CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6538 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa IN MO Presidente
Dott.ssa IN di Martino Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3294/2023, depositata il
29/03/2023, iscritto al n. 2193/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, (c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Arnaldo Todisco (c.f. ); C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante, per essa la Controparte_1 P.IVA_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
MA OR (c.f. ; C.F._3
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla Parte_1 CP_1
con cui gli è stato richiesto il pagamento di somme non soddisfatte in relazione al mutuo
[...] fondiario stipulato il 19/05/2011.
In particolare, l'opponente ha lamentato:
- la carenza di legittimazione attiva della per non aver fornito prova della cessione Controparte_1 del credito in suo favore, l'inefficacia di quest'ultima e, comunque, la violazione del principio di buona fede contrattuale, per omessa notifica o comunicazione al debitore ceduto della cessione;
- la mancata notifica della costituzione in mora e la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Per tali ragioni l' ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del precetto. Pt_1
Si è costituita la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza. Controparte_1
Nel corso del processo l ha eccepito la nullità del precetto per l'inesistenza del titolo Pt_1 esecutivo.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione, condannando l'Arcella al pagamento delle spese processuali.
Quest'ultimo ha interposto appello avverso la sentenza, chiedendo a questa Corte la riforma totale della sentenza del Tribunale di Napoli, con accoglimento dell'opposizione e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità ex art. 348 Controparte_1 bis, nonché per infondatezza, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, anche in applicazione dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., essendo l'appello sufficientemente preciso nell'indicare i capi della pronuncia di cui si chiede la modifica e le relative ragioni.
Con il primo motivo di appello l' si duole del fatto che il Giudice di primo grado avrebbe Pt_1 omesso di affermare l'inesistenza del titolo esecutivo.
2 È necessario precisare che, sebbene l'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo sia stata avanzata dall' solo all'atto della precisazione delle conclusioni, non vi è stata alcuna violazione Pt_1 dell'art. 345 c.p.c., come vorrebbe l'appellata che ha eccepito la tardività dell'eccezione. A ben vedere, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo alla fonte dell'azione esecutiva, potendo dunque rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione (Cass. civ. n. 11021/2011).
Nel caso di specie il creditore ha notificato soltanto il precetto, non anche il titolo esecutivo, conformemente all'art. 41 d.lgs. n. 385/1993 (c.d. t.u.b.), il quale, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, permettendo al creditore di procedere direttamente con la notificazione del precetto.
Ad ogni modo, il titolo esecutivo esiste, come risulta dalla sua produzione in questo giudizio dall'appellata, quindi l'eccezione dell'appellante non ha fondamento.
Infondata è anche la doglianza circa l'omessa verifica della formula esecutiva, ai sensi dell'art. 475
c.p.c. Sul punto va precisato che la norma che si applica al caso in esame è quella di cui alla formulazione anteriore alle modifiche apportate con d.lgs. n. 149/2022, essendo il procedimento esecutivo iniziato prima del 28 febbraio 2023.
Ciò detto, in atti è presente il mutuo fondiario prodotto in giudizio dall'opposta con la relativa formula esecutiva.
Tali considerazioni determinano il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che devono essere liquidate osservando il d.m. n. 55/2014, come modificato nel 2022, tenendo conto del valore della causa, che va collocato nella fascia compresa tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, in complessivi euro 14.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Infine, questo Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., difettando la prova di mala fede o colpa grave dell'Arcella.
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3294/2023 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 14.000,00 per compensi ed € 2.100,00 per spese generali di difesa e rappresentanza, con attribuzione all'avv. MA OR.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro IN MO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa IN MO Presidente
Dott.ssa IN di Martino Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3294/2023, depositata il
29/03/2023, iscritto al n. 2193/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, (c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Arnaldo Todisco (c.f. ); C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante, per essa la Controparte_1 P.IVA_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
MA OR (c.f. ; C.F._3
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla Parte_1 CP_1
con cui gli è stato richiesto il pagamento di somme non soddisfatte in relazione al mutuo
[...] fondiario stipulato il 19/05/2011.
In particolare, l'opponente ha lamentato:
- la carenza di legittimazione attiva della per non aver fornito prova della cessione Controparte_1 del credito in suo favore, l'inefficacia di quest'ultima e, comunque, la violazione del principio di buona fede contrattuale, per omessa notifica o comunicazione al debitore ceduto della cessione;
- la mancata notifica della costituzione in mora e la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Per tali ragioni l' ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del precetto. Pt_1
Si è costituita la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza. Controparte_1
Nel corso del processo l ha eccepito la nullità del precetto per l'inesistenza del titolo Pt_1 esecutivo.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione, condannando l'Arcella al pagamento delle spese processuali.
Quest'ultimo ha interposto appello avverso la sentenza, chiedendo a questa Corte la riforma totale della sentenza del Tribunale di Napoli, con accoglimento dell'opposizione e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità ex art. 348 Controparte_1 bis, nonché per infondatezza, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, anche in applicazione dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., essendo l'appello sufficientemente preciso nell'indicare i capi della pronuncia di cui si chiede la modifica e le relative ragioni.
Con il primo motivo di appello l' si duole del fatto che il Giudice di primo grado avrebbe Pt_1 omesso di affermare l'inesistenza del titolo esecutivo.
2 È necessario precisare che, sebbene l'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo sia stata avanzata dall' solo all'atto della precisazione delle conclusioni, non vi è stata alcuna violazione Pt_1 dell'art. 345 c.p.c., come vorrebbe l'appellata che ha eccepito la tardività dell'eccezione. A ben vedere, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo alla fonte dell'azione esecutiva, potendo dunque rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione (Cass. civ. n. 11021/2011).
Nel caso di specie il creditore ha notificato soltanto il precetto, non anche il titolo esecutivo, conformemente all'art. 41 d.lgs. n. 385/1993 (c.d. t.u.b.), il quale, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, permettendo al creditore di procedere direttamente con la notificazione del precetto.
Ad ogni modo, il titolo esecutivo esiste, come risulta dalla sua produzione in questo giudizio dall'appellata, quindi l'eccezione dell'appellante non ha fondamento.
Infondata è anche la doglianza circa l'omessa verifica della formula esecutiva, ai sensi dell'art. 475
c.p.c. Sul punto va precisato che la norma che si applica al caso in esame è quella di cui alla formulazione anteriore alle modifiche apportate con d.lgs. n. 149/2022, essendo il procedimento esecutivo iniziato prima del 28 febbraio 2023.
Ciò detto, in atti è presente il mutuo fondiario prodotto in giudizio dall'opposta con la relativa formula esecutiva.
Tali considerazioni determinano il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che devono essere liquidate osservando il d.m. n. 55/2014, come modificato nel 2022, tenendo conto del valore della causa, che va collocato nella fascia compresa tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, in complessivi euro 14.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Infine, questo Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., difettando la prova di mala fede o colpa grave dell'Arcella.
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3294/2023 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 14.000,00 per compensi ed € 2.100,00 per spese generali di difesa e rappresentanza, con attribuzione all'avv. MA OR.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro IN MO
4