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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1332/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1841/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 073202400049522463000 QUOTA CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 419/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN IA ha proposto ricorso impugnando
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00461660 14 000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00461660 14 000 BONIFICA 2023
Ai è costituita ADER;
non risulta costituito il Resistente_1.
Il ricorso deve essere accolto esclusivamente per le strette ragioni che si espongono di seguito.
Questa Corte ritiene, preliminarmente, di premettere che - ai fini della redazione della motivazione - si farà luogo a richiami di precedenti analoghe valutazioni, resi legittimi dalla evidente identità di materia e questioni, sia di merito che di legittimità.
A conforto della ipotesi avanti indicata, si indica la decisione della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria
(sentenza n. 33584/2025) con la quale i Giudici di legittimità hanno chiarito che, in casi identici e per motivi di celerità processuale, il giudice possa ricorrere alla motivazione “per relationem”, al rinvio a precedenti conformi e, più in concreto, al c.d. “taglia e incolla”.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 36246 e n. 36273/ 2023), quello secondo il quale il contributo consortile per "le opere eseguite" (dunque, l'assoggettamento dell'immobile al potere impositivo del Consorzio) richiede la contemporanea sussistenza di due condizioni fondamentali:
A) la proprietà di un immobile (terreno o fabbricato) che sia incluso nel perimetro consortile di intervento.
Trattasi di un perimetro definito dal consorzio attraverso un atto specifico, il c.d. “piano di classifica degli immobili”, che individua le aree soggette a contribuzione.
B) il fatto che tale immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica realizzate o dall'attività di manutenzione svolta dal consorzio.
I Giudice di legittimità hanno statuito che "il vantaggio che giustifica l'imposizione del contributo consortile deve essere diretto e specifico per il singolo fondo, e non un generico beneficio che riguarda l'intero territorio consortile e che ricade sull'immobile solo di riflesso, per il semplice fatto di essere incluso in tale territorio"
Dunque, il beneficio in questione deve essere già conseguito o anche conseguibile (cioè potenziale), purchè sia reale e concreto;
deve, inoltre, essere idoneo a tradursi in una qualità positiva del fondo (si fanno esempi concreti quali un incremento del valore di mercato, o una maggiore e/o migliore produttività agricola, ovvero una riduzione del rischio idraulico che grava specificamente su quel terreno o fabbricato, un miglioramento dell'accessibilità o della salubrità.
In sostanza, il Consorzio non può svolgere una mera attività di manutenzione generale del territorio se questa non si traduce in un vantaggio concreto e specifico per l'immobile del contribuente.
Alla luce delle sistema normativo vigente (art. 6, comma 1, della Legge n. 130 del 2022) l'onere di provare, concretamente e sostanzialmente, la sussistenza delle condizioni di cui sopra, nel caso concreto, spetta al Consorzio di bonifica.
Questa prova deve essere fornita a prescindere dall'esistenza di un “piano di classifica” approvato e dall'insistenza dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” definito dal consorzio.
Alla luce di quanto esposto e, soprattutto, alla luce dell'assetto normativo vigente, la cosiddetta
“presunzione di vantaggiosità” dell'attività svolta dal consorzio non può ritenersi più sussistente.
In sostanza, non può ritenersi sussistente più il principio secondo cui il beneficio derivasse automaticamente dall'adozione del “piano di classifica” e dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza non è più applicabile.
Dunque, in vigenza del precedente assetto normativo, spettava al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ossia dimostrare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dal piano di classifica o l'assenza di qualsiasi beneficio per il proprio fondo;
solo una volta che il contribuente avesse fornito tale prova contraria, l'onere si sarebbe spostato nuovamente sul consorzio, il quale avrebbe dovuto allora dimostrare i concreti e specifici benefici apportati al singolo fondo dalle opere eseguite.
Allo stato, il Consorzio non può più fare affidamento sulla presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica o dall'inclusione nel perimetro, ma deve concretamente dimostrare, in caso di contestazione da parte del contribuente, che l'immobile di quest'ultimo ha tratto un vantaggio diretto, specifico e concreto dalle opere consortili.
Nel caso che ci occupa in questa sede il Consorzio non risulta avere offerto detta prova concreta e contundente, anzi la contribuente ha provato che il Comune di Melito non ha mai concesso al Consorzio stesso alcuna autorizzazione ad effettuare opere di bonifica.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di lite vanno poste ad esclusivo carico del Consorzio, risultando ADER estranea alla contestazioni di merito in ordine alla debenza del contributo.
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n.
073202400049522463000 inerente quota consortile anno 2022. Ci si riporta preliminarmente al ricorso introduttivo ed a tutte le ulteriori difese, ivi comprese le presenti note di difesa. Ad oggi, il Consorzio di bonifica non risulta costituito in giudizio, nonostante la notifica del ricorso risulta regolarmente perfezionatasi, di tal che, non ha fornito la prova della sussistenza del credito antecedente alla consegna del ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione. La procedura esecutiva per essere legittima ed efficace deve seguire un predeterminato iter procedurale, se non viene notificato al legittimo destinatario l'atto prodromico gli eventuali atti notificati successivamente, anche se in modo corretto, sono nulli (cfr. Corte di
Cassazione Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25514, CTP di Potenza sentenza n. 837/01/2018, Suprema
Corte SS.UU. 16412/2007, CTP di Lecce, sentenza n. 2809/02/15 del 4 agosto 2015, Cassazione, SS.
UU., sentenza 4 marzo 2008, n. 5791 e sez. trib., sentenza 25 luglio 2007, n. 16412), ciò basterebbe all'accoglimento del ricorso. Ad ogni buon conto, riguardo le eccezioni di ADER, si impugna e contesta il dedotto avversario ed ogni produzione documentale. Si evidenzia che L'AGENZIA È PIENAMENTE
LEGITTIMATA A STARE IN GIUDIZIO a seguito di emissione e notifica dell'atto impugnato, inoltre, si segnala che il ricorso ha per oggetto anche l'eccezione di carenza di motivazione dell'opposta cartella.
Così, il ricorrente ha sollevato doglianza sull'attività posta in essere dall'Agente della riscossione, caratterizzata dall'erronea indicazione della motivazione della richiesta di quest'ultimo (cfr. pagg.
7-8 nostro ricorso). Richiamando quanto già ampiamente illustrato nell'atto introduttivo, si sottolinea che: - si impugna e contesta specificatamente il PIANO DI CLASSIFICA, la sua legittimità ed esistenza, il suo contenuto nonché la valutazione dell'immobile nello stesso effettuata, di tal che l'onere della prova è a carico di controparte contumace;
secondo giurisprudenza granitica “II contribuente può contestare il piano di classifica anche in sede tributaria” Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 22899 del 21 luglio 2022, di conseguenza, al Consorzio spettava provare di averlo approvato e pubblicato secondo legge in quanto “Il piano di classifica deve essere approvato e pubblicato secondo legge;
in difetto, l'imposizione consortile è nulla”
Cass. Civ., Sez. V, n. 35861 del 20 dicembre 2022; - l'oggetto della pretesa corrisponde esattamente al
TRIBUTO DICHIARATO ILLEGITTIMO dalla Corte Costituzionale e come tale va annullato come compiutamente questa Corte ha avuto modo di statuire più volte, in tali sensi, tra le tante, sent. n.
9313/24, n.9231/24, n.8419/24 e n. 8425/24 che testualmente sancisce “Nel caso che occupa, l'avviso opposto, avente ad oggetto il contributo consortile relativo all'annualità 2023, classifica il contributo come quota consortile e richiama il Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili approvato dal Associazione_3 n. 1 del 7/8/2014 e approvato dalla G.R. con delibera n. 565 del 30/12/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 202 del 4/5/2017, pubblicata sul BURC n. 54 del
14/6/2017. Tuttavia, il Piano di Classifica richiamato dal Consorzio resistente, risalente al 2014, collega le spese di funzionamento afferenti al conseguimento dei fini istituzionali alle previsioni di cui all'art. 23 comma 1, lett.a) della Legge regionale Calabria n.11 del 2003 (nel testo vigente prima della pronuncia di incostituzionalità), che prevedeva che il contributo fosse dato “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Il tributo, dunque, viene richiesto in forza di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima e la suddetta motivazione viola, con ogni evidenza, il nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale, già sopra trascritto, perché impone un contributo indipendentemente anziché in presenza di beneficio fondiario. Nè il Consorzio – ente impositore – ha assolto l'onere di provare la legittimità della pretesa, anche sotto il profilo della sua conformità alla normativa vigente, perché restando contumace non ha prodotto alcuno degli atti, contestati dalla parte ricorrente. Non avendo il convenuto assolto siffatto onere, la domanda deve essere accolta.”; “Il contributo di bonifica è dovuto solo se il consorzio dimostra l'esistenza di un beneficio specifico e diretto arrecato all'immobile; l'onere della prova grava sul consorzio” Cass. Civ., Sez.
V, n. 9099 del 3 aprile 2023; “La prova del beneficio non può essere desunta da presunzioni generiche o dal mero miglioramento ambientale” Cass. Civ., Sez. V, n. 17493 del 2020; “L'onere della prova grava sul consorzio, che deve documentare l'effettiva utilità delle opere rispetto al singolo immobile” Cass. Civ.,
Sez, V, n. 11722 del 2018. - l'ADER è pienamente legittimata a stare in giudizio, vi è litisconsorzio necessario e la CARTELLA DI PAGAMENTO impugnata è DI PER SÉ ILLEGITTIMA. Nella sentenza
CGT RC I° n.4599/2023, inerente identica questione e controparti, si legge “il riferimento a un Piano di classifica non riguardante l'ente impositore rende la motivazione del provvedimento impugnato del tutto insufficiente, con la conseguenza che il provvedimento è illegittimo per le ragioni dedotte dalla parte ricorrente, non sussistendo in atti alcun riferimento idoneo a far presumere la sussistenza del presupposto dell'imposizione. Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare accoglimento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alle spese di lite del presente giudizio…”. Pertanto, si insiste per annullamento dell'atto impugnato con condanna di ADER
o di entrambe le controparti alle spese di giudizio con distrazione. Reggio Calabria, 30.12.2025 Avv.
Difensore_1
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle competenze legali e spese di lite, complessivamente liquidate in € 400,00
(quattrocento), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1841/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 073202400049522463000 QUOTA CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 419/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN IA ha proposto ricorso impugnando
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00461660 14 000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00461660 14 000 BONIFICA 2023
Ai è costituita ADER;
non risulta costituito il Resistente_1.
Il ricorso deve essere accolto esclusivamente per le strette ragioni che si espongono di seguito.
Questa Corte ritiene, preliminarmente, di premettere che - ai fini della redazione della motivazione - si farà luogo a richiami di precedenti analoghe valutazioni, resi legittimi dalla evidente identità di materia e questioni, sia di merito che di legittimità.
A conforto della ipotesi avanti indicata, si indica la decisione della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria
(sentenza n. 33584/2025) con la quale i Giudici di legittimità hanno chiarito che, in casi identici e per motivi di celerità processuale, il giudice possa ricorrere alla motivazione “per relationem”, al rinvio a precedenti conformi e, più in concreto, al c.d. “taglia e incolla”.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 36246 e n. 36273/ 2023), quello secondo il quale il contributo consortile per "le opere eseguite" (dunque, l'assoggettamento dell'immobile al potere impositivo del Consorzio) richiede la contemporanea sussistenza di due condizioni fondamentali:
A) la proprietà di un immobile (terreno o fabbricato) che sia incluso nel perimetro consortile di intervento.
Trattasi di un perimetro definito dal consorzio attraverso un atto specifico, il c.d. “piano di classifica degli immobili”, che individua le aree soggette a contribuzione.
B) il fatto che tale immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica realizzate o dall'attività di manutenzione svolta dal consorzio.
I Giudice di legittimità hanno statuito che "il vantaggio che giustifica l'imposizione del contributo consortile deve essere diretto e specifico per il singolo fondo, e non un generico beneficio che riguarda l'intero territorio consortile e che ricade sull'immobile solo di riflesso, per il semplice fatto di essere incluso in tale territorio"
Dunque, il beneficio in questione deve essere già conseguito o anche conseguibile (cioè potenziale), purchè sia reale e concreto;
deve, inoltre, essere idoneo a tradursi in una qualità positiva del fondo (si fanno esempi concreti quali un incremento del valore di mercato, o una maggiore e/o migliore produttività agricola, ovvero una riduzione del rischio idraulico che grava specificamente su quel terreno o fabbricato, un miglioramento dell'accessibilità o della salubrità.
In sostanza, il Consorzio non può svolgere una mera attività di manutenzione generale del territorio se questa non si traduce in un vantaggio concreto e specifico per l'immobile del contribuente.
Alla luce delle sistema normativo vigente (art. 6, comma 1, della Legge n. 130 del 2022) l'onere di provare, concretamente e sostanzialmente, la sussistenza delle condizioni di cui sopra, nel caso concreto, spetta al Consorzio di bonifica.
Questa prova deve essere fornita a prescindere dall'esistenza di un “piano di classifica” approvato e dall'insistenza dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” definito dal consorzio.
Alla luce di quanto esposto e, soprattutto, alla luce dell'assetto normativo vigente, la cosiddetta
“presunzione di vantaggiosità” dell'attività svolta dal consorzio non può ritenersi più sussistente.
In sostanza, non può ritenersi sussistente più il principio secondo cui il beneficio derivasse automaticamente dall'adozione del “piano di classifica” e dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza non è più applicabile.
Dunque, in vigenza del precedente assetto normativo, spettava al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ossia dimostrare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dal piano di classifica o l'assenza di qualsiasi beneficio per il proprio fondo;
solo una volta che il contribuente avesse fornito tale prova contraria, l'onere si sarebbe spostato nuovamente sul consorzio, il quale avrebbe dovuto allora dimostrare i concreti e specifici benefici apportati al singolo fondo dalle opere eseguite.
Allo stato, il Consorzio non può più fare affidamento sulla presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica o dall'inclusione nel perimetro, ma deve concretamente dimostrare, in caso di contestazione da parte del contribuente, che l'immobile di quest'ultimo ha tratto un vantaggio diretto, specifico e concreto dalle opere consortili.
Nel caso che ci occupa in questa sede il Consorzio non risulta avere offerto detta prova concreta e contundente, anzi la contribuente ha provato che il Comune di Melito non ha mai concesso al Consorzio stesso alcuna autorizzazione ad effettuare opere di bonifica.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di lite vanno poste ad esclusivo carico del Consorzio, risultando ADER estranea alla contestazioni di merito in ordine alla debenza del contributo.
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n.
073202400049522463000 inerente quota consortile anno 2022. Ci si riporta preliminarmente al ricorso introduttivo ed a tutte le ulteriori difese, ivi comprese le presenti note di difesa. Ad oggi, il Consorzio di bonifica non risulta costituito in giudizio, nonostante la notifica del ricorso risulta regolarmente perfezionatasi, di tal che, non ha fornito la prova della sussistenza del credito antecedente alla consegna del ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione. La procedura esecutiva per essere legittima ed efficace deve seguire un predeterminato iter procedurale, se non viene notificato al legittimo destinatario l'atto prodromico gli eventuali atti notificati successivamente, anche se in modo corretto, sono nulli (cfr. Corte di
Cassazione Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25514, CTP di Potenza sentenza n. 837/01/2018, Suprema
Corte SS.UU. 16412/2007, CTP di Lecce, sentenza n. 2809/02/15 del 4 agosto 2015, Cassazione, SS.
UU., sentenza 4 marzo 2008, n. 5791 e sez. trib., sentenza 25 luglio 2007, n. 16412), ciò basterebbe all'accoglimento del ricorso. Ad ogni buon conto, riguardo le eccezioni di ADER, si impugna e contesta il dedotto avversario ed ogni produzione documentale. Si evidenzia che L'AGENZIA È PIENAMENTE
LEGITTIMATA A STARE IN GIUDIZIO a seguito di emissione e notifica dell'atto impugnato, inoltre, si segnala che il ricorso ha per oggetto anche l'eccezione di carenza di motivazione dell'opposta cartella.
Così, il ricorrente ha sollevato doglianza sull'attività posta in essere dall'Agente della riscossione, caratterizzata dall'erronea indicazione della motivazione della richiesta di quest'ultimo (cfr. pagg.
7-8 nostro ricorso). Richiamando quanto già ampiamente illustrato nell'atto introduttivo, si sottolinea che: - si impugna e contesta specificatamente il PIANO DI CLASSIFICA, la sua legittimità ed esistenza, il suo contenuto nonché la valutazione dell'immobile nello stesso effettuata, di tal che l'onere della prova è a carico di controparte contumace;
secondo giurisprudenza granitica “II contribuente può contestare il piano di classifica anche in sede tributaria” Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 22899 del 21 luglio 2022, di conseguenza, al Consorzio spettava provare di averlo approvato e pubblicato secondo legge in quanto “Il piano di classifica deve essere approvato e pubblicato secondo legge;
in difetto, l'imposizione consortile è nulla”
Cass. Civ., Sez. V, n. 35861 del 20 dicembre 2022; - l'oggetto della pretesa corrisponde esattamente al
TRIBUTO DICHIARATO ILLEGITTIMO dalla Corte Costituzionale e come tale va annullato come compiutamente questa Corte ha avuto modo di statuire più volte, in tali sensi, tra le tante, sent. n.
9313/24, n.9231/24, n.8419/24 e n. 8425/24 che testualmente sancisce “Nel caso che occupa, l'avviso opposto, avente ad oggetto il contributo consortile relativo all'annualità 2023, classifica il contributo come quota consortile e richiama il Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili approvato dal Associazione_3 n. 1 del 7/8/2014 e approvato dalla G.R. con delibera n. 565 del 30/12/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 202 del 4/5/2017, pubblicata sul BURC n. 54 del
14/6/2017. Tuttavia, il Piano di Classifica richiamato dal Consorzio resistente, risalente al 2014, collega le spese di funzionamento afferenti al conseguimento dei fini istituzionali alle previsioni di cui all'art. 23 comma 1, lett.a) della Legge regionale Calabria n.11 del 2003 (nel testo vigente prima della pronuncia di incostituzionalità), che prevedeva che il contributo fosse dato “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Il tributo, dunque, viene richiesto in forza di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima e la suddetta motivazione viola, con ogni evidenza, il nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale, già sopra trascritto, perché impone un contributo indipendentemente anziché in presenza di beneficio fondiario. Nè il Consorzio – ente impositore – ha assolto l'onere di provare la legittimità della pretesa, anche sotto il profilo della sua conformità alla normativa vigente, perché restando contumace non ha prodotto alcuno degli atti, contestati dalla parte ricorrente. Non avendo il convenuto assolto siffatto onere, la domanda deve essere accolta.”; “Il contributo di bonifica è dovuto solo se il consorzio dimostra l'esistenza di un beneficio specifico e diretto arrecato all'immobile; l'onere della prova grava sul consorzio” Cass. Civ., Sez.
V, n. 9099 del 3 aprile 2023; “La prova del beneficio non può essere desunta da presunzioni generiche o dal mero miglioramento ambientale” Cass. Civ., Sez. V, n. 17493 del 2020; “L'onere della prova grava sul consorzio, che deve documentare l'effettiva utilità delle opere rispetto al singolo immobile” Cass. Civ.,
Sez, V, n. 11722 del 2018. - l'ADER è pienamente legittimata a stare in giudizio, vi è litisconsorzio necessario e la CARTELLA DI PAGAMENTO impugnata è DI PER SÉ ILLEGITTIMA. Nella sentenza
CGT RC I° n.4599/2023, inerente identica questione e controparti, si legge “il riferimento a un Piano di classifica non riguardante l'ente impositore rende la motivazione del provvedimento impugnato del tutto insufficiente, con la conseguenza che il provvedimento è illegittimo per le ragioni dedotte dalla parte ricorrente, non sussistendo in atti alcun riferimento idoneo a far presumere la sussistenza del presupposto dell'imposizione. Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare accoglimento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alle spese di lite del presente giudizio…”. Pertanto, si insiste per annullamento dell'atto impugnato con condanna di ADER
o di entrambe le controparti alle spese di giudizio con distrazione. Reggio Calabria, 30.12.2025 Avv.
Difensore_1
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle competenze legali e spese di lite, complessivamente liquidate in € 400,00
(quattrocento), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.