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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6439 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 18.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 24461/2024 del ruolo generale vertente tra
( in proprio e quale procuratore speciale Parte_1 C.F._1 di ( ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( e C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
( , nella qualità di eredi di Parte_5 C.F._5 Persona_1
, rapp.to e difeso dall' avv. PRONESTI' GIUSEPPINA, con cui sono
[...] domiciliati telematicamente ricorrenti
e rappr. e difeso dall' avv. , con cui elett.te CP_1 Controparte_2 domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13.11.2025, , – premesso l'infruttuoso Persona_1 espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente all'indennità di accompagnamento.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
In seguito al decesso del de cuius avvenuto in data 10.5.2024, Persona_1 in data 23.7.2025 si costituivano gli eredi.
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
2.1. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
2.3 Ciò posto, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di opposizione, dott.
, ha riconosciuto, in capo al de cuius dei ricorrenti, l'esistenza dei Persona_2 requisiti per l'indennità di accompagnamento dal 24.9.2024 (cfr. perizia ….”la soglia invalidante per la concessione dell'indennità di accompagnamento è stata raggiunta in data 24.9.2024, per un constatato aggravamento rispetto all'epoca della domanda amministrativa”).
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
In parziale accoglimento della domanda va dichiarato, quindi, il diritto degli eredi del de cuius ai ratei dell'indennità di accompagnamento dal Persona_1
1.10.2024 al 10.5.2025 (data del decesso).
3. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per metà tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto degli eredi del de cuius ai ratei dell'indennità di accompagnamento spettanti al de cuius con decorrenza dal 1.10.2024 al 10.5.2025 (data del decesso); b) condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio che si liquidano CP_1 in tale misura ridotta in euro 1.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione all'avv.to anticipatario. Spese nel resto compensate.
c) spese di ctu a carico dell' CP_1
Si comunichi
Napoli, 23.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 18.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 24461/2024 del ruolo generale vertente tra
( in proprio e quale procuratore speciale Parte_1 C.F._1 di ( ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( e C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
( , nella qualità di eredi di Parte_5 C.F._5 Persona_1
, rapp.to e difeso dall' avv. PRONESTI' GIUSEPPINA, con cui sono
[...] domiciliati telematicamente ricorrenti
e rappr. e difeso dall' avv. , con cui elett.te CP_1 Controparte_2 domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13.11.2025, , – premesso l'infruttuoso Persona_1 espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente all'indennità di accompagnamento.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
In seguito al decesso del de cuius avvenuto in data 10.5.2024, Persona_1 in data 23.7.2025 si costituivano gli eredi.
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
2.1. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
2.3 Ciò posto, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di opposizione, dott.
, ha riconosciuto, in capo al de cuius dei ricorrenti, l'esistenza dei Persona_2 requisiti per l'indennità di accompagnamento dal 24.9.2024 (cfr. perizia ….”la soglia invalidante per la concessione dell'indennità di accompagnamento è stata raggiunta in data 24.9.2024, per un constatato aggravamento rispetto all'epoca della domanda amministrativa”).
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
In parziale accoglimento della domanda va dichiarato, quindi, il diritto degli eredi del de cuius ai ratei dell'indennità di accompagnamento dal Persona_1
1.10.2024 al 10.5.2025 (data del decesso).
3. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per metà tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto degli eredi del de cuius ai ratei dell'indennità di accompagnamento spettanti al de cuius con decorrenza dal 1.10.2024 al 10.5.2025 (data del decesso); b) condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio che si liquidano CP_1 in tale misura ridotta in euro 1.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione all'avv.to anticipatario. Spese nel resto compensate.
c) spese di ctu a carico dell' CP_1
Si comunichi
Napoli, 23.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo