Versione
23 luglio 1907
23 luglio 1907
Art. 4.
La servitu' derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Pero', dopo questo tempo, puo' essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.
Non e' vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitu' di piu' lunga durata.
La servitu' derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Pero', dopo questo tempo, puo' essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.
Non e' vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitu' di piu' lunga durata.