CASS
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2025, n. 16122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16122 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
contro
: ND OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16122 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21.11.2024 la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di AN CO, il quale è stato ristretto in regime di arresti domiciliari dal 25.11.2016 al 15.12.2017 in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies della I. n. 306 del 1992, aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991, per avere contribuito ad una complessa operazione economica di fittizia intestazione di una società commerciale (la United Seeds Keepers srl) effettivamente riconducibile a IN RC, capo della cosca 'ndranghetista AN - IN di LA di LO (Rc), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. Questa Corte di legittimità dopo un primo annullamento con rinvio di detta misura per difetto di esigenze cautelari, in data 15.12.2017 annullava nuovamente l'ordinanza cautelare. Quanto al merito, il Tribunale di Palmi con sentenza in data 23.10.2020, divenuta irrevocabile il 19.3.2021, assolveva il AN dal reato, a lui contestato perché il fatto non costituisce reato. 1.1. La Corte di merito, quale giudice della riparazione, ha ritenuto l'insussistenza di ogni profilo di dolo o di colpa grave addebitabile all'istante, ostativo alla concessione dell'indennizzo, atteso che i dati costituenti l'accusa nei suoi confronti erano stati totalmente sviliti dal giudice dell'assoluzione. Ha liquidato, quindi, al richiedente la somma complessiva di 43.395,35 euro, calcolata secondo il metodo aritmetico, ulteriormente aumentata del 10% per danno all'immagine, del 10% per l'incensuratezza, del 20% per l'ulteriore danno connesso alla professione dell'istante documentato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell' Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura erariale, affidandosi a due motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la motivazione mancante e/o contraddittoria e la conseguente violazione dell'art. 314 cod.prec.pen. in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita. Si assume che l'ordinanza impugnata esclude che l'istante abbia concorso a dare causa all'ingiusta detenzione con una motivazione che in realtà é solo apparente in quanto si limita a riprodurre lo schema argomentativo usato nella sentenza assolutoria non operando un autonomo accertamento sull'eventuale concorso 2 /E dell'istante e contraddicendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Invece risultano una serie di elementi che consentono di qualificare gravemente colpevole la condotta dell'istante ed in particolare le intercettazioni telefoniche da cui si evince che era stato IN a procurare il denaro al AN per la costituzione della società e che a questi era nota la fama criminale del primo. Si assume che la Corte di merito si é limitata a ribadire le ragioni dell'assoluzione senza effettuare le dovute valutazioni in ordine all'esistenza della colpa grave nella condotta di costituzione di una società, in realtà riconducibile a noti criminali. Con il secondo motivo, in via subordinata, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione e la conseguente violazione dell'art. 315 cod.proc.pen. nella quantificazione dell'indennizzo. Si censura la determinazione dell'indennizzo, atteso che il criterio aritmetico che pone a base la somma massima posta a disposizione dall'art. 315, comma 2, cod.proc.pen. consente il pieno ristoro di tutti i danni ipotizzabili, ivi incluso quello da incensuratezza o all'immagine. Quindi non ha spiegato per quale ragione abbia aumentato l'indennizzo senza considerare tra l'altro che le relative voci di danno posso essere remunerate dalla liquidazione calcolata secondo il metodo aritmetico. Inoltre la Corte di merito non ha neanche spiegato se avesse escluso anche una colpa lieve dell'istante. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo. In tema di riparazione per ingiusta detenzione é principio consolidato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, atteso che i due afferiscono a piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni dissimili, pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a 3 cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 45418/2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento 4 dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...». 2. Venendo al caso in esame, il giudice della riparazione ha accolto l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. ritenendo l'insussistenza di alcun profilo di dolo o colpa grave addebitabile al Chindamo, sul rilievo che ogni profilo della condotta del medesimo era stato esaminato dal giudice dell'assoluzione sicché i dati costituenti l'accusa nei confronti dello stesso "sono risultati sviliti e non residua alcun aspetto valutabile a carico dell'istante, idoneo ad essere ritenuto in tutto o in parte collegabile all'adozione della misura". In tal modo tuttavia la Corte d'appello ha erroneamente trasposto nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. lo schema argomentativo della sentenza assolutoria, senza quindi distinguere il diverso piano ed i differenti elementi su cui i rispettivi giudizi si fondano, non tenendo conto degli elementi posti a base del titolo cautelare e che non risultano essere stati esclusi o dichiarati inutilizzabili nel giudizio di merito. Il giudice della riparazione deve, infatti, svolgere un'autonoma valutazione volta a stabilire non tanto se la condotta di colui che chiede la riparazione integri gli estremi della fattispecie penale, quanto piuttosto se tale condotta abbia avuto efficacia sinergica nell'indurre l'autorità giudiziaria, nella fase cautelare, a ritenere sussistente la gravità indiziaria a suo carico. Il diritto alla riparazione non può essere riconosciuto sul mero presupposto che il giudice della cognizione penale abbia ritenuto non provato il dolo del delitto che ha dato causa alla misura cautelare;
tanto in quanto il giudice della riparazione deve svolgere una diversa valutazione, imperniata sull'apparente fondatezza delle accuse al momento dell'adozione della misura cautelare e sul contributo eventualmente fornito a tale apparenza dal comportamento doloso o macroscopicamente imprudente dell'accusato, tale da indurre in errore l'autorità giudiziaria in merito al suo coinvolgimento nel reato. Nella specie il giudice della riparazione non ha valutato la condotta tenuta dal Chindamo, legale di fiducia di IN RC, come peraltro ricostruita nella stessa ordinanza impugnata, in relazione alla vicenda della United Seed'Keepers 5 s.r.I., né tantomeno la sua efficacia in relazione all'applicazione ed al mantenimento della misura cautelare. 3. L'ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto alla luce dei principi esposti, in accoglimento del primo motivo, ritenuto l'assorbimento del secondo e rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese processuali di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 26.3.2025
contro
: ND OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16122 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21.11.2024 la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di AN CO, il quale è stato ristretto in regime di arresti domiciliari dal 25.11.2016 al 15.12.2017 in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies della I. n. 306 del 1992, aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991, per avere contribuito ad una complessa operazione economica di fittizia intestazione di una società commerciale (la United Seeds Keepers srl) effettivamente riconducibile a IN RC, capo della cosca 'ndranghetista AN - IN di LA di LO (Rc), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. Questa Corte di legittimità dopo un primo annullamento con rinvio di detta misura per difetto di esigenze cautelari, in data 15.12.2017 annullava nuovamente l'ordinanza cautelare. Quanto al merito, il Tribunale di Palmi con sentenza in data 23.10.2020, divenuta irrevocabile il 19.3.2021, assolveva il AN dal reato, a lui contestato perché il fatto non costituisce reato. 1.1. La Corte di merito, quale giudice della riparazione, ha ritenuto l'insussistenza di ogni profilo di dolo o di colpa grave addebitabile all'istante, ostativo alla concessione dell'indennizzo, atteso che i dati costituenti l'accusa nei suoi confronti erano stati totalmente sviliti dal giudice dell'assoluzione. Ha liquidato, quindi, al richiedente la somma complessiva di 43.395,35 euro, calcolata secondo il metodo aritmetico, ulteriormente aumentata del 10% per danno all'immagine, del 10% per l'incensuratezza, del 20% per l'ulteriore danno connesso alla professione dell'istante documentato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell' Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura erariale, affidandosi a due motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la motivazione mancante e/o contraddittoria e la conseguente violazione dell'art. 314 cod.prec.pen. in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita. Si assume che l'ordinanza impugnata esclude che l'istante abbia concorso a dare causa all'ingiusta detenzione con una motivazione che in realtà é solo apparente in quanto si limita a riprodurre lo schema argomentativo usato nella sentenza assolutoria non operando un autonomo accertamento sull'eventuale concorso 2 /E dell'istante e contraddicendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Invece risultano una serie di elementi che consentono di qualificare gravemente colpevole la condotta dell'istante ed in particolare le intercettazioni telefoniche da cui si evince che era stato IN a procurare il denaro al AN per la costituzione della società e che a questi era nota la fama criminale del primo. Si assume che la Corte di merito si é limitata a ribadire le ragioni dell'assoluzione senza effettuare le dovute valutazioni in ordine all'esistenza della colpa grave nella condotta di costituzione di una società, in realtà riconducibile a noti criminali. Con il secondo motivo, in via subordinata, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione e la conseguente violazione dell'art. 315 cod.proc.pen. nella quantificazione dell'indennizzo. Si censura la determinazione dell'indennizzo, atteso che il criterio aritmetico che pone a base la somma massima posta a disposizione dall'art. 315, comma 2, cod.proc.pen. consente il pieno ristoro di tutti i danni ipotizzabili, ivi incluso quello da incensuratezza o all'immagine. Quindi non ha spiegato per quale ragione abbia aumentato l'indennizzo senza considerare tra l'altro che le relative voci di danno posso essere remunerate dalla liquidazione calcolata secondo il metodo aritmetico. Inoltre la Corte di merito non ha neanche spiegato se avesse escluso anche una colpa lieve dell'istante. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo. In tema di riparazione per ingiusta detenzione é principio consolidato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, atteso che i due afferiscono a piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni dissimili, pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a 3 cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 45418/2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento 4 dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...». 2. Venendo al caso in esame, il giudice della riparazione ha accolto l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. ritenendo l'insussistenza di alcun profilo di dolo o colpa grave addebitabile al Chindamo, sul rilievo che ogni profilo della condotta del medesimo era stato esaminato dal giudice dell'assoluzione sicché i dati costituenti l'accusa nei confronti dello stesso "sono risultati sviliti e non residua alcun aspetto valutabile a carico dell'istante, idoneo ad essere ritenuto in tutto o in parte collegabile all'adozione della misura". In tal modo tuttavia la Corte d'appello ha erroneamente trasposto nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. lo schema argomentativo della sentenza assolutoria, senza quindi distinguere il diverso piano ed i differenti elementi su cui i rispettivi giudizi si fondano, non tenendo conto degli elementi posti a base del titolo cautelare e che non risultano essere stati esclusi o dichiarati inutilizzabili nel giudizio di merito. Il giudice della riparazione deve, infatti, svolgere un'autonoma valutazione volta a stabilire non tanto se la condotta di colui che chiede la riparazione integri gli estremi della fattispecie penale, quanto piuttosto se tale condotta abbia avuto efficacia sinergica nell'indurre l'autorità giudiziaria, nella fase cautelare, a ritenere sussistente la gravità indiziaria a suo carico. Il diritto alla riparazione non può essere riconosciuto sul mero presupposto che il giudice della cognizione penale abbia ritenuto non provato il dolo del delitto che ha dato causa alla misura cautelare;
tanto in quanto il giudice della riparazione deve svolgere una diversa valutazione, imperniata sull'apparente fondatezza delle accuse al momento dell'adozione della misura cautelare e sul contributo eventualmente fornito a tale apparenza dal comportamento doloso o macroscopicamente imprudente dell'accusato, tale da indurre in errore l'autorità giudiziaria in merito al suo coinvolgimento nel reato. Nella specie il giudice della riparazione non ha valutato la condotta tenuta dal Chindamo, legale di fiducia di IN RC, come peraltro ricostruita nella stessa ordinanza impugnata, in relazione alla vicenda della United Seed'Keepers 5 s.r.I., né tantomeno la sua efficacia in relazione all'applicazione ed al mantenimento della misura cautelare. 3. L'ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto alla luce dei principi esposti, in accoglimento del primo motivo, ritenuto l'assorbimento del secondo e rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese processuali di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 26.3.2025