CASS
Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN CL nata ad [...] il [...]; BE AL nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 30/03/2022 della corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv.to Castelnuovo Andrea che ha chiesto il rigetto del ricorso. Altresì depositando nota spese e richiesta di liquidazione RITENUTO IN FATTO 1. La corte di appello di Torino con sentenza del 30 marzo 2022 confermava la sentenza tribunale di Ivrea del 1 luglio 2020, con la quale IN CL e Penale Sent. Sez. 3 Num. 542 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2022 RL AL erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett.b) DPR 380/01. 2.Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso mediante il proprio difensore IN CL e BE AL deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deducono vizi ex art 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. atteso che i manufatti per cui è intervenuta sentenza alla data dell'accertamento del 2015 erano ormai ultimati, tanto che gli ulteriori accertamenti del 2018 avevano riguardo ad opere totalmente diverse da quelle verificate nel 2015 e non collegate funzionalmente con queste ultime. Quindi la corte sarebbe incorsa in un errore perchè nessuna delle opere contestate nel 2018 potrebbe costituire un completamento di quelle risalenti al 2015, diverse per consistenza, sagoma e ubicazione. Il reato pertanto sarebbe estinto per prescrizione. 4. Con il secondo motivo, rappresentano vizi ex art 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 78 e ss. cod. proc. pen. 539 comma 2 cod. proc. pen. e ai principi inerenti la costituzione della parte civile. E' erronea la decisione inerente la conferma della provvisionale in favore della parte civile. Il fabbricato indicato dalla corte quale causa del danno per l'amministrazione nulla avrebbe a che vedere con i fabbricati e il battuto realizzati nel 2015, che non richiedono un'attività complessa a carico del Comune, come invece ritenuto dalla corte e per le quali gli stessi ricorrenti in caso di demolizione interverranno direttamente e quindi la condanna al risarcimento riguarderebbe opere non oggetto del capo di imputazione. Quindi, la corte nel decidere sulle statuizioni civili avrebbe considerato manufatti da rimuovere diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Si aggiunge che non vi sarebbe stata alcuna richiesta di provvisionale ed essa avrebbe dovuto essere concessa nei limiti del danno per cui è intervenuta prova. Inoltre che la richiesta formulata dal Comune oltre che sfornita di prova sarebbe priva di fondamento sul piano del quantum perché il comune avrebbe calcolato oneri di demolizione per abbattimenti che nulla avrebbero a che vedere con i due prefabbricati e il battuto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. La corte ha spiegato che alla luce anche di una testimonianza di un operatore, le opere contestate sono proseguite, con la (. 2 relativa tamponatura e con il mutamento della copertura, e sulla base di tali dati ha desunto che erano ancora in corso nel 2018 - data degli ultimi accertamenti - , con conseguente assenza di maturazione della prescrizione. Rispetto a tale ricostruzione, i ricorrenti oppongono una diversa ricostruzione dei dati disponibili, come tale inammissibile in questa sede in cui non è ammessa la nuova e diversa valutazione del merito dei fatti, sostenendo che i nuovi interventi non interesserebbero in alcun modo le opere in contestazione;
peraltro, formulano quanto sopra sintetizzato senza alcuna allegazione degli elementi in base ai quali sostenere tale tesi. Laddove, invece, come noto, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 - 01 Conti;
anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 - 01 S.; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011 (dep. 15/11/2011 ) Rv. 251516 - 01 Longo). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In assenza di ulteriori e diverse contestazioni, va osservato che la corte ha alfine condannato i ricorrenti valorizzando la prosecuzione delle opere ancora nel 2018 e in rapporto ad esse ha confermato la condanna al pagamento di una provvisionale. Rispetto ad essa da una parte è completamente assertiva, e priva di puntuali allegazioni, la tesi per cui non sarebbe stata formulata dalla parte civile alcuna istanza in tal senso, dall'altra, i ricorrenti hanno censurato solo parte delle argomentazioni a sostegno di tale decisione. In particolare concentrandosi sul profilo inerente la prognosi di future spese a carico del comune conseguenti alla anticipazione di quanto dovuto per la demolizione e trascurando, invece, l'ulteriore motivazione, costituita dall'intervenuto pregiudizio all'immagine della amministrazione. Così redigendo censure manifestamente infondate alla luce del principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. ( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448). Quanto alla quantificazione della somma, la relativa critica è egualmente inammissibile. Va premesso che l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose - circostanza tipica del caso di specie - legittima la 3 pronuncia della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, senza che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito (cfr. Sez. 6, n. 14377 del 26/02/2009 Rv. 243310 - 01 Giorgio). Più specificamente, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (cfr. Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015 Rv. 265637 - 01 Bertini). Coerentemente con tale ricostruzione giuridica dell'istituto della condanna generica al risarcimento del danno, la Suprema Corte ha rilevato la legittimità di tale pronuncia anche allorquando non si indichino gli elementi sulla base dei quali si sia ritenuta raggiunta la prova dei danni e l'entità degli stessi (cfr. Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994 Rv. 199070 - 01 Mondino;
cfr. nel medesimo senso, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 (dep. 14/03/2017) Rv. 270386 - 01 P.C.). Quanto poi, per quanto di interesse, alla condanna al pagamento di una provvisionale, va evidenziato che secondo la Suprema Corte la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, come pure emerge nel caso in esame, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile, che appare sussistente alla luce delle plurime ragioni giustificative espresse in sentenza e in precedenza accennate (cfr. sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017 Rv. 269882 - 01 Mazzella). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Con condanna anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e 4 difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Chivasso, che liquida in complessivi euro tremilaseicento, oltre a accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Chivasso, che liquida in complessivi euro tremilaseicento, oltre a accessori di legge. Così deciso il 29/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv.to Castelnuovo Andrea che ha chiesto il rigetto del ricorso. Altresì depositando nota spese e richiesta di liquidazione RITENUTO IN FATTO 1. La corte di appello di Torino con sentenza del 30 marzo 2022 confermava la sentenza tribunale di Ivrea del 1 luglio 2020, con la quale IN CL e Penale Sent. Sez. 3 Num. 542 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2022 RL AL erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett.b) DPR 380/01. 2.Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso mediante il proprio difensore IN CL e BE AL deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deducono vizi ex art 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. atteso che i manufatti per cui è intervenuta sentenza alla data dell'accertamento del 2015 erano ormai ultimati, tanto che gli ulteriori accertamenti del 2018 avevano riguardo ad opere totalmente diverse da quelle verificate nel 2015 e non collegate funzionalmente con queste ultime. Quindi la corte sarebbe incorsa in un errore perchè nessuna delle opere contestate nel 2018 potrebbe costituire un completamento di quelle risalenti al 2015, diverse per consistenza, sagoma e ubicazione. Il reato pertanto sarebbe estinto per prescrizione. 4. Con il secondo motivo, rappresentano vizi ex art 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 78 e ss. cod. proc. pen. 539 comma 2 cod. proc. pen. e ai principi inerenti la costituzione della parte civile. E' erronea la decisione inerente la conferma della provvisionale in favore della parte civile. Il fabbricato indicato dalla corte quale causa del danno per l'amministrazione nulla avrebbe a che vedere con i fabbricati e il battuto realizzati nel 2015, che non richiedono un'attività complessa a carico del Comune, come invece ritenuto dalla corte e per le quali gli stessi ricorrenti in caso di demolizione interverranno direttamente e quindi la condanna al risarcimento riguarderebbe opere non oggetto del capo di imputazione. Quindi, la corte nel decidere sulle statuizioni civili avrebbe considerato manufatti da rimuovere diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Si aggiunge che non vi sarebbe stata alcuna richiesta di provvisionale ed essa avrebbe dovuto essere concessa nei limiti del danno per cui è intervenuta prova. Inoltre che la richiesta formulata dal Comune oltre che sfornita di prova sarebbe priva di fondamento sul piano del quantum perché il comune avrebbe calcolato oneri di demolizione per abbattimenti che nulla avrebbero a che vedere con i due prefabbricati e il battuto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. La corte ha spiegato che alla luce anche di una testimonianza di un operatore, le opere contestate sono proseguite, con la (. 2 relativa tamponatura e con il mutamento della copertura, e sulla base di tali dati ha desunto che erano ancora in corso nel 2018 - data degli ultimi accertamenti - , con conseguente assenza di maturazione della prescrizione. Rispetto a tale ricostruzione, i ricorrenti oppongono una diversa ricostruzione dei dati disponibili, come tale inammissibile in questa sede in cui non è ammessa la nuova e diversa valutazione del merito dei fatti, sostenendo che i nuovi interventi non interesserebbero in alcun modo le opere in contestazione;
peraltro, formulano quanto sopra sintetizzato senza alcuna allegazione degli elementi in base ai quali sostenere tale tesi. Laddove, invece, come noto, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 - 01 Conti;
anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 - 01 S.; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011 (dep. 15/11/2011 ) Rv. 251516 - 01 Longo). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In assenza di ulteriori e diverse contestazioni, va osservato che la corte ha alfine condannato i ricorrenti valorizzando la prosecuzione delle opere ancora nel 2018 e in rapporto ad esse ha confermato la condanna al pagamento di una provvisionale. Rispetto ad essa da una parte è completamente assertiva, e priva di puntuali allegazioni, la tesi per cui non sarebbe stata formulata dalla parte civile alcuna istanza in tal senso, dall'altra, i ricorrenti hanno censurato solo parte delle argomentazioni a sostegno di tale decisione. In particolare concentrandosi sul profilo inerente la prognosi di future spese a carico del comune conseguenti alla anticipazione di quanto dovuto per la demolizione e trascurando, invece, l'ulteriore motivazione, costituita dall'intervenuto pregiudizio all'immagine della amministrazione. Così redigendo censure manifestamente infondate alla luce del principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. ( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448). Quanto alla quantificazione della somma, la relativa critica è egualmente inammissibile. Va premesso che l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose - circostanza tipica del caso di specie - legittima la 3 pronuncia della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, senza che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito (cfr. Sez. 6, n. 14377 del 26/02/2009 Rv. 243310 - 01 Giorgio). Più specificamente, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (cfr. Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015 Rv. 265637 - 01 Bertini). Coerentemente con tale ricostruzione giuridica dell'istituto della condanna generica al risarcimento del danno, la Suprema Corte ha rilevato la legittimità di tale pronuncia anche allorquando non si indichino gli elementi sulla base dei quali si sia ritenuta raggiunta la prova dei danni e l'entità degli stessi (cfr. Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994 Rv. 199070 - 01 Mondino;
cfr. nel medesimo senso, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 (dep. 14/03/2017) Rv. 270386 - 01 P.C.). Quanto poi, per quanto di interesse, alla condanna al pagamento di una provvisionale, va evidenziato che secondo la Suprema Corte la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, come pure emerge nel caso in esame, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile, che appare sussistente alla luce delle plurime ragioni giustificative espresse in sentenza e in precedenza accennate (cfr. sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017 Rv. 269882 - 01 Mazzella). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Con condanna anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e 4 difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Chivasso, che liquida in complessivi euro tremilaseicento, oltre a accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Chivasso, che liquida in complessivi euro tremilaseicento, oltre a accessori di legge. Così deciso il 29/11/2022