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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
IO OV, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1852/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Leg Rap Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00018/2024 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 Srl, in persona del proprio lrpt sig.ra Rappresentante_1, impugnava l'Intimazione di pagamento n° TDYIPRD00018/2024 per l'anno d'imposta 2009, notificata il 11.03.2024, recante una pretesa impositiva per complessive euro 106.820,27 comprensivo di sanzioni ed interessi. A sostegno della propria difesa, assumeva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto, a suo dire, emesso in violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 25 comma 1 lettera c) del dpr n.602 del 1973 e dell'articolo 29 comma 1 lettera e) del dl n.78 del 2010. Chiedeva quindi, all'ill.mo Giudice adito, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Sostiene la Società ricorrente che l'atto impugnato sarebbe da considerarsi nullo e/o, comunque, privo di effetti, in quanto emesso solo dopo lo spirare del termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, giusto il disposto dell' 25 comma 1 lettera c) del D.P.R.
N. 602 del 1973, poiché l'accertamento primario è divenuto definitivo per mancanza di opposizione in data 04 Aprile 2017, giusta Sentenza n. 798/01/17 della CTP di Catanzaro depositata in data 06
Novembre 2017.
Orbene, l'intimazione per cui è causa, infatti, nasce dall' Avviso di Accertamento SDC
TDY03T201759-2013 (2009) che la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato con ricorso N.R.G. 000971/2014 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro. Come previsto dell'art. 15
DPR 602/73 e art. 29 comma 1) del DL 78/2010, l'Amministrazione ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'accertamento per 1/3 della somma dovuta con relativi interessi (cfr. all. 1 controdeduzioni di parte resistente).
Con sentenza n° 924/01/15, depositata il 23/03/2015, Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, così disponeva “La Commissione, definitivamente decidendo;
Rigetta i ricorsi riuniti, e, per l'effetto, conferma gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in complessivi € 400,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 68, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 l'Ufficio inviava l'Intimazione di pagamento TDYIPPN00066/2015 notificata il 17.12.2015 (cfr. all. 2 controdeduzioni di parte resistente).
L'odierna Società ricorrente proponeva appello avverso la predetta decisione con ricorso iscritto al NRG n. 2559/2015 e, all'esito, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n.
798/01/2017 depositata in data 04/04/2017, così decideva: “… La Commissione...(omissis)...dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate. Accerta, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.. …” (cfr. all. 3 controdeduzioni di parte resistente).
Divenuta definitiva la sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 68, art. 1 lett. c) del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, che dispone “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado”, parte resistente inviava l'Intimazione di pagamento oggi impugnata, onde recuperare il credito erariale residuo.
Ne consegue che la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata costituisce il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo erariale iniziata con l'iscrizione del primo terzo al momento dell'impugnazione dell'Avviso di Accertamento.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in €.
1.065,00 , oltre accessori come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
IO OV, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1852/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Leg Rap Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00018/2024 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 Srl, in persona del proprio lrpt sig.ra Rappresentante_1, impugnava l'Intimazione di pagamento n° TDYIPRD00018/2024 per l'anno d'imposta 2009, notificata il 11.03.2024, recante una pretesa impositiva per complessive euro 106.820,27 comprensivo di sanzioni ed interessi. A sostegno della propria difesa, assumeva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto, a suo dire, emesso in violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 25 comma 1 lettera c) del dpr n.602 del 1973 e dell'articolo 29 comma 1 lettera e) del dl n.78 del 2010. Chiedeva quindi, all'ill.mo Giudice adito, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Sostiene la Società ricorrente che l'atto impugnato sarebbe da considerarsi nullo e/o, comunque, privo di effetti, in quanto emesso solo dopo lo spirare del termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, giusto il disposto dell' 25 comma 1 lettera c) del D.P.R.
N. 602 del 1973, poiché l'accertamento primario è divenuto definitivo per mancanza di opposizione in data 04 Aprile 2017, giusta Sentenza n. 798/01/17 della CTP di Catanzaro depositata in data 06
Novembre 2017.
Orbene, l'intimazione per cui è causa, infatti, nasce dall' Avviso di Accertamento SDC
TDY03T201759-2013 (2009) che la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato con ricorso N.R.G. 000971/2014 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro. Come previsto dell'art. 15
DPR 602/73 e art. 29 comma 1) del DL 78/2010, l'Amministrazione ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'accertamento per 1/3 della somma dovuta con relativi interessi (cfr. all. 1 controdeduzioni di parte resistente).
Con sentenza n° 924/01/15, depositata il 23/03/2015, Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, così disponeva “La Commissione, definitivamente decidendo;
Rigetta i ricorsi riuniti, e, per l'effetto, conferma gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in complessivi € 400,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 68, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 l'Ufficio inviava l'Intimazione di pagamento TDYIPPN00066/2015 notificata il 17.12.2015 (cfr. all. 2 controdeduzioni di parte resistente).
L'odierna Società ricorrente proponeva appello avverso la predetta decisione con ricorso iscritto al NRG n. 2559/2015 e, all'esito, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n.
798/01/2017 depositata in data 04/04/2017, così decideva: “… La Commissione...(omissis)...dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate. Accerta, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.. …” (cfr. all. 3 controdeduzioni di parte resistente).
Divenuta definitiva la sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 68, art. 1 lett. c) del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, che dispone “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado”, parte resistente inviava l'Intimazione di pagamento oggi impugnata, onde recuperare il credito erariale residuo.
Ne consegue che la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata costituisce il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo erariale iniziata con l'iscrizione del primo terzo al momento dell'impugnazione dell'Avviso di Accertamento.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in €.
1.065,00 , oltre accessori come per legge.