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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1546/2023, promossa da:
, C.F. , in persona del Direttore, legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ADS ), presso i cui C.F._1
uffici in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso nel giudizio di primo Controparte_1 C.F._2
grado dall'Avv. Valeria Primerano, presso il cui studio, sito in Soriano alla via Francesco Pellegrino
n. 13, ha eletto domicilio.
Appellata/Contumace
OGGETTO: appello avvero la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1969/2023,
depositata in cancelleria il 21.06.2023.
CONCLUSIONI All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 27/10/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., l'appellante ha discusso la causa come da note depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la , ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 1969/2023, del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa nella causa R.G. n.
231/22, che ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da avverso Controparte_1
l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n. 13920000010858287000 dichiarando prescritto il credito ed annullando la cartella.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, come motivi di appello: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in violazione agli artt. 2 e 19 Dlgs 546/92; b) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 3 bis D.l 146/2021 e 164, comma 4, c.p.c., per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo;
c) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 28 L. 689/81 ed omessa applicazione dell'art. 2946 c.c., per aver dichiarato la prescrizione del credito sotteso alla cartella.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio che Controparte_1
pertanto va dichiarato contumace.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo, data la natura documentale della causa, questo giudice, rinviava per la discussione ex artt. 281 sexies e 351 bis c.p.c. all'udienza del 27.10.2025,
sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c., ed all'esito, lette le note conclusive depositate da parte appellante, tratteneva la causa in decisione.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, l'appello è fondato, dovendo trovare accoglimento, in totale riforma della impugnata sentenza, l'eccezione di giurisdizione del giudice ordinario eccepito da Parte_1
.
[...]
Deve darsi atto che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale
è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.) precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nel cado di specie, la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, ed avente ad oggetto l'estratto di ruolo e la risultante cartella esattoriale per l'anno di imposta 2000.
Giova rilevare che, a conforto di una ormai consolidata giurisprudenza “In tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione
tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art 615,
co. 1 c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o
all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano verificati
anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione
ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla
pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale)
che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di
pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione
omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione
sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o
dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso
sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta
notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o
dell'intimazione.” (Corte Cassazione- sez. V- Ordinanza n. 26681/2023)
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Poiché nel caso in esame è pacifico che agli atti opposti siano sottesi crediti di natura erariale,
questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Occorre inoltre precisare che, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria,
rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione -
cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della
cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della
notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022,
più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale
conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RIFORMA
INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1969/2023
del 21.06.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, il 24 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1546/2023, promossa da:
, C.F. , in persona del Direttore, legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ADS ), presso i cui C.F._1
uffici in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso nel giudizio di primo Controparte_1 C.F._2
grado dall'Avv. Valeria Primerano, presso il cui studio, sito in Soriano alla via Francesco Pellegrino
n. 13, ha eletto domicilio.
Appellata/Contumace
OGGETTO: appello avvero la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1969/2023,
depositata in cancelleria il 21.06.2023.
CONCLUSIONI All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 27/10/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., l'appellante ha discusso la causa come da note depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la , ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 1969/2023, del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa nella causa R.G. n.
231/22, che ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da avverso Controparte_1
l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n. 13920000010858287000 dichiarando prescritto il credito ed annullando la cartella.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, come motivi di appello: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in violazione agli artt. 2 e 19 Dlgs 546/92; b) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 3 bis D.l 146/2021 e 164, comma 4, c.p.c., per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo;
c) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 28 L. 689/81 ed omessa applicazione dell'art. 2946 c.c., per aver dichiarato la prescrizione del credito sotteso alla cartella.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio che Controparte_1
pertanto va dichiarato contumace.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo, data la natura documentale della causa, questo giudice, rinviava per la discussione ex artt. 281 sexies e 351 bis c.p.c. all'udienza del 27.10.2025,
sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c., ed all'esito, lette le note conclusive depositate da parte appellante, tratteneva la causa in decisione.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, l'appello è fondato, dovendo trovare accoglimento, in totale riforma della impugnata sentenza, l'eccezione di giurisdizione del giudice ordinario eccepito da Parte_1
.
[...]
Deve darsi atto che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale
è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.) precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nel cado di specie, la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, ed avente ad oggetto l'estratto di ruolo e la risultante cartella esattoriale per l'anno di imposta 2000.
Giova rilevare che, a conforto di una ormai consolidata giurisprudenza “In tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione
tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art 615,
co. 1 c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o
all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano verificati
anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione
ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla
pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale)
che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di
pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione
omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione
sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o
dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso
sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta
notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o
dell'intimazione.” (Corte Cassazione- sez. V- Ordinanza n. 26681/2023)
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Poiché nel caso in esame è pacifico che agli atti opposti siano sottesi crediti di natura erariale,
questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Occorre inoltre precisare che, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria,
rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione -
cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della
cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della
notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022,
più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale
conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RIFORMA
INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1969/2023
del 21.06.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, il 24 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella