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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2023
REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
Nelle persone dei Magistrati
RE IN Presidente rel. Beatrice SICCARDI Consigliere Emanuela RIZZI Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1664/2023 R.G. promosso da
Parte_1
CF C.F._1 elettivamente dom.to in Roma via Dino Frescobaldi n. 3 presso lo studio degli avv.ti Alberto Giordano e Andrea Giordano che lo rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente dom.ta in Trento via Brigata Acqui n. 3 presso lo studio dell'avv. Stefano Frizzi che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Appello sentenza n. 15090/2014 del Tribunale di Milano a seguito di ordinanza n. 7819/2023 con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 2948/2017 della Corte d'Appello di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 11
per parte appellante in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda attrice e delle conclusioni, da intendersi quivi ritrascritte, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: - accertare e dichiarare nullo o annullare e/o revocare il provvedimento di radiazione del Sig. irrogato dall'A.N.A., con Parte_1 conseguente reintegrazione dell'associato nell - Controparte_1 riconoscere il danno c.d. reputazionale e/o di immagine, patito dal Sig. Parte_1 nell'arco di tutta la lunga vicenda processuale, da determinarsi e liquidare in
[...] via equitativa o in separato giudizio. - con vittoria di spese, competenze, onorari e restituzioni ai sensi dell' art. 389 c.p.c. di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente e quello di legittimità, in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte, ed applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dall'evento risalente al 31.10.2012 al saldo, nonché ripetizione del contributo unificato versato dall'attore nei diversi gradi e fasi di giudizio”.
per parte appellata in riassunzione: “1) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingersi siccome infondati i motivi di appello come proposti dall'attore/appellante e ciò per i motivi Parte_1 di cui in narrativa. Con rifusione integrale di competenze e spese di giudizio oltre addizionali di legge (IVA e CNPA). 3) IN VIA ISTRUTTORIA Ove Codesta Corte di Appello dar corso alle istanze istruttorie, si ribadisce sin d'ora la richiesta di ammissione delle prove come già dedotte da questa parte in primo grado. Ci si oppone comunque ad un'eventuale CTU come ex adverso proposta poiché proposta in forma esplorativa e comunque infondata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado – sentenza del Tribunale di Milano n. 15090/2014 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
l' (di seguito AN) chiedendo la declaratoria di nullità o Controparte_1 annullamento del provvedimento di radiazione, adottato nei suoi confronti dall'organo disciplinare di I grado dell'AN Sezione Abruzzi in data 31/10/2012 e della decisione di conferma di detto provvedimento, emessa dall'organo disciplinare di II grado in data 12/4/2013, con conseguente reintegrazione nella qualità di socio e condanna dell'associazione al risarcimento dei danni subiti. Il provvedimento di radiazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 lett. d) dello Statuto AN è stato adottato in relazione a condotte ascritte al socio e Parte_1 consistite nella formulazione di apprezzamenti e attacchi nei confronti di altri associati,
pagina 2 di 11 a mezzo plurime mail e missive, fortemente lesivi dell'immagine dell'intera associazione e dei suoi rappresentanti. Per quello che in questa sede ancora interessa, il Giudice di primo grado, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato le domande formulate dal socio Parte_1 sulla base delle seguenti considerazioni:
1. il provvedimento di esclusione non risultava censurabile, ai sensi dell'art. 24 cod. civ. per il fatto di essere stato adottato da un organo diverso dall'assemblea; gli artt. 37 bis e seguenti dello Statuto AN - pur non derogando alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 cod. civ. - hanno sottratto all'assemblea dei soci il potere disciplinare e lo hanno riservato ad appositi organi previsti ad hoc (il Consiglio Sezionale e il Comitato di Presidenza Nazionale), stabilendone puntualmente i loro poteri, il numero dei loro componenti, nonché le sanzioni applicabili e il procedimento da seguire;
pertanto, alcuna censura poteva muoversi in ordine alla competenza dell'organo che aveva emesso il provvedimento di radiazione per cui è causa;
2. le tesi difensive del - secondo cui il provvedimento di radiazione Parte_1 doveva ritenersi illegittimo per violazione del diritto alla difesa garantito all'associato dall'art. 38 dello Statuto dell'AN1 (la comunicazione datata 2/10/2012, contenente gli addebiti e l'invito a presentare le difese, era stata spedita presso l'abitazione della madre
-sita in Ascoli Piceno, via Napoli n. 28- e non presso la residenza del socio, sita fino al 30/10/2012 in Valle Castellana frazione Morrice snc;
la radiazione era stata deliberata sulla scorta di fatti ulteriori rispetto a quelli emergenti dalla missiva, oggetto della denuncia del , che aveva dato origine al procedimento disciplinare) e per aver Pt_2 impedito al socio di acquisire contezza dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico - risultavano infondate in quanto:
- era stato lo stesso socio (con lettera del 9/8/2011) a richiedere che le convocazioni per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della sezione gli venissero recapitate all'indirizzo della madre, ove risultava avere ricevuto molteplici raccomandate, dando alle medesime puntuale riscontro e, comunque, aveva sempre omesso di comunicare la variazione di recapito all'associazione convenuta, il cui operato, dunque, non appariva sotto tale profilo in alcun modo censurabile;
- la sanzione era stata preceduta da una contestazione degli addebiti (con puntuale indicazione delle lettere e delle frasi aventi carattere asseritamente lesivo) posto che la comunicazione del 2/10/2012 rinviava ai predetti documenti per relationem, con identificandone dei destinatari formali nonché i soggetti direttamente o indirettamente fatti oggetto di attacchi lesivi;
1 Art. 38 dello Statuto AN: “a conclusione delle indagini preliminari, l'organo preposto all'azione disciplinare può decidere di promuovere l'azione disciplinare;
in questo caso l'Organo Giudicante deve contestare all'incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia ed invitarlo a presentare memorie difensive;
l'incolpato e il denunciante hanno diritto di essere sentiti personalmente, su loro richiesta o su iniziativa dell'Organo giudicante e farsi assistere o difendere. In ogni fase e grado del procedimento disciplinare nessuno può essere giudicato senza essere invitato a difendersi a voce o con scritti difensivi. La decisione di assoluzione e di condanna deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata”. pagina 3 di 11 - dalla lettura delle diverse mail e degli scritti prodotti, a firma del si Parte_1 aveva avuto riscontro che più volte il socio aveva rivolto all'indirizzo dei rappresentanti dell'associazione – e, soprattutto, al Capogruppo Giulio Casalena e al Presidente Sezionale – accuse gravi di mala gestio e brogli di vario genere Persona_1 nell'ambito dell'associazione, sino ad insinuare ed attribuire loro condotte penalmente rilevanti;
- tali espressioni e accuse non risultavano essere estrinsecazione di una legittima critica da parte del socio, non solo perché travalicanti i confini della continenza espositiva ma anche in quanto non fondate su fatti veri.
Giudizio di secondo grado – definito con sentenza della Corte di Appello n. 2948/2017
ha interposto appello affidato a quattordici motivi, che sono Parte_1 stati raggruppati e valutati unitariamente dal Giudice di secondo grado, tenendo conto delle contestazioni relative alla correttezza formale dei provvedimenti sanzionatori (motivi da n. 1 a n. 15), alla loro correttezza sostanziale ( n. 13) e alla previsione e quantificazione del danno lamentato (ultimo motivo). L'associazione si era costituita concludendo per il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello, sempre per quello che ancora rileva, ha ritenuto infondati i motivi di gravame, osservando:
-“parte appellante ritiene, errata la sentenza impugnata, laddove quest'ultima non ha accertato che la sanzione disciplinare non sarebbe stata assunta alla presenza delle previste maggioranze, ovvero in assenza di convocazione dell'incontro previsto (motivi 2,5). Tuttavia risulta documentalmente dimostrato che, con comunicazione del 2/10/2012, fu indicata all'associato la data e ora dell'assemblea del 19/9/2012, in cu fu poi irrigata la sanzione, mentre nel verbale assembleare si dà atto del superamento delle maggioranze richieste dallo statuto per questo tipo di delibere (2/3 dei componenti e maggioranza degli aventi diritto), né vi è prova dell'errore e del falso di tali verbalizzazioni”2: il Giudice di secondo grado ha sostanzialmente ritenuto che non si era dato corso ad alcuna violazione del dovere di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare, atteso che l'organismo sociale si era attenuto al Regolamento sezionale e poiché nel provvedimento disciplinare la contestazione era di tale gravità da sorreggere, comunque, la sanzione erogata;
- “venendo alla censura riguardante la ipotizzata violazione del dovere di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare (motivi 9,10,12) la sentenza impugnata ha affermato che l'organismo sociale deputato vi sia attenuto nel rispetto del Regolamento, peraltro raggiungendone lo scopo. Tale motivazione risulta corretta, poiché anche ammettendo che l'indagine disciplinare avesse riguardato in genere allusioni, falsità, 2 Pag. 3 della sentenza impugnata. pagina 4 di 11 offese individuali ulteriori, rispetto ai fatti specifici espressamente contestati nell'atto di addebito, nonché ancora ulteriori rispetto a quelli oggetto di denuncia/esposto da parte dei soci attinti dagli strali del ebbene quelli effettivamente contestati Parte_1 appaiono, all'evidenza (cfr. infra sub motivo 13), sufficienti per sorreggere la legittimità della sanzione irrogata”3: la Corte ha ritenuto documentalmente provato che la data della seduta del 19/10/2012 risultava comunicata all'interessato e che nel verbale di assemblea si era dato atto del superamento delle maggioranze richieste dallo Statuto sociale per deliberare legittimamente e che, infine, non era stata fornita prova da parte del socio di errori o falsificazioni.
Giudizio di Cassazione – ordinanza n. 7819/2023
ha proposto ricorso in Cassazione, formulando cinque motivi. Parte_1
L'associazione si è costituita resistendo con controricorso. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, accogliendo il secondo e il terzo motivo e dichiarando inammissibili/infondati gli altri motivi. Con il secondo motivo il aveva lamentato l'insufficiente e Parte_1 contraddittoria motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 1335 e 2697 cod. civ. e all'art. 115 cpc, all'art. 160 cpc nonché agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.. Il ricorrente aveva eccepito che la Corte territoriale non aveva esaminato la contestazione sollevata relativamente alla mancata produzione in giudizio, da parte di AN, dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di contestazione del 2/10/2012 e che erroneamente il Giudice del gravame aveva affermato che era stato documentalmente provato che il predetto atto era stato ricevuto in data 4/10/2012. La Suprema Corte, sul punto, ha affermato:
- che il con il motivo di appello aveva eccepito che la raccomandata era Parte_1 stata inviata presso la residenza della madre novantenne, non capace di intendere e volere;
- che la motivazione della Corte territoriale, a riguardo, doveva ritenersi non sufficiente poiché nulla affermava sulla diversa destinazione della raccomandata rispetto all'effettiva residenza del socio nonché sul contenuto della A/R, con conseguente mancato accertamento dell'incidenza di tale omissione sia sulla validità del provvedimento sanzionatorio di primo grado, considerate le previsioni statutarie, sia sull'esercizio del diritto di difesa del socio incolpato, risultando pacifico che solo nel secondo grado il aveva potuto difendersi dalle contestazioni. Parte_1
Con il terzo motivo il aveva lamentato la violazione dell'art. 17 del Parte_1
Regolamento e del quorum necessario per la legittimità della delibera assunta 3 Pag. 5 sentenza impugnata. pagina 5 di 11 dall'organo disciplinare sezionale (Consiglio direttivo sezione Abruzzi), avente ad oggetto l'attivazione della procedura disciplinare nei confronti del socio, e l'esistenza di un conclamato conflitto di interesse portato dal Presidente sezionale, in quanto persona oggetto di critiche aspre da parte dello stesso socio incolpato, considerato, infine, che dal provvedimento del 2/10/2012 emergeva che la deliberazione sul punto non era stata assunta con la maggioranza prevista. La Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: “ il motivo è fondato. La questione dell'assunzione della delibera di inizio del procedimento disciplinare, con la contestazione dell'addebito, da parte dell'organo disciplinare di primo grado ( Consiglio Direttivo sezionale) in violazione dell'art. 17 del regolamento sezionale, che sancisce l'invalidità delle delibere non adottate con il quorum costitutivo del 2/3 dei componenti dell'organo e con il quorum deliberativo della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, che il ricorrente documenta nel motivo in esame avere devoluto alla cognizione del giudice di appello, non trova alcuna risposta nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, ha motivato facendo riferimento alla delibera conclusa della procedura interna che è evidentemente diversa dalla delibera di inizio della procedura stessa cui invece faceva riferimento l'appellante. Ne consegue che alcun accertamento di merito risulta effettuato in relazione alla decisività del fatto omesso in relazione alle previsioni statutarie applicabili, ciò che era e è, invece necessario al fine di scrutinare la legittimità della delibera adottata”.
Atto di citazione in riassunzione depositato dal Parte_1
Con l'atto in riassunzione il socio ha insistito per la revoca del Parte_1 provvedimento di radiazione, con conseguente reintegrazione, sull'azione risarcitoria prospettando “un danno c.d. reputazionale” da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio. Il “danno reputazionale” e/i all'immagine è stato allegato dal come Parte_1 lesione di un diritto fondamentale della persona “consistente nella rappresentazione generale che dello stesso ha la collettività “. Instaurato il contraddittorio, si è costituita AN concludendo per la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinate ha formulato istanze istruttorie. Alla prima udienza del 8/11/2023 è stato disposto rinvio per consentire alle parti, come dalle stesse richiesto, di provvedere al deposito telematico degli atti e documenti relativi ai precedenti gradi di giudizio di merito e di legittimità. Le parti hanno precisato le conclusioni in data 25/9/2024 e, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione e rimessa sul ruolo dalla Corte con ordinanza del 5/12/2024. Con tale provvedimento la Corte ha dato atto:
pagina 6 di 11 - che parte appellante in riassunzione, in data 18/2/2024, aveva effettuato quattro depositi telematici4 privi di elenco;
- che la copia dell'ordinanza di annullamento della Suprema Corte -depositata all'atto di iscrizione a ruolo- non risultava completa mancando la pagina n. 4, interessata, per altro, al secondo motivo del ricorso del accolto dalla Suprema Corte;
Parte_1
- che parte appellata AN non aveva ritenuto di provvedere al deposito in cancelleria dei propri fascicoli di parte (nel formato cartaceo) relativi ai precedenti gradi di giudizio né di inserire gli atti/documenti nel fascicolo d'ufficio telematico del presente giudizio di rinvio;
- che nel fascicolo telematico di ufficio del primo grado risultava visibile esclusivamente la sentenza impugnata. Rinnovate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa perviene nuovamente a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia resa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 7819/2023, con cui sono stati accolti due dei motivi proposti dal socio e i limiti imposti dall'art. 384 Parte_1 comma 2 cpc a questa Corte, quale giudice di rinvio, suggeriscono di individuare, in via preliminare, le questioni che possono ritenersi ancora controverse fra le parti. Tali questioni riguardano la validità della delibera datata 2/10/2012 con riguardo al quorum costitutivo e al quorum deliberativo richiesto dallo Statuto di AN ( con relativo Regolamento della sezione Abruzzi) e l'intervenuta tempestiva conoscenza, da parte del dei fatti contestati o, comunque, delle condotte a lui imputate e Parte_1 indicate come contrarie agli obblighi assunti con l'adesione all'associazione.
Le questioni, sulla base dei principi enunciati in sede di legittimità, possono essere trattate congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione. Attengono entrambi alla verifica del rispetto dei principi di correttezza, che devono connotare i rapporti fra gli associati e che, nell'ambito dell'azione disciplinare, richiedono che il socio incolpato non solo abbia la piena conoscenza dei fatti contestati ma che possa esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Sempre in via preliminare, si osserva che solo parte appellante in riassunzione, dopo il provvedimento interlocutorio di questa Corte, ha prodotto gli atti e i documenti depositati nei precedenti gradi di giudizio (cfr. verbale di udienza del 8/11/2023 e successiva ordinanza del 5/12/2014). 4 Le quattro produzione hanno riguardato: la prima costituita da un file, indicato come fascicolo di primo grado, composto da numerose pagine e privo di elenco nominativo dei documenti allegati;
la seconda relativa all'atto introduttivo del primo grado;
la terza relativa all'atto di appello datato 16/6/2015; la quarta relativa al ricorso in Cassazione, con n. 13 allegati. pagina 7 di 11 Non risultano depositati i fascicoli delle parti (in formato cartaceo) relativi al giudizio di primo grado iscritto antecedentemente al 30/6/2014. Nel fascicolo telematico d'ufficio del giudizio di primo grado, acquisito dalla Cancelleria di questa Corte, non risultano inseriti gli atti difensivi né i documenti prodotti dalle parti. La Corte rileva, comunque, che AN non ha contestato la produzione documentale offerta della controparte nel presente giudizio né la corrispondenza di tali documenti a quelli acquisiti, nel rispetto del contraddittorio, nei precedenti gradi di giudizio. Il contenzioso che residua nel giudizio di rinvio viene, pertanto, deciso sulla base della sola documentazione prodotta dal Parte_1
La natura del contenzioso non richiede la riapertura dell'attività istruttoria.
La delibera di contestazione di addebito disciplinare (all. 33) del 2/10/20212 non contiene l'indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo disciplinare presenti alla seduta del mese settembre 2012 e non consente di verificare se era stato raggiunto il quorum del 2/3 e la maggioranza assoluta per deliberare legittimamente ( art.17 Regolamento della sezione Abruzzi). Il Giudice di primo grado ha ritenuto che tale violazione non dirimente, poiché rappresentava una mera irregolarità, tale da non inficiare la legittimità del provvedimento. La Corte non condivide tali conclusioni. Si pongono in contrasto con l'art. 23 cod. civ., disposizione che deve ritenersi applicabili a tutti i provvedimenti che provengono da organi collegiali e che incidono sui diritti soggettivi dell'associato. La giurisprudenza di legittimità5 ha indicato che il regime di impugnazione stabilito dalla citata disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si deduca l'illegittimità delle delibere di esclusione, anche se adottate da organi collegiali diversi dall'assemblea, come previsto, nel caso per cui si procede, dallo Statuto sociale. Il verbale della seduta del settembre 2012 non risulta prodotta con gli atti messi a disposizione di questa Corte in sede di rinvio. L'impossibilità di verificare il rispetto del numero legale dei componenti dell'organo collegiale presenti e del quorum deliberante comporta l'invalidità del provvedimento del 2/10/2012, sotto il profilo dell'annullabilità della delibera che ha dato l'avvio al procedimento disciplinare e con invalidità che, in quanto tale, si ripercuote su tutto il procedimento disciplinare, travolgendo anche il provvedimento terminale rappresentato dalla delibera di radiazione. La sanzione disciplinare, in definitiva, deve ritenersi viziata in quanto adotatta senza la preventiva contestazione dell'addebito disciplinare, omissione che non ha consentito al 5 Cass. sez. I civ. n. 8456/2014. pagina 8 di 11 socio di esercitare il diritto di difesa come previsto dall'art. 38 comma 1 lett. b) e comma 3 dello Statuto AN. La disposizione prevede che, in caso di azione disciplinate, l'organo collegiale deputato debba contestare all'incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia e invitarlo a presentare memorie difensive, con suo diritto ad essere sentito personalmente. In tali conclusioni rimane assorbita l'ulteriore questione, ancora aperta, relativa alla corretta comunicazione della delibera del 2/10/2012, risultando pacifico che è stata inviata presso l'abitazione della madre dell'appellante in riassunzione e non presso il luogo di residenza dell'interessato.
Tanto premesso, accertata l'illegittimità della delibera che ha portato all'avvio della procedura disciplinare, il provvedimento di radiazione del 31/10/2012, confermato dall'organo disciplinare di secondo grado come da verbale in data 12/4/2013, non può che essere annullato. Provvederà AN, con riguardo alla posizione del al ripristino della Parte_1 situazione di fatto precedente all'emissione del provvedimento disciplinare, qualora ancora di interesse del socio ordinario e, comunque, se risulteranno rispettate le ulteriori condizioni richieste dallo Statuto sociale e qualora ancora vigente nella formulazione di cui alla copia prodotta nel presente giudizio. Le parti a riguardo sono rimaste silenti. La clausola compromissoria di cui all'art. 45 dello Statuto sociale, che riconosce la competenza dell'AGO solo relativamente ai profili disciplinari e non per quelli che attengono ai rinnovati rapporti tra il singolo socio e associazione, esime la Corte da ogni ulteriore valutazione in ordine alla richiesta di reintegro, che deve essere disattesa.
La richiesta risarcitoria, che l'appellante in riassunzione ha ricondotto alla categoria del danno alla reputazione, quale conseguente azione all'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento che lo ha allontanato dall'associazione, è a giudizio della Corte infondata. Trattasi, come prospettato dallo stesso di danno che consegue alla Parte_1 lesione alla stima e al prestigio che godeva e gode in ambito sociale, con invocata protezione a livello costituzionale. L'azione di risarcimento danni alla reputazione e/o all'immagine, in linea generale, richiede specifiche allegazioni in ordine alle conseguenze concrete lamentate dalla parte lesa e adeguate prove circa il pregiudizio patito. Il danno in re ipsa, che l'appellante in riassunzione vorrebbe sentir affermare, non è prospettabile. Il sulla base di un'allegazione del tutti generica, non ha fornito prova Parte_1 diretta del pregiudizio dedotto.
pagina 9 di 11 La Corte non può procedere ad una valutazione presuntiva sulla base dell'unico indizio allegato (diffusione della notizia dell'avvio del procedimento disciplinare), risultato debole poiché AN era obbligata - sulla base dell'art. 36, penultimo comma, dello Statuto sociale - a comunicare a tutte le sezioni il provvedimento che ha definito il procedimento disciplinare interno. L'appellante in riassunzione, del resto, non ha contestato di essersi rivolta direttamente ai mezzi di informazione (circostanza dedotta da AN), così consentendo la propalazione della notizia, in un contesto di evidente e crescente conflitto che ha inquinato i rapporti degli associati della sezione Abruzzi.
Tanto premesso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano appellata, il provvedimento disciplinare per cui è causa deve essere annullato, con conferma nel resto dell'impugnata decisione, che ha portato al rigetto delle domande di reintegra e di risarcimento danni, sulla base della motivazione che precede.
L'esito complessivo della controversia impone una liquidazione unitaria delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio. Consegue la condanna di AN, parte prevalentemente soccombente, al pagamento delle spese di lite di tutti i giudizi di merito (del primo grado avanti al Tribunale di Milano;
primo appello avanti alla Corte d'Appello di Milano iscritto al n. R.G. n. 2425/2017 e definito con la sentenza annullata dalla Suprema Corte;
giudizio di rinvio ex art. 392 cpc) e quello di legittimità. La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto dei parametri dello scaglione ex DM. n. 147/2022 e successive modifiche (valore indeterminabile complessità bassa – parametri tra i minimi e i medi in considerazione delle questioni di diritto controverse) per tutte le fasi del giudizio, con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi, per nei due giudizi di appello.
Part AN dovrà restituire ex art. 389 cpc a quanto ricevuto in Parte_1 esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano impugnata e della sentenza n. 2948/2017 della Corte Appello di Milano, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 cod. civ. dagli intervenuti pagamenti al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 15090/2014 del Tribunale di Milano a seguito di ordinanza n. 7819/2023 con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 2948/2017 della Corte d'Appello di Milano, così dispone:
pagina 10 di 11 1. in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata annulla il provvedimento di radiazione del 31/10/2012, confermato dall'organo disciplinare di secondo grado dell come da Controparte_1 verbale/provvedimento in data 12/4/2013;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza quanto al rigetto delle ulteriori domande formulate da;
Parte_1
3. condanna l al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 13.600,00 per compensi (di cui € 2.100,00 per il primo grado;
€ 4.000,00 per il giudizio di appello iscritto al n. 2425/2017 R.G.; €
3.500,00 per il giudizio avanti alla Corte Suprema;
€ 4.000,00 per il giudizio di rinvio) oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre al contributo unificato versato per i singoli giudizi e oltre accessori di legge;
4. condanna l alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano impugnata e della sentenza n. 2948/2017 della Corte Appello di Milano, oltre interessi ex art. 1284 comma 1, cod. civ. dagli intervenuti pagamenti al saldo.
Così deciso in Milano il 19/11/2025 Il Presidente estensore RE Baccolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
Nelle persone dei Magistrati
RE IN Presidente rel. Beatrice SICCARDI Consigliere Emanuela RIZZI Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1664/2023 R.G. promosso da
Parte_1
CF C.F._1 elettivamente dom.to in Roma via Dino Frescobaldi n. 3 presso lo studio degli avv.ti Alberto Giordano e Andrea Giordano che lo rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente dom.ta in Trento via Brigata Acqui n. 3 presso lo studio dell'avv. Stefano Frizzi che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Appello sentenza n. 15090/2014 del Tribunale di Milano a seguito di ordinanza n. 7819/2023 con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 2948/2017 della Corte d'Appello di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 11
per parte appellante in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda attrice e delle conclusioni, da intendersi quivi ritrascritte, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: - accertare e dichiarare nullo o annullare e/o revocare il provvedimento di radiazione del Sig. irrogato dall'A.N.A., con Parte_1 conseguente reintegrazione dell'associato nell - Controparte_1 riconoscere il danno c.d. reputazionale e/o di immagine, patito dal Sig. Parte_1 nell'arco di tutta la lunga vicenda processuale, da determinarsi e liquidare in
[...] via equitativa o in separato giudizio. - con vittoria di spese, competenze, onorari e restituzioni ai sensi dell' art. 389 c.p.c. di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente e quello di legittimità, in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte, ed applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dall'evento risalente al 31.10.2012 al saldo, nonché ripetizione del contributo unificato versato dall'attore nei diversi gradi e fasi di giudizio”.
per parte appellata in riassunzione: “1) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingersi siccome infondati i motivi di appello come proposti dall'attore/appellante e ciò per i motivi Parte_1 di cui in narrativa. Con rifusione integrale di competenze e spese di giudizio oltre addizionali di legge (IVA e CNPA). 3) IN VIA ISTRUTTORIA Ove Codesta Corte di Appello dar corso alle istanze istruttorie, si ribadisce sin d'ora la richiesta di ammissione delle prove come già dedotte da questa parte in primo grado. Ci si oppone comunque ad un'eventuale CTU come ex adverso proposta poiché proposta in forma esplorativa e comunque infondata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado – sentenza del Tribunale di Milano n. 15090/2014 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
l' (di seguito AN) chiedendo la declaratoria di nullità o Controparte_1 annullamento del provvedimento di radiazione, adottato nei suoi confronti dall'organo disciplinare di I grado dell'AN Sezione Abruzzi in data 31/10/2012 e della decisione di conferma di detto provvedimento, emessa dall'organo disciplinare di II grado in data 12/4/2013, con conseguente reintegrazione nella qualità di socio e condanna dell'associazione al risarcimento dei danni subiti. Il provvedimento di radiazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 lett. d) dello Statuto AN è stato adottato in relazione a condotte ascritte al socio e Parte_1 consistite nella formulazione di apprezzamenti e attacchi nei confronti di altri associati,
pagina 2 di 11 a mezzo plurime mail e missive, fortemente lesivi dell'immagine dell'intera associazione e dei suoi rappresentanti. Per quello che in questa sede ancora interessa, il Giudice di primo grado, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato le domande formulate dal socio Parte_1 sulla base delle seguenti considerazioni:
1. il provvedimento di esclusione non risultava censurabile, ai sensi dell'art. 24 cod. civ. per il fatto di essere stato adottato da un organo diverso dall'assemblea; gli artt. 37 bis e seguenti dello Statuto AN - pur non derogando alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 cod. civ. - hanno sottratto all'assemblea dei soci il potere disciplinare e lo hanno riservato ad appositi organi previsti ad hoc (il Consiglio Sezionale e il Comitato di Presidenza Nazionale), stabilendone puntualmente i loro poteri, il numero dei loro componenti, nonché le sanzioni applicabili e il procedimento da seguire;
pertanto, alcuna censura poteva muoversi in ordine alla competenza dell'organo che aveva emesso il provvedimento di radiazione per cui è causa;
2. le tesi difensive del - secondo cui il provvedimento di radiazione Parte_1 doveva ritenersi illegittimo per violazione del diritto alla difesa garantito all'associato dall'art. 38 dello Statuto dell'AN1 (la comunicazione datata 2/10/2012, contenente gli addebiti e l'invito a presentare le difese, era stata spedita presso l'abitazione della madre
-sita in Ascoli Piceno, via Napoli n. 28- e non presso la residenza del socio, sita fino al 30/10/2012 in Valle Castellana frazione Morrice snc;
la radiazione era stata deliberata sulla scorta di fatti ulteriori rispetto a quelli emergenti dalla missiva, oggetto della denuncia del , che aveva dato origine al procedimento disciplinare) e per aver Pt_2 impedito al socio di acquisire contezza dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico - risultavano infondate in quanto:
- era stato lo stesso socio (con lettera del 9/8/2011) a richiedere che le convocazioni per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della sezione gli venissero recapitate all'indirizzo della madre, ove risultava avere ricevuto molteplici raccomandate, dando alle medesime puntuale riscontro e, comunque, aveva sempre omesso di comunicare la variazione di recapito all'associazione convenuta, il cui operato, dunque, non appariva sotto tale profilo in alcun modo censurabile;
- la sanzione era stata preceduta da una contestazione degli addebiti (con puntuale indicazione delle lettere e delle frasi aventi carattere asseritamente lesivo) posto che la comunicazione del 2/10/2012 rinviava ai predetti documenti per relationem, con identificandone dei destinatari formali nonché i soggetti direttamente o indirettamente fatti oggetto di attacchi lesivi;
1 Art. 38 dello Statuto AN: “a conclusione delle indagini preliminari, l'organo preposto all'azione disciplinare può decidere di promuovere l'azione disciplinare;
in questo caso l'Organo Giudicante deve contestare all'incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia ed invitarlo a presentare memorie difensive;
l'incolpato e il denunciante hanno diritto di essere sentiti personalmente, su loro richiesta o su iniziativa dell'Organo giudicante e farsi assistere o difendere. In ogni fase e grado del procedimento disciplinare nessuno può essere giudicato senza essere invitato a difendersi a voce o con scritti difensivi. La decisione di assoluzione e di condanna deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata”. pagina 3 di 11 - dalla lettura delle diverse mail e degli scritti prodotti, a firma del si Parte_1 aveva avuto riscontro che più volte il socio aveva rivolto all'indirizzo dei rappresentanti dell'associazione – e, soprattutto, al Capogruppo Giulio Casalena e al Presidente Sezionale – accuse gravi di mala gestio e brogli di vario genere Persona_1 nell'ambito dell'associazione, sino ad insinuare ed attribuire loro condotte penalmente rilevanti;
- tali espressioni e accuse non risultavano essere estrinsecazione di una legittima critica da parte del socio, non solo perché travalicanti i confini della continenza espositiva ma anche in quanto non fondate su fatti veri.
Giudizio di secondo grado – definito con sentenza della Corte di Appello n. 2948/2017
ha interposto appello affidato a quattordici motivi, che sono Parte_1 stati raggruppati e valutati unitariamente dal Giudice di secondo grado, tenendo conto delle contestazioni relative alla correttezza formale dei provvedimenti sanzionatori (motivi da n. 1 a n. 15), alla loro correttezza sostanziale ( n. 13) e alla previsione e quantificazione del danno lamentato (ultimo motivo). L'associazione si era costituita concludendo per il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello, sempre per quello che ancora rileva, ha ritenuto infondati i motivi di gravame, osservando:
-“parte appellante ritiene, errata la sentenza impugnata, laddove quest'ultima non ha accertato che la sanzione disciplinare non sarebbe stata assunta alla presenza delle previste maggioranze, ovvero in assenza di convocazione dell'incontro previsto (motivi 2,5). Tuttavia risulta documentalmente dimostrato che, con comunicazione del 2/10/2012, fu indicata all'associato la data e ora dell'assemblea del 19/9/2012, in cu fu poi irrigata la sanzione, mentre nel verbale assembleare si dà atto del superamento delle maggioranze richieste dallo statuto per questo tipo di delibere (2/3 dei componenti e maggioranza degli aventi diritto), né vi è prova dell'errore e del falso di tali verbalizzazioni”2: il Giudice di secondo grado ha sostanzialmente ritenuto che non si era dato corso ad alcuna violazione del dovere di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare, atteso che l'organismo sociale si era attenuto al Regolamento sezionale e poiché nel provvedimento disciplinare la contestazione era di tale gravità da sorreggere, comunque, la sanzione erogata;
- “venendo alla censura riguardante la ipotizzata violazione del dovere di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare (motivi 9,10,12) la sentenza impugnata ha affermato che l'organismo sociale deputato vi sia attenuto nel rispetto del Regolamento, peraltro raggiungendone lo scopo. Tale motivazione risulta corretta, poiché anche ammettendo che l'indagine disciplinare avesse riguardato in genere allusioni, falsità, 2 Pag. 3 della sentenza impugnata. pagina 4 di 11 offese individuali ulteriori, rispetto ai fatti specifici espressamente contestati nell'atto di addebito, nonché ancora ulteriori rispetto a quelli oggetto di denuncia/esposto da parte dei soci attinti dagli strali del ebbene quelli effettivamente contestati Parte_1 appaiono, all'evidenza (cfr. infra sub motivo 13), sufficienti per sorreggere la legittimità della sanzione irrogata”3: la Corte ha ritenuto documentalmente provato che la data della seduta del 19/10/2012 risultava comunicata all'interessato e che nel verbale di assemblea si era dato atto del superamento delle maggioranze richieste dallo Statuto sociale per deliberare legittimamente e che, infine, non era stata fornita prova da parte del socio di errori o falsificazioni.
Giudizio di Cassazione – ordinanza n. 7819/2023
ha proposto ricorso in Cassazione, formulando cinque motivi. Parte_1
L'associazione si è costituita resistendo con controricorso. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, accogliendo il secondo e il terzo motivo e dichiarando inammissibili/infondati gli altri motivi. Con il secondo motivo il aveva lamentato l'insufficiente e Parte_1 contraddittoria motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 1335 e 2697 cod. civ. e all'art. 115 cpc, all'art. 160 cpc nonché agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.. Il ricorrente aveva eccepito che la Corte territoriale non aveva esaminato la contestazione sollevata relativamente alla mancata produzione in giudizio, da parte di AN, dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di contestazione del 2/10/2012 e che erroneamente il Giudice del gravame aveva affermato che era stato documentalmente provato che il predetto atto era stato ricevuto in data 4/10/2012. La Suprema Corte, sul punto, ha affermato:
- che il con il motivo di appello aveva eccepito che la raccomandata era Parte_1 stata inviata presso la residenza della madre novantenne, non capace di intendere e volere;
- che la motivazione della Corte territoriale, a riguardo, doveva ritenersi non sufficiente poiché nulla affermava sulla diversa destinazione della raccomandata rispetto all'effettiva residenza del socio nonché sul contenuto della A/R, con conseguente mancato accertamento dell'incidenza di tale omissione sia sulla validità del provvedimento sanzionatorio di primo grado, considerate le previsioni statutarie, sia sull'esercizio del diritto di difesa del socio incolpato, risultando pacifico che solo nel secondo grado il aveva potuto difendersi dalle contestazioni. Parte_1
Con il terzo motivo il aveva lamentato la violazione dell'art. 17 del Parte_1
Regolamento e del quorum necessario per la legittimità della delibera assunta 3 Pag. 5 sentenza impugnata. pagina 5 di 11 dall'organo disciplinare sezionale (Consiglio direttivo sezione Abruzzi), avente ad oggetto l'attivazione della procedura disciplinare nei confronti del socio, e l'esistenza di un conclamato conflitto di interesse portato dal Presidente sezionale, in quanto persona oggetto di critiche aspre da parte dello stesso socio incolpato, considerato, infine, che dal provvedimento del 2/10/2012 emergeva che la deliberazione sul punto non era stata assunta con la maggioranza prevista. La Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: “ il motivo è fondato. La questione dell'assunzione della delibera di inizio del procedimento disciplinare, con la contestazione dell'addebito, da parte dell'organo disciplinare di primo grado ( Consiglio Direttivo sezionale) in violazione dell'art. 17 del regolamento sezionale, che sancisce l'invalidità delle delibere non adottate con il quorum costitutivo del 2/3 dei componenti dell'organo e con il quorum deliberativo della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, che il ricorrente documenta nel motivo in esame avere devoluto alla cognizione del giudice di appello, non trova alcuna risposta nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, ha motivato facendo riferimento alla delibera conclusa della procedura interna che è evidentemente diversa dalla delibera di inizio della procedura stessa cui invece faceva riferimento l'appellante. Ne consegue che alcun accertamento di merito risulta effettuato in relazione alla decisività del fatto omesso in relazione alle previsioni statutarie applicabili, ciò che era e è, invece necessario al fine di scrutinare la legittimità della delibera adottata”.
Atto di citazione in riassunzione depositato dal Parte_1
Con l'atto in riassunzione il socio ha insistito per la revoca del Parte_1 provvedimento di radiazione, con conseguente reintegrazione, sull'azione risarcitoria prospettando “un danno c.d. reputazionale” da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio. Il “danno reputazionale” e/i all'immagine è stato allegato dal come Parte_1 lesione di un diritto fondamentale della persona “consistente nella rappresentazione generale che dello stesso ha la collettività “. Instaurato il contraddittorio, si è costituita AN concludendo per la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinate ha formulato istanze istruttorie. Alla prima udienza del 8/11/2023 è stato disposto rinvio per consentire alle parti, come dalle stesse richiesto, di provvedere al deposito telematico degli atti e documenti relativi ai precedenti gradi di giudizio di merito e di legittimità. Le parti hanno precisato le conclusioni in data 25/9/2024 e, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione e rimessa sul ruolo dalla Corte con ordinanza del 5/12/2024. Con tale provvedimento la Corte ha dato atto:
pagina 6 di 11 - che parte appellante in riassunzione, in data 18/2/2024, aveva effettuato quattro depositi telematici4 privi di elenco;
- che la copia dell'ordinanza di annullamento della Suprema Corte -depositata all'atto di iscrizione a ruolo- non risultava completa mancando la pagina n. 4, interessata, per altro, al secondo motivo del ricorso del accolto dalla Suprema Corte;
Parte_1
- che parte appellata AN non aveva ritenuto di provvedere al deposito in cancelleria dei propri fascicoli di parte (nel formato cartaceo) relativi ai precedenti gradi di giudizio né di inserire gli atti/documenti nel fascicolo d'ufficio telematico del presente giudizio di rinvio;
- che nel fascicolo telematico di ufficio del primo grado risultava visibile esclusivamente la sentenza impugnata. Rinnovate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa perviene nuovamente a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia resa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 7819/2023, con cui sono stati accolti due dei motivi proposti dal socio e i limiti imposti dall'art. 384 Parte_1 comma 2 cpc a questa Corte, quale giudice di rinvio, suggeriscono di individuare, in via preliminare, le questioni che possono ritenersi ancora controverse fra le parti. Tali questioni riguardano la validità della delibera datata 2/10/2012 con riguardo al quorum costitutivo e al quorum deliberativo richiesto dallo Statuto di AN ( con relativo Regolamento della sezione Abruzzi) e l'intervenuta tempestiva conoscenza, da parte del dei fatti contestati o, comunque, delle condotte a lui imputate e Parte_1 indicate come contrarie agli obblighi assunti con l'adesione all'associazione.
Le questioni, sulla base dei principi enunciati in sede di legittimità, possono essere trattate congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione. Attengono entrambi alla verifica del rispetto dei principi di correttezza, che devono connotare i rapporti fra gli associati e che, nell'ambito dell'azione disciplinare, richiedono che il socio incolpato non solo abbia la piena conoscenza dei fatti contestati ma che possa esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Sempre in via preliminare, si osserva che solo parte appellante in riassunzione, dopo il provvedimento interlocutorio di questa Corte, ha prodotto gli atti e i documenti depositati nei precedenti gradi di giudizio (cfr. verbale di udienza del 8/11/2023 e successiva ordinanza del 5/12/2014). 4 Le quattro produzione hanno riguardato: la prima costituita da un file, indicato come fascicolo di primo grado, composto da numerose pagine e privo di elenco nominativo dei documenti allegati;
la seconda relativa all'atto introduttivo del primo grado;
la terza relativa all'atto di appello datato 16/6/2015; la quarta relativa al ricorso in Cassazione, con n. 13 allegati. pagina 7 di 11 Non risultano depositati i fascicoli delle parti (in formato cartaceo) relativi al giudizio di primo grado iscritto antecedentemente al 30/6/2014. Nel fascicolo telematico d'ufficio del giudizio di primo grado, acquisito dalla Cancelleria di questa Corte, non risultano inseriti gli atti difensivi né i documenti prodotti dalle parti. La Corte rileva, comunque, che AN non ha contestato la produzione documentale offerta della controparte nel presente giudizio né la corrispondenza di tali documenti a quelli acquisiti, nel rispetto del contraddittorio, nei precedenti gradi di giudizio. Il contenzioso che residua nel giudizio di rinvio viene, pertanto, deciso sulla base della sola documentazione prodotta dal Parte_1
La natura del contenzioso non richiede la riapertura dell'attività istruttoria.
La delibera di contestazione di addebito disciplinare (all. 33) del 2/10/20212 non contiene l'indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo disciplinare presenti alla seduta del mese settembre 2012 e non consente di verificare se era stato raggiunto il quorum del 2/3 e la maggioranza assoluta per deliberare legittimamente ( art.17 Regolamento della sezione Abruzzi). Il Giudice di primo grado ha ritenuto che tale violazione non dirimente, poiché rappresentava una mera irregolarità, tale da non inficiare la legittimità del provvedimento. La Corte non condivide tali conclusioni. Si pongono in contrasto con l'art. 23 cod. civ., disposizione che deve ritenersi applicabili a tutti i provvedimenti che provengono da organi collegiali e che incidono sui diritti soggettivi dell'associato. La giurisprudenza di legittimità5 ha indicato che il regime di impugnazione stabilito dalla citata disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si deduca l'illegittimità delle delibere di esclusione, anche se adottate da organi collegiali diversi dall'assemblea, come previsto, nel caso per cui si procede, dallo Statuto sociale. Il verbale della seduta del settembre 2012 non risulta prodotta con gli atti messi a disposizione di questa Corte in sede di rinvio. L'impossibilità di verificare il rispetto del numero legale dei componenti dell'organo collegiale presenti e del quorum deliberante comporta l'invalidità del provvedimento del 2/10/2012, sotto il profilo dell'annullabilità della delibera che ha dato l'avvio al procedimento disciplinare e con invalidità che, in quanto tale, si ripercuote su tutto il procedimento disciplinare, travolgendo anche il provvedimento terminale rappresentato dalla delibera di radiazione. La sanzione disciplinare, in definitiva, deve ritenersi viziata in quanto adotatta senza la preventiva contestazione dell'addebito disciplinare, omissione che non ha consentito al 5 Cass. sez. I civ. n. 8456/2014. pagina 8 di 11 socio di esercitare il diritto di difesa come previsto dall'art. 38 comma 1 lett. b) e comma 3 dello Statuto AN. La disposizione prevede che, in caso di azione disciplinate, l'organo collegiale deputato debba contestare all'incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia e invitarlo a presentare memorie difensive, con suo diritto ad essere sentito personalmente. In tali conclusioni rimane assorbita l'ulteriore questione, ancora aperta, relativa alla corretta comunicazione della delibera del 2/10/2012, risultando pacifico che è stata inviata presso l'abitazione della madre dell'appellante in riassunzione e non presso il luogo di residenza dell'interessato.
Tanto premesso, accertata l'illegittimità della delibera che ha portato all'avvio della procedura disciplinare, il provvedimento di radiazione del 31/10/2012, confermato dall'organo disciplinare di secondo grado come da verbale in data 12/4/2013, non può che essere annullato. Provvederà AN, con riguardo alla posizione del al ripristino della Parte_1 situazione di fatto precedente all'emissione del provvedimento disciplinare, qualora ancora di interesse del socio ordinario e, comunque, se risulteranno rispettate le ulteriori condizioni richieste dallo Statuto sociale e qualora ancora vigente nella formulazione di cui alla copia prodotta nel presente giudizio. Le parti a riguardo sono rimaste silenti. La clausola compromissoria di cui all'art. 45 dello Statuto sociale, che riconosce la competenza dell'AGO solo relativamente ai profili disciplinari e non per quelli che attengono ai rinnovati rapporti tra il singolo socio e associazione, esime la Corte da ogni ulteriore valutazione in ordine alla richiesta di reintegro, che deve essere disattesa.
La richiesta risarcitoria, che l'appellante in riassunzione ha ricondotto alla categoria del danno alla reputazione, quale conseguente azione all'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento che lo ha allontanato dall'associazione, è a giudizio della Corte infondata. Trattasi, come prospettato dallo stesso di danno che consegue alla Parte_1 lesione alla stima e al prestigio che godeva e gode in ambito sociale, con invocata protezione a livello costituzionale. L'azione di risarcimento danni alla reputazione e/o all'immagine, in linea generale, richiede specifiche allegazioni in ordine alle conseguenze concrete lamentate dalla parte lesa e adeguate prove circa il pregiudizio patito. Il danno in re ipsa, che l'appellante in riassunzione vorrebbe sentir affermare, non è prospettabile. Il sulla base di un'allegazione del tutti generica, non ha fornito prova Parte_1 diretta del pregiudizio dedotto.
pagina 9 di 11 La Corte non può procedere ad una valutazione presuntiva sulla base dell'unico indizio allegato (diffusione della notizia dell'avvio del procedimento disciplinare), risultato debole poiché AN era obbligata - sulla base dell'art. 36, penultimo comma, dello Statuto sociale - a comunicare a tutte le sezioni il provvedimento che ha definito il procedimento disciplinare interno. L'appellante in riassunzione, del resto, non ha contestato di essersi rivolta direttamente ai mezzi di informazione (circostanza dedotta da AN), così consentendo la propalazione della notizia, in un contesto di evidente e crescente conflitto che ha inquinato i rapporti degli associati della sezione Abruzzi.
Tanto premesso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano appellata, il provvedimento disciplinare per cui è causa deve essere annullato, con conferma nel resto dell'impugnata decisione, che ha portato al rigetto delle domande di reintegra e di risarcimento danni, sulla base della motivazione che precede.
L'esito complessivo della controversia impone una liquidazione unitaria delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio. Consegue la condanna di AN, parte prevalentemente soccombente, al pagamento delle spese di lite di tutti i giudizi di merito (del primo grado avanti al Tribunale di Milano;
primo appello avanti alla Corte d'Appello di Milano iscritto al n. R.G. n. 2425/2017 e definito con la sentenza annullata dalla Suprema Corte;
giudizio di rinvio ex art. 392 cpc) e quello di legittimità. La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto dei parametri dello scaglione ex DM. n. 147/2022 e successive modifiche (valore indeterminabile complessità bassa – parametri tra i minimi e i medi in considerazione delle questioni di diritto controverse) per tutte le fasi del giudizio, con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi, per nei due giudizi di appello.
Part AN dovrà restituire ex art. 389 cpc a quanto ricevuto in Parte_1 esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano impugnata e della sentenza n. 2948/2017 della Corte Appello di Milano, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 cod. civ. dagli intervenuti pagamenti al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 15090/2014 del Tribunale di Milano a seguito di ordinanza n. 7819/2023 con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 2948/2017 della Corte d'Appello di Milano, così dispone:
pagina 10 di 11 1. in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata annulla il provvedimento di radiazione del 31/10/2012, confermato dall'organo disciplinare di secondo grado dell come da Controparte_1 verbale/provvedimento in data 12/4/2013;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza quanto al rigetto delle ulteriori domande formulate da;
Parte_1
3. condanna l al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 13.600,00 per compensi (di cui € 2.100,00 per il primo grado;
€ 4.000,00 per il giudizio di appello iscritto al n. 2425/2017 R.G.; €
3.500,00 per il giudizio avanti alla Corte Suprema;
€ 4.000,00 per il giudizio di rinvio) oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre al contributo unificato versato per i singoli giudizi e oltre accessori di legge;
4. condanna l alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano impugnata e della sentenza n. 2948/2017 della Corte Appello di Milano, oltre interessi ex art. 1284 comma 1, cod. civ. dagli intervenuti pagamenti al saldo.
Così deciso in Milano il 19/11/2025 Il Presidente estensore RE Baccolini
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