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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 300\2025 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in fraz. Resceto, nucleo Serretta n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Giorgetti (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il di lui studio in Lucca, Viale Nieri n. 60 (LU); attore nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], Massa;
(c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...], Massa;
C.F._4
(c.f. nata a [...] il [...], residente in Parte_3 C.F._5
Vicolo Castello n. 5, Fraz. Forno, Massa;
(c.f. Parte_4
) nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._6
Massa; (c.f. ) nato a Parte_5 C.F._7
Pietrasanta il 18.8.1977, residente in [...] int/1, Massa, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Del Carlo (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Lucca, Via C.F._8
Pisana n. 478 (LU); convenuti
pagina 1 di 6 Oggetto: acquisto della proprietà per usucapione.
Conclusioni: come da verbale in atti.
MOTIVI DI FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi il Tribunale di Massa i sig.ri , Controparte_1 Parte_2
, , e , al fine di ottenere l'accertamento Parte_3 Parte_4 Parte_5
e la declaratoria dell'intervenuta usucapione con riguardo a talune unità immobiliari. Si legge, in particolare, in atto di citazione che: 1) il sig. è titolare a) dei Parte_1
diritti pari a 9/50 della piena proprietà su di un fabbricato, ad uso civile abitazione, posto in Massa, fraz. Resceto n. 62, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Massa nel foglio 12, part. 305, sub. 1, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,5, r.c. Euro
110,26; b) dei diritti pari a 9/50 della piena proprietà su di un fabbricato, ad uso magazzino, posto in Massa, fraz. Resceto n. 62, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Massa nel foglio 12, part. 305, sub. 2, cat. C/2, classe 1, consistenza 18 mq.,
r.c. Euro 21,38; c) dei diritti pari a 9/50 della piena proprietà su di un fabbricato collabente posto in Massa, fraz. Resceto snc, Piano T-1 - 2-3, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Massa nel foglio 12, part. 305, sub. 3, cat. F/2 (fabbricato fatiscente, con tetto crollato e inutilizzabile); 2) tali beni, tuttavia, sono ancora catastalmente intestati anche ai sig.ri per i diritti di 9/50 della piena Controparte_1
proprietà; per i diritti di 9/50 della piena proprietà; Parte_2 Parte_3
per i diritti di 7/50 della piena proprietà; per i diritti di 7/50 della piena Parte_4
proprietà; , per i diritti di 9/50 della piena proprietà (doc. 1); 3) il Parte_5
sig. ha esercitato, per oltre vent'anni, il possesso pacifico, pubblico, Parte_1
continuo, non interrotto e manifesto uti dominus sui predetti immobili;
4) nel corso degli anni, nessuno si è mai rivolto al sig. per rivendicare il diritto di Parte_1
proprietà sulla quota dell'intero dei sopra indicati beni, né ha messo in discussione il possesso del sig. il quale ha, tra l'altro, provveduto alla manutenzione e della Parte_1
cura dei beni;
5) in virtù di quanto detto, il sig. ha perciò usucapito la Parte_1
pagina 2 di 6 proprietà per la quota dell'intero dei beni predetti. A fronte di quanto sopra, l'attore ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in premessa, accertare e dichiarare che l'attore ha usucapito ex art. 1158 c.c., per possesso continuativo, pacifico e pubblico ultra ventennale la proprietà indivisa sulla quota dell'intero degli immobili siti in
Massa, fraz. Resceto n. 62, attualmente identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Massa nel foglio 12, part. 305, sub. 1, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,5, r.c. Euro 110,26; ed al Catasto
Fabbricati del Comune di Massa nel foglio 12, part. 305, sub. 2, cat. C/2, classe 1, consistenza 18 mq., r.c. Euro 21,38; ed al Catasto Fabbricati del Comune di Massa nel foglio 12, part. 305, sub.
3, cat. F/2, con tutto quanto ad essi pertinente ed asservito, di cui risultano catastalmente titolari i sigg.ri , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con ogni più opportuno provvedimento di ragione e di Legge, divenendone così legittimo
[...]
proprietario. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla Trascrizione e con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali nulla hanno eccepito in merito alla domanda attorea, osservando che: 1) risulta veritiera la ricostruzione dei fatti così come enucleata dal sig. rispetto alla maturata usucapione da parte sua della Parte_1
proprietà dei beni indicati in citazione;
2) è vero, altresì, che nessuno, nel corso degli anni, si sia mai rivolto al sig. per rivendicare il diritto di proprietà su Parte_1
detti beni, né vi abbia esercitato un'attività tale da metterne in discussione il pubblico possesso;
3) il sig. inoltre, si è sempre personalmente occupato della Parte_1
manutenzione, della cura del compendio immobiliare, ritenendolo come proprio. Sulla scorta di quanto sopra, le parti convenute hanno così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in adesione integrale delle conclusioni attoree, e senza nulla opporre alle richieste spiegate dal sig. dichiarare che il predetto sig. ha usucapito Parte_1 Parte_1
ex art. 1158 c.c., per possesso continuativo, pacifico, pubblico ultra ventennale la proprietà indivisa sulla quota dell'intero degli immobili attualmente identificati al Catasto Fabbricati del Comune di
Massa nel foglio 12, part. 305, sub. 1, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,5, r.c. Euro 110,26; ed al
Catasto Fabbricati del Comune di Massa nel foglio 12, part. 305, sub. 2, cat. C/2, classe 1, pagina 3 di 6 consistenza 18 mq., r.c. Euro 21,38; ed al Catasto Fabbricati del Comune di Massa nel foglio 12, part. 305, sub. 3, cat. F/2, di cui risultano titolari i sigg.ri Controparte_1 Parte_2
e con tutto quanto ad esso Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1
pertinente ed asservito, con ogni più opportuno provvedimento di ragione e di Legge, divenendone così legittimo proprietario. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla
Trascrizione”.
3. Il Giudice, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio e rilevata l'improcedibilità della domanda attorea per assenza di riscontro in merito all'instaurazione del procedimento di mediazione, con decreto del 6.06.2025 ha differito l'udienza di comparizione delle parti, assegnando i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
4. All'udienza del 21.10.2025, verificata la sussistenza della condizione di procedibilità, i procuratori sono stati autorizzati a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la lite ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e il Giudice, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sopra delineati occorre preliminarmente dar conto delle peculiarità dell'istituto dell'usucapione.
Segnatamente, questo costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, per cui a fronte del possesso l'acquisto del diritto è determinato dal trascorrere del tempo e dalla contestuale inerzia del titolare. Ai sensi dell'art. 1158
c.c., infatti, “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni". In ogni caso, il possesso - per poter legittimare l'acquisto della proprietà per usucapione - deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, dovendosi concretare in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. È necessario, dunque, che il possesso si protragga ininterrottamente per il tempo stabilito dalla legge e, contestualmente, che lo stesso sia accompagnato dall'intenzione di esercitare sulla res un potere uti dominus. Inoltre, l'animus
pagina 4 di 6 possidendi che viene in rilievo non consiste nella mera convinzione di colui in capo al quale si rinviene di essere proprietario del bene in questione, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà.
Infine, è bene evidenziare che, in accordo ai principi generali che regolano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., spetta a colui che agisce in giudizio l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'allegata fattispecie acquisitiva del diritto reale oggetto della domanda ed in particolare degli elementi oggettivi e soggettivi testé menzionati.
3. Muovendo dal superiore dato argomentativo, questo Giudice ritiene che le risultanze istruttorie offerte da parte attrice consentano l'accoglimento della domanda di usucapione.
4. Considerato che il presente giudizio ha ad oggetto la proprietà indivisa sulla quota dell'intero degli immobili siti in Massa, fraz. Resceto n. 62, attualmente identificati al
Catasto Fabbricati del Comune di Massa: i) al foglio 12, part. 305, sub. 1, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,5, r.c. Euro 110,26; ii) al foglio 12, part. 305, sub. 2, cat. C/2, classe 1, consistenza 18 mq., r.c. Euro 21,38; iii) al foglio 12, part. 305, sub. 3, cat. F/2,
è sufficiente rilevare che i convenuti, i quali dalle risultanze catastali risultano i formali intestatari dei beni de quibus, hanno dedotto che: i) “in adesione alla ricostruzione dei fatti così come enucleati dall'attore sig. riconoscono e non contestano la maturata ed intervenuta Parte_1
usucapione”; ii) “si associano a quanto asserito da parte attrice, e confermano che il sig.
[...]
ha esercitato, per oltre vent'anni, il possesso pacifico, pubblico, continuo, non interrotto e Parte_1
manifesto uti dominus sul bene immobile sopra indicato”; iii) “è altresì pacifico il fatto che nessuno, nel corso degli anni, si sia mai rivolto al sig. per rivendicare il diritto di proprietà su detto Parte_1
bene, né vi abbia esercitato un'attività tale da metterne in discussione il pubblico possesso. Il sig.
[...]
infatti, si è sempre personalmente occupato della manutenzione, della cura del bene, Parte_1
ritenendolo come proprio”.
5. I presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione risultano quindi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
pagina 5 di 6 6. In assenza di specifica domanda di parte attrice e tenuto conto del contegno processuale delle parti convenute le spese di lite devono essere integralmente compensate ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiarare che ha usucapito ex art. 1158 c.c., la proprietà Parte_1
indivisa sulla quota dell'intero degli immobili attualmente identificati al Catasto
Fabbricati del Comune di Massa: i) al foglio 12, part. 305, sub. 1, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,5, r.c. Euro 110,26; ii) al foglio 12, part. 305, sub. 2, cat. C/2, classe 1, consistenza 18 mq., r.c. Euro 21,38; iii) al foglio 12, part. 305, sub. 3, cat. F/2;
2) ordina all'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare, competente per territorio, di provvedere alle trascrizioni di legge;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, il 25.10.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Nella
Alberti tirocinante ex art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98.
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