Articolo 45 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 44Articolo 46
Versione
28 marzo 1989
Art. 45. Organi collegiali periferici dell'INPS).
1.Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle provincie autonome.
2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 , e per quanto concerne la regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466 .
3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.
Note all' art. 45, comma 2:
- La legge 6 gennaio 1978, n. 58 , reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali".
- La legge 11 agosto 1972, n. 466 , reca: "Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e norme transitorie".
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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