CASS
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2024, n. 28058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28058 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
sentito il Proc. Gen. Che si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. udito il difensore di CH GI, avvocato Francesco CALABRESE del foro di REGGIO CALABRIA, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da OV CO, confermando il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto l'imputato era gravemente indiziato dei reati di cui: al capo A), ossia il delitto di cui agli artt. 99, 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen., nonché art. 71 D.Lgs. n.159/2011; al capo Z), ossia i reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73 comma 1, D.P.R. n.309/1990; al capo AE), ossia i reati di cui agli artt. 81, 99, 110 e 629 comma 2, 94/ ' 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28058 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2024 in relazione all'articolo 628 comma 3, n. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen., nonché art. 71 D.Lgs. n.159/2011. 2. Avverso il citato provvedimento OV CO, a mezzo il proprio difensore, propone ricorso per cassazione formulando quattro distinti motivi con cui chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo, con riferimento al capo di imputazione Z), deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, 273, 273 comma 1-bis, 192 cod. proc. pen., ed agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n.309/1990. In particolare, lamenta che il Tribunale del riesame ha adottato un criterio di valutazione degli indizi del tutto difforme rispetto al canone normativo di cui all'art. 292 cod. proc. pen., giungendo a conclusioni del tutto contradditorie rispetto alla gravità indiziaria, in ordine alla quale è stata valorizzata una sola intercettazione telefonica da cui non era possibile individuare l'identità della presunta controparte della cessione, nè veniva definita l'entità, la qualità e la natura della presunta sostanza stupefacente, nè risultava provato che le trattative per la vendita siano state effettivamente connotate dall'univocità ed idoneità necessaria per configurare il reato di offerta di sostanze stupefacenti, e non siano, invece, rimaste ad integrare i soli atti preparatori del delitto contestato. 2.2. Con il secondo motivo, con riferimento al capo di imputazione AE), eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.. In particolare, evidenzia che il Tribunale del riesame ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa ritenute intrinsecamente coerenti e riscontrate dalla produzione di un manoscritto contenente il promemoria della vittima, quando, invece, l'attenta lettura delle affermazioni della persona offesa avrebbe dovuto condurre alla conclusione di escludere la partecipazione di OV CO alle richieste estorsive per conto di TO IB. L'imprenditore Catalano, infatti, aveva solo riferito che raramente notava la presenza del CO in compagnia del IB, probabilmente perché si sarebbe limitato ad accompagnarlo sul posto, ed è inoltre che le uniche volte in cui aveva visto il CO in assenza di IB, il ricorrente si sarebbe limitato a sollecitare il Catalano a recarsi da TO IB, senza mai proferire minacce. Inoltre, non vi sono gravi indizi relativamente al presupposto del conseguimento di un ingiusto profitto da parte dei presunti autori del reato. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché all'art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 L. n.203/1991), con riferimento a tutte le ipotesi delittuose contestate come reati fine al ricorrente. In particolare, si evidenzia che l'ordinanza t impugnata appare del tutto apodittica, non avendo indicato ai fini del decidere condotte specificamente evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, limitandosi, invece, a ritenere integranti la circostanza aggravante le mere caratteristiche soggettive di chi agiva, anche in concorso, ritenute esse da sole idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà. Né il provvedimento del Tribunale del riesame fornisce una congrua motivazione in punto di sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla cosciente ed univoca finalizzazione della condotta posta in essere dal ricorrente alla agevolazione del sodalizio criminale indicato in rubrica. 2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., nonchè in relazione all'416 bis. cod. pen.. In particolare, le frequentazioni del ricorrente, piuttosto che condotte concrete e specifiche, certo non appaiono idonee ad integrare un quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione alla associazione di stampo mafioso. Appare, infatti, assolutamente privo di riscontro il rilievo in forza del quale il ricorrente avrebbe fornito apporti operativi alla consorteria indicata nell'imputazione, difettando il provvedimento oggetto di ricorso di una disamina critica degli elementi indiziari forniti dall'autorità inquirente, e concretandosi in una lettura apodittica e predeterminata di dati del tutto neutri, inidonei a legittimare l'adozione del provvedimento cautelare impugnato. Inoltre, il deficit motivazionale è certamente riconnesso al fatto che si sia ritenuto di poter operare, attraverso un automatismo deduttivo certamente illogico, un accostamento tra il coinvolgimento nelle suddette vicende di soggetti ritenuti appartenenti ad organizzazioni mafiose, come TO IB, e la correlazione di tali fatti all'attuale intraneità del ricorrente nel sodalizio mafioso oggetto del provvedimento cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati. 2. In primo luogo, va ribadito il consolidato principio di diritto in ordine all'eccezione del vizio della motivazione della misura cautelare personale, secondo cui: "In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai 3 canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (così Sez.2, n.27866 del 17.06.2019, Mazzelli, Rv.276976-01; conf. Sez. un., n.110 del 22.03.2000, Audino, Rv.215828-01). Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame, con argomentazioni puntuali e prive di vizi di illogicità manifesta e/o contraddittorietà, ha indicato le primarie fonti di prova circa l'esistenza del sodalizio criminoso denominato ‘ndrangheta, ritenuto operante, anche nell'attualità, sul territorio di Reggio Calabria con l'articolazione di tre mandamenti mafiosi (in particolare riferibili alle note cosche della provincia reggina: De Stefano, NO e IB), nonché attivo sul territorio nazionale ed anche all'estero con la presenza di decine di cosiddette "locali". 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso riguardante i gravi indizi di reato per il delitto di cui al capo Z), ossia l'offerta in vendita di ingenti sostanze stupefacenti a soggetti residenti a [...], si richiama il principio espresso dalla sentenza delle Sez. un., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263716-01, secondo cui: "La condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare Io stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario". Il Tribunale del riesame si è conformato al suddetto principio, sottolineando ai fini della gravità indiziaria che, oltre al contenuto dell'intercettazione riportata in atti tra OV CO, MI AN ed il padre ED in quel momento detenuto, sono state valutate le dichiarazioni autoaccusatorie proferite tanto da AN quanto dallo stesso OV CO, le quale "rivelano come l'accordo fosse concreto e già addivenuto ad una soglia di massima, nei termini esposti fino adesso e che gli stessi erano in grado di fornire una quantità variabile di droga secondo le richieste degli acquirenti catanesi". A fronte di un quadro indiziario connotato da spiccata ed inequivoca gravità, la difesa reitera censure già esposte al Tribunale del riesame, senza peraltro confrontarsi con le puntali argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, che si ritengono perfettamente in linea con i corretti canoni di interpretazione e valutazione degli elementi indiziari. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile sia perché aspecifico rispetto alle motivazioni espresse 4 dal Tribunale reggino, sia perché manifestamente infondato quanto alla sussistenza della gravità indiziaria. 2.2. Analoghe considerazioni con riferimento al secondo motivo di ricorso riguardante il reato di cui al capo AE), ossia l'estorsione aggravata in danno del legale rappresentate della società Tecnoappalti Italia s.r.I.., tale RT IO Catalano, escusso a sommarie informazioni dalla D.D.A. di Reggio Calabria. Il Tribunale del riesame, dopo aver motivato sulla piena attendibilità della persona offesa e sulla certezza dell'identificazione di OV CO come il soggetto che accompagnava Totò IB durante le azioni estorsive nei confronti della citata società, ha precisato che l'odierno ricorrente " ....non si era limitato ad accompagnare il IB restando silente durante le richieste estorsive ma aveva anche agito autonomamente al fine di ricordare alla persona offesa di pagare le somme richieste". Tali conclusioni derivanti da elementi probatori precisi e concordanti, certamente idonei ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura cautelare ex art. 273 cod. proc. pen., sono censurate dal ricorrente con argomentazioni che si limitano a riproporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, svolgendo, peraltro, considerazione aspecifiche e caratterizzate da sostanziale genericità, che conducono il Collegio a dichiarare l'inammissibilità anche di tale motivo di ricorso. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo appaiono connessi perché riguardano da un lato l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e dall'altro il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. come partecipe del sodalizio criminoso. Entrambi risultano manifestamente infondati per le ragioni di seguito esposte. Sul punto inerente la partecipazione al sodalizio criminoso la Corte intende ribadire quanto sostenuto dalle Sezioni Unite in termini generali: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (così Sez. un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Nello specifico, quanto all'individuazione degli elementi tipizzanti della partecipazione mafiosa, la giurisprudenza della Corte afferma che: "In materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti 5 trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali" (cfr. tra le altre Sez.5, n.25838 del 23.07.2020, Prestia, Rv. 279597-02). Nel caso di specie va sottolineato che il Tribunale del riesame ha confermato l'esistenza dell'associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen., rimandando alla mole degli elementi probatori versati in atti, consistenti in un'enorme quantità di intercettazioni (telefoniche ed ambientali), nelle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, nell'attività di o.p.c. e nei controlli di polizia, che hanno consentito l'emissione di molteplici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di più persone ritenute nell'imputazione come sodali, tra cui anche OV CO. Quanto alla specifica posizione del ricorrente l'ordinanza impugnata si è diffusa ad argomentare (si vedano le pagine da 47 a 62) sui molteplici e precisi indizi, in particolare il contenuto di numerose intercettazioni riportate in atti, che sono dimostrativi "..tanto dell'intraneità del ricorrente al sodalizio, quanto del rapporto di stretta fiducia che legava lo stesso ad TO IB", esponente di spicco dell'omonima cosca operante su quel territorio. Il Tribunale del riesame ha poi riepilogato (si veda pag. 63) la presenza di numerosi elementi tipici della condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, secondo corretti canoni probatori espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità a cui si è fatto cenno. Anche in questo caso il ricorso avverso l'ordinanza impugnata risulta inammissibile perché si limita a contestare l'ordinanza del Tribunale reggino senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegare i numerosissimi indizi emergenti dalle complesse e articolate indagini. Ancor meno centrate sono le censure relative all'aggravante di cui all'416-bis.1 cod. pen., con riferimento a tutte le ipotesi delittuose contestate come reati fine al ricorrente. Risultano sufficienti per ritenere la sussistenza dell'aggravante de quo le dichiarazioni della citata persona offesa Catalano, puntualmente riportate dai giudici della cautela, in cui è possibile riscontrare le modalità tipiche dell'azione mafiosa, svoltasi, peraltro, in un territorio che notoriamente subisce la presenza delle cosche della ‘ndrangheta. Nel caso di specie la vittima riferiva agli inquirenti che TO IB gli venne presentato come il "fulcro di tutte le famiglie di Reggio", e indicato come unico interlocutore dell'imprenditore nella vicenda estorsiva (si veda pag. 21 dell'ordinanza), senza, perciò, neppure celare l'appartenenza alla 'ndrangheta del IB e di riflesso del CO che lo accompagnava. Nessun dubbio, almeno nella fase cautelare, può, quindi, sussistere sulla ricorrenza dell'aggravante contestata. 6 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. atti. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12 aprile 2024 DEPOSITATO IN CANCELLARIA
sentito il Proc. Gen. Che si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. udito il difensore di CH GI, avvocato Francesco CALABRESE del foro di REGGIO CALABRIA, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da OV CO, confermando il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto l'imputato era gravemente indiziato dei reati di cui: al capo A), ossia il delitto di cui agli artt. 99, 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen., nonché art. 71 D.Lgs. n.159/2011; al capo Z), ossia i reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73 comma 1, D.P.R. n.309/1990; al capo AE), ossia i reati di cui agli artt. 81, 99, 110 e 629 comma 2, 94/ ' 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28058 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2024 in relazione all'articolo 628 comma 3, n. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen., nonché art. 71 D.Lgs. n.159/2011. 2. Avverso il citato provvedimento OV CO, a mezzo il proprio difensore, propone ricorso per cassazione formulando quattro distinti motivi con cui chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo, con riferimento al capo di imputazione Z), deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, 273, 273 comma 1-bis, 192 cod. proc. pen., ed agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n.309/1990. In particolare, lamenta che il Tribunale del riesame ha adottato un criterio di valutazione degli indizi del tutto difforme rispetto al canone normativo di cui all'art. 292 cod. proc. pen., giungendo a conclusioni del tutto contradditorie rispetto alla gravità indiziaria, in ordine alla quale è stata valorizzata una sola intercettazione telefonica da cui non era possibile individuare l'identità della presunta controparte della cessione, nè veniva definita l'entità, la qualità e la natura della presunta sostanza stupefacente, nè risultava provato che le trattative per la vendita siano state effettivamente connotate dall'univocità ed idoneità necessaria per configurare il reato di offerta di sostanze stupefacenti, e non siano, invece, rimaste ad integrare i soli atti preparatori del delitto contestato. 2.2. Con il secondo motivo, con riferimento al capo di imputazione AE), eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.. In particolare, evidenzia che il Tribunale del riesame ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa ritenute intrinsecamente coerenti e riscontrate dalla produzione di un manoscritto contenente il promemoria della vittima, quando, invece, l'attenta lettura delle affermazioni della persona offesa avrebbe dovuto condurre alla conclusione di escludere la partecipazione di OV CO alle richieste estorsive per conto di TO IB. L'imprenditore Catalano, infatti, aveva solo riferito che raramente notava la presenza del CO in compagnia del IB, probabilmente perché si sarebbe limitato ad accompagnarlo sul posto, ed è inoltre che le uniche volte in cui aveva visto il CO in assenza di IB, il ricorrente si sarebbe limitato a sollecitare il Catalano a recarsi da TO IB, senza mai proferire minacce. Inoltre, non vi sono gravi indizi relativamente al presupposto del conseguimento di un ingiusto profitto da parte dei presunti autori del reato. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché all'art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 L. n.203/1991), con riferimento a tutte le ipotesi delittuose contestate come reati fine al ricorrente. In particolare, si evidenzia che l'ordinanza t impugnata appare del tutto apodittica, non avendo indicato ai fini del decidere condotte specificamente evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, limitandosi, invece, a ritenere integranti la circostanza aggravante le mere caratteristiche soggettive di chi agiva, anche in concorso, ritenute esse da sole idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà. Né il provvedimento del Tribunale del riesame fornisce una congrua motivazione in punto di sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla cosciente ed univoca finalizzazione della condotta posta in essere dal ricorrente alla agevolazione del sodalizio criminale indicato in rubrica. 2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., nonchè in relazione all'416 bis. cod. pen.. In particolare, le frequentazioni del ricorrente, piuttosto che condotte concrete e specifiche, certo non appaiono idonee ad integrare un quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione alla associazione di stampo mafioso. Appare, infatti, assolutamente privo di riscontro il rilievo in forza del quale il ricorrente avrebbe fornito apporti operativi alla consorteria indicata nell'imputazione, difettando il provvedimento oggetto di ricorso di una disamina critica degli elementi indiziari forniti dall'autorità inquirente, e concretandosi in una lettura apodittica e predeterminata di dati del tutto neutri, inidonei a legittimare l'adozione del provvedimento cautelare impugnato. Inoltre, il deficit motivazionale è certamente riconnesso al fatto che si sia ritenuto di poter operare, attraverso un automatismo deduttivo certamente illogico, un accostamento tra il coinvolgimento nelle suddette vicende di soggetti ritenuti appartenenti ad organizzazioni mafiose, come TO IB, e la correlazione di tali fatti all'attuale intraneità del ricorrente nel sodalizio mafioso oggetto del provvedimento cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati. 2. In primo luogo, va ribadito il consolidato principio di diritto in ordine all'eccezione del vizio della motivazione della misura cautelare personale, secondo cui: "In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai 3 canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (così Sez.2, n.27866 del 17.06.2019, Mazzelli, Rv.276976-01; conf. Sez. un., n.110 del 22.03.2000, Audino, Rv.215828-01). Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame, con argomentazioni puntuali e prive di vizi di illogicità manifesta e/o contraddittorietà, ha indicato le primarie fonti di prova circa l'esistenza del sodalizio criminoso denominato ‘ndrangheta, ritenuto operante, anche nell'attualità, sul territorio di Reggio Calabria con l'articolazione di tre mandamenti mafiosi (in particolare riferibili alle note cosche della provincia reggina: De Stefano, NO e IB), nonché attivo sul territorio nazionale ed anche all'estero con la presenza di decine di cosiddette "locali". 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso riguardante i gravi indizi di reato per il delitto di cui al capo Z), ossia l'offerta in vendita di ingenti sostanze stupefacenti a soggetti residenti a [...], si richiama il principio espresso dalla sentenza delle Sez. un., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263716-01, secondo cui: "La condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare Io stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario". Il Tribunale del riesame si è conformato al suddetto principio, sottolineando ai fini della gravità indiziaria che, oltre al contenuto dell'intercettazione riportata in atti tra OV CO, MI AN ed il padre ED in quel momento detenuto, sono state valutate le dichiarazioni autoaccusatorie proferite tanto da AN quanto dallo stesso OV CO, le quale "rivelano come l'accordo fosse concreto e già addivenuto ad una soglia di massima, nei termini esposti fino adesso e che gli stessi erano in grado di fornire una quantità variabile di droga secondo le richieste degli acquirenti catanesi". A fronte di un quadro indiziario connotato da spiccata ed inequivoca gravità, la difesa reitera censure già esposte al Tribunale del riesame, senza peraltro confrontarsi con le puntali argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, che si ritengono perfettamente in linea con i corretti canoni di interpretazione e valutazione degli elementi indiziari. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile sia perché aspecifico rispetto alle motivazioni espresse 4 dal Tribunale reggino, sia perché manifestamente infondato quanto alla sussistenza della gravità indiziaria. 2.2. Analoghe considerazioni con riferimento al secondo motivo di ricorso riguardante il reato di cui al capo AE), ossia l'estorsione aggravata in danno del legale rappresentate della società Tecnoappalti Italia s.r.I.., tale RT IO Catalano, escusso a sommarie informazioni dalla D.D.A. di Reggio Calabria. Il Tribunale del riesame, dopo aver motivato sulla piena attendibilità della persona offesa e sulla certezza dell'identificazione di OV CO come il soggetto che accompagnava Totò IB durante le azioni estorsive nei confronti della citata società, ha precisato che l'odierno ricorrente " ....non si era limitato ad accompagnare il IB restando silente durante le richieste estorsive ma aveva anche agito autonomamente al fine di ricordare alla persona offesa di pagare le somme richieste". Tali conclusioni derivanti da elementi probatori precisi e concordanti, certamente idonei ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura cautelare ex art. 273 cod. proc. pen., sono censurate dal ricorrente con argomentazioni che si limitano a riproporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, svolgendo, peraltro, considerazione aspecifiche e caratterizzate da sostanziale genericità, che conducono il Collegio a dichiarare l'inammissibilità anche di tale motivo di ricorso. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo appaiono connessi perché riguardano da un lato l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e dall'altro il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. come partecipe del sodalizio criminoso. Entrambi risultano manifestamente infondati per le ragioni di seguito esposte. Sul punto inerente la partecipazione al sodalizio criminoso la Corte intende ribadire quanto sostenuto dalle Sezioni Unite in termini generali: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (così Sez. un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Nello specifico, quanto all'individuazione degli elementi tipizzanti della partecipazione mafiosa, la giurisprudenza della Corte afferma che: "In materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti 5 trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali" (cfr. tra le altre Sez.5, n.25838 del 23.07.2020, Prestia, Rv. 279597-02). Nel caso di specie va sottolineato che il Tribunale del riesame ha confermato l'esistenza dell'associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen., rimandando alla mole degli elementi probatori versati in atti, consistenti in un'enorme quantità di intercettazioni (telefoniche ed ambientali), nelle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, nell'attività di o.p.c. e nei controlli di polizia, che hanno consentito l'emissione di molteplici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di più persone ritenute nell'imputazione come sodali, tra cui anche OV CO. Quanto alla specifica posizione del ricorrente l'ordinanza impugnata si è diffusa ad argomentare (si vedano le pagine da 47 a 62) sui molteplici e precisi indizi, in particolare il contenuto di numerose intercettazioni riportate in atti, che sono dimostrativi "..tanto dell'intraneità del ricorrente al sodalizio, quanto del rapporto di stretta fiducia che legava lo stesso ad TO IB", esponente di spicco dell'omonima cosca operante su quel territorio. Il Tribunale del riesame ha poi riepilogato (si veda pag. 63) la presenza di numerosi elementi tipici della condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, secondo corretti canoni probatori espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità a cui si è fatto cenno. Anche in questo caso il ricorso avverso l'ordinanza impugnata risulta inammissibile perché si limita a contestare l'ordinanza del Tribunale reggino senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegare i numerosissimi indizi emergenti dalle complesse e articolate indagini. Ancor meno centrate sono le censure relative all'aggravante di cui all'416-bis.1 cod. pen., con riferimento a tutte le ipotesi delittuose contestate come reati fine al ricorrente. Risultano sufficienti per ritenere la sussistenza dell'aggravante de quo le dichiarazioni della citata persona offesa Catalano, puntualmente riportate dai giudici della cautela, in cui è possibile riscontrare le modalità tipiche dell'azione mafiosa, svoltasi, peraltro, in un territorio che notoriamente subisce la presenza delle cosche della ‘ndrangheta. Nel caso di specie la vittima riferiva agli inquirenti che TO IB gli venne presentato come il "fulcro di tutte le famiglie di Reggio", e indicato come unico interlocutore dell'imprenditore nella vicenda estorsiva (si veda pag. 21 dell'ordinanza), senza, perciò, neppure celare l'appartenenza alla 'ndrangheta del IB e di riflesso del CO che lo accompagnava. Nessun dubbio, almeno nella fase cautelare, può, quindi, sussistere sulla ricorrenza dell'aggravante contestata. 6 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. atti. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12 aprile 2024 DEPOSITATO IN CANCELLARIA