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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/09/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 73\2022 R.G. avente ad oggetto: danni a cose, e vertente
T R A
(cf.\p.i. : ) Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall' avv. VENTURINI FABIO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
1. (cf\piva: ) rapp.ta e difesa dall' CP_1 P.IVA_2 avv.to FRATICELLI MASSIMILIANO, giusta procura in atti;
2. CP_2
-Convenuti-
conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate, innanzi al precedente G.I., per l'udienza del 20.12.2024, comparse conclusionali e memorie di Nr. 72\2022 R.G.
replica già depositate e richiamate all'udienza di rimessione in decisione dell'undici settembre 2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
L'attrice chiede il risarcimento dei danni causati, alla porta tagliafuoco, di sua proprietà, del parcheggio dell'Ospedale di
Macerata, gestito dalla in data Controparte_3
2.8.2013 alle ore 11.00 circa dal veicolo Fiat Ducato tg.BY375K di proprietà e condotto da , sprovvisto di copertura CP_2 assicurativa.
Convenuti in giudizio sono sia la conducente e proprietaria del veicolo che , quale impresa designata dal Fondo Garanzie per le CP_1
Vittime della Strada.
Il presente giudizio è stato incardinato a seguito dell'ordinanza
27129\21 con cui la Cassazione ha cassato la sentenza 1150\2018 del Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, che ha rigettato l'appello interposto dalla avverso la sentenza Controparte_3
255\2016 con cui il Giudice di Pace aveva a sua volta respinto la domanda risarcitoria della citata società.
Cassando la sentenza d'appello 1150\2018 gli atti sono stati rimessi al tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Il giudizio è stato ritualmente e tempestivamente riassunto dalla
[...]
. All'udienza 9.6.2022 è stata dichiarata la Controparte_3 contumacia di CP_2
----- -----
2 Nr. 72\2022 R.G.
Con la sentenza cassata il tribunale, pur riconoscendo la responsabilità della ha respinto la domanda risarcitoria per omessa CP_2 prova dell'ammontare del danno lamentato ritenendo a tal fine insufficiente il preventivo di spesa prodotto dall'attrice.
Questo il punto cassato su cui ci si deve pronunciare in questa sede.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale sollevata da va detto che non CP_1 costituisce eccezione in senso stretto da sollevare, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione 20 giorni prima della prima udienza di comparizione, ma mera difesa, proponibile anche con una costituzione tardiva.
L'eccezione è però infondata in quanto, a riprova della scopertura assicurativa del mezzo danneggiante, l'attrice ha prodotto la dichiarazione del Responsabile del Servizio Centro di Informazione Italiano CONSAP -Direzione Fondi di Garanzia (v. doc. 5 allegato alla memoria del 22.9.2015 depositata nel giudizio di primo grado innanzi al GdP ) che dal gennaio 2013 è il soggetto preposto a fornire tali informazioni, da cui risulta che dalle ricerche effettuate non si è indentificato l'assicuratore del veicolo con TGBY375K e ciò legittima la citazione in giudizio dell'impresa designata dal Fondo Garanzie per le Vittime della Strada.
Ritenuta l'esclusiva responsabilità della la CP_2 questione controversa concerna esclusivamente il quantum debeatur, considerato che un danno alla porta il furgone l'ha procurato come appare in maniera incontrovertibile dalle fotografie prodotte sia dall'attrice (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado) che dalla convenuta (cfr. doc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado e CP_1 relativa consulenza tecnica).
L'attrice ha fornito anche un idoneo elemento fattuale di quantificazione del danno rappresentato dal preventivo di spese redatto dalla “Anticendio NO snc (cfr. doc. nr. 4 del fascicolo di primo grado) confermato dal teste all'udienza del Testimone_1
17.11.2015.
3 Nr. 72\2022 R.G.
La Compagnia convenuta non ha contestato il costo preventivato per la sostituzione della porta ma ha sostenuto che la porta oggetto di lite non necessita di sostituzione, ben potendo essere riparata con la sola sostituzione dei montanti, richiamato al tal fine la perizia tecnica dello Studio Alfa e le allegate fotografie.
In realtà, la scarna perizia a firma dell'ing. perito della Per_1 società Alfa SpA, incaricata da , non dice che è sufficiente la CP_1 sola riparazione dei montanti ritenendo invece sufficiente la sostituzione di una sola anta della porta, per cui è lo stesso perito della compagnina che attesta l'impossibilità di una semplice riparazione.
Leggendo il più analitico e completo preventivo della Antincendio
NO snc emerge che la porta antincendio, a due ante, risulta
“pesantemente danneggiata” sia sul profilo dell'anta secondaria, che sulla parte alta del telaio, con rispettivo tamponamento per cui la
“riparazione non è possibile in quanto non si riuscirebbe a garantire un'ottima tenuta stagna”.
Conclusione assolutamente logica e condivisibile posto che la principale funzione della porta in questione non è quella di consentire il transito delle persone ma quella di svolgere una efficace funzione tagliafuoco;
funzione pregiudicata dai danni arrecati dal furgone della e non certo elisi dall'intervento tampone indicato da CP_2 teste Tes_1
Il teste peraltro, non ha negato dette circostanze ma Testimone_1 ha solo precisato che la sostituzione non è stata fatta in quanto “la porta è stata messa in sicurezza fissandola al muro”.
Passando alla quantificazione, l'importo indicato per la sostituzione nel preventivo della Antincendio NO snc, appare congruo, considerato il lavoro occorrente ed il tipo di materiali da impiegare, tenuto conto anche del fatto che sul punto specifico nessuno rilievo è stato fatto dalla compagnia convenuta.
La somma da riconoscere a titolo di risarcimento danni ammonta pertanto ad euro 19.500.00, oltre IVA, se dovuta, interessi al taso
4 Nr. 72\2022 R.G.
legale e rivalutazione il tutto entro la competenza di valoredell'adito
Giudice di Pace che, nel 2014, epoca della notifica della citazione in primo grado, era, per cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti fino a 20.000 €.
Al pagamento sono tenuti, in solido, , quale compagnia CP_1 assicuratrice e impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e proprietaria e conduttrice del veicolo Per_2 danneggiante.
Le spese di lite dei giudizi, compreso il presente, seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata, tenuto conto dei minimi di fase (per semplicità delle questioni in fatto e diritto della vicenda): giudizio di primo grado, euro 270,00 per spese ed euro 1046,00 per compensi;
giudizio di appello euro 320,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi;
giudizio di cassazione euro 670,00 per spese ed euro 1541,00 per compensi;
giudizio di rinvio euro 320,00 per spese ed euro 1.700,00 per compenti;
il tutto oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
infine, deve restituire la somma la somma versata a titolo di CP_4 rimborso spese di lite per il primo e secondo grado, pari ad euro
4.594,86.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza nr. 255\2016 del Giudice di Pace di Macerata, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda della
[...]
e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] Per_2 dell'attrice della somma di euro 19.500,00 oltre IVA, se dovuta, interessi moratori al tasso legale e rivalutazione, il tutto entro e non oltre la competenza per valore di euro 20.000 del Giudice di Pace.
5 Nr. 72\2022 R.G.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dei seguenti giudizi: giudizio di primo grado, euro 270,00 per spese ed euro 1046,00 per compensi;
giudizio di appello euro 320,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi;
giudizio di cassazione euro 670,00 per spese ed euro 1541,00 per compensi;
giudizio di rinvio euro 320,00 per spese ed euro 1.700,00 per compenti;
il tutto oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Condanna a restituire all'attrice la somma versata a titolo CP_1 di rimborso spese di lite per il primo e secondo grado, pari ad euro
4.594,86.
Così deciso in Macerata, il 18/09/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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