CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2023, n. 10381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10381 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da FA OE, nato in [...] il [...], AM IR, nato a [...] il [...], RM AL DD, nato in [...] il [...], DI EL, nata a [...] il [...], AR NN MA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 20-06-2022 dal Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10381 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 giugno 2022, il Tribunale del Riesame di Bologna confermava l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Bologna aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di FA OE, AM IR e RM AL DD, nonché quella degli arresti domiciliari nei confronti di EL DI e NN MA AR, soggetti gravemente indiziati del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, essendo stato loro contestato di essersi associati allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di spaccio di stupefacenti, con condotta posta in essere in Bologna dall'anno 2019 fino alla prima metà del marzo 2020; di tale associazione venivano indicarti, come promotori e organizzatori, RM AL DD e FA OE e, come partecipi, AM IR, EL DI e NN MA AR. A tutti gli indagati, tranne che a FA OE, venivano ascritti altresì i seguenti reati fine ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990: a Karnni i capi 3, 5, 6, 7, 12 e 34, a NI i capi 5, 14, 20, 22 e 34, alla DI il capo 40 e alla AR i capi 8 e 38. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, FA, AM, RM, la DI e la AR, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, riferito esclusivamente a FA OE, è stato censurato il giudizio sulla gravità indiziaria, evidenziandosi che gli unici elementi indiziari, desunti dal contenuto delle conversazioni intercorse tra il ricorrente e la compagna EL DI, erano inidonei a giustificare il coinvolgimento dell'indagato nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, peraltro con il ruolo di promotore, trattandosi di dialoghi generici e privi di significato, fermo restando che anche le condotte illecite ascritte a FA risultano estremamente vaghe e imprecisate, perché condizionate da mere supposizioni. Del resto, gli esiti delle captazioni telefoniche e dei colloqui in carcere sono stati ritenuti afferenti non ai reati fine del sodalizio, ma a ipotesi delittuose realizzate prima o durante lo stato detentivo del ricorrente, ma, osserva la difesa, se davvero il ricorrente fosse stato promotore del sodalizio, non avrebbe posto in essere i reati in tema di stupefacenti in autonomia, ma avrebbe dovuto operare nell'esclusivo interesse dell'associazione, ravvisandosi in ciò un ulteriore vizio logico della motivazione della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo, riguardante tutti gli indagati, la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione degli art. 274, 275 commi 1 e 3 e 275 bis cod. proc. pen., la valutazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, osservando che i giudici cautelari avevano indebitamente valorizzato, nell'ottica del giudizio di pericolosità sociale, i vincoli parentali e familiari e l'assenza di manifestazione di dissociazione degli indagati, pur a fronte della mancanza di condotte attuali, risalendo i reati fine a oltre due anni dall'applicazione della misura. 4 In relazione alla posizione di AM e RM, in particolare, è stata del tutto trascurata la documentazione attestante l'attività lavorativa svolta dai due ricorrenti, come pure non è stata data risposta alla richiesta difensiva di applicazione degli arresti donniciliari con il cd. braccialetto elettronico, prescrizione questa che non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità ordinaria di applicazione degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dal primo motivo, riferito alla sola posizione di FA OE, occorre evidenziare che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari non presenta criticità argonnentative o profili di irragionevolezza. Sul punto, in via preliminare, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Orbene, alla luce di tali premesse ermeneutiche, deve escludersi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame sia contraddistinto da vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero i giudici cautelari hanno innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione dello scenario in cui si inseriscono le condotte del ricorrente, richiamando gli esiti delle attività investigative svolte dalla Squadra Mobile a seguito dell'omicidio avvenuto a Bologna il 28 agosto 2019 di LA MB DI, fratello di EL DI e figlio di NN MA AR, omicidio avvenuto nel quartiere "Pilastro" e scaturito da contrasti nell'ambiente del narcotraffico: dalle indagini svolte è dunque emerso che FA OE, detto "E, pur essendo all'epoca dei fatti detenuto in carcere a Bologna per altra causa, prendeva comunque parte attiva alle dinamiche del sodalizio finalizzato ai traffici illeciti di stupefacenti, sodalizio composto in larga parte da persone facenti parte del medesimo nucleo familiare e la cui esistenza non è stata oggetto di specifiche censure. Si è in tal senso evidenziato che, in alcune conversazioni intercettate, il ricorrente, parlando con la co,mpagna EL DI, forniva indicazioni alla stessa su come recuperare dei crediti vantati verso terzi, come si desume dalla conversazione del 7 ottobre 2019, progr. 11, dalla quale emerge l'irritazione di FA perché un debitore non aveva saldato un debito importante di 50.000 euro, per cui l'indagato invitava la compagna a "dirgli che ZO gli rompe il culo"; ora, tenuto conto che in precedenza il ricorrente non aveva svolto attività certe e documentate, i crediti del cui recupero FA si occupava tramite la compagna sono stati ricondotti, in modo non illogico, ad affari conclusi nel settore degli stupefacenti, e tanto anche in ragione della tipologia delle attività di cui FA si occupava all'epoca, nonostante la sua condizione detentiva. In tal senso, sono state infatti richiamate altre conversazioni, tra cui quella del 14 dicembre 2019, in cui l'indagato mostra non solo di avere piena contezza delle dinamiche associative, ma anche di dare consigli operativi, come a proposito dell'utilizzo dell'auto Fiat 500, che il ricorrente si preoccupa di evitare che possa essere sequestrata dalle forze dell'ordine, come era già avvenuto in precedenza con un'altra autovettura. Sulla stessa falsariga, sono stati valorizzati i dialoghi dell'Il gennaio 2020 e del 2 e 9 dicembre 2019, in cui FA o è prodigo di consigli sugli accorgimenti da adottare per evitare il collocamento di microspie nei luoghi di stoccaggio e custodia della droga (dialogo dell'Il gennaio 2020 con la DI), o provvede a mettere i contatto i propri sodali con alcuni suoi conoscenti potenzialmente interessati agli acquisti di droga (dialoghi del dicembre 2019, intercorsi con la compagna e il figlio di lei, AM IR). Peraltro, anche dal carcere, FA continuava a preoccuparsi della sorte giudiziaria degli altri sodali, come quando suggeriva alla figlia di RM di iscriversi al Sert solo perché ciò "fa abbassare la pena", o come quando, dialogando con la compagna (sempre nella conversazione dell'Il gennaio 2020), gestisce i propri crediti, talora pretendendone la consegna parziale per le proprie esigenze personali (fumo, spese alimentari ecc. ecc.). Alla stregua di tali elementi, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno dunque, in modo coerente, confermato il giudizio di gravità indiziaria già operato dal G.I.P., sottolineando il dato che FA era pienamente coinvolto nella vita dell'associazione con un ruolo di primo piano, dettando le direttive da seguire e non avendo mai necessità di entrare nei dettagli delle varie vicende, perché evidentemente costantemente informato su tutto. 1.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale, deve ribadirsi che il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di FA OE rispetto ai fatti oggetto della provvisoria imputazione non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa (e parziale) delle fonti dimostrative disponibili, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, posto che, come detto, il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (in termini, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). 2. Passando al secondo motivo, comune a tutti gli indagati, deve osservarsi che è parimenti immune da censure il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla individuazione della misura detentiva (rispettivamente inframuraria per FA OE, NI IR e RM AL DD, e domiciliare per EL DI e NN MA AR). E invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando sia il forte radicamento dei rapporti esistenti tra gli indagati e i fornitori e gli acquirenti degli stupefacenti, questi ultimi spesso clienti abituali, sia e soprattutto la stessa dimensione essenzialmente familiare del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere attuale, pur a distanza di un paio di anni dalle ultime condotte criminose accertate, il collegamento di tutti gli indagati con l'ambiente in cui sono • maturati i numerosi reati contestati, essendo stata desunta la persistenza del pericolo di condotte recidivanti proprio dalla permanenza dei vincoli familiari, dalla stabilità e continuità dell'associazione e dalla totale assenza di manifestazioni serie e tangibili di dissociazione o di presa di distanza dal contesto criminoso da parte degli indagati. Di qui la necessità dell'applicazione di una misura detentiva, individuata negli arresti domiciliari per le indagate AR e DI, e nel più severo regime carcerario per gli altri tre ricorrenti. In particolare, quanto a FA OE, si è osservato che egli ha pervicacemente continuato a fornire il proprio contributo alla vita dell'associazione a delinquere pur essendo ristretto in carcere, agendo dunque con estrema spregiudicatezza e approfittando senza remore i tutti i canali di comunicazione con l'esterno (come telefonate e colloqui con i detenuti), avvalendosi in special modo del tramite costituito dalla sodale e compagna EL DI;
peraltro, pur dal carcere, l'indagato, come si è visto, non ha esitato neppure a prospettare recuperi dei propri crediti verso terzi mediante minacce, come emerso nella richiamata conversazione di cui al progr. 11 del 7 ottobre 2019, delineando tali condotte una pervicace propensione a delinquere, invero corroborato anche dai gravi e molteplici precedenti penali a suo carico. Per tutti gli indagati destinatari della misura carceraria (rispetto alla quale vige peraltro la presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.), è stata ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, in considerazione della loro elevata pericolosità sociale, oltre che della loro comprovata abitudine di utilizzare, per le attività illecite, anche cantine e altri spazi pertinenziali o condominiali degli edifici in cui dimoravano, sfruttando inoltre locali di terze persone per meglio custodire la droga, ciò a riprova dell'inadeguatezza di presidi cautelari diversi dal carcere, dovendosi comunque scongiurare la permanenza degli stessi proprio nel quartiere "Pilastro", piazza di spaccio dove operava il sodalizio, non essendo dirimente in senso contrario il loro pregresso svolgimento di attività lavorativa. Orbene, a fronte di un apparato argonnentativo sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede. In conclusione (e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale), i ricorsi degli indagati FA, AM, RM, DI e AR devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art, 616 cod. proc. pen. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. A
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10381 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 giugno 2022, il Tribunale del Riesame di Bologna confermava l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Bologna aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di FA OE, AM IR e RM AL DD, nonché quella degli arresti domiciliari nei confronti di EL DI e NN MA AR, soggetti gravemente indiziati del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, essendo stato loro contestato di essersi associati allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di spaccio di stupefacenti, con condotta posta in essere in Bologna dall'anno 2019 fino alla prima metà del marzo 2020; di tale associazione venivano indicarti, come promotori e organizzatori, RM AL DD e FA OE e, come partecipi, AM IR, EL DI e NN MA AR. A tutti gli indagati, tranne che a FA OE, venivano ascritti altresì i seguenti reati fine ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990: a Karnni i capi 3, 5, 6, 7, 12 e 34, a NI i capi 5, 14, 20, 22 e 34, alla DI il capo 40 e alla AR i capi 8 e 38. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, FA, AM, RM, la DI e la AR, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, riferito esclusivamente a FA OE, è stato censurato il giudizio sulla gravità indiziaria, evidenziandosi che gli unici elementi indiziari, desunti dal contenuto delle conversazioni intercorse tra il ricorrente e la compagna EL DI, erano inidonei a giustificare il coinvolgimento dell'indagato nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, peraltro con il ruolo di promotore, trattandosi di dialoghi generici e privi di significato, fermo restando che anche le condotte illecite ascritte a FA risultano estremamente vaghe e imprecisate, perché condizionate da mere supposizioni. Del resto, gli esiti delle captazioni telefoniche e dei colloqui in carcere sono stati ritenuti afferenti non ai reati fine del sodalizio, ma a ipotesi delittuose realizzate prima o durante lo stato detentivo del ricorrente, ma, osserva la difesa, se davvero il ricorrente fosse stato promotore del sodalizio, non avrebbe posto in essere i reati in tema di stupefacenti in autonomia, ma avrebbe dovuto operare nell'esclusivo interesse dell'associazione, ravvisandosi in ciò un ulteriore vizio logico della motivazione della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo, riguardante tutti gli indagati, la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione degli art. 274, 275 commi 1 e 3 e 275 bis cod. proc. pen., la valutazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, osservando che i giudici cautelari avevano indebitamente valorizzato, nell'ottica del giudizio di pericolosità sociale, i vincoli parentali e familiari e l'assenza di manifestazione di dissociazione degli indagati, pur a fronte della mancanza di condotte attuali, risalendo i reati fine a oltre due anni dall'applicazione della misura. 4 In relazione alla posizione di AM e RM, in particolare, è stata del tutto trascurata la documentazione attestante l'attività lavorativa svolta dai due ricorrenti, come pure non è stata data risposta alla richiesta difensiva di applicazione degli arresti donniciliari con il cd. braccialetto elettronico, prescrizione questa che non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità ordinaria di applicazione degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dal primo motivo, riferito alla sola posizione di FA OE, occorre evidenziare che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari non presenta criticità argonnentative o profili di irragionevolezza. Sul punto, in via preliminare, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Orbene, alla luce di tali premesse ermeneutiche, deve escludersi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame sia contraddistinto da vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero i giudici cautelari hanno innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione dello scenario in cui si inseriscono le condotte del ricorrente, richiamando gli esiti delle attività investigative svolte dalla Squadra Mobile a seguito dell'omicidio avvenuto a Bologna il 28 agosto 2019 di LA MB DI, fratello di EL DI e figlio di NN MA AR, omicidio avvenuto nel quartiere "Pilastro" e scaturito da contrasti nell'ambiente del narcotraffico: dalle indagini svolte è dunque emerso che FA OE, detto "E, pur essendo all'epoca dei fatti detenuto in carcere a Bologna per altra causa, prendeva comunque parte attiva alle dinamiche del sodalizio finalizzato ai traffici illeciti di stupefacenti, sodalizio composto in larga parte da persone facenti parte del medesimo nucleo familiare e la cui esistenza non è stata oggetto di specifiche censure. Si è in tal senso evidenziato che, in alcune conversazioni intercettate, il ricorrente, parlando con la co,mpagna EL DI, forniva indicazioni alla stessa su come recuperare dei crediti vantati verso terzi, come si desume dalla conversazione del 7 ottobre 2019, progr. 11, dalla quale emerge l'irritazione di FA perché un debitore non aveva saldato un debito importante di 50.000 euro, per cui l'indagato invitava la compagna a "dirgli che ZO gli rompe il culo"; ora, tenuto conto che in precedenza il ricorrente non aveva svolto attività certe e documentate, i crediti del cui recupero FA si occupava tramite la compagna sono stati ricondotti, in modo non illogico, ad affari conclusi nel settore degli stupefacenti, e tanto anche in ragione della tipologia delle attività di cui FA si occupava all'epoca, nonostante la sua condizione detentiva. In tal senso, sono state infatti richiamate altre conversazioni, tra cui quella del 14 dicembre 2019, in cui l'indagato mostra non solo di avere piena contezza delle dinamiche associative, ma anche di dare consigli operativi, come a proposito dell'utilizzo dell'auto Fiat 500, che il ricorrente si preoccupa di evitare che possa essere sequestrata dalle forze dell'ordine, come era già avvenuto in precedenza con un'altra autovettura. Sulla stessa falsariga, sono stati valorizzati i dialoghi dell'Il gennaio 2020 e del 2 e 9 dicembre 2019, in cui FA o è prodigo di consigli sugli accorgimenti da adottare per evitare il collocamento di microspie nei luoghi di stoccaggio e custodia della droga (dialogo dell'Il gennaio 2020 con la DI), o provvede a mettere i contatto i propri sodali con alcuni suoi conoscenti potenzialmente interessati agli acquisti di droga (dialoghi del dicembre 2019, intercorsi con la compagna e il figlio di lei, AM IR). Peraltro, anche dal carcere, FA continuava a preoccuparsi della sorte giudiziaria degli altri sodali, come quando suggeriva alla figlia di RM di iscriversi al Sert solo perché ciò "fa abbassare la pena", o come quando, dialogando con la compagna (sempre nella conversazione dell'Il gennaio 2020), gestisce i propri crediti, talora pretendendone la consegna parziale per le proprie esigenze personali (fumo, spese alimentari ecc. ecc.). Alla stregua di tali elementi, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno dunque, in modo coerente, confermato il giudizio di gravità indiziaria già operato dal G.I.P., sottolineando il dato che FA era pienamente coinvolto nella vita dell'associazione con un ruolo di primo piano, dettando le direttive da seguire e non avendo mai necessità di entrare nei dettagli delle varie vicende, perché evidentemente costantemente informato su tutto. 1.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale, deve ribadirsi che il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di FA OE rispetto ai fatti oggetto della provvisoria imputazione non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa (e parziale) delle fonti dimostrative disponibili, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, posto che, come detto, il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (in termini, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). 2. Passando al secondo motivo, comune a tutti gli indagati, deve osservarsi che è parimenti immune da censure il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla individuazione della misura detentiva (rispettivamente inframuraria per FA OE, NI IR e RM AL DD, e domiciliare per EL DI e NN MA AR). E invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando sia il forte radicamento dei rapporti esistenti tra gli indagati e i fornitori e gli acquirenti degli stupefacenti, questi ultimi spesso clienti abituali, sia e soprattutto la stessa dimensione essenzialmente familiare del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere attuale, pur a distanza di un paio di anni dalle ultime condotte criminose accertate, il collegamento di tutti gli indagati con l'ambiente in cui sono • maturati i numerosi reati contestati, essendo stata desunta la persistenza del pericolo di condotte recidivanti proprio dalla permanenza dei vincoli familiari, dalla stabilità e continuità dell'associazione e dalla totale assenza di manifestazioni serie e tangibili di dissociazione o di presa di distanza dal contesto criminoso da parte degli indagati. Di qui la necessità dell'applicazione di una misura detentiva, individuata negli arresti domiciliari per le indagate AR e DI, e nel più severo regime carcerario per gli altri tre ricorrenti. In particolare, quanto a FA OE, si è osservato che egli ha pervicacemente continuato a fornire il proprio contributo alla vita dell'associazione a delinquere pur essendo ristretto in carcere, agendo dunque con estrema spregiudicatezza e approfittando senza remore i tutti i canali di comunicazione con l'esterno (come telefonate e colloqui con i detenuti), avvalendosi in special modo del tramite costituito dalla sodale e compagna EL DI;
peraltro, pur dal carcere, l'indagato, come si è visto, non ha esitato neppure a prospettare recuperi dei propri crediti verso terzi mediante minacce, come emerso nella richiamata conversazione di cui al progr. 11 del 7 ottobre 2019, delineando tali condotte una pervicace propensione a delinquere, invero corroborato anche dai gravi e molteplici precedenti penali a suo carico. Per tutti gli indagati destinatari della misura carceraria (rispetto alla quale vige peraltro la presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.), è stata ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, in considerazione della loro elevata pericolosità sociale, oltre che della loro comprovata abitudine di utilizzare, per le attività illecite, anche cantine e altri spazi pertinenziali o condominiali degli edifici in cui dimoravano, sfruttando inoltre locali di terze persone per meglio custodire la droga, ciò a riprova dell'inadeguatezza di presidi cautelari diversi dal carcere, dovendosi comunque scongiurare la permanenza degli stessi proprio nel quartiere "Pilastro", piazza di spaccio dove operava il sodalizio, non essendo dirimente in senso contrario il loro pregresso svolgimento di attività lavorativa. Orbene, a fronte di un apparato argonnentativo sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede. In conclusione (e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale), i ricorsi degli indagati FA, AM, RM, DI e AR devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art, 616 cod. proc. pen. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. A
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/12/2022.