Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 404
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per emissione oltre i termini di legge

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento impugnata sia il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo erariale, iniziata con l'iscrizione al ruolo di una parte del debito a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento. Pertanto, la notifica dell'intimazione è avvenuta nel rispetto dei termini di legge.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 404
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 404
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo