Articolo 15 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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9 settembre 1973
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7 agosto 2012
Art. 15. (Attribuzioni del direttore di laboratorio)

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attivita' del laboratorio e ne e' responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.
Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sulla attivita' svolta dal laboratorio nell'annata precedente.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto piu' anziano del laboratorio stesso.
Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.
Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012