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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1100/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. Paolo GIBELLI, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 663/2024 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata in data 19.09.2024, non notificata, promossa da:
C.F. e P.IVA , nella persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Spalma del Parte_2
Foro di Roma in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Ulpiano n. 29 APPELLANTE contro
, C.F. , e , C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, costituiti in proprio e quali eredi pro quota del de cuius , C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. G. Amedeo Caratti del Foro di Savona, giusta procura alle liti posta a margine dell'atto costitutivo di primo grado elettivamente domiciliati presso il suo studio Savona (SV), via Paleocapa n. 18/5. APPELLATI
avente a oggetto: comodato di immobile urbano nella quale le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'On. Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata: 1) Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Tribunale Civile di Savona, distinta dal n. 663/2024, emessa il 19 settembre 2024, depositata in pari data in cancelleria, resa nell'ambito del giudizio distinto dal n. 94/2024 R.G., non notificata per i motivi di cui in narrativa e, pertanto, dichiarare nulle ed inefficaci tutte le statuizioni in essa contenute;
2) Per tale ragione, - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per intervenuto recesso ex art. 1810 c.c. a far data dal 12.10.2021 ovvero in subordine dal 1° luglio 2022 (data del decesso del comodatario ) ex art. 1811 c.c. per l'effetto a) ordinare la immediata restituzione Persona_1
1 dell'appartamento sito in Albenga via Monsignore Cambiaso n. 21, piano primo, distinto con il numero interno 1 b) nonché la condanna dei resistenti all'indennità di occupazione in base al valore locativo nonché al risarcimento del danno che si quantifica nella misura di euro 13.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore da valutarsi anche equitativamente dal Giudice;
3) - accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute da Parte_1 che si quantificano in euro 9.351,77, ovvero nella misura maggiore o minore accertata, e per
[...]
l'effetto condannare i resistenti al pagamento del relativo importo;
4) - accertare e dichiarare il diritto al risarcimento per la mancata liquidazione del danno da infiltrazione di natura condominiale proveniente dal piano sovrastante che si quantificano in euro 3.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore accertata;
5) Con condanna al pagamento del doppio grado di giudizio.”.
PER L'APPELLATA
“IN VIA PRINCIPALE Respinta ogni impugnazione avversaria, in ragione della rinuncia alla domanda di rimborso IMU, nulla osta alla riforma della Sentenza rg. 94/2024 con la riduzione delle spese liquidate a favore di controparte per euro 1.064,12. Fermo il resto. IN VIA SUBORDINATA Si chiede che la Sentenza opposta, con le precisazioni di cui sopra, venga confermata, se del caso anche con diversa motivazione in accoglimento delle seguenti conclusioni: A) SULLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E/O RILASCIO A.1 IN VIA PRINCIPALE
-Respingere ogni domanda avversaria A.2 IN VIA D'ECCEZIONE RICONVENZIONALE
-Accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile per intervenuto usucapione dello stesso, in favore dei resistenti, respingere la domanda avversaria. B) SULLE DOMANDE RISARCITORIE E/O RESTITUTORIE B.1 IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione totale e/o parziale d'ogni credito azionato per imposte, spese oneri, di qualsivoglia natura, come meglio specificato in narrativa, con inammissibilità della proposta domanda. B. 2 NEL MERITO
- per quanto non fosse prescritto, respingere ogni avversaria domanda. C) IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, la Parte_1 conveniva in giudizio e dinanzi al Tribunale civile di Savona
[...] Controparte_1 Controparte_2 al fine di ottenere la risoluzione del contratto di comodato, per intervenuto recesso ex art. 1810 c.c., a far data dal 12.10.2021, ovvero, in subordine, dal 01.07.2022 (data del decesso del comodatario
) ex art. 1811 c.c. e per l'effetto: - a) ordinare l'immediata restituzione Persona_1 dell'appartamento sito in Albenga, via Monsignore Cambiaso n. 21, piano primo, distinto con il numero int. 1, censito al catasto del Comune al foglio 14, particella 510 sub.4; - b) condannare i resistenti all'indennità di occupazione in base al valore locativo nonché al risarcimento del danno
2 quantificato nella misura di euro 13.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore da valutarsi anche equitativamente dal Giudice. Inoltre, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute da , quantificate in euro Parte_1
9.351,77, ovvero nella misura maggiore o minore accertata, e per l'effetto condannare i resistenti al pagamento del relativo importo, oltre ad accertare e dichiarare il diritto al risarcimento per la mancata liquidazione del danno da infiltrazione di natura condominiale, proveniente dal piano sovrastante, quantificato in euro 3.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore accertata, con condanna alla rifusione delle spese di lite. A sostegno delle proprie domande la società ricorrente deduceva:
- che il titolo di acquisto della proprietà del cespite in oggetto era costituito dal decreto di trasferimento del Tribunale di Savona del 12.01.1991, reso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 135/1985, promossa da ai danni del debitore esecutato Controparte_3 decreto regolarmente registrato e trascritto;
Persona_2
- che il prezzo di aggiudicazione era stato interamente versato da , all'epoca CP_4 amministratore unico della società ricorrente, nonché padre di e (attuali soci Pt_2 Controparte_5 della e fratello di , padre deceduto, del resistente Parte_1 Persona_1
; Controparte_1
- che, successivamente, l'alloggio era stato concesso in locazione a , in forza Parte_3 di contratto di locazione a uso abitativo, sottoscritto il 01.10.1999, della durata di anni quattro, con decorrenza dal 01.10.1999 al 30.9.2003, rinnovabile sino al 30.9.2007, regolarmente registrato, al canone mensile di lire 440.000 (pari ad euro 305,73), poi aumentato a lire 600.000 (pari ad euro 416,90), con accordo integrativo datato 11.10.2000;
- che al termine della locazione suddetta, l'appartamento de quo era stato concesso gratuitamente a , con contratto verbale di comodato, senza determinazione di Persona_1 durata, in quanto il comodatario, dapprima, aveva necessità di utilizzarlo esclusivamente nei mesi estivi, per trascorrervi le vacanze insieme alla propria famiglia (ossia la coniuge e il figlio, odierni resistenti) e, successivamente, per l'intero anno;
- che tutti gli oneri accessori, sia di natura ordinaria, sia di natura straordinaria venivano sostenuti dalla proprietà unitamente a imposte e tasse gravanti sull'immobile (a titolo esemplificativo IMU, TASI e TARI, oneri condominiali, utenze);
- che con missiva a/r del 29.09.2021, la società ricorrente aveva chiesto l'immediata restituzione dell'appartamento, nonché la corresponsione di tutte le spese di natura ordinaria, anticipate e sostenute, senza ricevere alcun riscontro;
- che in data 01.07.2022 decedeva , come detto coniuge e padre degli Persona_1 odierni resistenti, i quali continuavano a usufruire dell'appartamento senza provvedere al pagamento delle utenze;
- che gli oneri accessori anticipati dalla ricorrente ammontavano a euro 9.351,77;
- che il canone locativo di mercato dell'immobile de quo era superiore a euro 500,00 mensili, tenuto conto del canone percepito negli anni precedenti, opportunamente rivalutato;
- che il 07.12.2022, alla società ricorrente era stato negato il diritto alla liquidazione del danno originato da un'infiltrazione di natura condominiale in quanto i resistenti non avevano consentito l'accesso all'interno dell'immobile al perito assicurativo;
- che era stato attivato il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona al quale i resistenti partecipavano, opponendosi alla richiesta di rilasciare l'immobile in forza di un presunto acquisto per usucapione. In tali circostanze di fatto, pertanto, l'odierna appellate si risolveva a rivolgersi al Tribunale. Si costituivano in giudizio i resistenti, in proprio e nella qualità di eredi pro quota del de cuius,
, i quali eccepivano, che l'immobile de quo, da un lato era stato intestato Persona_1
3 fittiziamente alla società ricorrente e, dall'altro, che l'immobile medesimo era stato acquistato dal socio per intervenuta usucapione. Persona_1
In merito, poi, alle domande restitutorie/risarcitorie eccepivano la prescrizione delle medesime. La causa, istruita mediante l'assunzione della prove orali, con provvedimento del 06.08.2024, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.09.2024, all'esito della quale era trattenuta in decisione. Il Tribunale così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 94/2024 così decide:
1. Respinge la domanda dell'attrice volta alla restituzione dell'immobile sito in Albenga (SV) Via Monsignor Cambiaso n. 21 censito al catasto del comune al foglio 14, particella 510 sub.4;
2. In parziale accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore di la somma di € 3.309,12 oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che Parte_1 liquida – già operata la parziale compensazione - in € 7.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge.”
Il Tribunale, nello specifico, respingeva la domanda attorea in quanto nel ricorso introduttivo era stata chiesta la risoluzione di un contratto di comodato asseritamente stipulato verbalmente senza, tuttavia, che fosse stato formulato alcun capitolo di prova sul punto, neppure precisando le circostanze fattuali in cui ciò sarebbe avvenuto. Trattandosi, dunque, di circostanza sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, implicante le conseguenze precisate dalla giurisprudenza della Cassazione ( in base alla quale: “L'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa”), il Giudice di prime cure rilevava, per contro, come i testi escussi avessero confermato l'uso pacifico ultraventennale dell'immobile da parte dei resistenti. In merito alle richieste restitutorie delle spese asseritamente sostenute per la gestione ordinaria dell'immobile in oggetto, il Tribunale, rilevata la parziale inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte ricorrente ai fini probatori invocati, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, accoglieva la domanda di ripetizione nel limite di € 3.309,12. Le spese seguivano la soccombenza con parziale compensazione nella misura del 10%.
Nei confronti della predetta sentenza la società ha proposto appello, Parte_1 formulando contestuale istanza di sospensione, per i seguenti motivi.
PRIMO MOTIVO. NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 420 E 429 C.P.C. – IN SUBORDINE, NULLITA' PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. Con tale motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza perché il giudizio di primo grado, sottoposto al rito del lavoro, si era concluso con la discussione orale a cui era seguito il deposito della sentenza, in luogo della lettura del dispositivo in udienza. A tal proposito, l'appellante ha citato una recente pronuncia della Cassazione (n. 21257/2020) secondo la quale: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del
4 dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.” L'appellante ha lamentato, altresì, un illegittimo mutamento di rito, in quanto l'implicita adozione da parte del Giudice di primo grado del rito ordinario, in occasione dell'ultima udienza fissata per la discussione, con il richiamo all'art. 281 sexies c.p.c., applicabile sia al rito ordinario, che a quello del lavoro, aveva impedito e precluso l'esercizio di una sua piena attività difensiva. Ha lamentato, sul punto, come, con l'applicazione del rito del lavoro, il Giudicante Pt_1 avesse negato al ricorrente il diritto al deposito di memorie integrative, e, successivamente, applicando il rito ordinario, avesse sanato i molteplici vizi del procedimento (mancato espletamento dell'interrogatorio libero, omessa lettura del dispositivo in udienza), il che aveva reso complessa anche la predisposizione dell' atto di appello, redatto seguendo il rito lavoro, in ragione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, nonostante l'ambiguità dei provvedimenti assunti dal Tribunale nel corso del primo grado. L'appellante ha, pertanto, concluso vantando la citata nullità, non essendo consentito al giudice disporre arbitrariamente della disciplina applicabile al rito ordinario e speciale, negando di fatto il diritto di difesa a una delle parti per sanare i vizi del procedimento da lui stesso determinati.
SECONDO MOTIVO. NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1350, 1141 E 1158 COD. CIV. Con tale motivo l'appellante ha censurato la statuizione del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto non sussistente prova dell'esistenza di un contratto di comodato, a fronte del fatto che, viceversa, era stato ritenuto provato “l'uso pacifico ultraventennale dell'immobile da parte dei resistenti”, circostanza derivante dalla prova testimoniale espletata. a contestato come il convincimento del Giudice di primo grado si fondasse sull'errato Pt_1 presupposto che l'accordo verbale intercorso tra , legale rappresentante all'epoca della CP_4 società appellante, e , nell'aprile del 2001, avente a oggetto l'assegnazione Persona_1 dell'immobile de quo, avrebbe giustificato e comprovato l'inizio di un possesso ultraventennale, il tutto secondo un iter logico che risultava in contrasto con la giurisprudenza e la dottrina prevalente e costante in materia. In merito , Parte appellante ha, nello specifico, posto in risalto quanto segue: - i resistenti avevano assunto di aver conseguito la materiale disponibilità dell'alloggio di cui è causa in base a un atto di assegnazione da parte della società appellante ( al socio Parte_1
( ), ottenendo dalla proprietaria la consegna delle chiavi del cespite;
- il caso di Persona_1 specie configurava, pertanto, un'ipotesi di consegna dell'immobile anticipata rispetto alla formalizzazione del rogito di assegnazione, non potendosi attribuire alcun rilievo giuridico a una pattuizione verbale priva della necessaria forma scritta prevista dalla legge come requisito ad substantiam per il trasferimento di beni immobili;
- in tale contesto, occorreva, infatti, tenere presente il principio affermato dalle Sezioni Unite dei Giudici di legittimità, secondo cui, quando tra le parti viene convenuta la consegna del bene immobile prima della stipula del relativo rogito di cessione immobiliare, non sussiste alcuna anticipazione degli effetti traslativi di quest'ultimo, ma la disponibilità del bene ottenuta dall'acquirente si fonda su un contratto di comodato, funzionalmente collegato con la cessione, produttivo di meri effetti obbligatori;
- da ciò discendeva che la relazione con la “res” del soggetto anticipatamente immesso nella sua disponibilità, non costituiva possesso, ma semplice detenzione qualificata, salva la dimostrazione – a cura della parte interessata – dell'esistenza di un atto di interversione del possesso, mai dedotto, né allegato o provato nel caso in esame, utile a far decorrere, in favore del soggetto che aveva la materiale disponibilità dell'immobile, il termine necessario per la sua usucapione.
5 L'appellante , ancora, ha posto in rilievo come in primo grado fosse stato documentalmente provato che: - le utenze dell'immobile erano rimaste intestate tutte alla società appellante;
- che i relativi pagamenti erano stati tutti effettuati dalla - che i terzi Parte_1
(Amministrazione condominiale, perito assicurativo, Agenzia delle Entrate, Enti gestori utenze) avevano sempre considerato come proprietaria la - che le imposte erano Parte_1 state regolarmente richieste a detta società e corrisposte dalla medesima. Alla luce di quanto sopra esposto, l'originaria parte ricorrente ha concluso come fosse evidente l'erroneità della sentenza impugnata, nell'aver qualificato possesso, ciò che costituiva mera detenzione, nonché nell'aver negato la sussistenza di un contratto di comodato, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale orientato a qualificare la fattispecie esaminata come mero rapporto obbligatorio, fondato su di un contratto di comodato funzionalmente collegato alla cessione nulla. In tale ottica, ha, ancora, osservato come le testimonianze rese in primo grado non Pt_1 fossero idonee a provare, nè un atto di interversione nel possesso, né un possesso pacifico, ininterrotto, continuo, ultraventennale, vale a dire l'animus possidendi. Sotto altro profilo, l'appellante ha dedotto come la statuizione, oggetto di impugnazione, fosse censurabile anche con riferimento al diritto societario, atteso che: - una società, titolare dello "ius possidendi", ben poteva esercitare lo "ius possessionis" attraverso la detenzione materiale del bene da parte dei soci;
- al di là del fatto che l'immobile fosse stato acquistato con denaro della società o con quello dei soci, il bene, una volta acquistato, era entrato a far parte del patrimonio della società, e, in quanto tale, era destinato al perseguimento degli scopi societari, nonché a garantire i creditori sociali;
- il socio, utilizzando per scopi personali il bene della società, non acquistava sullo stesso un proprio possesso, ma semplicemente deteneva l'immobile per un interesse personale, invece che per l'attuazione diretta degli scopi della società, la quale, con il concedere la detenzione, aveva esercitato un'attività propria del possessore. Contrariamente, dunque, all'assunto degli originari resistenti, era, pertanto, corretto l'inquadramento della fattispecie nella previsione dell'art. 1141, comma 2, c.c., potendo il socio che detiene, per un suo interesse personale, l'immobile di proprietà della società, assumere il possesso del bene solo a seguito di un atto di interversione, fermo restando che, al semplice godimento del bene in forza del consenso degli altri soci, ex art. 2256 c.c., non poteva attribuirsi alcun valore di atto di interversione del possesso, trattandosi di godimento concesso dalla stessa società e, per tale ragione, inidoneo a manifestare la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società stessa. Con riferimento, in ultimo, alla prova testimoniale svolta in primo grado, circa il preteso acquisto per usucapione, l'appellante ha ribadito come le deposizioni acquisite fossero irrilevanti in quanto volte a dimostrare come i resistenti avessero disposto dell'alloggio, circostanza non contestata, trovandosi nella detenzione dello stesso quali eredi del socio. In altri termini, è stato dedotto, tale circostanza avrebbe potuto costituire prova, al più, di possesso nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c., ma non a dimostrare l'interversione del possesso, valida ai fini dell'usucapione ex art. 1141, comma 2, c.c., il tutto come chiarito dalla giurisprudenza. A tal riguardo, la società appellante ha, inoltre, rilevato quanto segue: - era stato provato come non avesse mosso alcuna contestazione in merito alla diffida inviata Persona_1 mediante raccomanda a/r del 29.09.2021, ricevuta il 12.10.2021, con la quale era stata chiesta la restituzione dell'immobile detenuto a titolo di comodato precario;
- tale documento, inoltre non era stato valutato dal Giudice di primo grado, sì da essere stato erroneamente ritenuto inammissibile “in quanto documento di formazione anteriore all'introduzione della causa” , come da provvedimento del 29.05.2024, nonostante fosse stato tempestivamente allegato al ricorso.
6 In ragione delle considerazioni svolte, pertanto, ha dedotto la fondatezza del diritto di Pt_1 risoluzione del contratto e immediata restituzione dell'alloggio fatto valere con il gravame.
TERZO MOTIVO. NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 115 COD. PROC. CIV. Con tale motivo, l'appellante ha denunciato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza, con riferimento all' eccezione in riconvenzionale avanzata da parte avversa. In particolare, il Tribunale di Savona, riconoscendo il diritto al rimborso delle sole spese relative al pagamento dell'IMU, aveva implicitamente attribuito alla statuizione che aveva accolto l'eccezione avversaria, in via riconvenzionale, relativa al presunto acquisto per usucapione, natura di accertamento definitivo e non di accertamento incidentale. Sul punto, infatti, è stato dedotto che la restituzione da parte dei resistenti delle somme corrisposte dalla società ricorrente per il pagamento dell'IMU presupponeva l'accertamento, in via definitiva, dell'intervenuto acquisto per usucapione in capo ai resistenti medesimi, accertamento avente valore di giudicato in assenza di specifica domanda avversaria. Fermo quanto sopra, ancora, il Giudice di primo grado aveva implicitamente rigettato la domanda di rimborso delle spese ordinarie sostenute, in quanto le allegazioni a conforto della richiesta erano state ricondotte ad una documentazione largamente incompleta, composta per lo più da meri preventivi di spesa, inerenti gestioni ancora in corso e privi di indicazione dei versamenti effettivamente effettuati, il tutto senza fondamento. In senso opposto, l'appellante ha, dunque, elencato una serie di voci di spesa prodotte in atti completamente ignorate dal Tribunale tra cui, a titolo di esempio, il versamento di Euro 7.634,30 effettuato da in data 08.05.2024, come richiesto dall'amministrazione Parte_1 condominiale con missiva del 19.04.2024, oppure il versamento di Euro 886,35 a titolo di oneri condominiali, come risultante dal rendiconto relativo alla gestione ordinaria. Si sono costituiti in giudizio e , i quali, contestando tutto Controparte_1 Controparte_2 quanto dedotto in atto di appello, hanno chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto, salvo che in ordine all'errata statuizione di restituzione dell'IMU, come da terzo motivo. In via preliminare, va detto, gli appellati hanno eccepito la nullità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti non erano specifici, né separati, in ragione di quanto dedotto nell'atto di appello: in tesi essi si sostanziano in una critica con motivi omnicomprensivi di più argomenti, senza i requisiti di specialità di cui al citato articolo. Sempre in via preliminare, gli appellati hanno, ancora, eccepito come controparte, nel proprio ricorso in appello, si fosse doluta del fatto che il Giudice di primo grado aveva deciso ultra petita, liquidando in suo favore il rimborso dell'imposta IMU per Euro 2.245,00, che asserivano non aver mai domandato: sul punto gli appellati, come anticipato, hanno dichiarato di prendere atto della rinuncia alla domanda di pagamento dell'IMU, associandosi all'appellante nella richiesta di modifica della sentenza, in punto condanna degli stessi al pagamento della somma di Euro 2.245,00. In rapporto , poi, ai singoli motivi la ed il ha svolto le seguenti difese. CP_2 Per_1
In merito al primo motivo, gli appellati hanno rilevato come l'eccezione fosse infondata e comunque priva di effetti pratici, affermando come, infatti, nel caso di omessa lettura del dispositivo in udienza, la giurisprudenza fosse concorde nel ritenere che, in tali ipotesi, il giudice d'appello, lungi dal limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa al primo giudice, doveva, comunque, decidere nel merito la controversia. In relazione, poi, alle doglianze di parte appellante circa la violazione del proprio diritto alla difesa, gli appellati hanno posto in risalto come controparte avesse introdotto il giudizio di primo grado con ricorso, peraltro senza qualificarlo, né come 281 decies c.p.c., né come art. 447 bis c.p.c.,
7 e che quindi, ove si fosse trattato di rito ordinario, sarebbe stato assoggettato alla disciplina di cui all'art. 281 decies c.p.c. (rito sommario di cognizione), norma proceduralmente analoga al rito del lavoro. In ogni caso, è stato sottolineato, il giudizio si era svolto nel pieno e totale rispetto del contraddittorio, tanto più che il ricorrente, odierno appellante, alla prima udienza di comparizione nulla deduceva, a pena di decadenza, sui fatti esposti dal resistente in comparsa costitutiva, ma si limitava a chiedere, irritualmente, un termine per il deposito di note solo nell'ipotesi di ammissione dei mezzi di prova proposti dal convenuto: controparte, quindi, come rilevato dal Giudice di primo grado in sentenza, non aveva formulato alcun mezzo di prova, specifica contestazione o altro, incorrendo nella preclusione di cui all'art. 115 c.p.c., così da attestare la correttezza della decisione assunta sul punto da Tribunale, decisione conforme ai richiamati insegnamenti della Corte di legittimità. In merito, poi, al secondo motivo, gli appellati hanno eccepito come controparte non avesse dedotto specificatamente e provato il titolo azionato, vale a dire il contratto verbale di comodato, a fronte del fatto che era stata proposta una domanda di risoluzione del contratto di comodato, con richiesta di pagamento di spese e danni. Diversamente da quanto dedotto ex adverso, la ed il hanno sottolineato Pt_4 Per_1 come l'inquadramento processuale era chiaro e di agevole soluzione: - o la domanda originaria era un'azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. – il che non era nel caso di specie - , comunque, infondata, non avendo controparte dedotto e fornito la “probatio diabolica” dell'acquisto a titolo originario del bene, o la domanda era di restituzione, a titolo contrattuale, ma, nel qual caso, controparte era obbligata, ex art. 2697 c.c., alla prova del titolo che assumeva essersi risolto. A tal riguardo, ancora, la Difesa appellata ha posto in risalto: - che, se l'atto azionato era un contratto di comodato, già con il ricorso introduttivo, a pena di decadenza, controparte avrebbe dovuto fornirne la prova;
- che correttamente, quindi, il primo Giudice aveva rigettato la domanda avversaria in quanto la stessa aveva omesso la specifica deduzione e prova degli elementi costitutivi della propria domanda. Gli appellati, inoltre, hanno eccepito quanto segue: - controparte, in grado di appello, aveva modificato la tesi difensiva, sostenendo che l'immobile oggetto di causa era stato attribuito a non più in comodato, ma, in subordine, come detenzione, richiamando istituti Persona_1 inconferenti con la fattispecie in esame, quali la promessa di vendita o l'interversione nel possesso;
in merito, peraltro, quella avvenuta nell'aprile del 2001 doveva considerarsi una cessione, e non, come erroneamente assunto da controparte, una “promessa di cessione”, il che era determinante ai fini della configurabilità dell'animus possidendi;
- le Parti , infatti, avevano convenuto che quell'immobile sarebbe stato di e da quel giorno chiunque, compresa controparte, Persona_1 sapeva che l' ”animus” del suddetto era stato quello di essere proprietario dell'immobile; - in tal senso erano esitate anche le risultanze delle prove orali espletate;
- la raccomandata, inoltre, che controparte affermava di aver inviato a , nel settembre del 2021, in realtà mai Persona_1 ricevuta, e non riscontrata, non aveva, altresì, alcun valore in quanto atto palesemente inidoneo a interrompere il possesso, tenuto conto anche del fatto che essa era stata inviata dopo che l'acquisto per usucapione si era già perfezionato, non avendo, infine, il de cuius non alcun onere di riscontrarla. In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 1158 c.c., i resistenti, e prima il loro dante causa, cui erano succeduti “mortis causa” nel possesso, avevano maturato il diritto d'acquisto dell'immobile per l'intervenuta usucapione, avendo mantenuto il possesso pubblico, pacifico, incontestato e ultraventennale dell'immobile. A tali difese, la e il hanno aggiunto, ancora, quanto segue: CP_2 Per_1
- controparte non aveva dato alcuna prova del contratto di comodato, sussistendo, financo, gravi e precise presunzioni contrarie: a) il tempo trascorso, di oltre vent'anni, rispetto alla richiesta
8 di restituzione dell'immobile; b) la circostanza che quando le Parti avevano voluto costituire un comodato a tempo indeterminato o vitalizio, lo avevano fatto per iscritto, con l'espressa dizione che
“il possesso non potrà configurare un acquisto per usucapione”; c) nel presente caso non era stato sottoscritto alcun contratto in forma scritta proprio per le opposte ragioni;
- l'istituto della interversione del possesso era estraneo al processo, perché la società Pt_1 mai aveva concesso in uso a un immobile per usi personali, ma, come
[...] Persona_1 emerso dall'istruttoria, vi era stata la dazione dell'immobile in proprietà a quest'ultimo, che fin dalla prima ora era stato nel possesso dell'immobile, perché concesso in proprietà;
- l'art. 1141 c.c. , secondo cui: “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.” , aveva valenza dirimente, considerato che ove sia dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario a usucapirla, ne deriva, a norma proprio del citato art. 1141, comma 1, la presunzione che esso integri il possesso, incombendo alla Parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, dovendosi, in mancanza, ritenere l'esistenza della prova della possessio ad usucapionem ;
- controparte, a riguardo, non aveva dimostrato alcunché, al punto, come detto, di non aver dedotto istanze istruttorie in prova diretta e/o contraria. In merito al terzo motivo, gli appellati si sono richiamati a quanto già esposto, associandosi all'avanzata domanda avversaria, salvo contestare le ulteriori pretese, eccependo quanto segue:
-quanto alle spese ordinarie liquidate non sussisteva una specifica impugnazione della sentenza e, in ragione anche a quanto prescritto, non vi era prova di sorta di quante spese ordinarie relative all'immobile in oggetto fossero state corrisposte da controparte nel periodo non assoggettato a prescrizione;
- non era stato, inoltre, specificato il valore delle somme domandate prima e dopo l'intercorsa prescrizione, con conseguente inammissibilità in toto della domanda;
- non era stato, inoltre, indicato il periodo cui dette spese si riferivano, né se erano state domandate in ragione del contratto di comodato o ex art. 2041 c.c.;
- non era stato, parimenti, specificato l'effettivo danno patito, atteso che quanto dedotto ex adverso , anche ove realmente corrisposto, era stato “scaricato” a bilancio sulle imposte dovute dalla società, con azzeramento di ogni eventuale pregiudizio. Gli appellati, ancora, hanno, di nuovo, eccepito, sul punto, la prescrizione, sia decennale, sia quinquennale ex art. 2948 c.c., e l'omessa prova, sia del nesso causale delle spese con l'immobile, sia della loro attendibilità, sia dell'avvenuto pagamento, reiterando, in ultimo, le domande, eccezioni, deduzioni e istanze anche istruttorie dedotte in primo grado, anche se assorbite dalla pronuncia opposta. Così instaurato il contraddittorio, su concorde istanza delle Parti, la prima udienza di trattazione, fissata per il giorno 17.06.2025, è stata rinviata al 23.09.2025, pendendo trattative. Non essendo andate a buon fine queste ultime, alla nuova udienza di trattazione, con ordinanza del 24.09.2025, la Corte respingeva l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante, per insussistenza dei requisiti necessari alla sua concessione, e fissava davanti a sé l'udienza cartolare di discussione della causa al giorno 25.11.2025, assegnando termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive finali. In esito all'udienza cartolare stessa, dunque, la causa viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, osserva la Corte, escluso qualsivoglia profilo di inammissibilità del gravame, per come formulato, tale da consentire una pronuncia in rito, come sia necessario disaminare i motivi di
9 impugnazione proposti, muovendo dal primo, afferente alla validità processuale della sentenza appellata. Circa, dunque, il primo motivo di appello medesimo, merita di essere , in primo luogo, evidenziato che, a fronte di una causa di rito locatizio, ex art. 447bis c.p.c., considerate le doglianze in rito sopra esposte, appare opportuno rammentare quanto segue, al di là delle suggestioni difensive:
-alla prima udienza del 5.4.24, si legge nel verbale quanto segue: “ Addì 5.4.24 per Parte_1
[... compare l'Avv. Manuela Cascianelli in sostituzione dell'Avv. Alessio Spalma col legale rappresentante della società Sig. ; per i convenuti compare l'Avv. Pescio in sostituzione dell'Avv. Amedeo Caratti. L'Avv. Cascianelli Parte_2 illustra le proprie difese ed insiste come in ricorso. Eccepisce l'inammissibilità della prova per testi richiesta da controparte così come formulata per contrasto con l'art. 1414 cc oltre che per la genericità dei capitoli. In subordine - in caso di ammissione delle prove di controparte - chiede che venga concesso ex art. 420 cpc un termine per note difensive essendo stati dedotti fatti nuovi. L'Avv. Pescio si richiama alla comparsa di risposta e ritenendo la causa matura per la decisione chiede fissarsi udienza di discussione;
in subordine chiede l'ammissione delle prove dotte. Insiste come in atti. L'Avv. Cascianelli rileva che controparte non ha chiesto il mutamento del rito. Richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 4416/2007. Il giudice si riserva”;
- a fronte di ciò, il Giudice, sciogliendo la riserva, in data 22.4.24, disponeva quanto segue: “…Ammette allo stato i seguenti adempimenti istruttori con riserva all'esito sulle ulteriori istanze di prova: Interpello e testi su tutti i capitoli formulati dai convenuti nella comparsa di costituzione – tutti i testi ammessi .Rinvia per l'escussione di due testi per parte all'udienza del 19 giugno 2024 ore 9,00 …”, stabilendo il calendario del processo;
- la Difesa dell'attuale Parte appellante, depositava, dunque, istanza di modifica dell'ordinanza citata, nei seguenti specifici termini, per quanto qui segnatamente rileva: “ …Che all'udienza del 5 aprile 2024, la Ricorrente rappresentata e difesa dallo scrivente legale, sostituito in udienza dalla Collega Parte_1 Avv. Emanuela Cascianelli, presenti anche personalmente i signori e , ha tempestivamente Pt_2 Controparte_5 eccepito l'inammissibilità della prova per testi richiesta dalla controparte ed, in subordine, chiesto la concessione di un termine per note difensive ex art. 420 c.p.c. essendo stati dedotti fatti nuovi;
Che in detta occasione, la controparte ha rinunciato apertis verbis alla prova per testi, “ritenendo la causa matura per la decisione” con rinvio per la discussione finale e, solo in subordine, l'ammissione delle istanze formulate;
Che con provvedimento del 22 aprile 2024, l'Ill.mo Sig. Giudice ha ammesso le prove orali richieste dai convenuti nella comparsa di costituzione e dunque la prova per interpello e per testi con tutti i cinque testi e su tutti i capitoli di prova indicati da controparte. Viceversa sulla richiesta del termine di cui all'art. 420 c.p.c., il Giudice ha implicitamente rigettato l'istanza, omettendo qualsivoglia pronuncia … ; che, inoltre, nel suindicato provvedimento, il Giudice, da un lato, ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della nonché la prova dei cinque testi indicati dalla controparte, e, dall'altro, Parte_1 ha rinviato per la sola “escusione di due testi per parte all'udienza del 19 giugno 2024 ore 9,00…; Considerato che: - la causa ha ad oggetto la domanda di restituzione di un appartamento di proprietà della di 74 Parte_1 mq, distinto con il numero interno 1; - i resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto l'assenza di qualsivoglia attuale titolo (negando persino l'esistenza di un rapporto di comodato), limitandosi ad eccepire al contempo (senza neppure spiegare apposita domanda riconvenzionale) sia un'asserita intestazione fittizia del bene immobile in capo a
, dante causa dei resistenti, sia, contraddicendosi, un acquisto a titolo originario per usucapione Persona_1 ultraventennale;
- inoltre, all'udienza del 5 aprile 2024, il difensore dei resistenti, alla presenza di tutte le parti e del Giudice, ha espressamente rinunciato alla prova testimoniale richiesta, chiedendo il rinvio per la discussione finale. Il Ricorrente non si è opposto a detta rinuncia;
…in tale delineato contesto, in rito, si ribadisce l'inammissibilità della prova per testi sui capitoli indicati da controparte in quanto palesemente generici, inconferenti ed irrilevanti per i motivi che seguono:…*** *** *** Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, l'esponente CHIEDE Che l'Ill.mo Sig. Giudice revochi l'ordinanza istruttoria emessa in data 22 aprile 2024 ed in conformità alle esigenze istruttorie rappresentate e, per l'effetto, disponga il rinvio per la discussione finale, conformemente alle richieste delle parti alla scorsa udienza del 5 aprile 2024…”;
- fissata udienza per discutere dell'istanza di cui sopra al 21.5.24, risulta dal verbale, in particolare, quanto segue: “ …L'Avv. Spalma richiama l'istanza depositata e chiede che venga verbalizzata l'acquisizione agli atti della copia della schermata rilasciata dal sito di attestante la ricezione della CP_6 raccomandata di richiesta di restituzione a titolo di comodato in data 29.9.2021, mai contestata dalla controparte e consegnata in data 12.10.2021. L'Avv. Pescio si oppone all'istanza depositata dalla controparte in quanto irrituale
10 poiché nel rito lavoro ogni eccezione andrebbe fatta alla prima udienza successiva. Non accetta il contraddittorio su documenti nuovi in quanto mai autorizzati dal giudice e non prodotti tempestivamente. Nel merito rileva che alla scorsa udienza ha insistito per le istanze istruttorie in relazione alla propria domanda subordinata di usucapione. Nulla oppone alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza del giudice ammissiva delle prove ed indicato nell'istanza avversaria. Il giudice si riserva.”;
- con ordinanza 29.5.24, dunque, il primo Giudice, sciogliendo la riserva, così statuiva: “…Non ammette la produzione di parte ricorrente di cui al verbale di udienza del 21.5.2024 in quanto documento di formazione anteriore all'introduzione della causa. Non ammette l'istanza di parte ricorrente di concessione di un termine ex art. 420 cpc posto che tale disposizione si riferisce alla sola ipotesi in cui nel corso della prima udienza di discussione vengano presentate istanze di prova non indicate negli atti introduttivi;
in relazione alle istanze di prova già dedotte negli atti introduttivi è onere delle parti dedurre a pena di decadenza, nel corso della prima udienza, i mezzi di prova che non abbiano potuto proporre prima e giustificati dalle difese di controparte (cfr. Cass. Cass. civ. n. 5026/2008); Conferma quanto disposto con ordinanza del 22.4.24 da intendersi qui richiamata – con la sola precisazione che in detta udienza si procederà all'escussione di tutti i testi ammessi - e rinvia per gli incombenti ivi indicati all'udienza del 19 giugno 2024 ore 9,00 dinanzi al GOP dott.ssa Paola Gallo…”;
- in esito all'udienza di prove, entrambi i Difensori davano atto di procedere con trattazione scritta, non dando corso all'esame dei residui testi, così da congiuntamente rappresentare e chiedere quanto segue: “…I sottoscritti difensori Avv.ti Alessio Spalma ed Amedeo Caratti, tenuto conto: - che all'udienza del 19 giugno 2024, il Giudice Dott.ssa Gallo (delegata per l'espletamento della fase istruttoria) dopo l'escussione dei quattro testi ammessi con ordinanza del 22.4.2024, ha rinviato l'udienza al 17 luglio 2024 ore 13 per l'escussione del quinto e ultimo teste, signor;
- che la difesa di parte resistente intende rinunciare al proprio teste;
- che la difesa di parte Parte_3 ricorrente non si oppone alla rinuncia del teste;
- che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è data alle parti la possibilità di chiedere congiuntamente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che, peraltro, per partecipare personalmente all'udienza dell'udienza del 17 luglio p.v. nella quale i difensori daranno esclusivamente atto della rinuncia al teste con fissazione dell'udienza per la discussione finale, l'Avv. Alessio Spalma del Foro di Roma sarebbe inevitabilmente costretto a compiere una trasferta fuori Regione di parecchie ore per raggiungere la sede del Tribunale di Savona;
- che, in pari data, l'Avv. ; - che il presente giudizio non necessita di alcuna attività Controparte_7 istruttoria essendo documentale;
- che per tale udienza non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti CHIEDE che l'udienza già fissata per il 17 luglio 2024 ore 13 venga svolta mediante trattazione scritta. Avv. Alessio Spalma Avv. Giuseppe Amedeo Caratti.” ;
- in accoglimento di tale richiesta congiunta, il primo Giudice fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per il 17.9.24, ore 10,45, udienza nel cui verbale si legge: “ Addì 17/09/2024 per la compare personalmente il legale rappresentante sig. con gli avvocati Parte_1 Parte_2 Alessio Spalma ed Emanuela Cascianelli;
per i convenuti compare l'avv. Stefano Pescio in sostituzione dell'avv. Caratti.
L'avv. Spalma illustra le proprie difese, insistendo per la riconduzione del rapporto per cui è causa ad un contratto di comodato e rilevando come i testi escussi non abbiano confermato la tesi avversarie dell'avvenuta usucapione. Conclude come in atto introduttivo. L'avv. Pescio sostiene che non sia stata data prova dall'attrice dell'esistenza del contratto di comodato rilevando in ogni caso come i testi abbiano confermano la fondatezza l'eccezione di usucapione;
conclude come in comparsa di risposta. Il giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.” Orbene, a fronte di quanto sopra, va posto in risalto che il rito seguito dal Giudice di primo grado è stato chiaramente quello locatizio, ex art. 447bis c.p.c. e, nel rispetto dello stesso, è stata, prima tacitamente e poi esplicitamente, esclusa la sussistenza dei motivi di cui all'art.420 c.p.c., per la concessione di un termine per nuove deduzioni istruttorie, a fronte della tempestiva costituzione degli allora resistenti, in rapporto all'onere di allegazione probatoria piena, già con il ricorso introduttivo, oltre che di deduzione alla prima udienza, con riferimento a quanto “ex adverso” già dedotto, come detto, nella comparsa di costituzione avversaria. Nessuna lesione , dunque, del diritto di difesa, fumosamente dedotta in appello, è ravvisabile nell'iter processuale descritto e nessun anomalo mutamento del rito sussiste, neppure potendo essere omesso di considerare che, in esito al rigetto di concessione di un termine ai sensi del citato art.420 c.p.c., la Difesa non ebbe financo a coltivare tale, comunque, infondata pretesa, tanto Pt_1
11 che neppure è stata chiarita l'effettività e la rilevanza dei contenuti della memoria “negata”, ferme le preclusioni probatorie correlate alle domande dell'allora ricorrente. Nello stesso senso, anche qualsivoglia obliqua doglianza, circa la pretesa di allegazione documentale avanzata all'udienza del 21.5.24, in punto “ schermata”, si appalesa infondata, in ragione della situazione fattuale prospettata nell'ordinanza di rigetto, anche detta istanza di acquisizione documentale, peraltro, non risultando essere stata coltivata nei seguiti. Ciò detto, va osservato che corrisponde a verità il fatto che alla prima udienza il Giudice non abbia proceduto all'interrogatorio libero delle Parti, ma ciò costituisce una mera irregolarità, non idonea a determinare qualsivoglia nullità, tanto che la questione non risulta essere stata mai sollevata di fronte al primo Giudice. Sul punto specifico, merita di essere rammentato quanto affermato dalla Suprema con sentenza Cass., sez. L. 16141, 18.8.04, secondo cui: “ Nel rito del lavoro
l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se tale espletamento si configuri di qualche potenziale utilità, o sotto il profilo del buon esito del tentativo o al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione;
ne consegue che l'omissione di uno di tali adempimenti da parte del giudice non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando ininfluente - e di conseguenza non denunciabile in sede di legittimità - la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame.”
Ciò detto, a diversa conclusione occorre pervenire circa la doglianza afferente all'omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione fissata, si noti, in presenza come sopra, avendo il Giudice proceduto ex art.281sexies c.p.c. u.c. In merito, osserva la Corte, la compatibilità del modello decisionale indicato dall'art.281 sexies c.p.c. con il rito locatizio/lavoristico sussiste nei limiti delle norme speciali di quest'ultimo, sì che l'applicazione dell'ultimo comma di detta norma processuale generale non può ritenersi compatibile, atteso quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte circa la lettura del dispositivo nell'udienza di discussione in presenza. Sul punto, infatti, risulta consolidato l'orientamento dei Giudici di legittimità nei termini che seguono: - Cass., sez. L., n.10869, 11.5.06: “ Nelle controversie soggette al rito del lavoro
l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art.
161, comma primo, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione”; -Cass., sez.3, n. 5659, 9.3.10:“Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma primo, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice
d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere
12 come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione.”; - Cass. sez. 6-3, n.25305, 28.11.14: “Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Deve quindi ritenersi, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, investita della relativa censura, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado”.
Sotto tale specifico profilo, pertanto, il motivo di gravame è fondato, con l'effetto che la sentenza appellata deve essere dichiarata nulla, sì da dover la Corte provvedere, comunque, nel merito. Fermo quanto sopra, circa, allora, il secondo ed il terzo motivo di gravame, che pare opportuno trattare unitariamente, attesa la stretta interconnessione, rispetto alle prospettazioni dell'appellante, reputa questa i dover porre in risalto quanto segue. CP_8
Con il ricorso introduttivo venne, in primo luogo, pacificamente dedotta, come da punto 6 del ricorso stesso, l'esistenza di un contratto di comodato , stipulato in via orale, che, in tesi, si era risolto per recesso della società proprietaria, dal 12.10.21, e, comunque, dalla morte del comodatario, indicato in , il tutto pretendendo, dunque, il pagamento di somme per spese Persona_1 correlate a tale contratto e quelle derivanti dalla risoluzione dello stesso, senza riconsegna del bene, con relativo onere di pagamento dell'indennità di indebita occupazione. Tale prospettazione, pare doversi chiarire, che emerge con chiarezza anche a pag. 4 dell'atto introduttivo di primo grado, delimita il perimetro del processo quanto all'onere probatorio incombente su chi, come ha inteso far valere un titolo negoziale e le conseguenze dello stesso, oltre Pt_1 che la pretesa risoluzione del medesimo, non potendo essere dimenticato che, nel caso di specie, i convenuti non ebbero a proporre alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a contestare l'esistenza di detto comodato e ad eccepire, al fine di paralizzare la domanda avversaria, senza, tuttavia, alcuna inversione dell'onere probatorio, che, in realtà, il bene immobile in questione era stato usucapito. Sotto tale profilo, pertanto, è indubbio che, nel caso in esame, non ebbe Parte_1 in alcun modo a provare l'esistenza del contratto di comodato vantato e dei suoi contenuti, anche in ordine alle Parti effettive dello stesso, ferma l'unica prova consistente nella titolarità formale del bene in capo alla società ricorrente. Indubbio è, d'altra parte, che ciò che venne affermato essere incontestato, nell'atto introduttivo, fu invece contestato dalla controparte e che i documenti prodotti con il ricorso si appalesano inidonei rispetto al citato onere probatorio, l'assenza di riscontro alla raccomandata 29.9.21 ( all.8) la cui ricezione, peraltro, neppure è stata tempestivamente provata, essendo, in ogni caso, un fatto neutro. Ciò detto, la prospettazione negoziale di va chiarito, è del tutto eterogenea da Pt_1 un'azione di rivendica, azione che, chiaramente, la società ricorrente ebbe intenzione di non proporre, alla luce anche di quanto ben si evince dal punto sub 3, di pag. 4 del ricorso introduttivo, preconizzando possibili questioni afferenti alla detenzione/possesso/interversione del possesso. L'assenza totale, per l'effetto, di prova di detto rapporto contrattuale, comunque, come detto, contestato dai resistenti originari, palesa come, in realtà, secondo quanto prospettato fin dalla prima udienza dalla Difesa resistente, la causa fosse matura per la decisione, senza alcun necessità
13 istruttoria, atteso che in nessun modo l'affermazione di avere la disponibilità dell'immobile, contestando, come detto, il contratto avversario, poteva integrare la prova del contratto stesso. Da ciò discende che le pretese di correlate al comodato ed agli effetti dell'asserita Pt_1 risoluzione dello stesso non potevano e non possono che reputarsi, in radice, indimostrate, ogni questione afferente all'istruttoria circa l'eccezione riconvenzionale di usucapione palesandosi superflua, in assenza, come già detto, di domanda riconvenzionale. In buona sostanza, osserva la Corte, assumere, come di fatto pretende l'appellante, che il Giudice di primo grado avrebbe accertato l'insussistenza del contratto di comodato azionato, sulla base della prova dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, non è condivisibile e, anche se così fosse, è errato, poiché determina, in concreto, un'inammissibile inversione dell'onere probatorio ed un'inversione logica delle questioni da esaminare, finendo per dare spazio, del tutto impropriamente, ad un'obliqua azione di rivendica, sfuggendo allo specifico onere probatorio correlato a tale diversa azione. Le argomentazioni, dunque, svolte dall'appellante in tema di possesso, detenzione qualificata, interversione del possesso e difetto di forma dell'eccepita assegnazione del bene immobile “ de facto”, non si confrontano con quanto effettivamente oggetto del giudizio, nei termini già indicati, pretendendo di colmare, in modo infondato, la mancanza di prova circa il titolo negoziale azionato, cui lo stesso appellante ha inteso ricondurre tutte le proprie domande, come ben si evince dalle pagg. 29, 30 e 31 dell'atto di appello. A fronte di detto approdo, allora, che palesa l'infondatezza delle pretese di per Pt_1 completezza di motivazione, nella misura in cui, in presenza di una sentenza nulla, può ritenersi, in assenza di specifico motivo di gravame, che, ex art. 346 c.p.c., non siano state rinunciate, in particolare, le domande afferenti al danno da mancato accesso all'appartamento , in tesi provato con il doc. 10 allegato in primo grado, e da indebita occupazione, occorre considerare quanto segue. In merito a quest'ultimo, va osservato che lo stesso, oltre a porsi, comunque, a valle della prova del comodato e della sua risoluzione, prova, come detto, mancante, risulta essere stato prospettato, di fatto, “ in re ipsa”, atteso il deserto probatorio a riguardo, diversamente da quanto richiesto dalla stessa sentenza a SS.UU. citata dall'appellante, a maggior ragione in relazione all'intreccio di interessi intercorrenti fra la società e le controparti e loro dante causa. Quanto, poi, al danno da mancato accesso, con pretesa perdita di un indennizzo assicurativo, nei limiti in cui lo stesso possa financo porsi al di fuori del perimetro negoziale posto a fondamento del ricorso introduttivo ( in relazione alla titolarità formale del bene ed alla disponibilità materiale dello stesso da parte dei resistenti), rispetto, peraltro, a quanto indicato sub punto 2, pag. 31 del gravame, risulta, in ogni caso ed in via assorbente, che l'allegazione probatoria documentale a riguardo, già citata, sia del tutto inconsistente, in punto “ an”, così come in punto “ quantum”, considerato che il documento “ de quo” , come da nota 7.12.22 Unipolsai, davvero nulla dice rispetto alla, peraltro, del tutto generica deduzione di cui al ricorso introduttivo in primo grado. Passando, infine, al tema del mancato: “…pagamento delle spese di natura ordinaria… “ , che riemerge a pag. 31 del gravame, in relazione alla prospettata validità dell'inquadramento giuridico dell'appellante, sintetizzato nell'ultimo periodo di pag. 29 del gravame ( “…Ne deriva, pertanto, la fondatezza del diritto fatto valere dalla società esponente di risoluzione del contratto ed immediata restituzione dell'alloggio…” ), tema cui è connesso , peraltro, il terzo motivo di appello, occorre considerare che, proprio a fronte di quanto sopra, anche tali pretese si pongono a valle della prova del contratto di comodato azionato e, come detto, del suo effettivo contenuto, rispetto, altresì, alla compiuta prova del soggetto comodatario, prova come detto mancante. Ciò, rileva la Corte, assorbe ogni considerazione circa le confuse allegazioni probatorie relative agli esborsi ed agli effettivi pagamenti da parte della società, in rapporto, anche, agli eccepiti benefici fiscali, comunque derivati dal pagamento stesso in capo a ove i pagamenti siano Pt_1
14 stati fatti e regolarmente contabilizzati, ferme, inoltre, le eccezioni di prescrizione tempestivamente sollevate dai resistenti. Parimenti, in relazione a quanto, ancora, dedotto nel terzo motivo, merita di essere posto in risalto, come lo stesso sia centrato sulla specifica doglianza, condivisa, financo da Parti appellate, circa l'erronea pronuncia del Tribunale, in merito al riconoscimento del rimborso dell'IMU, assumendo che tale rimborso avrebbe presupposto una pronuncia effettiva di accertamento Pt_1 dell'usucapione, in realtà inesistente, il che è , ancora una volta, coerente con la prospettazione negoziale originaria, anche in termini di risoluzione del preteso comodato e relative conseguenze, prospettazione, tuttavia, infondata, con gli effetti assorbenti già indicati. Ciò detto, per quanto occorra, le ulteriori doglianze circa l'importo residuo, a fronte di una sentenza nulla, da considerarsi in rapporto, peraltro, all'onere di cui all'art. 346 c.p.c., si appalesano, in ogni caso, del tutto fumose e contraddittorie , tanto da evidenziare come il primo Giudice abbia valutato in senso positivo l'importo di € 886,35, per poi lamentare che lo abbia ignorato ( pag. 5 della sentenza, citata a pag.32 dell'appello, e primo periodo di pagina 33 dell'appello stesso), per poi elaborare un conteggio diverso relativo alle utenze, non meglio esplicato, ed ancora allegare asseriti pagamenti fatti in corso di causa, dimenticando, comunque, la domanda proposta ed il fatto di non aver proposto alcuna domanda ex art.2041 c.c. In merito, non può omettersi di considerare, ancora, come la tardiva, rispetto alle scadenze processuali, disinvolta allegazione di documenti, senza chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Tribunale, faccia, in ogni caso, riferimento, ad un pagamento, come rilevato dagli appellati, relativo al “superbonus fiscale”, correlato, peraltro, alla titolarità del bene, quale spesa straordinaria (l'allegato a- all'istanza 13.5.24) ed al pagamento di una bolletta, relativa ad utenza intestata a e dallo stesso pagata ( all. a – note di udienza 26.7.24), ferma, in ultimo, le del tutto Parte_2 fumose allegazioni documentali, neppure segnatamente argomentate ed esplicitate di fronte a questa A.G., come da pag. 33 dell'appello, sub A, B e C ( documenti relativi, in ogni caso, a spese straordinarie). In conclusione, reputa la Corte che, dichiarata la nullità della sentenza, tutte le domande di debbano, in questa sede, essere respinte. Pt_1
Le difese finali di entrambe le Parti, occorre evidenziare, nulla aggiungono a quanto sopra, riproponendo questioni già trattate, senza considerare pienamente ed in modo oggettivo, sia gli effetti dell'unico vizio esistente della sentenza impugnata, sia quanto effettivamente dedotto da parte ricorrente e resistente in primo grado, oltre che, comunque, anche di fronte a questa Corte ex art.346 c.p.c.
*** *** *** Esaurita la trattazione del gravame, rimane la statuizione sulle spese, rispetto alla quale, ritiene questa A.G. che debbano essere considerate: - la speciale peculiarità della situazione di fatto di cui al processo, rispetto alla disponibilità materiale dell'immobile da parte dei resistenti e del loro dante causa, immobile effettivamente intestato a - la condotta processuale delle Parti in Pt_1 primo grado, rispetto ad attività istruttoria che, per ammissione degli stessi appellati, a ben vedere, era superflua ( benchè, in precedenza, ingenerando confusione, all'udienza del 21.5.24, venne verbalizzato per i resistenti : “ … L'Avv. Pescio… Nel merito rileva che alla scorsa udienza ha insistito per le istanze istruttorie in relazione alla propria domanda subordinata di usucapione…”) e ad una prospettazione delle domande di parte ricorrente tesa, in sintesi, ad eludere quanto correlato ad un'azione di rivendica;
- la sussistenza, ammessa dalle Parti medesime, come da loro istanza congiunta di rinvio della prima udienza, di plurimi contenziosi, che ben consentono, ancor più, di valorizzare le peculiarità esposte;
- la fondatezza, in ogni caso, del primo motivo di appello, pur nei limiti citati;
- la necessità, altresì, condivisa , di elidere, comunque, la statuizione relativa al rimborso IMU.
15 Quanto sopra, allora, reputa la Corte sia idoneo ad integrare i requisiti per la compensazione totale delle spese di lite, di primo e secondo grado, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come “integrato” dalla sentenza della Corte Cost. n.77/18, rispetto a situazioni atipiche, quale quella in esame, connotate oggettivamente da elementi di straordinarietà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 663/2024 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata in data 19.09.2024, non notificata, la Corte così provvede:
DICHIARA LA NULLITA' della sentenza appellata;
RIGETTA le domande proposte da Parte_1
COMPENSA integralmente fra le Parti le spese di lite di primo e secondo grado.
Genova, lì 26.11.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. Paolo GIBELLI, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 663/2024 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata in data 19.09.2024, non notificata, promossa da:
C.F. e P.IVA , nella persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Spalma del Parte_2
Foro di Roma in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Ulpiano n. 29 APPELLANTE contro
, C.F. , e , C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, costituiti in proprio e quali eredi pro quota del de cuius , C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. G. Amedeo Caratti del Foro di Savona, giusta procura alle liti posta a margine dell'atto costitutivo di primo grado elettivamente domiciliati presso il suo studio Savona (SV), via Paleocapa n. 18/5. APPELLATI
avente a oggetto: comodato di immobile urbano nella quale le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'On. Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata: 1) Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Tribunale Civile di Savona, distinta dal n. 663/2024, emessa il 19 settembre 2024, depositata in pari data in cancelleria, resa nell'ambito del giudizio distinto dal n. 94/2024 R.G., non notificata per i motivi di cui in narrativa e, pertanto, dichiarare nulle ed inefficaci tutte le statuizioni in essa contenute;
2) Per tale ragione, - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per intervenuto recesso ex art. 1810 c.c. a far data dal 12.10.2021 ovvero in subordine dal 1° luglio 2022 (data del decesso del comodatario ) ex art. 1811 c.c. per l'effetto a) ordinare la immediata restituzione Persona_1
1 dell'appartamento sito in Albenga via Monsignore Cambiaso n. 21, piano primo, distinto con il numero interno 1 b) nonché la condanna dei resistenti all'indennità di occupazione in base al valore locativo nonché al risarcimento del danno che si quantifica nella misura di euro 13.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore da valutarsi anche equitativamente dal Giudice;
3) - accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute da Parte_1 che si quantificano in euro 9.351,77, ovvero nella misura maggiore o minore accertata, e per
[...]
l'effetto condannare i resistenti al pagamento del relativo importo;
4) - accertare e dichiarare il diritto al risarcimento per la mancata liquidazione del danno da infiltrazione di natura condominiale proveniente dal piano sovrastante che si quantificano in euro 3.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore accertata;
5) Con condanna al pagamento del doppio grado di giudizio.”.
PER L'APPELLATA
“IN VIA PRINCIPALE Respinta ogni impugnazione avversaria, in ragione della rinuncia alla domanda di rimborso IMU, nulla osta alla riforma della Sentenza rg. 94/2024 con la riduzione delle spese liquidate a favore di controparte per euro 1.064,12. Fermo il resto. IN VIA SUBORDINATA Si chiede che la Sentenza opposta, con le precisazioni di cui sopra, venga confermata, se del caso anche con diversa motivazione in accoglimento delle seguenti conclusioni: A) SULLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E/O RILASCIO A.1 IN VIA PRINCIPALE
-Respingere ogni domanda avversaria A.2 IN VIA D'ECCEZIONE RICONVENZIONALE
-Accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile per intervenuto usucapione dello stesso, in favore dei resistenti, respingere la domanda avversaria. B) SULLE DOMANDE RISARCITORIE E/O RESTITUTORIE B.1 IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione totale e/o parziale d'ogni credito azionato per imposte, spese oneri, di qualsivoglia natura, come meglio specificato in narrativa, con inammissibilità della proposta domanda. B. 2 NEL MERITO
- per quanto non fosse prescritto, respingere ogni avversaria domanda. C) IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, la Parte_1 conveniva in giudizio e dinanzi al Tribunale civile di Savona
[...] Controparte_1 Controparte_2 al fine di ottenere la risoluzione del contratto di comodato, per intervenuto recesso ex art. 1810 c.c., a far data dal 12.10.2021, ovvero, in subordine, dal 01.07.2022 (data del decesso del comodatario
) ex art. 1811 c.c. e per l'effetto: - a) ordinare l'immediata restituzione Persona_1 dell'appartamento sito in Albenga, via Monsignore Cambiaso n. 21, piano primo, distinto con il numero int. 1, censito al catasto del Comune al foglio 14, particella 510 sub.4; - b) condannare i resistenti all'indennità di occupazione in base al valore locativo nonché al risarcimento del danno
2 quantificato nella misura di euro 13.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore da valutarsi anche equitativamente dal Giudice. Inoltre, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute da , quantificate in euro Parte_1
9.351,77, ovvero nella misura maggiore o minore accertata, e per l'effetto condannare i resistenti al pagamento del relativo importo, oltre ad accertare e dichiarare il diritto al risarcimento per la mancata liquidazione del danno da infiltrazione di natura condominiale, proveniente dal piano sovrastante, quantificato in euro 3.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore accertata, con condanna alla rifusione delle spese di lite. A sostegno delle proprie domande la società ricorrente deduceva:
- che il titolo di acquisto della proprietà del cespite in oggetto era costituito dal decreto di trasferimento del Tribunale di Savona del 12.01.1991, reso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 135/1985, promossa da ai danni del debitore esecutato Controparte_3 decreto regolarmente registrato e trascritto;
Persona_2
- che il prezzo di aggiudicazione era stato interamente versato da , all'epoca CP_4 amministratore unico della società ricorrente, nonché padre di e (attuali soci Pt_2 Controparte_5 della e fratello di , padre deceduto, del resistente Parte_1 Persona_1
; Controparte_1
- che, successivamente, l'alloggio era stato concesso in locazione a , in forza Parte_3 di contratto di locazione a uso abitativo, sottoscritto il 01.10.1999, della durata di anni quattro, con decorrenza dal 01.10.1999 al 30.9.2003, rinnovabile sino al 30.9.2007, regolarmente registrato, al canone mensile di lire 440.000 (pari ad euro 305,73), poi aumentato a lire 600.000 (pari ad euro 416,90), con accordo integrativo datato 11.10.2000;
- che al termine della locazione suddetta, l'appartamento de quo era stato concesso gratuitamente a , con contratto verbale di comodato, senza determinazione di Persona_1 durata, in quanto il comodatario, dapprima, aveva necessità di utilizzarlo esclusivamente nei mesi estivi, per trascorrervi le vacanze insieme alla propria famiglia (ossia la coniuge e il figlio, odierni resistenti) e, successivamente, per l'intero anno;
- che tutti gli oneri accessori, sia di natura ordinaria, sia di natura straordinaria venivano sostenuti dalla proprietà unitamente a imposte e tasse gravanti sull'immobile (a titolo esemplificativo IMU, TASI e TARI, oneri condominiali, utenze);
- che con missiva a/r del 29.09.2021, la società ricorrente aveva chiesto l'immediata restituzione dell'appartamento, nonché la corresponsione di tutte le spese di natura ordinaria, anticipate e sostenute, senza ricevere alcun riscontro;
- che in data 01.07.2022 decedeva , come detto coniuge e padre degli Persona_1 odierni resistenti, i quali continuavano a usufruire dell'appartamento senza provvedere al pagamento delle utenze;
- che gli oneri accessori anticipati dalla ricorrente ammontavano a euro 9.351,77;
- che il canone locativo di mercato dell'immobile de quo era superiore a euro 500,00 mensili, tenuto conto del canone percepito negli anni precedenti, opportunamente rivalutato;
- che il 07.12.2022, alla società ricorrente era stato negato il diritto alla liquidazione del danno originato da un'infiltrazione di natura condominiale in quanto i resistenti non avevano consentito l'accesso all'interno dell'immobile al perito assicurativo;
- che era stato attivato il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona al quale i resistenti partecipavano, opponendosi alla richiesta di rilasciare l'immobile in forza di un presunto acquisto per usucapione. In tali circostanze di fatto, pertanto, l'odierna appellate si risolveva a rivolgersi al Tribunale. Si costituivano in giudizio i resistenti, in proprio e nella qualità di eredi pro quota del de cuius,
, i quali eccepivano, che l'immobile de quo, da un lato era stato intestato Persona_1
3 fittiziamente alla società ricorrente e, dall'altro, che l'immobile medesimo era stato acquistato dal socio per intervenuta usucapione. Persona_1
In merito, poi, alle domande restitutorie/risarcitorie eccepivano la prescrizione delle medesime. La causa, istruita mediante l'assunzione della prove orali, con provvedimento del 06.08.2024, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.09.2024, all'esito della quale era trattenuta in decisione. Il Tribunale così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 94/2024 così decide:
1. Respinge la domanda dell'attrice volta alla restituzione dell'immobile sito in Albenga (SV) Via Monsignor Cambiaso n. 21 censito al catasto del comune al foglio 14, particella 510 sub.4;
2. In parziale accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore di la somma di € 3.309,12 oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che Parte_1 liquida – già operata la parziale compensazione - in € 7.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge.”
Il Tribunale, nello specifico, respingeva la domanda attorea in quanto nel ricorso introduttivo era stata chiesta la risoluzione di un contratto di comodato asseritamente stipulato verbalmente senza, tuttavia, che fosse stato formulato alcun capitolo di prova sul punto, neppure precisando le circostanze fattuali in cui ciò sarebbe avvenuto. Trattandosi, dunque, di circostanza sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, implicante le conseguenze precisate dalla giurisprudenza della Cassazione ( in base alla quale: “L'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa”), il Giudice di prime cure rilevava, per contro, come i testi escussi avessero confermato l'uso pacifico ultraventennale dell'immobile da parte dei resistenti. In merito alle richieste restitutorie delle spese asseritamente sostenute per la gestione ordinaria dell'immobile in oggetto, il Tribunale, rilevata la parziale inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte ricorrente ai fini probatori invocati, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, accoglieva la domanda di ripetizione nel limite di € 3.309,12. Le spese seguivano la soccombenza con parziale compensazione nella misura del 10%.
Nei confronti della predetta sentenza la società ha proposto appello, Parte_1 formulando contestuale istanza di sospensione, per i seguenti motivi.
PRIMO MOTIVO. NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 420 E 429 C.P.C. – IN SUBORDINE, NULLITA' PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. Con tale motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza perché il giudizio di primo grado, sottoposto al rito del lavoro, si era concluso con la discussione orale a cui era seguito il deposito della sentenza, in luogo della lettura del dispositivo in udienza. A tal proposito, l'appellante ha citato una recente pronuncia della Cassazione (n. 21257/2020) secondo la quale: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del
4 dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.” L'appellante ha lamentato, altresì, un illegittimo mutamento di rito, in quanto l'implicita adozione da parte del Giudice di primo grado del rito ordinario, in occasione dell'ultima udienza fissata per la discussione, con il richiamo all'art. 281 sexies c.p.c., applicabile sia al rito ordinario, che a quello del lavoro, aveva impedito e precluso l'esercizio di una sua piena attività difensiva. Ha lamentato, sul punto, come, con l'applicazione del rito del lavoro, il Giudicante Pt_1 avesse negato al ricorrente il diritto al deposito di memorie integrative, e, successivamente, applicando il rito ordinario, avesse sanato i molteplici vizi del procedimento (mancato espletamento dell'interrogatorio libero, omessa lettura del dispositivo in udienza), il che aveva reso complessa anche la predisposizione dell' atto di appello, redatto seguendo il rito lavoro, in ragione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, nonostante l'ambiguità dei provvedimenti assunti dal Tribunale nel corso del primo grado. L'appellante ha, pertanto, concluso vantando la citata nullità, non essendo consentito al giudice disporre arbitrariamente della disciplina applicabile al rito ordinario e speciale, negando di fatto il diritto di difesa a una delle parti per sanare i vizi del procedimento da lui stesso determinati.
SECONDO MOTIVO. NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1350, 1141 E 1158 COD. CIV. Con tale motivo l'appellante ha censurato la statuizione del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto non sussistente prova dell'esistenza di un contratto di comodato, a fronte del fatto che, viceversa, era stato ritenuto provato “l'uso pacifico ultraventennale dell'immobile da parte dei resistenti”, circostanza derivante dalla prova testimoniale espletata. a contestato come il convincimento del Giudice di primo grado si fondasse sull'errato Pt_1 presupposto che l'accordo verbale intercorso tra , legale rappresentante all'epoca della CP_4 società appellante, e , nell'aprile del 2001, avente a oggetto l'assegnazione Persona_1 dell'immobile de quo, avrebbe giustificato e comprovato l'inizio di un possesso ultraventennale, il tutto secondo un iter logico che risultava in contrasto con la giurisprudenza e la dottrina prevalente e costante in materia. In merito , Parte appellante ha, nello specifico, posto in risalto quanto segue: - i resistenti avevano assunto di aver conseguito la materiale disponibilità dell'alloggio di cui è causa in base a un atto di assegnazione da parte della società appellante ( al socio Parte_1
( ), ottenendo dalla proprietaria la consegna delle chiavi del cespite;
- il caso di Persona_1 specie configurava, pertanto, un'ipotesi di consegna dell'immobile anticipata rispetto alla formalizzazione del rogito di assegnazione, non potendosi attribuire alcun rilievo giuridico a una pattuizione verbale priva della necessaria forma scritta prevista dalla legge come requisito ad substantiam per il trasferimento di beni immobili;
- in tale contesto, occorreva, infatti, tenere presente il principio affermato dalle Sezioni Unite dei Giudici di legittimità, secondo cui, quando tra le parti viene convenuta la consegna del bene immobile prima della stipula del relativo rogito di cessione immobiliare, non sussiste alcuna anticipazione degli effetti traslativi di quest'ultimo, ma la disponibilità del bene ottenuta dall'acquirente si fonda su un contratto di comodato, funzionalmente collegato con la cessione, produttivo di meri effetti obbligatori;
- da ciò discendeva che la relazione con la “res” del soggetto anticipatamente immesso nella sua disponibilità, non costituiva possesso, ma semplice detenzione qualificata, salva la dimostrazione – a cura della parte interessata – dell'esistenza di un atto di interversione del possesso, mai dedotto, né allegato o provato nel caso in esame, utile a far decorrere, in favore del soggetto che aveva la materiale disponibilità dell'immobile, il termine necessario per la sua usucapione.
5 L'appellante , ancora, ha posto in rilievo come in primo grado fosse stato documentalmente provato che: - le utenze dell'immobile erano rimaste intestate tutte alla società appellante;
- che i relativi pagamenti erano stati tutti effettuati dalla - che i terzi Parte_1
(Amministrazione condominiale, perito assicurativo, Agenzia delle Entrate, Enti gestori utenze) avevano sempre considerato come proprietaria la - che le imposte erano Parte_1 state regolarmente richieste a detta società e corrisposte dalla medesima. Alla luce di quanto sopra esposto, l'originaria parte ricorrente ha concluso come fosse evidente l'erroneità della sentenza impugnata, nell'aver qualificato possesso, ciò che costituiva mera detenzione, nonché nell'aver negato la sussistenza di un contratto di comodato, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale orientato a qualificare la fattispecie esaminata come mero rapporto obbligatorio, fondato su di un contratto di comodato funzionalmente collegato alla cessione nulla. In tale ottica, ha, ancora, osservato come le testimonianze rese in primo grado non Pt_1 fossero idonee a provare, nè un atto di interversione nel possesso, né un possesso pacifico, ininterrotto, continuo, ultraventennale, vale a dire l'animus possidendi. Sotto altro profilo, l'appellante ha dedotto come la statuizione, oggetto di impugnazione, fosse censurabile anche con riferimento al diritto societario, atteso che: - una società, titolare dello "ius possidendi", ben poteva esercitare lo "ius possessionis" attraverso la detenzione materiale del bene da parte dei soci;
- al di là del fatto che l'immobile fosse stato acquistato con denaro della società o con quello dei soci, il bene, una volta acquistato, era entrato a far parte del patrimonio della società, e, in quanto tale, era destinato al perseguimento degli scopi societari, nonché a garantire i creditori sociali;
- il socio, utilizzando per scopi personali il bene della società, non acquistava sullo stesso un proprio possesso, ma semplicemente deteneva l'immobile per un interesse personale, invece che per l'attuazione diretta degli scopi della società, la quale, con il concedere la detenzione, aveva esercitato un'attività propria del possessore. Contrariamente, dunque, all'assunto degli originari resistenti, era, pertanto, corretto l'inquadramento della fattispecie nella previsione dell'art. 1141, comma 2, c.c., potendo il socio che detiene, per un suo interesse personale, l'immobile di proprietà della società, assumere il possesso del bene solo a seguito di un atto di interversione, fermo restando che, al semplice godimento del bene in forza del consenso degli altri soci, ex art. 2256 c.c., non poteva attribuirsi alcun valore di atto di interversione del possesso, trattandosi di godimento concesso dalla stessa società e, per tale ragione, inidoneo a manifestare la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società stessa. Con riferimento, in ultimo, alla prova testimoniale svolta in primo grado, circa il preteso acquisto per usucapione, l'appellante ha ribadito come le deposizioni acquisite fossero irrilevanti in quanto volte a dimostrare come i resistenti avessero disposto dell'alloggio, circostanza non contestata, trovandosi nella detenzione dello stesso quali eredi del socio. In altri termini, è stato dedotto, tale circostanza avrebbe potuto costituire prova, al più, di possesso nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c., ma non a dimostrare l'interversione del possesso, valida ai fini dell'usucapione ex art. 1141, comma 2, c.c., il tutto come chiarito dalla giurisprudenza. A tal riguardo, la società appellante ha, inoltre, rilevato quanto segue: - era stato provato come non avesse mosso alcuna contestazione in merito alla diffida inviata Persona_1 mediante raccomanda a/r del 29.09.2021, ricevuta il 12.10.2021, con la quale era stata chiesta la restituzione dell'immobile detenuto a titolo di comodato precario;
- tale documento, inoltre non era stato valutato dal Giudice di primo grado, sì da essere stato erroneamente ritenuto inammissibile “in quanto documento di formazione anteriore all'introduzione della causa” , come da provvedimento del 29.05.2024, nonostante fosse stato tempestivamente allegato al ricorso.
6 In ragione delle considerazioni svolte, pertanto, ha dedotto la fondatezza del diritto di Pt_1 risoluzione del contratto e immediata restituzione dell'alloggio fatto valere con il gravame.
TERZO MOTIVO. NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 115 COD. PROC. CIV. Con tale motivo, l'appellante ha denunciato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza, con riferimento all' eccezione in riconvenzionale avanzata da parte avversa. In particolare, il Tribunale di Savona, riconoscendo il diritto al rimborso delle sole spese relative al pagamento dell'IMU, aveva implicitamente attribuito alla statuizione che aveva accolto l'eccezione avversaria, in via riconvenzionale, relativa al presunto acquisto per usucapione, natura di accertamento definitivo e non di accertamento incidentale. Sul punto, infatti, è stato dedotto che la restituzione da parte dei resistenti delle somme corrisposte dalla società ricorrente per il pagamento dell'IMU presupponeva l'accertamento, in via definitiva, dell'intervenuto acquisto per usucapione in capo ai resistenti medesimi, accertamento avente valore di giudicato in assenza di specifica domanda avversaria. Fermo quanto sopra, ancora, il Giudice di primo grado aveva implicitamente rigettato la domanda di rimborso delle spese ordinarie sostenute, in quanto le allegazioni a conforto della richiesta erano state ricondotte ad una documentazione largamente incompleta, composta per lo più da meri preventivi di spesa, inerenti gestioni ancora in corso e privi di indicazione dei versamenti effettivamente effettuati, il tutto senza fondamento. In senso opposto, l'appellante ha, dunque, elencato una serie di voci di spesa prodotte in atti completamente ignorate dal Tribunale tra cui, a titolo di esempio, il versamento di Euro 7.634,30 effettuato da in data 08.05.2024, come richiesto dall'amministrazione Parte_1 condominiale con missiva del 19.04.2024, oppure il versamento di Euro 886,35 a titolo di oneri condominiali, come risultante dal rendiconto relativo alla gestione ordinaria. Si sono costituiti in giudizio e , i quali, contestando tutto Controparte_1 Controparte_2 quanto dedotto in atto di appello, hanno chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto, salvo che in ordine all'errata statuizione di restituzione dell'IMU, come da terzo motivo. In via preliminare, va detto, gli appellati hanno eccepito la nullità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti non erano specifici, né separati, in ragione di quanto dedotto nell'atto di appello: in tesi essi si sostanziano in una critica con motivi omnicomprensivi di più argomenti, senza i requisiti di specialità di cui al citato articolo. Sempre in via preliminare, gli appellati hanno, ancora, eccepito come controparte, nel proprio ricorso in appello, si fosse doluta del fatto che il Giudice di primo grado aveva deciso ultra petita, liquidando in suo favore il rimborso dell'imposta IMU per Euro 2.245,00, che asserivano non aver mai domandato: sul punto gli appellati, come anticipato, hanno dichiarato di prendere atto della rinuncia alla domanda di pagamento dell'IMU, associandosi all'appellante nella richiesta di modifica della sentenza, in punto condanna degli stessi al pagamento della somma di Euro 2.245,00. In rapporto , poi, ai singoli motivi la ed il ha svolto le seguenti difese. CP_2 Per_1
In merito al primo motivo, gli appellati hanno rilevato come l'eccezione fosse infondata e comunque priva di effetti pratici, affermando come, infatti, nel caso di omessa lettura del dispositivo in udienza, la giurisprudenza fosse concorde nel ritenere che, in tali ipotesi, il giudice d'appello, lungi dal limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa al primo giudice, doveva, comunque, decidere nel merito la controversia. In relazione, poi, alle doglianze di parte appellante circa la violazione del proprio diritto alla difesa, gli appellati hanno posto in risalto come controparte avesse introdotto il giudizio di primo grado con ricorso, peraltro senza qualificarlo, né come 281 decies c.p.c., né come art. 447 bis c.p.c.,
7 e che quindi, ove si fosse trattato di rito ordinario, sarebbe stato assoggettato alla disciplina di cui all'art. 281 decies c.p.c. (rito sommario di cognizione), norma proceduralmente analoga al rito del lavoro. In ogni caso, è stato sottolineato, il giudizio si era svolto nel pieno e totale rispetto del contraddittorio, tanto più che il ricorrente, odierno appellante, alla prima udienza di comparizione nulla deduceva, a pena di decadenza, sui fatti esposti dal resistente in comparsa costitutiva, ma si limitava a chiedere, irritualmente, un termine per il deposito di note solo nell'ipotesi di ammissione dei mezzi di prova proposti dal convenuto: controparte, quindi, come rilevato dal Giudice di primo grado in sentenza, non aveva formulato alcun mezzo di prova, specifica contestazione o altro, incorrendo nella preclusione di cui all'art. 115 c.p.c., così da attestare la correttezza della decisione assunta sul punto da Tribunale, decisione conforme ai richiamati insegnamenti della Corte di legittimità. In merito, poi, al secondo motivo, gli appellati hanno eccepito come controparte non avesse dedotto specificatamente e provato il titolo azionato, vale a dire il contratto verbale di comodato, a fronte del fatto che era stata proposta una domanda di risoluzione del contratto di comodato, con richiesta di pagamento di spese e danni. Diversamente da quanto dedotto ex adverso, la ed il hanno sottolineato Pt_4 Per_1 come l'inquadramento processuale era chiaro e di agevole soluzione: - o la domanda originaria era un'azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. – il che non era nel caso di specie - , comunque, infondata, non avendo controparte dedotto e fornito la “probatio diabolica” dell'acquisto a titolo originario del bene, o la domanda era di restituzione, a titolo contrattuale, ma, nel qual caso, controparte era obbligata, ex art. 2697 c.c., alla prova del titolo che assumeva essersi risolto. A tal riguardo, ancora, la Difesa appellata ha posto in risalto: - che, se l'atto azionato era un contratto di comodato, già con il ricorso introduttivo, a pena di decadenza, controparte avrebbe dovuto fornirne la prova;
- che correttamente, quindi, il primo Giudice aveva rigettato la domanda avversaria in quanto la stessa aveva omesso la specifica deduzione e prova degli elementi costitutivi della propria domanda. Gli appellati, inoltre, hanno eccepito quanto segue: - controparte, in grado di appello, aveva modificato la tesi difensiva, sostenendo che l'immobile oggetto di causa era stato attribuito a non più in comodato, ma, in subordine, come detenzione, richiamando istituti Persona_1 inconferenti con la fattispecie in esame, quali la promessa di vendita o l'interversione nel possesso;
in merito, peraltro, quella avvenuta nell'aprile del 2001 doveva considerarsi una cessione, e non, come erroneamente assunto da controparte, una “promessa di cessione”, il che era determinante ai fini della configurabilità dell'animus possidendi;
- le Parti , infatti, avevano convenuto che quell'immobile sarebbe stato di e da quel giorno chiunque, compresa controparte, Persona_1 sapeva che l' ”animus” del suddetto era stato quello di essere proprietario dell'immobile; - in tal senso erano esitate anche le risultanze delle prove orali espletate;
- la raccomandata, inoltre, che controparte affermava di aver inviato a , nel settembre del 2021, in realtà mai Persona_1 ricevuta, e non riscontrata, non aveva, altresì, alcun valore in quanto atto palesemente inidoneo a interrompere il possesso, tenuto conto anche del fatto che essa era stata inviata dopo che l'acquisto per usucapione si era già perfezionato, non avendo, infine, il de cuius non alcun onere di riscontrarla. In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 1158 c.c., i resistenti, e prima il loro dante causa, cui erano succeduti “mortis causa” nel possesso, avevano maturato il diritto d'acquisto dell'immobile per l'intervenuta usucapione, avendo mantenuto il possesso pubblico, pacifico, incontestato e ultraventennale dell'immobile. A tali difese, la e il hanno aggiunto, ancora, quanto segue: CP_2 Per_1
- controparte non aveva dato alcuna prova del contratto di comodato, sussistendo, financo, gravi e precise presunzioni contrarie: a) il tempo trascorso, di oltre vent'anni, rispetto alla richiesta
8 di restituzione dell'immobile; b) la circostanza che quando le Parti avevano voluto costituire un comodato a tempo indeterminato o vitalizio, lo avevano fatto per iscritto, con l'espressa dizione che
“il possesso non potrà configurare un acquisto per usucapione”; c) nel presente caso non era stato sottoscritto alcun contratto in forma scritta proprio per le opposte ragioni;
- l'istituto della interversione del possesso era estraneo al processo, perché la società Pt_1 mai aveva concesso in uso a un immobile per usi personali, ma, come
[...] Persona_1 emerso dall'istruttoria, vi era stata la dazione dell'immobile in proprietà a quest'ultimo, che fin dalla prima ora era stato nel possesso dell'immobile, perché concesso in proprietà;
- l'art. 1141 c.c. , secondo cui: “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.” , aveva valenza dirimente, considerato che ove sia dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario a usucapirla, ne deriva, a norma proprio del citato art. 1141, comma 1, la presunzione che esso integri il possesso, incombendo alla Parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, dovendosi, in mancanza, ritenere l'esistenza della prova della possessio ad usucapionem ;
- controparte, a riguardo, non aveva dimostrato alcunché, al punto, come detto, di non aver dedotto istanze istruttorie in prova diretta e/o contraria. In merito al terzo motivo, gli appellati si sono richiamati a quanto già esposto, associandosi all'avanzata domanda avversaria, salvo contestare le ulteriori pretese, eccependo quanto segue:
-quanto alle spese ordinarie liquidate non sussisteva una specifica impugnazione della sentenza e, in ragione anche a quanto prescritto, non vi era prova di sorta di quante spese ordinarie relative all'immobile in oggetto fossero state corrisposte da controparte nel periodo non assoggettato a prescrizione;
- non era stato, inoltre, specificato il valore delle somme domandate prima e dopo l'intercorsa prescrizione, con conseguente inammissibilità in toto della domanda;
- non era stato, inoltre, indicato il periodo cui dette spese si riferivano, né se erano state domandate in ragione del contratto di comodato o ex art. 2041 c.c.;
- non era stato, parimenti, specificato l'effettivo danno patito, atteso che quanto dedotto ex adverso , anche ove realmente corrisposto, era stato “scaricato” a bilancio sulle imposte dovute dalla società, con azzeramento di ogni eventuale pregiudizio. Gli appellati, ancora, hanno, di nuovo, eccepito, sul punto, la prescrizione, sia decennale, sia quinquennale ex art. 2948 c.c., e l'omessa prova, sia del nesso causale delle spese con l'immobile, sia della loro attendibilità, sia dell'avvenuto pagamento, reiterando, in ultimo, le domande, eccezioni, deduzioni e istanze anche istruttorie dedotte in primo grado, anche se assorbite dalla pronuncia opposta. Così instaurato il contraddittorio, su concorde istanza delle Parti, la prima udienza di trattazione, fissata per il giorno 17.06.2025, è stata rinviata al 23.09.2025, pendendo trattative. Non essendo andate a buon fine queste ultime, alla nuova udienza di trattazione, con ordinanza del 24.09.2025, la Corte respingeva l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante, per insussistenza dei requisiti necessari alla sua concessione, e fissava davanti a sé l'udienza cartolare di discussione della causa al giorno 25.11.2025, assegnando termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive finali. In esito all'udienza cartolare stessa, dunque, la causa viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, osserva la Corte, escluso qualsivoglia profilo di inammissibilità del gravame, per come formulato, tale da consentire una pronuncia in rito, come sia necessario disaminare i motivi di
9 impugnazione proposti, muovendo dal primo, afferente alla validità processuale della sentenza appellata. Circa, dunque, il primo motivo di appello medesimo, merita di essere , in primo luogo, evidenziato che, a fronte di una causa di rito locatizio, ex art. 447bis c.p.c., considerate le doglianze in rito sopra esposte, appare opportuno rammentare quanto segue, al di là delle suggestioni difensive:
-alla prima udienza del 5.4.24, si legge nel verbale quanto segue: “ Addì 5.4.24 per Parte_1
[... compare l'Avv. Manuela Cascianelli in sostituzione dell'Avv. Alessio Spalma col legale rappresentante della società Sig. ; per i convenuti compare l'Avv. Pescio in sostituzione dell'Avv. Amedeo Caratti. L'Avv. Cascianelli Parte_2 illustra le proprie difese ed insiste come in ricorso. Eccepisce l'inammissibilità della prova per testi richiesta da controparte così come formulata per contrasto con l'art. 1414 cc oltre che per la genericità dei capitoli. In subordine - in caso di ammissione delle prove di controparte - chiede che venga concesso ex art. 420 cpc un termine per note difensive essendo stati dedotti fatti nuovi. L'Avv. Pescio si richiama alla comparsa di risposta e ritenendo la causa matura per la decisione chiede fissarsi udienza di discussione;
in subordine chiede l'ammissione delle prove dotte. Insiste come in atti. L'Avv. Cascianelli rileva che controparte non ha chiesto il mutamento del rito. Richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 4416/2007. Il giudice si riserva”;
- a fronte di ciò, il Giudice, sciogliendo la riserva, in data 22.4.24, disponeva quanto segue: “…Ammette allo stato i seguenti adempimenti istruttori con riserva all'esito sulle ulteriori istanze di prova: Interpello e testi su tutti i capitoli formulati dai convenuti nella comparsa di costituzione – tutti i testi ammessi .Rinvia per l'escussione di due testi per parte all'udienza del 19 giugno 2024 ore 9,00 …”, stabilendo il calendario del processo;
- la Difesa dell'attuale Parte appellante, depositava, dunque, istanza di modifica dell'ordinanza citata, nei seguenti specifici termini, per quanto qui segnatamente rileva: “ …Che all'udienza del 5 aprile 2024, la Ricorrente rappresentata e difesa dallo scrivente legale, sostituito in udienza dalla Collega Parte_1 Avv. Emanuela Cascianelli, presenti anche personalmente i signori e , ha tempestivamente Pt_2 Controparte_5 eccepito l'inammissibilità della prova per testi richiesta dalla controparte ed, in subordine, chiesto la concessione di un termine per note difensive ex art. 420 c.p.c. essendo stati dedotti fatti nuovi;
Che in detta occasione, la controparte ha rinunciato apertis verbis alla prova per testi, “ritenendo la causa matura per la decisione” con rinvio per la discussione finale e, solo in subordine, l'ammissione delle istanze formulate;
Che con provvedimento del 22 aprile 2024, l'Ill.mo Sig. Giudice ha ammesso le prove orali richieste dai convenuti nella comparsa di costituzione e dunque la prova per interpello e per testi con tutti i cinque testi e su tutti i capitoli di prova indicati da controparte. Viceversa sulla richiesta del termine di cui all'art. 420 c.p.c., il Giudice ha implicitamente rigettato l'istanza, omettendo qualsivoglia pronuncia … ; che, inoltre, nel suindicato provvedimento, il Giudice, da un lato, ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della nonché la prova dei cinque testi indicati dalla controparte, e, dall'altro, Parte_1 ha rinviato per la sola “escusione di due testi per parte all'udienza del 19 giugno 2024 ore 9,00…; Considerato che: - la causa ha ad oggetto la domanda di restituzione di un appartamento di proprietà della di 74 Parte_1 mq, distinto con il numero interno 1; - i resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto l'assenza di qualsivoglia attuale titolo (negando persino l'esistenza di un rapporto di comodato), limitandosi ad eccepire al contempo (senza neppure spiegare apposita domanda riconvenzionale) sia un'asserita intestazione fittizia del bene immobile in capo a
, dante causa dei resistenti, sia, contraddicendosi, un acquisto a titolo originario per usucapione Persona_1 ultraventennale;
- inoltre, all'udienza del 5 aprile 2024, il difensore dei resistenti, alla presenza di tutte le parti e del Giudice, ha espressamente rinunciato alla prova testimoniale richiesta, chiedendo il rinvio per la discussione finale. Il Ricorrente non si è opposto a detta rinuncia;
…in tale delineato contesto, in rito, si ribadisce l'inammissibilità della prova per testi sui capitoli indicati da controparte in quanto palesemente generici, inconferenti ed irrilevanti per i motivi che seguono:…*** *** *** Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, l'esponente CHIEDE Che l'Ill.mo Sig. Giudice revochi l'ordinanza istruttoria emessa in data 22 aprile 2024 ed in conformità alle esigenze istruttorie rappresentate e, per l'effetto, disponga il rinvio per la discussione finale, conformemente alle richieste delle parti alla scorsa udienza del 5 aprile 2024…”;
- fissata udienza per discutere dell'istanza di cui sopra al 21.5.24, risulta dal verbale, in particolare, quanto segue: “ …L'Avv. Spalma richiama l'istanza depositata e chiede che venga verbalizzata l'acquisizione agli atti della copia della schermata rilasciata dal sito di attestante la ricezione della CP_6 raccomandata di richiesta di restituzione a titolo di comodato in data 29.9.2021, mai contestata dalla controparte e consegnata in data 12.10.2021. L'Avv. Pescio si oppone all'istanza depositata dalla controparte in quanto irrituale
10 poiché nel rito lavoro ogni eccezione andrebbe fatta alla prima udienza successiva. Non accetta il contraddittorio su documenti nuovi in quanto mai autorizzati dal giudice e non prodotti tempestivamente. Nel merito rileva che alla scorsa udienza ha insistito per le istanze istruttorie in relazione alla propria domanda subordinata di usucapione. Nulla oppone alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza del giudice ammissiva delle prove ed indicato nell'istanza avversaria. Il giudice si riserva.”;
- con ordinanza 29.5.24, dunque, il primo Giudice, sciogliendo la riserva, così statuiva: “…Non ammette la produzione di parte ricorrente di cui al verbale di udienza del 21.5.2024 in quanto documento di formazione anteriore all'introduzione della causa. Non ammette l'istanza di parte ricorrente di concessione di un termine ex art. 420 cpc posto che tale disposizione si riferisce alla sola ipotesi in cui nel corso della prima udienza di discussione vengano presentate istanze di prova non indicate negli atti introduttivi;
in relazione alle istanze di prova già dedotte negli atti introduttivi è onere delle parti dedurre a pena di decadenza, nel corso della prima udienza, i mezzi di prova che non abbiano potuto proporre prima e giustificati dalle difese di controparte (cfr. Cass. Cass. civ. n. 5026/2008); Conferma quanto disposto con ordinanza del 22.4.24 da intendersi qui richiamata – con la sola precisazione che in detta udienza si procederà all'escussione di tutti i testi ammessi - e rinvia per gli incombenti ivi indicati all'udienza del 19 giugno 2024 ore 9,00 dinanzi al GOP dott.ssa Paola Gallo…”;
- in esito all'udienza di prove, entrambi i Difensori davano atto di procedere con trattazione scritta, non dando corso all'esame dei residui testi, così da congiuntamente rappresentare e chiedere quanto segue: “…I sottoscritti difensori Avv.ti Alessio Spalma ed Amedeo Caratti, tenuto conto: - che all'udienza del 19 giugno 2024, il Giudice Dott.ssa Gallo (delegata per l'espletamento della fase istruttoria) dopo l'escussione dei quattro testi ammessi con ordinanza del 22.4.2024, ha rinviato l'udienza al 17 luglio 2024 ore 13 per l'escussione del quinto e ultimo teste, signor;
- che la difesa di parte resistente intende rinunciare al proprio teste;
- che la difesa di parte Parte_3 ricorrente non si oppone alla rinuncia del teste;
- che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è data alle parti la possibilità di chiedere congiuntamente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che, peraltro, per partecipare personalmente all'udienza dell'udienza del 17 luglio p.v. nella quale i difensori daranno esclusivamente atto della rinuncia al teste con fissazione dell'udienza per la discussione finale, l'Avv. Alessio Spalma del Foro di Roma sarebbe inevitabilmente costretto a compiere una trasferta fuori Regione di parecchie ore per raggiungere la sede del Tribunale di Savona;
- che, in pari data, l'Avv. ; - che il presente giudizio non necessita di alcuna attività Controparte_7 istruttoria essendo documentale;
- che per tale udienza non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti CHIEDE che l'udienza già fissata per il 17 luglio 2024 ore 13 venga svolta mediante trattazione scritta. Avv. Alessio Spalma Avv. Giuseppe Amedeo Caratti.” ;
- in accoglimento di tale richiesta congiunta, il primo Giudice fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per il 17.9.24, ore 10,45, udienza nel cui verbale si legge: “ Addì 17/09/2024 per la compare personalmente il legale rappresentante sig. con gli avvocati Parte_1 Parte_2 Alessio Spalma ed Emanuela Cascianelli;
per i convenuti compare l'avv. Stefano Pescio in sostituzione dell'avv. Caratti.
L'avv. Spalma illustra le proprie difese, insistendo per la riconduzione del rapporto per cui è causa ad un contratto di comodato e rilevando come i testi escussi non abbiano confermato la tesi avversarie dell'avvenuta usucapione. Conclude come in atto introduttivo. L'avv. Pescio sostiene che non sia stata data prova dall'attrice dell'esistenza del contratto di comodato rilevando in ogni caso come i testi abbiano confermano la fondatezza l'eccezione di usucapione;
conclude come in comparsa di risposta. Il giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.” Orbene, a fronte di quanto sopra, va posto in risalto che il rito seguito dal Giudice di primo grado è stato chiaramente quello locatizio, ex art. 447bis c.p.c. e, nel rispetto dello stesso, è stata, prima tacitamente e poi esplicitamente, esclusa la sussistenza dei motivi di cui all'art.420 c.p.c., per la concessione di un termine per nuove deduzioni istruttorie, a fronte della tempestiva costituzione degli allora resistenti, in rapporto all'onere di allegazione probatoria piena, già con il ricorso introduttivo, oltre che di deduzione alla prima udienza, con riferimento a quanto “ex adverso” già dedotto, come detto, nella comparsa di costituzione avversaria. Nessuna lesione , dunque, del diritto di difesa, fumosamente dedotta in appello, è ravvisabile nell'iter processuale descritto e nessun anomalo mutamento del rito sussiste, neppure potendo essere omesso di considerare che, in esito al rigetto di concessione di un termine ai sensi del citato art.420 c.p.c., la Difesa non ebbe financo a coltivare tale, comunque, infondata pretesa, tanto Pt_1
11 che neppure è stata chiarita l'effettività e la rilevanza dei contenuti della memoria “negata”, ferme le preclusioni probatorie correlate alle domande dell'allora ricorrente. Nello stesso senso, anche qualsivoglia obliqua doglianza, circa la pretesa di allegazione documentale avanzata all'udienza del 21.5.24, in punto “ schermata”, si appalesa infondata, in ragione della situazione fattuale prospettata nell'ordinanza di rigetto, anche detta istanza di acquisizione documentale, peraltro, non risultando essere stata coltivata nei seguiti. Ciò detto, va osservato che corrisponde a verità il fatto che alla prima udienza il Giudice non abbia proceduto all'interrogatorio libero delle Parti, ma ciò costituisce una mera irregolarità, non idonea a determinare qualsivoglia nullità, tanto che la questione non risulta essere stata mai sollevata di fronte al primo Giudice. Sul punto specifico, merita di essere rammentato quanto affermato dalla Suprema con sentenza Cass., sez. L. 16141, 18.8.04, secondo cui: “ Nel rito del lavoro
l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se tale espletamento si configuri di qualche potenziale utilità, o sotto il profilo del buon esito del tentativo o al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione;
ne consegue che l'omissione di uno di tali adempimenti da parte del giudice non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando ininfluente - e di conseguenza non denunciabile in sede di legittimità - la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame.”
Ciò detto, a diversa conclusione occorre pervenire circa la doglianza afferente all'omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione fissata, si noti, in presenza come sopra, avendo il Giudice proceduto ex art.281sexies c.p.c. u.c. In merito, osserva la Corte, la compatibilità del modello decisionale indicato dall'art.281 sexies c.p.c. con il rito locatizio/lavoristico sussiste nei limiti delle norme speciali di quest'ultimo, sì che l'applicazione dell'ultimo comma di detta norma processuale generale non può ritenersi compatibile, atteso quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte circa la lettura del dispositivo nell'udienza di discussione in presenza. Sul punto, infatti, risulta consolidato l'orientamento dei Giudici di legittimità nei termini che seguono: - Cass., sez. L., n.10869, 11.5.06: “ Nelle controversie soggette al rito del lavoro
l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art.
161, comma primo, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione”; -Cass., sez.3, n. 5659, 9.3.10:“Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma primo, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice
d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere
12 come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione.”; - Cass. sez. 6-3, n.25305, 28.11.14: “Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Deve quindi ritenersi, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, investita della relativa censura, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado”.
Sotto tale specifico profilo, pertanto, il motivo di gravame è fondato, con l'effetto che la sentenza appellata deve essere dichiarata nulla, sì da dover la Corte provvedere, comunque, nel merito. Fermo quanto sopra, circa, allora, il secondo ed il terzo motivo di gravame, che pare opportuno trattare unitariamente, attesa la stretta interconnessione, rispetto alle prospettazioni dell'appellante, reputa questa i dover porre in risalto quanto segue. CP_8
Con il ricorso introduttivo venne, in primo luogo, pacificamente dedotta, come da punto 6 del ricorso stesso, l'esistenza di un contratto di comodato , stipulato in via orale, che, in tesi, si era risolto per recesso della società proprietaria, dal 12.10.21, e, comunque, dalla morte del comodatario, indicato in , il tutto pretendendo, dunque, il pagamento di somme per spese Persona_1 correlate a tale contratto e quelle derivanti dalla risoluzione dello stesso, senza riconsegna del bene, con relativo onere di pagamento dell'indennità di indebita occupazione. Tale prospettazione, pare doversi chiarire, che emerge con chiarezza anche a pag. 4 dell'atto introduttivo di primo grado, delimita il perimetro del processo quanto all'onere probatorio incombente su chi, come ha inteso far valere un titolo negoziale e le conseguenze dello stesso, oltre Pt_1 che la pretesa risoluzione del medesimo, non potendo essere dimenticato che, nel caso di specie, i convenuti non ebbero a proporre alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a contestare l'esistenza di detto comodato e ad eccepire, al fine di paralizzare la domanda avversaria, senza, tuttavia, alcuna inversione dell'onere probatorio, che, in realtà, il bene immobile in questione era stato usucapito. Sotto tale profilo, pertanto, è indubbio che, nel caso in esame, non ebbe Parte_1 in alcun modo a provare l'esistenza del contratto di comodato vantato e dei suoi contenuti, anche in ordine alle Parti effettive dello stesso, ferma l'unica prova consistente nella titolarità formale del bene in capo alla società ricorrente. Indubbio è, d'altra parte, che ciò che venne affermato essere incontestato, nell'atto introduttivo, fu invece contestato dalla controparte e che i documenti prodotti con il ricorso si appalesano inidonei rispetto al citato onere probatorio, l'assenza di riscontro alla raccomandata 29.9.21 ( all.8) la cui ricezione, peraltro, neppure è stata tempestivamente provata, essendo, in ogni caso, un fatto neutro. Ciò detto, la prospettazione negoziale di va chiarito, è del tutto eterogenea da Pt_1 un'azione di rivendica, azione che, chiaramente, la società ricorrente ebbe intenzione di non proporre, alla luce anche di quanto ben si evince dal punto sub 3, di pag. 4 del ricorso introduttivo, preconizzando possibili questioni afferenti alla detenzione/possesso/interversione del possesso. L'assenza totale, per l'effetto, di prova di detto rapporto contrattuale, comunque, come detto, contestato dai resistenti originari, palesa come, in realtà, secondo quanto prospettato fin dalla prima udienza dalla Difesa resistente, la causa fosse matura per la decisione, senza alcun necessità
13 istruttoria, atteso che in nessun modo l'affermazione di avere la disponibilità dell'immobile, contestando, come detto, il contratto avversario, poteva integrare la prova del contratto stesso. Da ciò discende che le pretese di correlate al comodato ed agli effetti dell'asserita Pt_1 risoluzione dello stesso non potevano e non possono che reputarsi, in radice, indimostrate, ogni questione afferente all'istruttoria circa l'eccezione riconvenzionale di usucapione palesandosi superflua, in assenza, come già detto, di domanda riconvenzionale. In buona sostanza, osserva la Corte, assumere, come di fatto pretende l'appellante, che il Giudice di primo grado avrebbe accertato l'insussistenza del contratto di comodato azionato, sulla base della prova dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, non è condivisibile e, anche se così fosse, è errato, poiché determina, in concreto, un'inammissibile inversione dell'onere probatorio ed un'inversione logica delle questioni da esaminare, finendo per dare spazio, del tutto impropriamente, ad un'obliqua azione di rivendica, sfuggendo allo specifico onere probatorio correlato a tale diversa azione. Le argomentazioni, dunque, svolte dall'appellante in tema di possesso, detenzione qualificata, interversione del possesso e difetto di forma dell'eccepita assegnazione del bene immobile “ de facto”, non si confrontano con quanto effettivamente oggetto del giudizio, nei termini già indicati, pretendendo di colmare, in modo infondato, la mancanza di prova circa il titolo negoziale azionato, cui lo stesso appellante ha inteso ricondurre tutte le proprie domande, come ben si evince dalle pagg. 29, 30 e 31 dell'atto di appello. A fronte di detto approdo, allora, che palesa l'infondatezza delle pretese di per Pt_1 completezza di motivazione, nella misura in cui, in presenza di una sentenza nulla, può ritenersi, in assenza di specifico motivo di gravame, che, ex art. 346 c.p.c., non siano state rinunciate, in particolare, le domande afferenti al danno da mancato accesso all'appartamento , in tesi provato con il doc. 10 allegato in primo grado, e da indebita occupazione, occorre considerare quanto segue. In merito a quest'ultimo, va osservato che lo stesso, oltre a porsi, comunque, a valle della prova del comodato e della sua risoluzione, prova, come detto, mancante, risulta essere stato prospettato, di fatto, “ in re ipsa”, atteso il deserto probatorio a riguardo, diversamente da quanto richiesto dalla stessa sentenza a SS.UU. citata dall'appellante, a maggior ragione in relazione all'intreccio di interessi intercorrenti fra la società e le controparti e loro dante causa. Quanto, poi, al danno da mancato accesso, con pretesa perdita di un indennizzo assicurativo, nei limiti in cui lo stesso possa financo porsi al di fuori del perimetro negoziale posto a fondamento del ricorso introduttivo ( in relazione alla titolarità formale del bene ed alla disponibilità materiale dello stesso da parte dei resistenti), rispetto, peraltro, a quanto indicato sub punto 2, pag. 31 del gravame, risulta, in ogni caso ed in via assorbente, che l'allegazione probatoria documentale a riguardo, già citata, sia del tutto inconsistente, in punto “ an”, così come in punto “ quantum”, considerato che il documento “ de quo” , come da nota 7.12.22 Unipolsai, davvero nulla dice rispetto alla, peraltro, del tutto generica deduzione di cui al ricorso introduttivo in primo grado. Passando, infine, al tema del mancato: “…pagamento delle spese di natura ordinaria… “ , che riemerge a pag. 31 del gravame, in relazione alla prospettata validità dell'inquadramento giuridico dell'appellante, sintetizzato nell'ultimo periodo di pag. 29 del gravame ( “…Ne deriva, pertanto, la fondatezza del diritto fatto valere dalla società esponente di risoluzione del contratto ed immediata restituzione dell'alloggio…” ), tema cui è connesso , peraltro, il terzo motivo di appello, occorre considerare che, proprio a fronte di quanto sopra, anche tali pretese si pongono a valle della prova del contratto di comodato azionato e, come detto, del suo effettivo contenuto, rispetto, altresì, alla compiuta prova del soggetto comodatario, prova come detto mancante. Ciò, rileva la Corte, assorbe ogni considerazione circa le confuse allegazioni probatorie relative agli esborsi ed agli effettivi pagamenti da parte della società, in rapporto, anche, agli eccepiti benefici fiscali, comunque derivati dal pagamento stesso in capo a ove i pagamenti siano Pt_1
14 stati fatti e regolarmente contabilizzati, ferme, inoltre, le eccezioni di prescrizione tempestivamente sollevate dai resistenti. Parimenti, in relazione a quanto, ancora, dedotto nel terzo motivo, merita di essere posto in risalto, come lo stesso sia centrato sulla specifica doglianza, condivisa, financo da Parti appellate, circa l'erronea pronuncia del Tribunale, in merito al riconoscimento del rimborso dell'IMU, assumendo che tale rimborso avrebbe presupposto una pronuncia effettiva di accertamento Pt_1 dell'usucapione, in realtà inesistente, il che è , ancora una volta, coerente con la prospettazione negoziale originaria, anche in termini di risoluzione del preteso comodato e relative conseguenze, prospettazione, tuttavia, infondata, con gli effetti assorbenti già indicati. Ciò detto, per quanto occorra, le ulteriori doglianze circa l'importo residuo, a fronte di una sentenza nulla, da considerarsi in rapporto, peraltro, all'onere di cui all'art. 346 c.p.c., si appalesano, in ogni caso, del tutto fumose e contraddittorie , tanto da evidenziare come il primo Giudice abbia valutato in senso positivo l'importo di € 886,35, per poi lamentare che lo abbia ignorato ( pag. 5 della sentenza, citata a pag.32 dell'appello, e primo periodo di pagina 33 dell'appello stesso), per poi elaborare un conteggio diverso relativo alle utenze, non meglio esplicato, ed ancora allegare asseriti pagamenti fatti in corso di causa, dimenticando, comunque, la domanda proposta ed il fatto di non aver proposto alcuna domanda ex art.2041 c.c. In merito, non può omettersi di considerare, ancora, come la tardiva, rispetto alle scadenze processuali, disinvolta allegazione di documenti, senza chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Tribunale, faccia, in ogni caso, riferimento, ad un pagamento, come rilevato dagli appellati, relativo al “superbonus fiscale”, correlato, peraltro, alla titolarità del bene, quale spesa straordinaria (l'allegato a- all'istanza 13.5.24) ed al pagamento di una bolletta, relativa ad utenza intestata a e dallo stesso pagata ( all. a – note di udienza 26.7.24), ferma, in ultimo, le del tutto Parte_2 fumose allegazioni documentali, neppure segnatamente argomentate ed esplicitate di fronte a questa A.G., come da pag. 33 dell'appello, sub A, B e C ( documenti relativi, in ogni caso, a spese straordinarie). In conclusione, reputa la Corte che, dichiarata la nullità della sentenza, tutte le domande di debbano, in questa sede, essere respinte. Pt_1
Le difese finali di entrambe le Parti, occorre evidenziare, nulla aggiungono a quanto sopra, riproponendo questioni già trattate, senza considerare pienamente ed in modo oggettivo, sia gli effetti dell'unico vizio esistente della sentenza impugnata, sia quanto effettivamente dedotto da parte ricorrente e resistente in primo grado, oltre che, comunque, anche di fronte a questa Corte ex art.346 c.p.c.
*** *** *** Esaurita la trattazione del gravame, rimane la statuizione sulle spese, rispetto alla quale, ritiene questa A.G. che debbano essere considerate: - la speciale peculiarità della situazione di fatto di cui al processo, rispetto alla disponibilità materiale dell'immobile da parte dei resistenti e del loro dante causa, immobile effettivamente intestato a - la condotta processuale delle Parti in Pt_1 primo grado, rispetto ad attività istruttoria che, per ammissione degli stessi appellati, a ben vedere, era superflua ( benchè, in precedenza, ingenerando confusione, all'udienza del 21.5.24, venne verbalizzato per i resistenti : “ … L'Avv. Pescio… Nel merito rileva che alla scorsa udienza ha insistito per le istanze istruttorie in relazione alla propria domanda subordinata di usucapione…”) e ad una prospettazione delle domande di parte ricorrente tesa, in sintesi, ad eludere quanto correlato ad un'azione di rivendica;
- la sussistenza, ammessa dalle Parti medesime, come da loro istanza congiunta di rinvio della prima udienza, di plurimi contenziosi, che ben consentono, ancor più, di valorizzare le peculiarità esposte;
- la fondatezza, in ogni caso, del primo motivo di appello, pur nei limiti citati;
- la necessità, altresì, condivisa , di elidere, comunque, la statuizione relativa al rimborso IMU.
15 Quanto sopra, allora, reputa la Corte sia idoneo ad integrare i requisiti per la compensazione totale delle spese di lite, di primo e secondo grado, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come “integrato” dalla sentenza della Corte Cost. n.77/18, rispetto a situazioni atipiche, quale quella in esame, connotate oggettivamente da elementi di straordinarietà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 663/2024 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata in data 19.09.2024, non notificata, la Corte così provvede:
DICHIARA LA NULLITA' della sentenza appellata;
RIGETTA le domande proposte da Parte_1
COMPENSA integralmente fra le Parti le spese di lite di primo e secondo grado.
Genova, lì 26.11.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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