CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10070 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC UC nata a [...] 111/10/19W( avverso l'ordinanza del 26 luglio 2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. NA Lepre in sostituzione dell'avv. NAlisa Senese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da UC CC, quale terza interessata, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza, funzionale alla confisca per sproporzione, emesso nel procedimento a carico del padre, GE CC, indagato per i reati di partecipazione, in qualità capo, dirigente e promotore, dell'omonima associazione mafiosa e per numerosi reati fine di autoriciclaggio in Penale Sent. Sez. 6 Num. 10070 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/01/2023 relazione ai quali stato sottoposto ad 'ordinanza di custodia' cautelare emessa il 9 aprile 2022. In particolare, il provvedimento cautelare ha sottoposto a vincolo, tra gli altri, i seguenti beni in relazione ai quali la ricorrente ha presentato richiesta di riesame: -un immobile sito ad Afragola acquistato nel 2009; - un terreno sito ad Afragola acquistato nel 2005; - il 100% delle quote della GILIUM MODA s.r.l. costituita nel 2015; - il 33% del capitale sociale della VI s.r.I «costituita nel 2019. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di UC CC, avv. NAlisa Senese, deducendo la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. avendo l'ordinanza impugnata illecitamente applicato nei confronti della ricorrente, terza intestataria dei beni, la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale operante nei soli confronti del soggetto attivo del reato spia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Giova preliminarmente rammentare che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il Tribunale, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi sia alla sproporzione del valore dei beni nella disponibilità della ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche a questa riconducibili, che all'effettiva titolarità degli stessi da parte del padre GE CC. 2. L'ordinanza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha, infatti, motivato in merito alla effettiva riconducibilità al CC dei beni formalmente intestati alla figlia sulla base di argomenti che il ricorso, al di là della 2 questione relativa alla provenienia delle risorse finanziarie dalla nonna paterna di cui si dirà di seguito, non censura. In particolare, partendo dalle indagini patrimoniali svolte dal GICO, l'ordinanza impugnata ha, innanzitutto, considerato i redditi dei genitori della ricorrente evidenziando quanto segue: a) che le indagini svolte nel tempo hanno acclarato il frequente ricorso alle intestazioni fittizie da parte dei fratelli CC al fine di dissimulare i patrimoni illecitamente accumulati;
b) i modesti redditi dichiarati da GE CC, unitamente al mancato svolgimento di un'attività lecita ed alla sua partecipazione, in posizione apicale, all'omonimo clan di camorra facente capo alla sua famiglia da oltre un ventennio;
c) quanto ai redditi della madre della ricorrente, mentre quelli relativi agli anni 2003-2009 derivavano dal rapporto di lavoro con la ditta individuale CE CE, moglie di GI CC, sottoposta in via definitiva a confisca di prevenzione, quelli relativi all'anno 2009 avevano subito un incremento esponenziale in concomitanza con la costituzione delle società DEPAR s.r.1, unitamente alla cognata IA LA PA (società che dalle indagini risulterebbe costituita e gestita dai fratelli CC per la gestione dell'autoparco di via Cinquevie), e G.L. s.r.I., intestata ad altri familiari, mentre. Quanto alla ricorrente, l'ordinanza ha considerato l'esiguità dei redditi dichiarati negli anni dal 2007 al 2020. Ha, inoltre, ritenuto infondate le deduzioni difensive relative alla lecita provenienza delle provviste impiegate per l'acquisto dei beni cui si riferisce l'impugnazione, ritenute, in realtà, riconducibili all'attività illecita svolta da GE CC, osservando che: -quanto all'acquisto dell'immobile con denaro provenienti da donazioni ricevute dalla nonna, NA MA, si tratta di donazioni non tracciate e, comunque, di capitali di origine illecita in considerazione dell'osmosi, accertata dalle indagini e da sentenze definitive, tra il clan camorristico e la famiglia CC, delle ricchezze acquisite e del ruolo egemone svolto nel clan dalla stessa MA all'indomani dell'omicidio del marito NA CC e fino al decesso avvenuto il 25/9/2017. -quanto all'acquisto del terreno avvenuto nel 2005, oltre all'assenza di redditi adeguati da parte della ricorrente a sostenere detto acquisto, il Tribunale ha considerato indimostrato e non tracciato l'assunto difensivo relativo alla provenienza del capitale da un bonifico della madre della ricorrente, conseguente alla liquidazione di una polizza risalente al 1986; ha inoltre, valutato l'inadeguatezza dei redditi della stessa madre della ricorrente, appena sufficiente al sostentamento del nucleo, e ciò anche alla luce della valutazione delle quattro unità immobiliari a questa pervenute per successione paterna. Considerazioni sostanzialmente analoghe sono state svolte in merito alle due società che, secondo le allegazioni difensive, sarebbero state costituite con capitali 3 provenienti dalla loCazione dei due innmObili sottoposti a sequestro e ciò non solo perché per detti immobili è stata esclusa la lecita provenienza del capitale impiegato per l'acquisto (di fatto riconducibile alle attività del clan CC), ma anche in considerazione dei modesti redditi della ricorrente, dell'investimento immobiliare effettuato dalla società VI (complesso sportivo abbandonato), dell'onere economico a questo connesso, dell'entità degli esborsi effettuati dalla società che, peraltro è amministrata dal fratello della ricorrente, anch'egli sottoposto a misura per l'appartenenza all'omonimo clan, quale fiduciario del padre e degli zii, nonché, infine, dei modesti redditi dichiarati dal marito della ricorrente. Considerando, dunque, l'esiguità dei redditi formalmente dichiarati dalla ricorrente e dai genitori nonché l'evidente sproporzione tra questi ed il valore dei beni in sequestro, il Tribunale, sulla base di un giudizio logico deduttivo non censurabile in questa Sede, ha, dunque, ritenuto che i beni in sequestro fossero effettivamente riconducibili alla titolarità di GE CC. Va, infatti, rammentato che, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la relativa prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). 3. A fronte di tale complesso tessuto argonnentativo, frutto di un ragionamento inferenziale saldamente ancorato alle risultanze investigative, non apparente né affetto dal dedotto vizio di violazione di legge, ritiene il Collegio che l'argomento della irrilevanza delle risorse pervenute alla ricorrente per donazione o per successione mortis causa da parte di NA MA — peraltro, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, oggetto di apodittiche asserzioni della ricorrente - non può essere oggetto di sindacato in questa Sede, trattandosi di una valutazione che investe un profilo della motivazione che non può ritenersi viziato da una radicale incongruenza logica che si traduca in una forma di motivazione apparente o inesistente. La circostanza che GE CC (padre della ricorrente), come anche i suoi fratelli, abbiano da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanonni, consente di svalutare il riferimento ai beni ereditati da NA MA, tenuto conto che anche la predetta familiare è stata ritenuta inserita nella associazione mafiosa del clan CC, con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976. In un tale contesto di illecita accumulazione patrimoniale da parte di un intero nucleo familiare che si immedesima con il clan mafioso in una logica di 4 e Il Consiglier sostanziale condivisa disponibilità delle risorse finanziarie che ad esso' fanno capo, il riferimento ai proventi ereditati per successione da uno dei membri della predetta famiglia mafiosa è stato coerentemente ritenuto recessivo in ragione della verificata assenza di altre lecite risorse da parte della ricorrente che potessero giustificare la esclusiva ed effettiva titolarità dei beni in sequestro, così da rendere inattaccabile sotto il profilo del vizio radicale della motivazione l'ordinanza impugnata con riferimento sia alla riconosciuta natura simulata dell'intestazione e sia rispetto alla disponibilità effettiva dei beni da parte del soggetto indagato per i reati che ne legittimano la confisca ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 17 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. NA Lepre in sostituzione dell'avv. NAlisa Senese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da UC CC, quale terza interessata, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza, funzionale alla confisca per sproporzione, emesso nel procedimento a carico del padre, GE CC, indagato per i reati di partecipazione, in qualità capo, dirigente e promotore, dell'omonima associazione mafiosa e per numerosi reati fine di autoriciclaggio in Penale Sent. Sez. 6 Num. 10070 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/01/2023 relazione ai quali stato sottoposto ad 'ordinanza di custodia' cautelare emessa il 9 aprile 2022. In particolare, il provvedimento cautelare ha sottoposto a vincolo, tra gli altri, i seguenti beni in relazione ai quali la ricorrente ha presentato richiesta di riesame: -un immobile sito ad Afragola acquistato nel 2009; - un terreno sito ad Afragola acquistato nel 2005; - il 100% delle quote della GILIUM MODA s.r.l. costituita nel 2015; - il 33% del capitale sociale della VI s.r.I «costituita nel 2019. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di UC CC, avv. NAlisa Senese, deducendo la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. avendo l'ordinanza impugnata illecitamente applicato nei confronti della ricorrente, terza intestataria dei beni, la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale operante nei soli confronti del soggetto attivo del reato spia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Giova preliminarmente rammentare che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il Tribunale, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi sia alla sproporzione del valore dei beni nella disponibilità della ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche a questa riconducibili, che all'effettiva titolarità degli stessi da parte del padre GE CC. 2. L'ordinanza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha, infatti, motivato in merito alla effettiva riconducibilità al CC dei beni formalmente intestati alla figlia sulla base di argomenti che il ricorso, al di là della 2 questione relativa alla provenienia delle risorse finanziarie dalla nonna paterna di cui si dirà di seguito, non censura. In particolare, partendo dalle indagini patrimoniali svolte dal GICO, l'ordinanza impugnata ha, innanzitutto, considerato i redditi dei genitori della ricorrente evidenziando quanto segue: a) che le indagini svolte nel tempo hanno acclarato il frequente ricorso alle intestazioni fittizie da parte dei fratelli CC al fine di dissimulare i patrimoni illecitamente accumulati;
b) i modesti redditi dichiarati da GE CC, unitamente al mancato svolgimento di un'attività lecita ed alla sua partecipazione, in posizione apicale, all'omonimo clan di camorra facente capo alla sua famiglia da oltre un ventennio;
c) quanto ai redditi della madre della ricorrente, mentre quelli relativi agli anni 2003-2009 derivavano dal rapporto di lavoro con la ditta individuale CE CE, moglie di GI CC, sottoposta in via definitiva a confisca di prevenzione, quelli relativi all'anno 2009 avevano subito un incremento esponenziale in concomitanza con la costituzione delle società DEPAR s.r.1, unitamente alla cognata IA LA PA (società che dalle indagini risulterebbe costituita e gestita dai fratelli CC per la gestione dell'autoparco di via Cinquevie), e G.L. s.r.I., intestata ad altri familiari, mentre. Quanto alla ricorrente, l'ordinanza ha considerato l'esiguità dei redditi dichiarati negli anni dal 2007 al 2020. Ha, inoltre, ritenuto infondate le deduzioni difensive relative alla lecita provenienza delle provviste impiegate per l'acquisto dei beni cui si riferisce l'impugnazione, ritenute, in realtà, riconducibili all'attività illecita svolta da GE CC, osservando che: -quanto all'acquisto dell'immobile con denaro provenienti da donazioni ricevute dalla nonna, NA MA, si tratta di donazioni non tracciate e, comunque, di capitali di origine illecita in considerazione dell'osmosi, accertata dalle indagini e da sentenze definitive, tra il clan camorristico e la famiglia CC, delle ricchezze acquisite e del ruolo egemone svolto nel clan dalla stessa MA all'indomani dell'omicidio del marito NA CC e fino al decesso avvenuto il 25/9/2017. -quanto all'acquisto del terreno avvenuto nel 2005, oltre all'assenza di redditi adeguati da parte della ricorrente a sostenere detto acquisto, il Tribunale ha considerato indimostrato e non tracciato l'assunto difensivo relativo alla provenienza del capitale da un bonifico della madre della ricorrente, conseguente alla liquidazione di una polizza risalente al 1986; ha inoltre, valutato l'inadeguatezza dei redditi della stessa madre della ricorrente, appena sufficiente al sostentamento del nucleo, e ciò anche alla luce della valutazione delle quattro unità immobiliari a questa pervenute per successione paterna. Considerazioni sostanzialmente analoghe sono state svolte in merito alle due società che, secondo le allegazioni difensive, sarebbero state costituite con capitali 3 provenienti dalla loCazione dei due innmObili sottoposti a sequestro e ciò non solo perché per detti immobili è stata esclusa la lecita provenienza del capitale impiegato per l'acquisto (di fatto riconducibile alle attività del clan CC), ma anche in considerazione dei modesti redditi della ricorrente, dell'investimento immobiliare effettuato dalla società VI (complesso sportivo abbandonato), dell'onere economico a questo connesso, dell'entità degli esborsi effettuati dalla società che, peraltro è amministrata dal fratello della ricorrente, anch'egli sottoposto a misura per l'appartenenza all'omonimo clan, quale fiduciario del padre e degli zii, nonché, infine, dei modesti redditi dichiarati dal marito della ricorrente. Considerando, dunque, l'esiguità dei redditi formalmente dichiarati dalla ricorrente e dai genitori nonché l'evidente sproporzione tra questi ed il valore dei beni in sequestro, il Tribunale, sulla base di un giudizio logico deduttivo non censurabile in questa Sede, ha, dunque, ritenuto che i beni in sequestro fossero effettivamente riconducibili alla titolarità di GE CC. Va, infatti, rammentato che, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la relativa prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). 3. A fronte di tale complesso tessuto argonnentativo, frutto di un ragionamento inferenziale saldamente ancorato alle risultanze investigative, non apparente né affetto dal dedotto vizio di violazione di legge, ritiene il Collegio che l'argomento della irrilevanza delle risorse pervenute alla ricorrente per donazione o per successione mortis causa da parte di NA MA — peraltro, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, oggetto di apodittiche asserzioni della ricorrente - non può essere oggetto di sindacato in questa Sede, trattandosi di una valutazione che investe un profilo della motivazione che non può ritenersi viziato da una radicale incongruenza logica che si traduca in una forma di motivazione apparente o inesistente. La circostanza che GE CC (padre della ricorrente), come anche i suoi fratelli, abbiano da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanonni, consente di svalutare il riferimento ai beni ereditati da NA MA, tenuto conto che anche la predetta familiare è stata ritenuta inserita nella associazione mafiosa del clan CC, con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976. In un tale contesto di illecita accumulazione patrimoniale da parte di un intero nucleo familiare che si immedesima con il clan mafioso in una logica di 4 e Il Consiglier sostanziale condivisa disponibilità delle risorse finanziarie che ad esso' fanno capo, il riferimento ai proventi ereditati per successione da uno dei membri della predetta famiglia mafiosa è stato coerentemente ritenuto recessivo in ragione della verificata assenza di altre lecite risorse da parte della ricorrente che potessero giustificare la esclusiva ed effettiva titolarità dei beni in sequestro, così da rendere inattaccabile sotto il profilo del vizio radicale della motivazione l'ordinanza impugnata con riferimento sia alla riconosciuta natura simulata dell'intestazione e sia rispetto alla disponibilità effettiva dei beni da parte del soggetto indagato per i reati che ne legittimano la confisca ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 17 gennaio 2023