Art. 27. (Concorsi per il reclutamento del personale)
I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformita' a quanto previsto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
Possono essere decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.
I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformita' a quanto previsto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
Possono essere decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.