Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2025, proposto da
LO VA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia di Bari, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
alla sentenza esecutiva numero 1947/2023, r.g. 2753/2023, pubblicata in data 21 novembre 2023 dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. DO PE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo notificato e depositato in data 7 aprile 2025, LO VA LI adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'integrale esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1947/2023 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 novembre 2023.
Notificata la sentenza e decorsi infruttuosamente i termini per l’impugnativa, passata la medesima in cosa giudicata, l’Amministrazione resistente non dava esecuzione alla pronuncia.
Nel presente giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva con atto di stile in data 9 aprile 2025.
All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Nel caso di specie, legittimamente parte ricorrente si è rivolta al Giudice Amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. a fronte di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, al fine di ottenere l’esatto adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Considerato che non risulta l’adempimento, da parte dell’Amministrazione convenuta, al giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto, la relativa domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al più volte menzionato Ente di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in oggetto.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori costituiti, in solido fra loro, per loro dichiarazione antistatari.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido fra loro, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente
DO PE RE, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO PE RE | LE ET |
IL SEGRETARIO