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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NT RU, nei procedimenti iscritti ai nn. 8991/2023,
8992/2023, 8993/2023, 8995/2023, 8996/2023, R.G.L. promosse
D A
Parte_1
(avv. CACCIATORE ANGELO)
- opponente -
CONTRO
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, CP_4 Controparte_5
(avv.ti VIZZINI PIETRO, NICOSIA MILENA)
- opposti -
Aventi ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 02/12/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste negli atti di precetto opposti;
- condanna gli opposti a rimborsare all'opponente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva, Parte_1 proponeva opposizione avverso gli atti di precetto notificati asseritamente in forza della sentenza n.
167/2023 e, deducendone variamente l'illegittimità, ne chiedeva la revoca.
Costituitisi in giudizio, gli opposti contestavano la fondatezza dell'oppposizione, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., i ricorsi vengono decisi mediante il deposito della presente sentenza.
***
Le opposizioni sono fondate.
Dagli atti di precetto opposti risulta che le somme richieste dai lavoratori attengono al periodo gennaio 2021-maggio 2023, ossia ad un periodo successivo rispetto a quello oggetto della citata pronuncia che, pertanto, non poteva costituire fondamento delle richieste contenute negli atti di precetto opposti e, tale assorbente ragione, come correttamente osservato dall'opponente, induce all'accoglimento delle opposizioni a prescindere dalla circostanza che successivamente la sentenza medesima sia stata riformata in appello, con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 02/12/2025
La Giudice del Lavoro
NT RU