CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1715/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 IRPEF-ALTRO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 BOLLO 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 BOLLO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 BOLLO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 BOLLO 2021 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29201100225498019000 MULTA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200062673654000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210102752387000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220055392023000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001107292000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240035895242000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500016604000, notificatale il 15.03.2025 da Agenzia delle entrate - riscossione. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando omessa notifica degli atti prodromici e intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. Si è costituita DE che eccepisce inammissibilità del ricorso per genericità, non avendo la ricorrente specificato a quali tributi si riferisce, né mai specificato quali siano le cartelle impugnate. Eccepisce altresì difetto parziale di giurisdizione e documenta la regolare notifica delle cartelle prodromiche ovvero:
- La cartella esattoriale n. 29620200062673654000 notificata in data 02/02/2023 (All 5);
- La cartella esattoriale n. 29620210102752387000 notificata in data 02/02/2023 (All 6);
- La cartella esattoriale n. 29620220055392023000 notificata in data 02/02/2023 (All 7);
- La cartella esattoriale n. 29620230001107292000 notificata in data 09/01/2014 (All 8);
- La cartella esattoriale n. 29620240035895242000 notificata in data 10/06/2024 (All 9). All'odierna udienza, al termine della discussione come da verbale in atti, la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affetto da plurimi profili di inammissibilità. Innanzitutto, vi è difetto di giurisdizione sulla cartella n. 29620110022590419000, relativa a multe/ammende irrogate dal Tribunale di Palermo, campione penale. In parte qua, va declinata la giurisdizione in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di giorni 90 dalla ricezione della presente pronuncia. Per il resto, il ricorso è inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente specificato neanche quali siano i tributi sottostanti cui si riferiscono le doglianze: informazione, questa, necessaria ai fini sia della provvista di giurisdizione, sia della esatta perimetrazione della causa petendi, sia dell'individuazione del dies ad quem ai fini dell'eccepita prescrizione (il cui termine varia ex lege in relazione alla tipologia del tributo). Il ricorso è dunque inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile nei sensi di cui in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di DE in euro 200,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti. Palermo, 22.1.2026 Firma digitale
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1715/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 IRPEF-ALTRO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 BOLLO 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 BOLLO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 BOLLO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 BOLLO 2021 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016604000 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29201100225498019000 MULTA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200062673654000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210102752387000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220055392023000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001107292000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240035895242000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500016604000, notificatale il 15.03.2025 da Agenzia delle entrate - riscossione. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando omessa notifica degli atti prodromici e intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. Si è costituita DE che eccepisce inammissibilità del ricorso per genericità, non avendo la ricorrente specificato a quali tributi si riferisce, né mai specificato quali siano le cartelle impugnate. Eccepisce altresì difetto parziale di giurisdizione e documenta la regolare notifica delle cartelle prodromiche ovvero:
- La cartella esattoriale n. 29620200062673654000 notificata in data 02/02/2023 (All 5);
- La cartella esattoriale n. 29620210102752387000 notificata in data 02/02/2023 (All 6);
- La cartella esattoriale n. 29620220055392023000 notificata in data 02/02/2023 (All 7);
- La cartella esattoriale n. 29620230001107292000 notificata in data 09/01/2014 (All 8);
- La cartella esattoriale n. 29620240035895242000 notificata in data 10/06/2024 (All 9). All'odierna udienza, al termine della discussione come da verbale in atti, la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affetto da plurimi profili di inammissibilità. Innanzitutto, vi è difetto di giurisdizione sulla cartella n. 29620110022590419000, relativa a multe/ammende irrogate dal Tribunale di Palermo, campione penale. In parte qua, va declinata la giurisdizione in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di giorni 90 dalla ricezione della presente pronuncia. Per il resto, il ricorso è inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente specificato neanche quali siano i tributi sottostanti cui si riferiscono le doglianze: informazione, questa, necessaria ai fini sia della provvista di giurisdizione, sia della esatta perimetrazione della causa petendi, sia dell'individuazione del dies ad quem ai fini dell'eccepita prescrizione (il cui termine varia ex lege in relazione alla tipologia del tributo). Il ricorso è dunque inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile nei sensi di cui in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di DE in euro 200,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti. Palermo, 22.1.2026 Firma digitale