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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3173/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007103846000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130023985070000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130023985070000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130023985070000 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione in data 03.04.2025, depositato il 30.04.2025,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249007103846000, notificata in data 06.02.2025, emessa per il complessivo importo di Euro 9.620,93, a titolo di IRPEF e IVA per l'anno 2007, unitamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520130023985070000.
Il ricorso è stato proposto per rilevare:
1. Omessa notifica della cartella;
2. Prescrizione;
3. Prescrizione di interessi e sanzioni.
Con condanna alle spese.
In data 11.09.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso rassegnando l'intervenuta notifica della cartella in data 03.10.2013 e l'applicabilità della normativa emergenziale Covid19 nel calcolo della prescrizione, da ritenersi non maturata.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
[1] In materia di riscossione delle imposte sul reddito, relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita preliminarmente rilevare che la cartella è stata notificata dall'ufficiale giudiziario con consegna a mani di persona diversa dal destinatario e spedizione di raccomandata informativa.
Ciò premesso, deve rammentarsi che, per l'ipotesi in cui il destinatario non venga rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, l'art. 139, secondo comma, c.p.c. stabilisce che l'atto (contenuto in bista chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Con specifico riferimento alla notifica di atti tributari, l'art. 60, lettera b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 (inserita dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2006) stabilisce che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La Suprema Corte ha affermato, con principio valevole anche per la cartella, la cui disciplina rinvia a quella dell'avviso di accertamento[1], che “In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (Cass., 2 dicembre 2024, n. 30821; Cass., 20 settembre 2022,
n. 27446; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868).
Con la ulteriore e significativa precisazione che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass., 27 gennaio 2022, n.
2377).
Ed invero, “la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare,
l'inesistenza di alcun rapporto “familiare” con il consegnatario” (Cass., 28 aprile 2021, n. 18989; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681).
La consegna a mani di familiare, soggetto avente con il destinatario dell'atto un rapporto qualificato che genera la ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario giustifica la previsione dell'invio di raccomandata informativa nella forma della raccomandata semplice (e non con avviso di ricevimento). Ciò peraltro, anche in forza del fatto che la lett. b-bis) dello stesso comma
1 dell'art. 60 dPR 600/73 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni.
Il principio e' stato condiviso da Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n.
2377/2022.
Da ultimo, si veda Cass. n. 3278/2025 che ha ben distinto l'ipotesi nella quale la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario abbia avuto luogo mediante consegna a persona diversa dal destinatario (familiare, addetto alla casa o portiere), nel qual caso la procedura di notifica si perfeziona con l'invio di una raccomandata informativa
'semplice' ed ai fini di prova è sufficiente il riscontro della spedizione della raccomandata stessa, dalla diversa ipotesi di mancata consegna per assenza, ove la procedura è più rigorosa (art. 140 c.p.c. e art. 8, L. 890/1982)
e, dopo il deposito dell'atto, si rende necessario l'invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.) e, ai fini della prova del perfezionamento della notifica, si richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, che attesta la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.
Ne deriva che, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, deve ritenersi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata.
Quanto al profilo della prescrizione, deve rilevarsi l'applicabilità della normativa emergenziale Covid19.
E' noto che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19.
A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma
4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle).
Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che
“Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione e calcolato il quale la notifica dell'intimazione risulta tempestiva in relazione al tributo.
A diversa conclusione deve giungersi per ciò che attiene alle sanzioni ed agli interessi, avendo la SC riconosciuto la sottoposizione al termine di cinque anni (ex multis Cass. n. 3195/25; 23052/25; ord. 27421/24).
Con la precisazione che, stante la maturazione progressiva degli interessi, gli stessi non risultano prescritti per l'ultimo quinquennio (da calcolarsi a ritroso dalla notifica dell'intimazione impugnata) ma solo per il periodo antecedente all'ultimo quinquennio.
Le spese si compensano stante l'esito.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati nella parte relativa agli interessi maturati anteriormente all'ultimo quinquennio e le sanzioni.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3173/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007103846000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130023985070000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130023985070000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130023985070000 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione in data 03.04.2025, depositato il 30.04.2025,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249007103846000, notificata in data 06.02.2025, emessa per il complessivo importo di Euro 9.620,93, a titolo di IRPEF e IVA per l'anno 2007, unitamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520130023985070000.
Il ricorso è stato proposto per rilevare:
1. Omessa notifica della cartella;
2. Prescrizione;
3. Prescrizione di interessi e sanzioni.
Con condanna alle spese.
In data 11.09.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso rassegnando l'intervenuta notifica della cartella in data 03.10.2013 e l'applicabilità della normativa emergenziale Covid19 nel calcolo della prescrizione, da ritenersi non maturata.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
[1] In materia di riscossione delle imposte sul reddito, relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita preliminarmente rilevare che la cartella è stata notificata dall'ufficiale giudiziario con consegna a mani di persona diversa dal destinatario e spedizione di raccomandata informativa.
Ciò premesso, deve rammentarsi che, per l'ipotesi in cui il destinatario non venga rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, l'art. 139, secondo comma, c.p.c. stabilisce che l'atto (contenuto in bista chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Con specifico riferimento alla notifica di atti tributari, l'art. 60, lettera b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 (inserita dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2006) stabilisce che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La Suprema Corte ha affermato, con principio valevole anche per la cartella, la cui disciplina rinvia a quella dell'avviso di accertamento[1], che “In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (Cass., 2 dicembre 2024, n. 30821; Cass., 20 settembre 2022,
n. 27446; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868).
Con la ulteriore e significativa precisazione che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass., 27 gennaio 2022, n.
2377).
Ed invero, “la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare,
l'inesistenza di alcun rapporto “familiare” con il consegnatario” (Cass., 28 aprile 2021, n. 18989; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681).
La consegna a mani di familiare, soggetto avente con il destinatario dell'atto un rapporto qualificato che genera la ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario giustifica la previsione dell'invio di raccomandata informativa nella forma della raccomandata semplice (e non con avviso di ricevimento). Ciò peraltro, anche in forza del fatto che la lett. b-bis) dello stesso comma
1 dell'art. 60 dPR 600/73 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni.
Il principio e' stato condiviso da Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n.
2377/2022.
Da ultimo, si veda Cass. n. 3278/2025 che ha ben distinto l'ipotesi nella quale la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario abbia avuto luogo mediante consegna a persona diversa dal destinatario (familiare, addetto alla casa o portiere), nel qual caso la procedura di notifica si perfeziona con l'invio di una raccomandata informativa
'semplice' ed ai fini di prova è sufficiente il riscontro della spedizione della raccomandata stessa, dalla diversa ipotesi di mancata consegna per assenza, ove la procedura è più rigorosa (art. 140 c.p.c. e art. 8, L. 890/1982)
e, dopo il deposito dell'atto, si rende necessario l'invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.) e, ai fini della prova del perfezionamento della notifica, si richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, che attesta la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.
Ne deriva che, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, deve ritenersi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata.
Quanto al profilo della prescrizione, deve rilevarsi l'applicabilità della normativa emergenziale Covid19.
E' noto che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19.
A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma
4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle).
Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che
“Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione e calcolato il quale la notifica dell'intimazione risulta tempestiva in relazione al tributo.
A diversa conclusione deve giungersi per ciò che attiene alle sanzioni ed agli interessi, avendo la SC riconosciuto la sottoposizione al termine di cinque anni (ex multis Cass. n. 3195/25; 23052/25; ord. 27421/24).
Con la precisazione che, stante la maturazione progressiva degli interessi, gli stessi non risultano prescritti per l'ultimo quinquennio (da calcolarsi a ritroso dalla notifica dell'intimazione impugnata) ma solo per il periodo antecedente all'ultimo quinquennio.
Le spese si compensano stante l'esito.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati nella parte relativa agli interessi maturati anteriormente all'ultimo quinquennio e le sanzioni.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.