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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3853/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F100132/2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4692/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2019, derivante da una presunta frode carosello in materia di commercio di autoveicoli e rimorchi.
Nel dettaglio la soc. Società_1 srl vendeva a società di leasing i mezzi nuovi acquistati in Germania e incassava l'iva sulla vendita, senza versarla all'Erario, in quanto il venditore comunitario emetteva la fattura in regime di non imponibilità iva.
Il ricorrente è risultato detenere il 100 % delle quote della citata società, senza sede legale, mentre la sede effettiva era presso l'abitazione dello stesso ricorrente;
essendo la società a ristretta base azionaria la distribuzione degli utili extrabilancio erano incassati dal ricorrente medesimo.
Parte ricorrente precisa che nell'ambito della società era un soggetto di responsabilità, ricopriva un ruolo formale e si è trovato coinvolto nella vicenda messa in atto da un altro soggetto.
Viene poi eccepita la mancata prova della distribuzione degli utili ai soci, il difetto di motivazione dell'atto e la sproporzione della pretesa fiscale rispetto alla posizione del ricorrente.
L'Ufficio replica precisando che in data 17.3.2022 è stato notificato alla società Società_1 srls (della quale il ricorrente detiene il 100 % delle quote) un avviso di accertamento per l'anno 2019, divenuto definitivo per mancata impugnazione;
l'atto odierno è notificato alla persona fisica per la distribuzione degli utili, quindi
è conseguenziale.
In atti l'Ufficio riporta l'interrogatorio svolto presso la Procura di Luogo_1.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che l'accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
Tuttavia a tal fine, non è sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI – 5 n. 24820/2021).
In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile
2009, n. 9519 e Cass. n. 26032/2024).
Parte ricorrente non ha dimostrato che nessuna distribuzione di utili si era verificata, né ha esibito la contabilità sociale da cui poter verificare l'infondatezza della presunzione;
anzi il sig. Ricorrente_1 stesso riconosce la sussistenza di maggiori utili extracontabili societari, adducendo che però non siano stati intascati da lui, ma dall'amministratore di fatto, Nominativo_1.
Ebbene, dall'interrogatorio del Contribuente presso la Procura di Luogo_1 del 27 novembre 2019, emergono numerosi dubbi circa l'estraneità del sig. Ricorrente_1 dalla vicenda societaria e lo scarso valore probatorio di tutte le prove prodotte, inoltre il Contribuente era l'unico azionista della società, motivo per cui i ricavi non potevano che essere dallo stesso introitati.
Infine la prova testimoniale scritta è inammissibile in quanto vertente su valutazioni e giudizi.
Quanto sopra esposto comporta il rigetto del ricorso e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.000,00, già detratto il 20 %, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 6.000, già detratto il 20% Il Presidente Domenico Chindemi
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3853/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F100132/2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4692/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2019, derivante da una presunta frode carosello in materia di commercio di autoveicoli e rimorchi.
Nel dettaglio la soc. Società_1 srl vendeva a società di leasing i mezzi nuovi acquistati in Germania e incassava l'iva sulla vendita, senza versarla all'Erario, in quanto il venditore comunitario emetteva la fattura in regime di non imponibilità iva.
Il ricorrente è risultato detenere il 100 % delle quote della citata società, senza sede legale, mentre la sede effettiva era presso l'abitazione dello stesso ricorrente;
essendo la società a ristretta base azionaria la distribuzione degli utili extrabilancio erano incassati dal ricorrente medesimo.
Parte ricorrente precisa che nell'ambito della società era un soggetto di responsabilità, ricopriva un ruolo formale e si è trovato coinvolto nella vicenda messa in atto da un altro soggetto.
Viene poi eccepita la mancata prova della distribuzione degli utili ai soci, il difetto di motivazione dell'atto e la sproporzione della pretesa fiscale rispetto alla posizione del ricorrente.
L'Ufficio replica precisando che in data 17.3.2022 è stato notificato alla società Società_1 srls (della quale il ricorrente detiene il 100 % delle quote) un avviso di accertamento per l'anno 2019, divenuto definitivo per mancata impugnazione;
l'atto odierno è notificato alla persona fisica per la distribuzione degli utili, quindi
è conseguenziale.
In atti l'Ufficio riporta l'interrogatorio svolto presso la Procura di Luogo_1.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che l'accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
Tuttavia a tal fine, non è sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI – 5 n. 24820/2021).
In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile
2009, n. 9519 e Cass. n. 26032/2024).
Parte ricorrente non ha dimostrato che nessuna distribuzione di utili si era verificata, né ha esibito la contabilità sociale da cui poter verificare l'infondatezza della presunzione;
anzi il sig. Ricorrente_1 stesso riconosce la sussistenza di maggiori utili extracontabili societari, adducendo che però non siano stati intascati da lui, ma dall'amministratore di fatto, Nominativo_1.
Ebbene, dall'interrogatorio del Contribuente presso la Procura di Luogo_1 del 27 novembre 2019, emergono numerosi dubbi circa l'estraneità del sig. Ricorrente_1 dalla vicenda societaria e lo scarso valore probatorio di tutte le prove prodotte, inoltre il Contribuente era l'unico azionista della società, motivo per cui i ricavi non potevano che essere dallo stesso introitati.
Infine la prova testimoniale scritta è inammissibile in quanto vertente su valutazioni e giudizi.
Quanto sopra esposto comporta il rigetto del ricorso e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.000,00, già detratto il 20 %, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 6.000, già detratto il 20% Il Presidente Domenico Chindemi