Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15082 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 5082 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE danno SEZIONE TERZA CIVI n ale danni riflessi danno patrimoniale nel futuro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Criteri di liquidazione R.G.N. 14434/99 DuLL. Angelo GIULIANO Presidente Dott. AN SABATINI Consigliere Cron. 35271 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 3917 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 18/04/02 ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: AV FR, AV AR, AR EL in AV, elettivamente domiciliati ir RCMA PZZA CEL PARADISO 55, presso 10 studio de l'avvocato NICOLA all'avvocato FRANCOSTAFFA, the li difende unitamente CORTE SUPREMATH CASSAZIONE RIZZO, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Pichiesta copia studio ricorrente IL SOLE 24 ORE dal Sig. contro per diritu ASS TALIA - Le Assicurazioni d'Italia S.p. A. in persona 12-5-011-2001 IL CANELL ERE dell'arministratoIO Delegato dott:. Luciano Roasio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, CANCELLERIA 2002 presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che 943 lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
DI LE, intimato avversC la sentenza Π. 725/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione 2 Civile emessa 11 24/4/1998. depositata il 23/06/98; RG.700/1996, udita la relazione della causa Svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI (per delega Avv. Franco Rizzi]); udito 'Avvocato GIUSEPPE D'IN (per delega Avv. Salvatore Iannottal;
udito i_ P.M. in persona de_ Sostituto Procuratore MAFINELLI che ha concluso Generale Dott. Vincenzo rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Cassazione con sentenza 14.3.1989 con- fermava la sentenza del tribunale di Reggio Emilia n.I 108/87 emessa in sede penale in grado d'appello che di- chiarava estinto il reato di lesioni personali colpose. commesso da MA ND il 15.6.83 in Carpi- nati in danno del minoro AV AN, por interve- nuta amnistia, attribuendo la responsabilità ai Fini 2 civilistica nella misura dei 50% carico C in pari mi- dell'automobilista MA ND sura a carico della parte lesa. Conclusosi il giudizio penale, i genitori del minc- re tali AV OS ė DI RE, in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio convennero in giudizio per il relativo risarci-minore mento de danno il MA e le Assicurazioni d'Italia spa, assicuratore dell'auto del convenuto. Nel giudizio si costituivano entrambi i convenuti;
l'Assitalia, dando atto di aver versato la provvisiona- le di L. 15.000.000 a favore del minore e L.
1.385.595 a credito dei genitori per spese di giudizio e di ver- sare altre L. 40 milioni a definizione della vertenza, istava perché le richieste degli attori Fossero ritenu- te soddisfatte e. comunque, respinto perché eccessive;
il MA chiedeva che le richieste attoree fossero rigettate perché eccessive e non provate. Nel corso del giudizio il minore, divenuto maggio- renne, si costituiva in proprio. Il tribunale con sentenza n. 735/95, ritenuto che il sinistro stradale s'era verificato per responsabili- Là del 50% del MA e del AV AN, COD- donnava i convenuti in solido a corrispondorc al AV AN la residua somma di L. 971.697 con rivaluta- 3 zione monetaria dal fatto al soddisfo, nonché a corri- spondere allo stes90 la rivalutazione monetaria sulle somme già versate a tale titolo, citre interessi e spe- se di lite. La sentenza era gravata d'appello dagli attori: AV AN chiedeva un miglicre apprezzamento del danno biologico in senso stretto e del danno alla vita di relazione e del danno morale;
contestava il criterio di liquidazione del danno patrimoniale futuro calcolato sulla base del triplo della pensione sociale;
AV OS e DI RE chiedevano il Lolale riconosci- merto delle spese med.che ed accessorie documentate per la malattia del figlio e il riconoscimento dei danni riflessi o danno alla serenità familiare. Gli appellati, costituitisi regolarmente, chiedeva- no in via incidentale il rigetto della domanda di ri- sarcimento del danno permanente, istando per la confer- ma della sentenza impugnata per la restaule parle. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza Π. 725 de l 24.4.93, in parziale accoglimento degli appelli principali e di quelli incidentali, ha riconosciuto in favore del AV AN l'ulteriore somma a titolo risarcitorio di . 33.055.000 con interessi legali, per maggiore importo del danno biologico permanente, del danno morale e degli interessi e rivalutazione sul mag- 4 giore importe liquidato;
L 33.610.000 cor interessi legali dal 15.6.1983 per danno patrimoniale futuro, ol- tre interessi come determinati;
ha riconosciuto ai co- niugi AV OS e DI OR la somma di L. 630.000 per spese mediche;
ha condannato, quindi, gli appellati al pagamento in solido in favore degli appel- lanti dei menzionati importi, oltre alle spese di giu- dizio del grado. Per la cassazione della decisione ricorrono DR AN, AV OS Е DI LL, il pring cersurando la sentenza impugnata sul criterio di liqui- dazione del danno patrimoniale futuro;
gli altri due per il mancato riconoscimento dei danni riflessi. Registe con controricorso l'Assitalia spa. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE AV AN con l'unico motivo di ricorso, de- ducendo violazione degli artt. 1226 c.c. e 4 co 3 leg- ge 26.2.1997 m. 39, nonché insufficiente e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controver- sia, contesta il criterio di liquidazione del danno pa- trimoniale futuro fatto şulla base del triplo della pensione sociale, in riferimento all'art. 4 co. зо 1. 39/97, ē sostiene che la Corte di merito, dopo avere accertato l'esistenza dei presupposti per la determina- 5 zione del probabile reddito del futuro, quali la natura ed entità dai postumi permanenti, l'età del danneggia- to, gli studi compiuti e le condizioni familiari e 50- ciali dello stesso, ha disatteso il principio di diri - to consolidatosi in giurisprudenza di legittimità, 56- condo cui il criterio del minimo legale di cui all'art. CO. 3 Legge П. 39/97 può operare solo sussidiaria- mente qualora, avuto riguardo a tutte le particolarità del caso concreto, manchino parametri per la valutazio- ne del danno futuro. La doglianza è fondata. La Corte di merito ha dato per acquisto che il AV AN all'età di undici anni, a seguito del sinistro che interessa, ebbe percita dell'occhio destro e che tale postumo, "riducendo la possibilità di scelte professionali e im- portando un maggiore affaticamento ed usura di energie, lascia fondatamente prevedere una diminuita capacità di produrre reddito". Ha altresì dato per acquisto che il AV France- sco al 'età di vent'anni, dopo aver conseguito la matu- rità scientifica, si è iscritto alla facoltà di scienze politiche;
è figlio unico di genitori entrambi occupa- ti. E', quindi, pervenuta alla conclusione che il Bra- vin può "legittimamente aspirare ad התנו collocazione impiegatizia con quel trattamento economico" (di L. 40 6 milioni all'anno, indicato dalla difesa del ricorren - Le). Orbene, pur avendo acquisito gli elementi necessari per la valutazione del danno futuro in base al criterio di probabilità, si è discostata dal principio di dirit- to enunciato in ricorso (cfr. Cass. civ. 98/11349) ed ha applicato il criterio di liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, considerando che il AV AN non Aveva documentato di aver 50- stenuto esami universitari né aveva evidenziato le pro prie aspirazioni professionali. La mancata specificazione di tali circostanze è ir- rilevante ai fini cae interessa raggiungere, perché la collocazione impiegatizia si può ottenere anche in base parametro di al diploma di maturinà scientifica ed L. 40.000.000 annui è stato indicato dal ricorrente proprio in ragione di una probabile occupazione impie gatizia e non in previsione di un'attività professiona- le post lauream. Fondato è anche il ricorso ci AV OS e Boiar- di RE che, deducendo violazione e falsa applica- zione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 C.C. nonché difetto di motivazione su un punto decisivo de:- ia controversia, lamentano il mancato riconoscimento dei danni riflessi sulla serenità familiare in ragione 7 del grave infortunio subito dal figlio. Ben vero, la Corte di merilo ha ritenuto che i con- giunti della vittima di lesioni поп sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno morale. E' noto che la Corte di Cassazione, innovando ri- spetto al precedente orientamento di segno negativo, si è espressa in senso affermativo per il riconoscimento del danno morale anche a soggetti diversi dalla persona offesa, inquadrandolo nell'ambito dei danni cosiddetti "riflessi" 0 di "rimbalzo" (Cass. 1421/98; 11396/97; 2915/71). Nel caso in esame non può non darsi rilievo al gra- ve turbamento psichico subito dai genitori rel vedere l'unico figlio, in giovane età, prima gravemente leso E poi irreversibilmente menomato. Per le ragioni suesposte il ricorso di AV Fran- cesco, AV OS e DI RE va accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata Sui 8 i! rinvio ad altra sezione puniti in contestazione della Corte d'Appello di Bologna, cui si rimette la de- cisione sulle spese dei giudizio di Cassazione,
P. Q. M.
Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione del- la Corte d'Appello di Bologna. 8 Così deciso in Roma addì 18.4.2002. I RESIDENTS IL CONSIGLIERE EST. "Ample for t AN JO L NCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 25.10.02 WERE C ALOX Aiste Duitse 1097 129.11 485 30,99 169,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 d. 5198 2003 4. Reg 10.10 (euro C 200