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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 20131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20131 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. OR VR IR nato in [...] il [...] 2. IL RC IO nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 6/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per aspecificità, l'impugnazione proposta nell'interesse di OR 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20131 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 13/02/2025 VR IR e IL RC IO, condannati per i reati di concorso in rissa, resistenza pubblico ufficiale e lesioni, e, il OR, anche per il reato di danneggiamento, dal Tribunale di Ravenna, con sentenza del 26 gennaio 2022. La Corte di appello ha rilevato che, a fronte della specifica motivazione del primo giudice in ordine alla configurabilità dei reati contestati e alla responsabilità, l'appello constava della mera enunciazione dell'insussistenza del reato di rissa, avendo gli imputati agito per legittima difesa, e dell'elemento soggettivo dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza esplicitare le ragioni per le quali le valutazioni del Tribunale erano da considerarsi erronee, evidenziando che una richiesta così formulata risultava palesemente deficitaria sotto il profilo della motivazione, siccome del tutto priva di riferimenti sia ad atti e circostanze di causa che alla motivazione del Tribunale. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto a firma del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La censura relativa alla mancata concessione delle circostanze generiche era specifica, posto che le stesse venivano richieste "per meglio adeguare la pena ai fatti, anche in considerazione della ambiguità e della contraddittorietà degli elementi relativi alla vicenda". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza del motivo. 2. Deve premettersi che non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lvo del 10/10/2022 n 150, trattandosi di appello avverso sentenza emessa prima del 30 dicembre del 2022 (data di entrata in vigore della riforma Cartabia). La previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), in ogni caso, ha già introdotto più stringenti oneri di specificità dell'impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l'obbligo in capo all'appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intendeva impugnare, le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostenevano tali richieste. 2 3.Nel caso in esame, le richieste avanzate con l'atto d'appello, richiamate nel motivo di ricorso, erano del tutto astratte e generiche, non si confrontavano con gli specifici passaggi argomentativi svolti dal giudice di prime cure, esplicitati nell'ordinanza impugnata, non contenevano alcuna critica specifica e argomentata alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado e, nella sostanza, costituivano una mera sollecitazione al giudice di secondo grado a rivedere il decisum del precedente giudizio. In particolare, con riferimento al trattamento sanzionatorio, deve evidenziarsi che nella sentenza di primo grado Is.1 ha chiaramente effettuato una valutazione implicita circa la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei molteplici precedenti penali dei ricorrenti. SuC punto l'appello degli imputati è risultato, invece, affetto da genericità, limitandosi a richiedere l'applicazione della diminuente di cui all'art. 62-bis cod. pen. "per meglio adeguare la pena ai fatti". La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono, infatti, l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01). Il che rende i ricorsi inammissibili ai sensi degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito. 4. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per aspecificità, l'impugnazione proposta nell'interesse di OR 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20131 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 13/02/2025 VR IR e IL RC IO, condannati per i reati di concorso in rissa, resistenza pubblico ufficiale e lesioni, e, il OR, anche per il reato di danneggiamento, dal Tribunale di Ravenna, con sentenza del 26 gennaio 2022. La Corte di appello ha rilevato che, a fronte della specifica motivazione del primo giudice in ordine alla configurabilità dei reati contestati e alla responsabilità, l'appello constava della mera enunciazione dell'insussistenza del reato di rissa, avendo gli imputati agito per legittima difesa, e dell'elemento soggettivo dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza esplicitare le ragioni per le quali le valutazioni del Tribunale erano da considerarsi erronee, evidenziando che una richiesta così formulata risultava palesemente deficitaria sotto il profilo della motivazione, siccome del tutto priva di riferimenti sia ad atti e circostanze di causa che alla motivazione del Tribunale. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto a firma del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La censura relativa alla mancata concessione delle circostanze generiche era specifica, posto che le stesse venivano richieste "per meglio adeguare la pena ai fatti, anche in considerazione della ambiguità e della contraddittorietà degli elementi relativi alla vicenda". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza del motivo. 2. Deve premettersi che non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lvo del 10/10/2022 n 150, trattandosi di appello avverso sentenza emessa prima del 30 dicembre del 2022 (data di entrata in vigore della riforma Cartabia). La previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), in ogni caso, ha già introdotto più stringenti oneri di specificità dell'impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l'obbligo in capo all'appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intendeva impugnare, le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostenevano tali richieste. 2 3.Nel caso in esame, le richieste avanzate con l'atto d'appello, richiamate nel motivo di ricorso, erano del tutto astratte e generiche, non si confrontavano con gli specifici passaggi argomentativi svolti dal giudice di prime cure, esplicitati nell'ordinanza impugnata, non contenevano alcuna critica specifica e argomentata alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado e, nella sostanza, costituivano una mera sollecitazione al giudice di secondo grado a rivedere il decisum del precedente giudizio. In particolare, con riferimento al trattamento sanzionatorio, deve evidenziarsi che nella sentenza di primo grado Is.1 ha chiaramente effettuato una valutazione implicita circa la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei molteplici precedenti penali dei ricorrenti. SuC punto l'appello degli imputati è risultato, invece, affetto da genericità, limitandosi a richiedere l'applicazione della diminuente di cui all'art. 62-bis cod. pen. "per meglio adeguare la pena ai fatti". La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono, infatti, l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01). Il che rende i ricorsi inammissibili ai sensi degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito. 4. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02/2025