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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101489/2023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101489/2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101489/2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa impugnava l'avviso di accertamento n.
TD3032101489/2023 emesso ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2019 notificato il 16.11.2023 da -Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Cosenza(CS).
Sosteneva la ricorrente: In via pregiudiziale 1. Nullità dell'avviso di accertamento per l'omessa sottoscrizione del Direttore o di altri prescritti soggetti a ciò appositamente delegati, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/1973. Si contesta la sussistenza del potere sostitutivo in capo al funzionario firmatario dell'avviso di accertamento.
2. Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione.
3. Illegittimità ed infondatezza della presunzione di acquisti "in nero" per € 365.269,38 e della conseguente presunzione di conseguimento dei ricavi.
4. Nullità e/o illegittimità e/o infondatezza delle sanzioni irrogate.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava il ricorso chiedendone il rigetto.
Controdeduceva sostenendo: la legittimità della sottoscrizione;
nessun vizio di motivazione;
l'accertamento dell'Ufficio è corretto e legittimo. La società ha prodotto la documentazione contabile da cui è stato possibile ricostruire il reddito d'impresa. Legittimità delle sanzioni irrogate in applicazione della normativa di riferimento sia per l'individuazione delle fattispecie da sanzionare (Dlgs 471/1997) e sia per il calcolo della misura delle stesse (Dlgs 472/1997).
La società ricorrente depositava memorie difensione con cui contestava le avverso controdeduzioni e insisteva nei motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio giudicante, dopo aver attentamente esaminato gli atti ritiene quanto segue: Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Va rigettato il primo motivo
Va rilevato che l'Ufficio ha depositato la delega con disposizione di servizio n 132/2023 sottoscritta dal direttore provinciale.
Ha natura di delega di firma e non di funzioni l'incarico alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento trasferito a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del dpr n. 600 del 1973. Si tratta di un semplice decentramento burocratico senza rilevanza esterna, che circoscrive l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante. L'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, poi, consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Cassazione civile tributaria ordinanza n. 27522/2024.
Va rigettato il secondo motivo. Nel nostro caso l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria, che hanno consentito al contribuente di poter bene esercitare il suo diritto di difesa e contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur
E' principio ormai consolidato che stabilisce la legittimità della motivazione per relationem degli atti impositivi.
L'atto impositivo "deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato” e precisando che solo se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
Nel nostro caso la ricorrente ha ricevuto gli atti richiamati.
In tema di accertamento tributario la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della GdF, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell'ufficio finanziario, emergendo che lo stesso ufficio ha inteso realizzare un'economia di scrittura, in quanto trattasi di elementi già conosciuti al contribuente, e non arrecandosi alcun pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17782/2025.
Va accolto il terzo motivo.
L'Ufficio in seguito alla documentazione ricevuta ed acquisita ha legittimamente ricostruito il reddito di impresa. Va riconosciuta però la detrazione dell'Iva. Questa Corte intende adeguarsi al principio stabilito dalla Suprema Corte secondo il quale anche nel caso di "evasore totale" ha diritto alla detrazione dell'IVA
a monte: secondo la Suprema Corte di Cassazione, negli accertamenti induttivi l'importo dei ricavi ricostruiti dal Fisco deve intendersi già comprensivo di IVA.
Con l'ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione V civile) ha affermato un importante principio in materia di IVA e accertamenti induttivi.
Nel caso di operazioni completamente occultate al Fisco, la ricostruzione "induttiva pura" della base imponibile deve essere intesa come comprensiva dell'IVA, in conformità agli artt. 73 e 78 della direttiva
2006/112/UE e al principio di neutralità dell'imposta. Secondo la Suprema Corte, anche il contribuente qualificabile come "evasore totale" conserva il diritto di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti a monte, purché tale diritto sia esercitato entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di applicare le sanzioni previste per contrastare la frode fiscale.
L'accertamento va quindi rideterminato con detrazione Iva.
Va rigettato il quarto motivo.
L'ufficio ha legittimamente applicato le sanzioni previste dalla legge, adottando le sanzioni in misura minima e più favorevole tra quelle previste;
non sussistono comprovate cause di non punibilità.
Nella quantificazione, inoltre, è stato correttamente applicato l'articolo 12 del D.Lgs. n.472 del 1997
Considerato l'accoglimento parziale le spese di giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione nella parte in cui non riconosce la detrazione
Iva. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101489/2023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101489/2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101489/2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa impugnava l'avviso di accertamento n.
TD3032101489/2023 emesso ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2019 notificato il 16.11.2023 da -Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Cosenza(CS).
Sosteneva la ricorrente: In via pregiudiziale 1. Nullità dell'avviso di accertamento per l'omessa sottoscrizione del Direttore o di altri prescritti soggetti a ciò appositamente delegati, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/1973. Si contesta la sussistenza del potere sostitutivo in capo al funzionario firmatario dell'avviso di accertamento.
2. Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione.
3. Illegittimità ed infondatezza della presunzione di acquisti "in nero" per € 365.269,38 e della conseguente presunzione di conseguimento dei ricavi.
4. Nullità e/o illegittimità e/o infondatezza delle sanzioni irrogate.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava il ricorso chiedendone il rigetto.
Controdeduceva sostenendo: la legittimità della sottoscrizione;
nessun vizio di motivazione;
l'accertamento dell'Ufficio è corretto e legittimo. La società ha prodotto la documentazione contabile da cui è stato possibile ricostruire il reddito d'impresa. Legittimità delle sanzioni irrogate in applicazione della normativa di riferimento sia per l'individuazione delle fattispecie da sanzionare (Dlgs 471/1997) e sia per il calcolo della misura delle stesse (Dlgs 472/1997).
La società ricorrente depositava memorie difensione con cui contestava le avverso controdeduzioni e insisteva nei motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio giudicante, dopo aver attentamente esaminato gli atti ritiene quanto segue: Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Va rigettato il primo motivo
Va rilevato che l'Ufficio ha depositato la delega con disposizione di servizio n 132/2023 sottoscritta dal direttore provinciale.
Ha natura di delega di firma e non di funzioni l'incarico alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento trasferito a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del dpr n. 600 del 1973. Si tratta di un semplice decentramento burocratico senza rilevanza esterna, che circoscrive l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante. L'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, poi, consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Cassazione civile tributaria ordinanza n. 27522/2024.
Va rigettato il secondo motivo. Nel nostro caso l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria, che hanno consentito al contribuente di poter bene esercitare il suo diritto di difesa e contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur
E' principio ormai consolidato che stabilisce la legittimità della motivazione per relationem degli atti impositivi.
L'atto impositivo "deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato” e precisando che solo se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
Nel nostro caso la ricorrente ha ricevuto gli atti richiamati.
In tema di accertamento tributario la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della GdF, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell'ufficio finanziario, emergendo che lo stesso ufficio ha inteso realizzare un'economia di scrittura, in quanto trattasi di elementi già conosciuti al contribuente, e non arrecandosi alcun pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17782/2025.
Va accolto il terzo motivo.
L'Ufficio in seguito alla documentazione ricevuta ed acquisita ha legittimamente ricostruito il reddito di impresa. Va riconosciuta però la detrazione dell'Iva. Questa Corte intende adeguarsi al principio stabilito dalla Suprema Corte secondo il quale anche nel caso di "evasore totale" ha diritto alla detrazione dell'IVA
a monte: secondo la Suprema Corte di Cassazione, negli accertamenti induttivi l'importo dei ricavi ricostruiti dal Fisco deve intendersi già comprensivo di IVA.
Con l'ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione V civile) ha affermato un importante principio in materia di IVA e accertamenti induttivi.
Nel caso di operazioni completamente occultate al Fisco, la ricostruzione "induttiva pura" della base imponibile deve essere intesa come comprensiva dell'IVA, in conformità agli artt. 73 e 78 della direttiva
2006/112/UE e al principio di neutralità dell'imposta. Secondo la Suprema Corte, anche il contribuente qualificabile come "evasore totale" conserva il diritto di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti a monte, purché tale diritto sia esercitato entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di applicare le sanzioni previste per contrastare la frode fiscale.
L'accertamento va quindi rideterminato con detrazione Iva.
Va rigettato il quarto motivo.
L'ufficio ha legittimamente applicato le sanzioni previste dalla legge, adottando le sanzioni in misura minima e più favorevole tra quelle previste;
non sussistono comprovate cause di non punibilità.
Nella quantificazione, inoltre, è stato correttamente applicato l'articolo 12 del D.Lgs. n.472 del 1997
Considerato l'accoglimento parziale le spese di giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione nella parte in cui non riconosce la detrazione
Iva. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate.