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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t Societa' Di Gestione Entrate Tributi Societa' Per Azioni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.06.2023, RGR n. 742/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'accertamento TARI n. 407292220007684261, per gli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 notificato da Soget spa, Concessionaria della Riscossione per conto del Comune di Trapani in data 28/12/2022, ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente la carenza di potere di SO.GE.T. spa in quanto il regolamento Tari emesso ed approvato dal Consiglio Comunale della città di Trapani per gli anni 2017, 2018 e 2019 non prevede in ordine alla gestione dell'attività di controllo e di riscossione del tributo che questa venga affidata ad un soggetto esterno., nel merito deduce la mancanza di legittimazione passiva in quanto il ricorrente non sarebbe proprietario degli immobili soggetti alla Tari.
Si costituiva la So.Ge.T. spa insistendo nel proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 06.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
L'Ente resistente è infatti pienamente legittimato alla riscossione per conto del Comune di Trapani, giusta legittima iscrizione all'albo ex D. Lgs. 446/1997 (requisito soggettivo), come disposto dal Ministero competente nonché, giusto contratto del 17/09/2020 Rep. N. 53731 (requisito oggettivo), con il quale è stato affidato l'incarico nel pieno rispetto della normativa di settore e in perfetto adempimento dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.L. 248/2007, come da documentazione allegata al fascicolo.
Risulta altresì, che la concessione è stata affidata a seguito di deliberazione degli organi competenti e secondo regolare gara di appalto giusto esito di gara CIG: 7911567F9C e in dipendenza della deliberazione n. 13 del 27/04/2018 del Commissario Straordinario, come da allegati in atti.
Il motivo di ricorso sul punto non può essere accolto.
Infondato è anche il motivo di ricorso relativamente alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente che si ritiene non essere proprietario degli immobili accertati.
Sul punto è da evidenziarsi che ai sensi dell'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013, la Tari non ha natura patrimoniale e non fonda il presupposto impositivo sulla base del titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (vedasi IMU), in quanto è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Nel caso in specie risulta che il ricorrente è utilizzatore degli immobili accertati essendo egli titolare delle relative utenze domestiche e, quindi deve considerarsi “utilizzatore” ai fini dell'imposizione.
Detta circostanza non è contraddetta dal ricorrente per cui deve ritenersi come provata.
Il ricorso, di conseguenza, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della SO.Ge.T spa che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre oneri come per legge.
Così deciso in Trapani addì 06.02.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t Societa' Di Gestione Entrate Tributi Societa' Per Azioni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007684261 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.06.2023, RGR n. 742/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'accertamento TARI n. 407292220007684261, per gli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 notificato da Soget spa, Concessionaria della Riscossione per conto del Comune di Trapani in data 28/12/2022, ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente la carenza di potere di SO.GE.T. spa in quanto il regolamento Tari emesso ed approvato dal Consiglio Comunale della città di Trapani per gli anni 2017, 2018 e 2019 non prevede in ordine alla gestione dell'attività di controllo e di riscossione del tributo che questa venga affidata ad un soggetto esterno., nel merito deduce la mancanza di legittimazione passiva in quanto il ricorrente non sarebbe proprietario degli immobili soggetti alla Tari.
Si costituiva la So.Ge.T. spa insistendo nel proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 06.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
L'Ente resistente è infatti pienamente legittimato alla riscossione per conto del Comune di Trapani, giusta legittima iscrizione all'albo ex D. Lgs. 446/1997 (requisito soggettivo), come disposto dal Ministero competente nonché, giusto contratto del 17/09/2020 Rep. N. 53731 (requisito oggettivo), con il quale è stato affidato l'incarico nel pieno rispetto della normativa di settore e in perfetto adempimento dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.L. 248/2007, come da documentazione allegata al fascicolo.
Risulta altresì, che la concessione è stata affidata a seguito di deliberazione degli organi competenti e secondo regolare gara di appalto giusto esito di gara CIG: 7911567F9C e in dipendenza della deliberazione n. 13 del 27/04/2018 del Commissario Straordinario, come da allegati in atti.
Il motivo di ricorso sul punto non può essere accolto.
Infondato è anche il motivo di ricorso relativamente alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente che si ritiene non essere proprietario degli immobili accertati.
Sul punto è da evidenziarsi che ai sensi dell'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013, la Tari non ha natura patrimoniale e non fonda il presupposto impositivo sulla base del titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (vedasi IMU), in quanto è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Nel caso in specie risulta che il ricorrente è utilizzatore degli immobili accertati essendo egli titolare delle relative utenze domestiche e, quindi deve considerarsi “utilizzatore” ai fini dell'imposizione.
Detta circostanza non è contraddetta dal ricorrente per cui deve ritenersi come provata.
Il ricorso, di conseguenza, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della SO.Ge.T spa che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre oneri come per legge.
Così deciso in Trapani addì 06.02.2026
Il Presidente Il Relatore