TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/09/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3821/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3821/2021 promossa da:
, assistita dall'avv. ORECCHIO GIUSEPPE, ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Via Giardinieri,55 89831 Soriano Calabro Italia
ATTRICE contro
, assistito dall'avv. PERCACCIUOLO DANIELE , ed elettivamente domiciliato in VIA _1
VIA ALIMENA, N. 61 (STUDIO LEG. URSO) 87100 COSENZA
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie e che, con riferimento allo svolgimento del processo può richiamarsi quanto riportato nella sentenza n. 468/2024 resa e pubblicata dal Tribunale in data 27.02.2024 con cui veniva dichiarata la responsabilità della convenuta in merito al sinistro occorso in data 22/09/2019 da _1 [...]
, marito dell'attrice, allorquando si trovava alla guida dell'autovettura Peugeot 308, tg. Pt_2
FR318RW, di proprietà della , allorquando, alle ore 7.00, mentre stavano percorrendo la Pt_1
A3 SA-RC direzione Nord, giunti nei pressi dello svincolo per Rogliano, al Km 264+600 circa, in agro di Dipignano, improvvisamente impattava con la parte anteriore dell'automobile contro un animale randagio.
1. Contestualmente al deposito della sentenza affermante la responsabilità, il precedente Giudice istruttore rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza disponendo CTU finalizzata alla quantificazione del danno patrimoniale sofferto dall'attrice.
In data 12.03.2025 il CTU ing. depositava il suo elaborato. Persona_1 pagina 1 di 3 La decisione della causa veniva quindi delegata allo scrivente magistrato che la tratteneva in decisione all'udienza del 22.05.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. In ragione del portato della sentenza resa in merito alla responsabilità del sinistro, ovviamente, residua esclusivamente la verifica della eventuale sussistenza di danni, della riconducibilità degli stessi al sinistro e la successiva quantificazione.
In ordine ai danni, si rileva innanzitutto che non risulta contestata l'esistenza di danni materiali alla autovettura e la loro riconducibilità all'impatto con il cane (danni del resto visibili nella documentazione fotografica in atti e richiamati anche nel verbale di intervento della Polizia Stradale in cui si dà atto della presenza di peli di animale sulle parti danneggiate) così potendosi con certezza affermare la sussistenza del nesso di causalità.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, il C.T.U. nominato in corso di causa, ing. Per_1
ha indicato tutte le parti danneggiate necessitanti di sostituzione e/o di riparazione indicando
[...] anche i relativi prezzi (cfr. tabella a pag. 9), specificando che “Gli importi ed i tempi sopra descritti sono stati rilevati dai Listini e Tempari dell' A.N.I.A. in vigore alla data di incarico. Il tempo di
Verniciatura (15.38 ore) è comprensivo delle eventuali maggiorazioni per tipo di verniciatura, supplemento finitura e tempo aggiuntivo” quantificando il totale del danno in Euro 8.150,63. Ha inoltre quantificato un periodo di 8 giorni di fermo tecnico.
Le conclusioni del CTU sono state contestate dal CTP della parte convenuta, contestazioni oggetto di valutazione da parte dell'Ing. che, nel rispondere alle osservazioni ricevute, ha poi replicato Per_1 confermando sia le singole voci di danno riconosciute che il totale.
Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la consulente tecnica sulla base di un attento esame della documentazione in atti e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia e immuni da vizi logico-giuridici.
3. Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. va riconosciuta all'attrice a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma di 8.150,63, non risultando documentato alcun esborso per il trasporto con carroattrezzi (il documento in atti è una mera presa in carico al momento del sinistro) o tanto meno per il reperimento o uso di veicoli sostitutivi.
La S.C. ha infatti specificato che “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (cfr. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 32946 del 17/12/2024 -Rv. 673460 - 01).
4. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”, computabili, presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, a mezzo di equa determinazione ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad esempio, titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo similare al tasso legale ritiene il Tribunale che gli interessi possano essere liquidati nella detta misura.
Infine, sulle somme finali liquidate sopra spetteranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma pagina 2 di 3 convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. 55/2014 e sul valore effettivamente riconosciuto, con pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Orecchio, dichiaratosi antistatario.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi tra quelli minimi e quelli medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al valore riconosciuto - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi e € 3809,00 (€ 690,00 per fase di studio, € 583,00 per fase introduttiva, €1.260,00 per fase istruttoria ed € 1.276,00 per fase decisoria) per competenze difensive oltre rimb. forf, iva e cap come per legge.
5.1 Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE le domande proposte e per l'effetto condanna al pagamento in favore _1 dell'attrice della somma di 8.150,63 euro oltre interessi come da Parte_1 parte motiva;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate dall'attrice _1
, che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 3809,00 per Parte_1 competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. ORECCHIO GIUSEPPE.
Cosenza, 22/09/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3821/2021 promossa da:
, assistita dall'avv. ORECCHIO GIUSEPPE, ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Via Giardinieri,55 89831 Soriano Calabro Italia
ATTRICE contro
, assistito dall'avv. PERCACCIUOLO DANIELE , ed elettivamente domiciliato in VIA _1
VIA ALIMENA, N. 61 (STUDIO LEG. URSO) 87100 COSENZA
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie e che, con riferimento allo svolgimento del processo può richiamarsi quanto riportato nella sentenza n. 468/2024 resa e pubblicata dal Tribunale in data 27.02.2024 con cui veniva dichiarata la responsabilità della convenuta in merito al sinistro occorso in data 22/09/2019 da _1 [...]
, marito dell'attrice, allorquando si trovava alla guida dell'autovettura Peugeot 308, tg. Pt_2
FR318RW, di proprietà della , allorquando, alle ore 7.00, mentre stavano percorrendo la Pt_1
A3 SA-RC direzione Nord, giunti nei pressi dello svincolo per Rogliano, al Km 264+600 circa, in agro di Dipignano, improvvisamente impattava con la parte anteriore dell'automobile contro un animale randagio.
1. Contestualmente al deposito della sentenza affermante la responsabilità, il precedente Giudice istruttore rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza disponendo CTU finalizzata alla quantificazione del danno patrimoniale sofferto dall'attrice.
In data 12.03.2025 il CTU ing. depositava il suo elaborato. Persona_1 pagina 1 di 3 La decisione della causa veniva quindi delegata allo scrivente magistrato che la tratteneva in decisione all'udienza del 22.05.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. In ragione del portato della sentenza resa in merito alla responsabilità del sinistro, ovviamente, residua esclusivamente la verifica della eventuale sussistenza di danni, della riconducibilità degli stessi al sinistro e la successiva quantificazione.
In ordine ai danni, si rileva innanzitutto che non risulta contestata l'esistenza di danni materiali alla autovettura e la loro riconducibilità all'impatto con il cane (danni del resto visibili nella documentazione fotografica in atti e richiamati anche nel verbale di intervento della Polizia Stradale in cui si dà atto della presenza di peli di animale sulle parti danneggiate) così potendosi con certezza affermare la sussistenza del nesso di causalità.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, il C.T.U. nominato in corso di causa, ing. Per_1
ha indicato tutte le parti danneggiate necessitanti di sostituzione e/o di riparazione indicando
[...] anche i relativi prezzi (cfr. tabella a pag. 9), specificando che “Gli importi ed i tempi sopra descritti sono stati rilevati dai Listini e Tempari dell' A.N.I.A. in vigore alla data di incarico. Il tempo di
Verniciatura (15.38 ore) è comprensivo delle eventuali maggiorazioni per tipo di verniciatura, supplemento finitura e tempo aggiuntivo” quantificando il totale del danno in Euro 8.150,63. Ha inoltre quantificato un periodo di 8 giorni di fermo tecnico.
Le conclusioni del CTU sono state contestate dal CTP della parte convenuta, contestazioni oggetto di valutazione da parte dell'Ing. che, nel rispondere alle osservazioni ricevute, ha poi replicato Per_1 confermando sia le singole voci di danno riconosciute che il totale.
Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la consulente tecnica sulla base di un attento esame della documentazione in atti e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia e immuni da vizi logico-giuridici.
3. Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. va riconosciuta all'attrice a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma di 8.150,63, non risultando documentato alcun esborso per il trasporto con carroattrezzi (il documento in atti è una mera presa in carico al momento del sinistro) o tanto meno per il reperimento o uso di veicoli sostitutivi.
La S.C. ha infatti specificato che “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (cfr. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 32946 del 17/12/2024 -Rv. 673460 - 01).
4. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”, computabili, presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, a mezzo di equa determinazione ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad esempio, titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo similare al tasso legale ritiene il Tribunale che gli interessi possano essere liquidati nella detta misura.
Infine, sulle somme finali liquidate sopra spetteranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma pagina 2 di 3 convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. 55/2014 e sul valore effettivamente riconosciuto, con pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Orecchio, dichiaratosi antistatario.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi tra quelli minimi e quelli medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al valore riconosciuto - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi e € 3809,00 (€ 690,00 per fase di studio, € 583,00 per fase introduttiva, €1.260,00 per fase istruttoria ed € 1.276,00 per fase decisoria) per competenze difensive oltre rimb. forf, iva e cap come per legge.
5.1 Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE le domande proposte e per l'effetto condanna al pagamento in favore _1 dell'attrice della somma di 8.150,63 euro oltre interessi come da Parte_1 parte motiva;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate dall'attrice _1
, che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 3809,00 per Parte_1 competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. ORECCHIO GIUSEPPE.
Cosenza, 22/09/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 3 di 3