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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1765/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to PONIZ MARIA ricorrente contro
) difesa e rappresentata Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to MIOTTO VALENTINA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente:
Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati, alle seguenti condizioni:
- affidarsi i figli minori ed Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la madre, con conseguente assegnazione ad essa della
1 casa coniugale sita in Carlino ed esercizio della responsabilità genitoriale paterna secondo il seguente regime quindicinale:
- i week-end alternati si considerano dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola;
- i "passaggi" avverranno a scuola o, in assenza di lezioni, al domicilio del rispettivo genitore al mattino, ad orario consono al riposo dei minori e tale da consentire all'altro genitore di recarsi al lavoro (oppure in altro luogo in cui i bambini staranno nella giornata in cui il genitore è al lavoro presso l'abitazione di altri familiari (in questo caso seguirà specifica richiesta); gli spostamenti dei figli saranno a carico del padre;
- il padre avrà cura di organizzare le trasferte di lavoro nelle settimane in cui il week-end i bambini staranno con lui, in modo da evitare di stare troppi giorni lontano dai figli;
- eventuali zaini o borse per le attività extrascolastiche dei figli saranno ritirati al domicilio della mamma da all'uscita da scuola o il lunedì Per_1 prima dell'ingresso a scuola;
- l'eventuale "recupero" da parte del padre delle giornate di visita "perse" per le trasferte di lavoro potrà avvenire in concomitanza dei vari ponti scolastici che vi saranno nel corso dell'anno in modo da non "scombinare" il regime quindicinale di cui sopra;
- i figli minori potranno trascorrere i periodi Natalizi e Pasquali per pari tempo con entrambi i genitori avendo questi cura di seguire il regime dell'alternanza nelle giornate delle principali festività; durante le vacanze estive ed potranno trascorrere con entrambi i genitori un Per_1 Per_2 periodo di tre settimane di cui due anche consecutive secondo un calendario che i coniugi dovranno aver cura di concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Parte_1 minori versando in favore della sig.ra entro il giorno 10 di Controparte_1
2 ogni mese a mezzo bonifico bancario un assegno complessivo di € 900,00 (€
450,00 per ciascun figlio), rivalutatile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- disporsi che le spese straordinarie verranno assunte con i criteri dettati dal
Protocollo in uso all'intestato Tribunale e ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
- disporsi che l'assegno unico erogato da venga incassato per l'intero CP_2 dalla sig.ra ; Controparte_1
- porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie versando un assegno mensile di € 400,00, rivalutatile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
- spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 3.7.2025 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 24/09/2016 con Parte_1
e che dalla loro unione sono nati il Controparte_1 Per_1
26.3.2013 ed l'8.6.2018, ha esposto che con il passare del tempo e Per_2 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha premesso che i coniugi avevano concordato un assetto prevedente l'affido condiviso dei figli con loro collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e ampio diritto di visita paterno. Si è proposto di contribuire nel mantenimento dei figli, rimettendosi al Tribunale sulla quantificazione degli assegni, ma ha contestato il diritto della moglie di chiedere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione e alle condizioni connesse all'affido e al collocamento dei figli illustrate dal marito (sulle quali era in effetti intervenuto accordo), ma ha chiesto la previsione di un concorso paterno nel mantenimento dei figli pari
3 ad euro 1.000,00 mensili per ciascun figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie, e un contributo nel proprio mantenimento pari ad euro 800,00 mensili
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 4.11.2025 il giudice istruttore ha invitato le parti a trovare un accordo sulle questioni controverse sottoponendo loro una proposta conciliativa alla quale i coniugi hanno aderito rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori conformemente agli accordi raggiunti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai si dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
4 Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente conformi ai superiori interessi dei figli minori e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
OV (UD) il 19/01/1983, uniti in matrimonio in data 24/09/2016 in CARLINO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CARLINO dell'anno 2016 al n. 2 Parte 1, alle seguenti condizioni:
1) affida i figli minori ed Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la madre, con conseguente assegnazione ad essa della casa coniugale sita in Carlino ed esercizio della responsabilità genitoriale paterna secondo il seguente regime quindicinale:
e con le seguenti precisazioni:
- i week-end alternati si considerano dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola;
- i "passaggi" avverranno a scuola o, in assenza di lezioni, al domicilio del rispettivo genitore al mattino, ad orario consono al riposo dei minori e tale da consentire all'altro genitore di recarsi al lavoro (oppure in altro luogo in cui i bambini staranno nella giornata in cui il genitore è al lavoro presso
5 l'abitazione di altri familiari (in questo caso seguirà specifica richiesta); gli spostamenti dei figli saranno a carico del padre;
- il padre avrà cura di organizzare le trasferte di lavoro nelle settimane in cui il week-end i bambini staranno con lui, in modo da evitare di stare troppi giorni lontano dai figli;
- eventuali zaini o borse per le attività extrascolastiche dei figli saranno ritirati al domicilio della mamma da all'uscita da scuola o il lunedì Per_1 prima dell'ingresso a scuola;
- l'eventuale "recupero" da parte del padre delle giornate di visita "perse" per le trasferte di lavoro potrà avvenire in concomitanza dei vari ponti scolastici che vi saranno nel corso dell'anno in modo da non "scombinare" il regime quindicinale di cui sopra;
2) dispone che i figli minori potranno trascorrere i periodi Natalizi e
Pasquali per pari tempo con entrambi i genitori avendo questi cura di seguire il regime dell'alternanza nelle giornate delle principali festività; durante le vacanze estive ed potranno trascorrere con Per_1 Per_2 entrambi i genitori un periodo di tre settimane di cui due anche consecutive secondo un calendario che i coniugi dovranno aver cura di concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
3) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Parte_1 minori versando in favore della sig.ra entro il giorno 10 di Controparte_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario un assegno complessivo di € 900,00 (€
450,00 per ciascun figlio), rivalutatile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4) dispone che le spese straordinarie verranno assunte con i criteri dettati dal
Protocollo in uso all'intestato Tribunale e ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
5) dispone che l'assegno unico erogato da venga incassato per l'intero CP_2 dalla sig.ra ; Controparte_1
6) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie versando alla stessa un assegno mensile di €
6 400,00, rivalutatile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese;
7) spese legali compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
7
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to PONIZ MARIA ricorrente contro
) difesa e rappresentata Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to MIOTTO VALENTINA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente:
Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati, alle seguenti condizioni:
- affidarsi i figli minori ed Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la madre, con conseguente assegnazione ad essa della
1 casa coniugale sita in Carlino ed esercizio della responsabilità genitoriale paterna secondo il seguente regime quindicinale:
- i week-end alternati si considerano dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola;
- i "passaggi" avverranno a scuola o, in assenza di lezioni, al domicilio del rispettivo genitore al mattino, ad orario consono al riposo dei minori e tale da consentire all'altro genitore di recarsi al lavoro (oppure in altro luogo in cui i bambini staranno nella giornata in cui il genitore è al lavoro presso l'abitazione di altri familiari (in questo caso seguirà specifica richiesta); gli spostamenti dei figli saranno a carico del padre;
- il padre avrà cura di organizzare le trasferte di lavoro nelle settimane in cui il week-end i bambini staranno con lui, in modo da evitare di stare troppi giorni lontano dai figli;
- eventuali zaini o borse per le attività extrascolastiche dei figli saranno ritirati al domicilio della mamma da all'uscita da scuola o il lunedì Per_1 prima dell'ingresso a scuola;
- l'eventuale "recupero" da parte del padre delle giornate di visita "perse" per le trasferte di lavoro potrà avvenire in concomitanza dei vari ponti scolastici che vi saranno nel corso dell'anno in modo da non "scombinare" il regime quindicinale di cui sopra;
- i figli minori potranno trascorrere i periodi Natalizi e Pasquali per pari tempo con entrambi i genitori avendo questi cura di seguire il regime dell'alternanza nelle giornate delle principali festività; durante le vacanze estive ed potranno trascorrere con entrambi i genitori un Per_1 Per_2 periodo di tre settimane di cui due anche consecutive secondo un calendario che i coniugi dovranno aver cura di concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Parte_1 minori versando in favore della sig.ra entro il giorno 10 di Controparte_1
2 ogni mese a mezzo bonifico bancario un assegno complessivo di € 900,00 (€
450,00 per ciascun figlio), rivalutatile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- disporsi che le spese straordinarie verranno assunte con i criteri dettati dal
Protocollo in uso all'intestato Tribunale e ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
- disporsi che l'assegno unico erogato da venga incassato per l'intero CP_2 dalla sig.ra ; Controparte_1
- porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie versando un assegno mensile di € 400,00, rivalutatile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
- spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 3.7.2025 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 24/09/2016 con Parte_1
e che dalla loro unione sono nati il Controparte_1 Per_1
26.3.2013 ed l'8.6.2018, ha esposto che con il passare del tempo e Per_2 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha premesso che i coniugi avevano concordato un assetto prevedente l'affido condiviso dei figli con loro collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e ampio diritto di visita paterno. Si è proposto di contribuire nel mantenimento dei figli, rimettendosi al Tribunale sulla quantificazione degli assegni, ma ha contestato il diritto della moglie di chiedere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione e alle condizioni connesse all'affido e al collocamento dei figli illustrate dal marito (sulle quali era in effetti intervenuto accordo), ma ha chiesto la previsione di un concorso paterno nel mantenimento dei figli pari
3 ad euro 1.000,00 mensili per ciascun figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie, e un contributo nel proprio mantenimento pari ad euro 800,00 mensili
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 4.11.2025 il giudice istruttore ha invitato le parti a trovare un accordo sulle questioni controverse sottoponendo loro una proposta conciliativa alla quale i coniugi hanno aderito rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori conformemente agli accordi raggiunti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai si dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
4 Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente conformi ai superiori interessi dei figli minori e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
OV (UD) il 19/01/1983, uniti in matrimonio in data 24/09/2016 in CARLINO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CARLINO dell'anno 2016 al n. 2 Parte 1, alle seguenti condizioni:
1) affida i figli minori ed Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la madre, con conseguente assegnazione ad essa della casa coniugale sita in Carlino ed esercizio della responsabilità genitoriale paterna secondo il seguente regime quindicinale:
e con le seguenti precisazioni:
- i week-end alternati si considerano dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola;
- i "passaggi" avverranno a scuola o, in assenza di lezioni, al domicilio del rispettivo genitore al mattino, ad orario consono al riposo dei minori e tale da consentire all'altro genitore di recarsi al lavoro (oppure in altro luogo in cui i bambini staranno nella giornata in cui il genitore è al lavoro presso
5 l'abitazione di altri familiari (in questo caso seguirà specifica richiesta); gli spostamenti dei figli saranno a carico del padre;
- il padre avrà cura di organizzare le trasferte di lavoro nelle settimane in cui il week-end i bambini staranno con lui, in modo da evitare di stare troppi giorni lontano dai figli;
- eventuali zaini o borse per le attività extrascolastiche dei figli saranno ritirati al domicilio della mamma da all'uscita da scuola o il lunedì Per_1 prima dell'ingresso a scuola;
- l'eventuale "recupero" da parte del padre delle giornate di visita "perse" per le trasferte di lavoro potrà avvenire in concomitanza dei vari ponti scolastici che vi saranno nel corso dell'anno in modo da non "scombinare" il regime quindicinale di cui sopra;
2) dispone che i figli minori potranno trascorrere i periodi Natalizi e
Pasquali per pari tempo con entrambi i genitori avendo questi cura di seguire il regime dell'alternanza nelle giornate delle principali festività; durante le vacanze estive ed potranno trascorrere con Per_1 Per_2 entrambi i genitori un periodo di tre settimane di cui due anche consecutive secondo un calendario che i coniugi dovranno aver cura di concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
3) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Parte_1 minori versando in favore della sig.ra entro il giorno 10 di Controparte_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario un assegno complessivo di € 900,00 (€
450,00 per ciascun figlio), rivalutatile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4) dispone che le spese straordinarie verranno assunte con i criteri dettati dal
Protocollo in uso all'intestato Tribunale e ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
5) dispone che l'assegno unico erogato da venga incassato per l'intero CP_2 dalla sig.ra ; Controparte_1
6) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie versando alla stessa un assegno mensile di €
6 400,00, rivalutatile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese;
7) spese legali compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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