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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI OV BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3972/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500007772000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con preavviso di fermo amministrativo n. 10080202500007772000 notificato il 13/06/2025 all'autovettura aziendale targa Targa_1, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava alla Ricorrente_1 S.r.l. il pagamento di € 15.223,07 (di cui € 11.805,07 per tasse automobilistiche 2017 e € 3.418,91 per sanzioni
IRAP).
Con ricorso notificato il 3/07/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, la società, in persona del legale rappresentante e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava il preavviso e le cartelle sottese chiedendone l'annullamento e la sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992, deducendo: (a) l'illegittimità del fermo per violazione dell'art. 86, co. 2, d.P.R. 602/1973 e della disciplina sulla impignorabilità dei beni strumentali, con richiamo a Cass. n. 3559/2015; (b) la prescrizione dei crediti da bollo auto(triennale, con richiamo a SU 2016 e ord. Cass. n. 20425), asseritamente maturata nel 2020; (c) la omessa notifica degli atti presupposti, con richiamo a Cass. SS.UU. n. 10012/2021 sulla nullità derivata. Venivano altresì richieste le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata dall'Avv. Difensore_2 , eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine ai vizi di notifica degli atti presupposti e alla prescrizione maturata prima della cartella, alla luce del nuovo art. 14, co.
6-bis, d.lgs. 546/1992 (introdotto dal d.lgs. 220/2023) che impone, in tali ipotesi, il litisconsorzio con l'ente impositore.
Nel merito, l'Agente contestava l'illegittimità del fermo dedotta dalla ricorrente, richiamando Cass. ord. n.
34813/2024 e n. 7156/2025: la strumentalità del veicolo va provata specificamente dal contribuente e non può desumersi né dalla mera titolarità del mezzo in capo all'impresa né dal suo inserimento tra i beni ammortizzabili o dall'acquisto come “strumentale”; è necessario dimostrarne la indispensabilità o ricorrente necessità ai fini dell'attività caratteristica.
Quanto alla prescrizione, AdER ne eccepiva l'inammissibilità poiché fatta valere in sede di impugnazione di un atto successivo rispetto a cartelle divenute definitive, citando Cass. n. 6436/11.03.2025 e Cass. n.
22108/05.08.2024 sulla preclusione a dedurre vizi non propri dell'atto impugnato. In subordine, ne deduceva l'infondatezza, allegando l'avvenuta interruzione con notifica delle cartelle: 13/12/2024 n.
10020240050208407000, 17/12/2024 n. 10020240033612856000, 19/12/2024 n. 10020240052400674000,
27/01/2025 n. 10020240059169155000; per il credito IRAP 2021 richiamava, inoltre, la prescrizione decennale.
AdER richiamava, poi, la sospensione emergenziale dei termini connessa al COVID-19 (art. 68 d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, e art. 12 d.lgs. 159/2015), quantificando il periodo di sospensione effettiva in 478 giorni
(ovvero 492 giorni per i soggetti della “zona rossa” originaria), tenuto conto delle tre interruzioni normative complessive di 64 giorni, e invocando la circolare AdE n. 25/E del 20/08/2020.
Nelle conclusioni, l'Agente chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile, improponibile e infondato, con condanna alle spese, nonché la trattazione da remoto dell'udienza; depositava, tra l'altro, estratto di ruolo, copia del preavviso e le prove di consegna delle cartelle suindicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sui motivi relativi agli atti presupposti e alla prescrizione maturata prima delle cartelle: inammissibilità e difetto di legittimazione passiva.
Le censure con cui la ricorrente deduce la omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito prima della cartellazione sono inammissibili nei confronti di AdER. L'art. 14, co.
6-bis, d.lgs. 546/1992 impone, in caso di vizi di notificazione riferiti ad atti presupposti emessi da soggetto diverso dall'autore dell'atto impugnato, che il ricorso sia proposto nei confronti di entrambi i soggetti(litisconsorzio necessario processuale): in difetto, le relative doglianze non possono riverberarsi sull'agente della riscossione, il quale non risponde di fasi antecedenti la formazione e consegna del ruolo, ma solo degli atti della riscossione da esso emessi.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità – come richiamata da AdER – chiarisce che la prescrizione maturata prima della notifica della cartella non è deducibile in sede di impugnazione di un atto successivo (quale il preavviso di fermo), quando la cartella sia divenuta definitiva per mancata impugnazione;
opera, infatti, il principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, dell'atto successivorispetto ad altro ormai definitivo.
Ne consegue la inammissibilità delle suddette censure per difetto di legittimazione passiva di AdER e per preclusione processuale, dovendosi circoscrivere il sindacato ai vizi propri dell'atto impugnato (preavviso di fermo).
2. Sulla dedotta illegittimità del fermo per asserita strumentalità del veicolo: infondatezza.
Il motivo è infondato. Secondo l'arresto giurisprudenziale richiamato dall'Agente, l'esonero dal fermo amministrativo per bene strumentale richiede che il contribuente fornisca prova specifica della indispensabilità o quantomeno della ricorrente necessitàdell'automezzo per l'esercizio dell'attività caratteristica, non essendo sufficiente né la mera titolarità del veicolo in capo a un'impresa, né il suo inserimento tra i beni ammortizzabili, né la qualificazione in fattura come “strumentale”. Tale prova non è stata offerta in atti.
3. Sulla prescrizione dei carichi sottesi: non maturata.
Anche a voler scrutinare nel merito, le allegazioni difensive di AdER evidenziano che il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica delle cartelle n. 10020240050208407000 (13/12/2024), n.
10020240033612856000 (17/12/2024), n. 10020240052400674000 (19/12/2024) e n. 10020240059169155000
(27/01/2025); per il credito da IRAP 2021 vale, peraltro, la diversa prescrizione decennale. A ciò si aggiunge la sospensione legale dei termini connessa all'emergenza sanitaria da COVID-19, come da disciplina dell'art. 68 d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020) e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, nei termini puntualmente illustrati dall'Agente. Ne discende l'assenza di maturazione della prescrizione alla data del preavviso e la conseguente tenuta del vincolo cautelare.
Per quanto precede, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile per le censure attinenti ad atti prodromici e al rapporto d'imposta (per difetto di contraddittorio con l'ente impositore e per preclusione), e comunque infondato quanto ai vizi propri dedotti in tema di fermo amministrativo. Dichiara assorbita ogni ulteriore istanza, ivi compresa quella cautelare.
La Corte rigetta il ricorso, per le ragioni di cui in motivazione;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si liquidano in € 1.210,00 oltre ad accessori di legge da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 1.210,00 oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Salerno, 15 gennaio 2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Luigi Guadagni Dr. GI TT De MO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI OV BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3972/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500007772000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con preavviso di fermo amministrativo n. 10080202500007772000 notificato il 13/06/2025 all'autovettura aziendale targa Targa_1, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava alla Ricorrente_1 S.r.l. il pagamento di € 15.223,07 (di cui € 11.805,07 per tasse automobilistiche 2017 e € 3.418,91 per sanzioni
IRAP).
Con ricorso notificato il 3/07/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, la società, in persona del legale rappresentante e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava il preavviso e le cartelle sottese chiedendone l'annullamento e la sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992, deducendo: (a) l'illegittimità del fermo per violazione dell'art. 86, co. 2, d.P.R. 602/1973 e della disciplina sulla impignorabilità dei beni strumentali, con richiamo a Cass. n. 3559/2015; (b) la prescrizione dei crediti da bollo auto(triennale, con richiamo a SU 2016 e ord. Cass. n. 20425), asseritamente maturata nel 2020; (c) la omessa notifica degli atti presupposti, con richiamo a Cass. SS.UU. n. 10012/2021 sulla nullità derivata. Venivano altresì richieste le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata dall'Avv. Difensore_2 , eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine ai vizi di notifica degli atti presupposti e alla prescrizione maturata prima della cartella, alla luce del nuovo art. 14, co.
6-bis, d.lgs. 546/1992 (introdotto dal d.lgs. 220/2023) che impone, in tali ipotesi, il litisconsorzio con l'ente impositore.
Nel merito, l'Agente contestava l'illegittimità del fermo dedotta dalla ricorrente, richiamando Cass. ord. n.
34813/2024 e n. 7156/2025: la strumentalità del veicolo va provata specificamente dal contribuente e non può desumersi né dalla mera titolarità del mezzo in capo all'impresa né dal suo inserimento tra i beni ammortizzabili o dall'acquisto come “strumentale”; è necessario dimostrarne la indispensabilità o ricorrente necessità ai fini dell'attività caratteristica.
Quanto alla prescrizione, AdER ne eccepiva l'inammissibilità poiché fatta valere in sede di impugnazione di un atto successivo rispetto a cartelle divenute definitive, citando Cass. n. 6436/11.03.2025 e Cass. n.
22108/05.08.2024 sulla preclusione a dedurre vizi non propri dell'atto impugnato. In subordine, ne deduceva l'infondatezza, allegando l'avvenuta interruzione con notifica delle cartelle: 13/12/2024 n.
10020240050208407000, 17/12/2024 n. 10020240033612856000, 19/12/2024 n. 10020240052400674000,
27/01/2025 n. 10020240059169155000; per il credito IRAP 2021 richiamava, inoltre, la prescrizione decennale.
AdER richiamava, poi, la sospensione emergenziale dei termini connessa al COVID-19 (art. 68 d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, e art. 12 d.lgs. 159/2015), quantificando il periodo di sospensione effettiva in 478 giorni
(ovvero 492 giorni per i soggetti della “zona rossa” originaria), tenuto conto delle tre interruzioni normative complessive di 64 giorni, e invocando la circolare AdE n. 25/E del 20/08/2020.
Nelle conclusioni, l'Agente chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile, improponibile e infondato, con condanna alle spese, nonché la trattazione da remoto dell'udienza; depositava, tra l'altro, estratto di ruolo, copia del preavviso e le prove di consegna delle cartelle suindicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sui motivi relativi agli atti presupposti e alla prescrizione maturata prima delle cartelle: inammissibilità e difetto di legittimazione passiva.
Le censure con cui la ricorrente deduce la omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito prima della cartellazione sono inammissibili nei confronti di AdER. L'art. 14, co.
6-bis, d.lgs. 546/1992 impone, in caso di vizi di notificazione riferiti ad atti presupposti emessi da soggetto diverso dall'autore dell'atto impugnato, che il ricorso sia proposto nei confronti di entrambi i soggetti(litisconsorzio necessario processuale): in difetto, le relative doglianze non possono riverberarsi sull'agente della riscossione, il quale non risponde di fasi antecedenti la formazione e consegna del ruolo, ma solo degli atti della riscossione da esso emessi.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità – come richiamata da AdER – chiarisce che la prescrizione maturata prima della notifica della cartella non è deducibile in sede di impugnazione di un atto successivo (quale il preavviso di fermo), quando la cartella sia divenuta definitiva per mancata impugnazione;
opera, infatti, il principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, dell'atto successivorispetto ad altro ormai definitivo.
Ne consegue la inammissibilità delle suddette censure per difetto di legittimazione passiva di AdER e per preclusione processuale, dovendosi circoscrivere il sindacato ai vizi propri dell'atto impugnato (preavviso di fermo).
2. Sulla dedotta illegittimità del fermo per asserita strumentalità del veicolo: infondatezza.
Il motivo è infondato. Secondo l'arresto giurisprudenziale richiamato dall'Agente, l'esonero dal fermo amministrativo per bene strumentale richiede che il contribuente fornisca prova specifica della indispensabilità o quantomeno della ricorrente necessitàdell'automezzo per l'esercizio dell'attività caratteristica, non essendo sufficiente né la mera titolarità del veicolo in capo a un'impresa, né il suo inserimento tra i beni ammortizzabili, né la qualificazione in fattura come “strumentale”. Tale prova non è stata offerta in atti.
3. Sulla prescrizione dei carichi sottesi: non maturata.
Anche a voler scrutinare nel merito, le allegazioni difensive di AdER evidenziano che il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica delle cartelle n. 10020240050208407000 (13/12/2024), n.
10020240033612856000 (17/12/2024), n. 10020240052400674000 (19/12/2024) e n. 10020240059169155000
(27/01/2025); per il credito da IRAP 2021 vale, peraltro, la diversa prescrizione decennale. A ciò si aggiunge la sospensione legale dei termini connessa all'emergenza sanitaria da COVID-19, come da disciplina dell'art. 68 d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020) e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, nei termini puntualmente illustrati dall'Agente. Ne discende l'assenza di maturazione della prescrizione alla data del preavviso e la conseguente tenuta del vincolo cautelare.
Per quanto precede, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile per le censure attinenti ad atti prodromici e al rapporto d'imposta (per difetto di contraddittorio con l'ente impositore e per preclusione), e comunque infondato quanto ai vizi propri dedotti in tema di fermo amministrativo. Dichiara assorbita ogni ulteriore istanza, ivi compresa quella cautelare.
La Corte rigetta il ricorso, per le ragioni di cui in motivazione;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si liquidano in € 1.210,00 oltre ad accessori di legge da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 1.210,00 oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Salerno, 15 gennaio 2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Luigi Guadagni Dr. GI TT De MO