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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
LUCENTE PAOLA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1971/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50304 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in data 27/2/2024, Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'av. Difensore_1, con studio in Luogo_1, proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego per Rimborso I.V.A. anno d'imposta 2021 di importo € 15.000,00 emesso da Agenzia delle Entrate DP di Cosenza, notificato in data 7/9/2023.
Ritiene il ricorrente di avere diritto alla detrazione o quantomeno al rimborso dell'importo dell'Iva assolta per l'esecuzione di lavori per le spese relative a miglioramenti realizzati sull'immobile oggetto di comodato.
Secondo la giurisprudenza: L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata” Cass. civ. sentenza del 11/05/2018, n.11533). Nel caso di specie risulta incontestato che le opere edilizie eseguite dal ricorrente su terreno di un terzo proprietario fossero strumentali e inerenti all'attività economica esercitata dal medesimo. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spèese
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni depositate in data 25/3/2024, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il ricorrente con istanza depositata in data 16/1/2026 dichiarava di rinunciare al ricorso in quanto è sopravvenuta carenza di interesse nel proseguire la lite. All'odierna seduta svoltasi in pubblica udienza, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che agli atti processuali risulta inviata in data 16/1/2026 atto di rinuncia al proseguimento del giudizio;
la Corte, preso atto della richiesta formulata dal ricorrente e considerato che Agenzia delle Entrate, ente resistente nulla ha ecepito in ordine alla richiesta di estinzione del giudizio, né tantomeno ha proposto osservazioni od eccezioni.
Alla stregua, pertanto, della richiesta formulata dal ricorrente e in assenza di opposizione da parte della resistente, può considerare venuta meno la materia del contendere e ritenere la estinzione del giudizio.
Quanto al governo delle spese, le stesse possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto da Ricorrente_1, così provvede:
Visto l'art. 44 D. Lgv. 546/92 dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Cosenza il 6 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
SE RI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
LUCENTE PAOLA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1971/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50304 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in data 27/2/2024, Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'av. Difensore_1, con studio in Luogo_1, proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego per Rimborso I.V.A. anno d'imposta 2021 di importo € 15.000,00 emesso da Agenzia delle Entrate DP di Cosenza, notificato in data 7/9/2023.
Ritiene il ricorrente di avere diritto alla detrazione o quantomeno al rimborso dell'importo dell'Iva assolta per l'esecuzione di lavori per le spese relative a miglioramenti realizzati sull'immobile oggetto di comodato.
Secondo la giurisprudenza: L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata” Cass. civ. sentenza del 11/05/2018, n.11533). Nel caso di specie risulta incontestato che le opere edilizie eseguite dal ricorrente su terreno di un terzo proprietario fossero strumentali e inerenti all'attività economica esercitata dal medesimo. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spèese
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni depositate in data 25/3/2024, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il ricorrente con istanza depositata in data 16/1/2026 dichiarava di rinunciare al ricorso in quanto è sopravvenuta carenza di interesse nel proseguire la lite. All'odierna seduta svoltasi in pubblica udienza, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che agli atti processuali risulta inviata in data 16/1/2026 atto di rinuncia al proseguimento del giudizio;
la Corte, preso atto della richiesta formulata dal ricorrente e considerato che Agenzia delle Entrate, ente resistente nulla ha ecepito in ordine alla richiesta di estinzione del giudizio, né tantomeno ha proposto osservazioni od eccezioni.
Alla stregua, pertanto, della richiesta formulata dal ricorrente e in assenza di opposizione da parte della resistente, può considerare venuta meno la materia del contendere e ritenere la estinzione del giudizio.
Quanto al governo delle spese, le stesse possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto da Ricorrente_1, così provvede:
Visto l'art. 44 D. Lgv. 546/92 dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Cosenza il 6 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
SE RI