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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 25/02/2026, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2877/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MELONI MARINA, Giudice
SINATRA ACHILLE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5891/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 IT 019338 000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2088/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 5.3.2025, Ricorrente_2 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate – DP Roma 1 per l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2022 1T
019338 000, notificato il 6.12.2024, con cui era stato rettificato il valore dell'immobile dichiarato nell'atto di compravendita di fabbricato commerciale stipulato in data 21.7.2022 e registrato il 29.7.2022, serie 1T, n.
019338 presso l'Ufficio di Roma 3 – Settebagni.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per inesatta applicazione della metodologia sintetica comparativa ed erronea comparazione effettuata dall'Ufficio delle Entrate con riferimento all'OMI.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensiva, con vittoria di spese (da distrarre a favore dei difensori dichiaratisi antistatari).
In data 12.11.2025 si costituiva l'AdE che allegava una proposta di conciliazione sottoscritta anche dalla ricorrente e chiedeva di dichiarare estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
All'udienza del 20 febbraio 2026 il giudizio veniva deciso con sentenza in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In via preliminare, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Tale evidente causa di estinzione rende possibile adottare sentenza in forma semplificata anche nell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione.
Per quel che attiene alle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2-octies, del d.lgs. n. 546 del 1992, esse vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per intervenuta conciliazione. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026
Il Presidente estensore
PE EO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MELONI MARINA, Giudice
SINATRA ACHILLE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5891/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 IT 019338 000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2088/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 5.3.2025, Ricorrente_2 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate – DP Roma 1 per l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2022 1T
019338 000, notificato il 6.12.2024, con cui era stato rettificato il valore dell'immobile dichiarato nell'atto di compravendita di fabbricato commerciale stipulato in data 21.7.2022 e registrato il 29.7.2022, serie 1T, n.
019338 presso l'Ufficio di Roma 3 – Settebagni.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per inesatta applicazione della metodologia sintetica comparativa ed erronea comparazione effettuata dall'Ufficio delle Entrate con riferimento all'OMI.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensiva, con vittoria di spese (da distrarre a favore dei difensori dichiaratisi antistatari).
In data 12.11.2025 si costituiva l'AdE che allegava una proposta di conciliazione sottoscritta anche dalla ricorrente e chiedeva di dichiarare estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
All'udienza del 20 febbraio 2026 il giudizio veniva deciso con sentenza in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In via preliminare, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Tale evidente causa di estinzione rende possibile adottare sentenza in forma semplificata anche nell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione.
Per quel che attiene alle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2-octies, del d.lgs. n. 546 del 1992, esse vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per intervenuta conciliazione. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026
Il Presidente estensore
PE EO