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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2024, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3775 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 27/09/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Lidia Giorgio, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2021, il Tribunale di Bari, all'esito di rito abbreviato, condannava ON CC alla pena di otto mesi di arresto, così determinata computando la diminuente per la scelta del ril:o. All'imputato era contestato il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. :159 del 2011, commesso il 24 aprile 2019 guidando senza patente un motociclo mentre egli era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. L'imputato proponeva gravame che la Corte di appello di Bari accoglieva solo parzialmente, con sentenza del 30 settembre 2022, riducendo la pena a mesi sei di arresto. 3. La difesa di ON CC ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. e lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, e 27, terzo comma, Cost.; all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. In primo luogo, la difesa sostiene che l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato non può fondarsi sulla mera circostanza che costui fosse sprovvisto della patente di guida, revocata a seguito dell'applicazione della misura di prevenzione speciale. In proposito, il ricorrente rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, d.lgs. n. 285 del :1992, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" alla revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione. Venuto meno il meccanismo automatico della revoca, occorre che il prefetto, tenuto conto del caso in concreto, verifichi l'opportunità della revoca della patente. In secondo luogo, la difesa, in linea subordinata, rilevato che la Sesta Sezione penale di questa Corte, con l'ordinanza n. 184 del 10 settembre 2021, e il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza n. 45 del 14 marzo 2022, hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. ;73 d.lgs. n. 159 del 2011, chiede che il presente processo venga sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale o che venga sollevata la medesima questione di legittimità 2 costituzionale. Il ricorrente nota che la norma incriminatrice è in contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto il disvalore del fatto si concretizzerebbe nel mero status del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Presenta profili di inammissibilità il primo profilo del ricorso, in base al quale il reato non sarebbe configurabile perché la patente di ON CC sarebbe stata revocata dall'autorità amministrativa a causa della sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione, e la revoca sarebbe contrastante con la lettura dell'art. 120, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 conseguente alla sentenza n. 99 del 2020 della Corte costituzionale. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bís disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lqs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, il quale si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897, del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01.). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, a fronte delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, dalle quali emerge che ON CC era semplicemente privo della patente di guida quanto venne controllato, la censura muove dal presupposte che costui avesse precedentemente la patente e ne avesse subito la revoca da parte dell'autorità amministrativa, ma non indica alcun atto del processo dal quale tale dato risulti. Il profilo di censura, quindi, non è congruente con i dati processuali. 2. Il secondo profilo del ricorso, con il quale si deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, è infondato. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 211 del 2022, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della norma citata, affermando che la fattispecie in argomento è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico rispetto a situazioni di pericolo derivanti dalla violazione di una regola - quella posta dall'art. 120 codice della strada - collegata alla necessità di limitare gli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità di soggetti pericolosi. Non è pertanto violato il principio di offensività, perché l'essere sottoposto a misura di prevenzione 3 personale non si pone come evenienza del tutto estranea al reato e non configura una "responsabilità penale d'autore", ma identifica una pericolosità specifica della condotta sanzionata. La pericolosità rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversità di disciplina rispetto all'ipotesi di guida senza patente di soggetti non colpiti da misure di prevenzione prevista dall'art. 116, comma 15, codice della strada. La scelta legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, è infatti coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti. Il che esclude, sotto il profilo della finalità rieducativa, anche il carattere sproporzionato del relativo trattamento sanzionatorio. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 27 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3775 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 27/09/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Lidia Giorgio, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2021, il Tribunale di Bari, all'esito di rito abbreviato, condannava ON CC alla pena di otto mesi di arresto, così determinata computando la diminuente per la scelta del ril:o. All'imputato era contestato il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. :159 del 2011, commesso il 24 aprile 2019 guidando senza patente un motociclo mentre egli era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. L'imputato proponeva gravame che la Corte di appello di Bari accoglieva solo parzialmente, con sentenza del 30 settembre 2022, riducendo la pena a mesi sei di arresto. 3. La difesa di ON CC ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. e lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, e 27, terzo comma, Cost.; all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. In primo luogo, la difesa sostiene che l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato non può fondarsi sulla mera circostanza che costui fosse sprovvisto della patente di guida, revocata a seguito dell'applicazione della misura di prevenzione speciale. In proposito, il ricorrente rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, d.lgs. n. 285 del :1992, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" alla revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione. Venuto meno il meccanismo automatico della revoca, occorre che il prefetto, tenuto conto del caso in concreto, verifichi l'opportunità della revoca della patente. In secondo luogo, la difesa, in linea subordinata, rilevato che la Sesta Sezione penale di questa Corte, con l'ordinanza n. 184 del 10 settembre 2021, e il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza n. 45 del 14 marzo 2022, hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. ;73 d.lgs. n. 159 del 2011, chiede che il presente processo venga sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale o che venga sollevata la medesima questione di legittimità 2 costituzionale. Il ricorrente nota che la norma incriminatrice è in contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto il disvalore del fatto si concretizzerebbe nel mero status del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Presenta profili di inammissibilità il primo profilo del ricorso, in base al quale il reato non sarebbe configurabile perché la patente di ON CC sarebbe stata revocata dall'autorità amministrativa a causa della sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione, e la revoca sarebbe contrastante con la lettura dell'art. 120, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 conseguente alla sentenza n. 99 del 2020 della Corte costituzionale. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bís disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lqs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, il quale si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897, del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01.). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, a fronte delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, dalle quali emerge che ON CC era semplicemente privo della patente di guida quanto venne controllato, la censura muove dal presupposte che costui avesse precedentemente la patente e ne avesse subito la revoca da parte dell'autorità amministrativa, ma non indica alcun atto del processo dal quale tale dato risulti. Il profilo di censura, quindi, non è congruente con i dati processuali. 2. Il secondo profilo del ricorso, con il quale si deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, è infondato. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 211 del 2022, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della norma citata, affermando che la fattispecie in argomento è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico rispetto a situazioni di pericolo derivanti dalla violazione di una regola - quella posta dall'art. 120 codice della strada - collegata alla necessità di limitare gli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità di soggetti pericolosi. Non è pertanto violato il principio di offensività, perché l'essere sottoposto a misura di prevenzione 3 personale non si pone come evenienza del tutto estranea al reato e non configura una "responsabilità penale d'autore", ma identifica una pericolosità specifica della condotta sanzionata. La pericolosità rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversità di disciplina rispetto all'ipotesi di guida senza patente di soggetti non colpiti da misure di prevenzione prevista dall'art. 116, comma 15, codice della strada. La scelta legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, è infatti coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti. Il che esclude, sotto il profilo della finalità rieducativa, anche il carattere sproporzionato del relativo trattamento sanzionatorio. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 27 settembre 2023.