio 2021, contestandone la motivazione e deducendo, che l'atto impugnato sarebbe affetto da nullità per asserita duplicazione rispetto ad altro atto relativo al medesimo immobile;
che non sarebbe stata riconosciuta la riduzione del tributo prevista dall'art.23 del regolamento comunale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2469/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 29 Ottobre
2020.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Augusta che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Dal documento impugnato in primo grado si evince che non si tratta di avviso di accertamento per omessa denuncia ma di informale avviso di omesso pagamento di un tributo regolarmente denunciato.
Ed è evidente che la sig.ra Ricorrente_1 ha denunciato agli Uffici una superficie di mq. 186,400 mentre il fratello Nominativo_1, separatamente, ha denunciato a sua volta una superficie di mq 186,400 e, pertanto, non si tratta di duplicazione ma è chiaro che i due fratelli hanno diviso l'immobile di vani 10,5.
Pertanto, l'asserito motivi di nullità dell'avviso per presunta duplicazione con altro avviso per lo stesso immobile rivolto alla sorella appare artificioso e comunque non provato.
Sulla asserita omessa riduzione del tributo applicato ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunale, bisogna rilevare che nessuna prova la ricorrente ha fornito in ordine al presunto diritto alla riduzione vantata.
Al contrario non avendo il comune disposto alcuna riduzione è evidente che l'ente ha accertato l'insussistenza del diritto richiesto;
infatti, nella zona sono stati collocati numerosi cassonetti per soddisfare le esigenze dei contribuenti ed in relazione ad utenti che hanno denunciato il tributo nelle zone esterne al perimetro urbano il comune solitamente prima di determinare ed applicare il tributo effettua verifiche sulle distanze.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello investe: la pretesa nullità dell'atto per duplicazione;
l'asserito mancato riconoscimento di una riduzione regolamentare ex art.23 del regolamento comunale. La sentenza di primo grado ha ritenuto infondate le doglianze della contribuente;
l'appello mira alla riforma di tale decisione.
Sulla dedotta “duplicazione” dell'atto impositivo/richiesta di pagamento, il motivo è infondato. Dagli atti (come rappresentati dalle parti) emerge che: la contribuente Ricorrente_1 ha presentato denuncia per una superficie pari a mq 186,400; il sig. Nominativo_1, autonomamente, ha presentato denuncia per una superficie pari a mq 186,400. Tale assetto non integra, di per sé, una duplicazione della pretesa, poiché l'eventuale coincidenza dell'immobile (o parte di esso) richiede una dimostrazione rigorosa del fatto che l'Ente abbia richiesto due volte il medesimo tributo per il medesimo presupposto, senza che ricorrano distinte e autonome posizioni soggettive o una ripartizione dell'unità immobiliare. Nella fattispecie: il Comune ha fornito una ricostruzione alternativa e logicamente coerente, ossia la divisione dell'immobile (vani 10,5) in porzioni riferibili ai due contribuenti;
la contribuente, a fronte di tale ricostruzione, non ha allegato e provato in modo puntuale la duplicazione (ad esempio mediante planimetrie, atti di proprietà/possesso, ripartizione delle unità, documentazione catastale o provvedimenti comunali che attestino l'identità del presupposto impositivo). Ne consegue che la censura, rimanendo sul piano assertivo, non supera la verifica di fondatezza e non consente di ritenere nullo l'atto impugnato.
Sulla natura dell'atto (omesso pagamento vs omessa denuncia), anche tale profilo non conduce all'accoglimento dell'appello. Il Comune ha chiarito che l'atto non concerne una fattispecie di omessa denuncia, bensì un omesso pagamento di un tributo regolarmente denunciato. Tale qualificazione risulta coerente con la stessa ricostruzione fattuale (esistenza di denunce per superfici determinate). In ogni caso, la contribuente non ha dimostrato in modo specifico: quale vizio concreto discenderebbe dalla qualificazione dell'atto, né come tale qualificazione avrebbe inciso sul suo diritto di difesa o sulla determinatezza della pretesa. Il motivo, pertanto, non è idoneo a fondare la riforma della pronuncia impugnata.
Sulla riduzione ex art.23 del regolamento comunale: onere di allegazione e prova, il motivo è infondato. La riduzione tariffaria di fonte regolamentare presuppone, per sua natura, la dimostrazione dei relativi requisiti applicativi (presupposti oggettivi e/o territoriali, distanze, frequenza del servizio, localizzazione dell'utenza, ecc. , secondo quanto previsto dalla disciplina comunale). Nel caso di specie: la contribuente ha invocato la riduzione, ma non ha fornito prova sufficiente dei presupposti che ne legittimerebbero l'applicazione; il
Comune ha rappresentato la presenza di numerosi cassonetti nella zona e l'espletamento di verifiche sulle distanze per le aree esterne al perimetro urbano, elementi che militano contro l'automatica spettanza della riduzione, e comunque rendono necessaria una prova puntuale da parte dell'istante. In difetto di prova, il motivo non può essere accolto.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Augusta, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3317/2021 spedito il 25/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga, 10 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2448/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/10/2020
Atti impositivi:
- AVV.DI PAGAM. n. 1101/2013/5412 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letti gli atti e i documenti;
esaminate le conclusioni rispettive delle parti, che qui sono espressamente richiamate;
ritenute le deduzioni e controdeduzioni rispettive delle parti;
ritenuto che
il ricorso è stato chiamato in camera di consiglio come da verbale;
che il Collegio ha posto il ricorso in decisione: sentito il relatore;
ritenuto che
, in relazione a quanto dedotto dal ricorrente nel primo motivo d'impugnazione circa il valore dell'immobile, l'avviso di accertamento non appare congruamente motivato, in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche intesi a fondamento del provvedimento medesimo, ai sensi degli artt. 1, comma
162, L, 296/06, 7, comma 1, L. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e 3 L.
241/1990, con riferimento ai dati ed agli elementi di natura oggettiva e di fonte terza, sulla base dei quali deve essere determinato il valore dell'area fabbricabile;
considerato che
la compiuta motivazione dell'atto deve risultare dal provvedimento stesso, ai sensi dei medesimi richiamati artt. I, comma 192, L. 296/06, 7, comma 1, L. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e 3 L. 241/1990, e non può essere integrata con le controdeduzioni svolte in sede giudiziale;
considerato che
, sulla base delle superiori ragioni, l'avviso di accertamento si rivela illegittimo ed il ricorso proposto, poiché fondato, deve essere accolto;
considerato che
la decisione della controversia nel senso ora indicato assorbe ogni altra questione derivante dagli atti del giudizio;
considerato che
deve essere, infine, disattesa ogni richiesta ed eccezione in contrasto con i dati e gli elementi processuali posti a base della decisione così adottata;
considerato che
ricorrono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio, anche con riferimento alle complessive emergenze di causa ed alla natura delle questioni, nonché al fatto che l'avviso di accertamento risulta emesso sull'omissione della presentazione della dichiarazione:“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 25 Maggio 2021, contestandone la motivazione e deducendo, che l'atto impugnato sarebbe affetto da nullità per asserita duplicazione rispetto ad altro atto relativo al medesimo immobile;
che non sarebbe stata riconosciuta la riduzione del tributo prevista dall'art.23 del regolamento comunale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2469/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 29 Ottobre
2020.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Augusta che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Dal documento impugnato in primo grado si evince che non si tratta di avviso di accertamento per omessa denuncia ma di informale avviso di omesso pagamento di un tributo regolarmente denunciato.
Ed è evidente che la sig.ra Ricorrente_1 ha denunciato agli Uffici una superficie di mq. 186,400 mentre il fratello Nominativo_1, separatamente, ha denunciato a sua volta una superficie di mq 186,400 e, pertanto, non si tratta di duplicazione ma è chiaro che i due fratelli hanno diviso l'immobile di vani 10,5.
Pertanto, l'asserito motivi di nullità dell'avviso per presunta duplicazione con altro avviso per lo stesso immobile rivolto alla sorella appare artificioso e comunque non provato.
Sulla asserita omessa riduzione del tributo applicato ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunale, bisogna rilevare che nessuna prova la ricorrente ha fornito in ordine al presunto diritto alla riduzione vantata.
Al contrario non avendo il comune disposto alcuna riduzione è evidente che l'ente ha accertato l'insussistenza del diritto richiesto;
infatti, nella zona sono stati collocati numerosi cassonetti per soddisfare le esigenze dei contribuenti ed in relazione ad utenti che hanno denunciato il tributo nelle zone esterne al perimetro urbano il comune solitamente prima di determinare ed applicare il tributo effettua verifiche sulle distanze.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello investe: la pretesa nullità dell'atto per duplicazione;
l'asserito mancato riconoscimento di una riduzione regolamentare ex art.23 del regolamento comunale. La sentenza di primo grado ha ritenuto infondate le doglianze della contribuente;
l'appello mira alla riforma di tale decisione.
Sulla dedotta “duplicazione” dell'atto impositivo/richiesta di pagamento, il motivo è infondato. Dagli atti (come rappresentati dalle parti) emerge che: la contribuente Ricorrente_1 ha presentato denuncia per una superficie pari a mq 186,400; il sig. Nominativo_1, autonomamente, ha presentato denuncia per una superficie pari a mq 186,400. Tale assetto non integra, di per sé, una duplicazione della pretesa, poiché l'eventuale coincidenza dell'immobile (o parte di esso) richiede una dimostrazione rigorosa del fatto che l'Ente abbia richiesto due volte il medesimo tributo per il medesimo presupposto, senza che ricorrano distinte e autonome posizioni soggettive o una ripartizione dell'unità immobiliare. Nella fattispecie: il Comune ha fornito una ricostruzione alternativa e logicamente coerente, ossia la divisione dell'immobile (vani 10,5) in porzioni riferibili ai due contribuenti;
la contribuente, a fronte di tale ricostruzione, non ha allegato e provato in modo puntuale la duplicazione (ad esempio mediante planimetrie, atti di proprietà/possesso, ripartizione delle unità, documentazione catastale o provvedimenti comunali che attestino l'identità del presupposto impositivo). Ne consegue che la censura, rimanendo sul piano assertivo, non supera la verifica di fondatezza e non consente di ritenere nullo l'atto impugnato.
Sulla natura dell'atto (omesso pagamento vs omessa denuncia), anche tale profilo non conduce all'accoglimento dell'appello. Il Comune ha chiarito che l'atto non concerne una fattispecie di omessa denuncia, bensì un omesso pagamento di un tributo regolarmente denunciato. Tale qualificazione risulta coerente con la stessa ricostruzione fattuale (esistenza di denunce per superfici determinate). In ogni caso, la contribuente non ha dimostrato in modo specifico: quale vizio concreto discenderebbe dalla qualificazione dell'atto, né come tale qualificazione avrebbe inciso sul suo diritto di difesa o sulla determinatezza della pretesa. Il motivo, pertanto, non è idoneo a fondare la riforma della pronuncia impugnata.
Sulla riduzione ex art.23 del regolamento comunale: onere di allegazione e prova, il motivo è infondato. La riduzione tariffaria di fonte regolamentare presuppone, per sua natura, la dimostrazione dei relativi requisiti applicativi (presupposti oggettivi e/o territoriali, distanze, frequenza del servizio, localizzazione dell'utenza, ecc. , secondo quanto previsto dalla disciplina comunale). Nel caso di specie: la contribuente ha invocato la riduzione, ma non ha fornito prova sufficiente dei presupposti che ne legittimerebbero l'applicazione; il
Comune ha rappresentato la presenza di numerosi cassonetti nella zona e l'espletamento di verifiche sulle distanze per le aree esterne al perimetro urbano, elementi che militano contro l'automatica spettanza della riduzione, e comunque rendono necessaria una prova puntuale da parte dell'istante. In difetto di prova, il motivo non può essere accolto.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Augusta, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)