Art. 3.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;
d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'eta'.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;
d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'eta'.