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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 728/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniela Cinà, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nata in [...], OS UZ, il 5/1/1991, non rappresentata né difesa;
CP_1
– resistente contumace –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/3/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande di parte ricorrente.
Con ricorso depositato il 18/1/2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , ad VI IL (PA) il 28/6/2012, in CP_1
costanza del quale è nata la figlia (il 3/9/2015), ha dedotto che: la crisi coniugale è Per_1 riconducibile alla moglie, la quale ha intrattenuto diverse relazioni extraconiugali in
1 costanza del matrimonio;
che, dopo la cessazione della convivenza, avvenuta il 7/9/2015, la resistente si è trasferita a Cisterna di Latina portando con sé la figlia minore e che lì convive con un altro uomo;
che la resistente ha ammesso che la minore sarebbe Per_1
figlia, non già del ricorrente, bensì di un altro uomo, tale Di e che, per tale Controparte_2
motivo, non ha mai chiesto al ricorrente alcun contributo al mantenimento;
di aver intenzione di promuovere azione di disconoscimento della paternità; di essere privo di occupazione lavorativa e di essere supportato economicamente dal padre e dalla compagna;
che la moglie, invece, riceve aiuto economico dal compagno.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale e l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, senza nulla disporre in ordine all'assegno di Per_1 mantenimento per la minore stessa, riservandosi di proporre autonomo giudizio per il disconoscimento della paternità.
, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza del 25/10/2022, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, è stata sentita la sola parte ricorrente, e, con ordinanza del 27/10/2022, il Presidente f.f. ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali ha: autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente;
disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con ordinanza del 17/12/2023, il Giudice istruttore ha poi conferito incarico ai Servizi
Sociali del Comune di Cisterna di Latina di svolgere un'indagine sociale sulla minore
. Per_1
Pervenuta la relazione da parte dei Servizi incaricati, il Giudice istruttore, con ordinanza dell'11/6/2024, essendo emerso che entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, in forza di provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Roma del 13/6-13/7/2023, e che la minore è stata affidata ai nonni materni, con nomina del nonno materno quale tutore, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, ha revocato l'affidamento esclusivo della minore alla madre ed ha confermato l'affidamento della minore ai nonni materni. Per_1
Proseguito il giudizio nella contumacia della resistente, scaduto il termine del 10/3/2025,
2 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Già prima della instaurazione del presente giudizio, invero, le parti avevano cessato di convivere. Tale circostanza, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono, pertanto, i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
3. Sul regime di affidamento della figlia minore.
In relazione all'affidamento della minore , a fronte della domanda iniziale, Per_1
articolata dal ricorrente, di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con riserva di proporre autonomo giudizio per il disconoscimento della propria paternità, nel corso del giudizio, come già accennato, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali del
Comune di Cisterna di Latina di svolgere un'indagine sulle condizioni di vita della minore
. Per_1
Ebbene, dalla produzione documentale inoltrata dai Servizi incaricati, è emerso che presso il Tribunale per i Minorenni di Roma è stato instaurato un giudizio iscritto al n.
10002316/2017 a tutela della minore (e del fratello , nato dalla relazione Persona_2
sentimentale intrattenuta dalla madre con un altro uomo), nel corso del quale sono state attentamente valutate ed accertate le capacità genitoriali di entrambe le parti. In particolare,
è emerso il grave disinteresse di nei confronti della figlia, concretizzatosi Parte_1
nell'assenza di qualsiasi forma di contatto con la bambina e nella mancanza del desiderio di ricostruire con lei un rapporto affettivo. In merito alla madre, poi, è emersa l'assoluta incapacità della stessa di provvedere perfino ai bisogni primari della bambina, nonostante gli interventi di sostegno attivati nei suoi confronti, verso i quali la stessa ha mostrato un atteggiamento di chiusura.
In ragione di tali accertamenti, come già accennato, con provvedimento del predetto
Tribunale per i Minorenni del 13/6-13/7/2023, entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti della piccola e la stessa è stata Per_1
3 affidata ai nonni materni, risultati, invece, idonei a prendersene cura sotto ogni aspetto.
Tale regime di affidamento va senz'altro confermato, così come già disposto dal Giudice istruttore con ordinanza dell'11/6/2024.
Va, inoltre, disposta la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e vigilanza da parte dei
Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina, territorialmente competenti, per la durata di un anno, con onere di trasmettere relazione al Giudice tutelare con cadenza trimestrale e di rendere edotto il tutore della minore della pronuncia della presente sentenza.
4. Contributo al mantenimento della prole.
In relazione al mantenimento della prole va osservato, invece, che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis
c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ebbene, in merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di non Parte_1
svolgere attività lavorativa e, a fondamento di quanto esposto, ha prodotto soltanto la dichiarazione ISEE del 2020, da cui emerge un indicatore economico di € 1.364,88 (v. all. prodotto con il ricorso introduttivo). Inoltre, il ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di integrazione della documentazione reddituale di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del
17/12/2023.
4 Quanto, invece, a , stante la di lei contumacia, non si conosce la relativa CP_1
attuale condizione economica o reddituale.
Orbene, considerato che ogni genitore deve concorrere al mantenimento del figlio al fine di garantire almeno il minimo vitale, a prescindere dai propri redditi, e che tale obbligo costituisce espressione del generale dovere di assicurare al figlio minorenne (ed a quello maggiorenne, ove non indipendente) i mezzi di sussistenza utili per la sopravvivenza e non viene meno (per il figlio minore) per effetto della decadenza dalla responsabilità genitoriale, va posto d'ufficio a carico di e di l'obbligo di corrispondere la Parte_1 CP_1
somma di € 150,00 ciascuno in favore dei nonni affidatari, e Controparte_3 CP_4
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , entro il
[...] Per_1 giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese extra assegno sostenute nell'interesse della stessa, che devono essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di
Palermo in data 2 luglio 2019.
L'assegno unico per la minore va, infine, corrisposto interamente in favore dei nonni collocatari.
5. Le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia della resistente – devono essere lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente , CP_1 definitivamente pronunziando, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22/4/1984, e , nata a [...] il [...], di cui al CP_1
matrimonio concordatario celebrato ad VI IL (PA) il 28/6/2012, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno
2012;
• conferma l'affidamento della minore (nata a [...] il [...]) Persona_3
ai nonni materni, e;
Controparte_3 Controparte_4
• dispone la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e vigilanza da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Cisterna di Latina, territorialmente competenti, per la durata di un anno, con onere di trasmettere relazione al Giudice tutelare con cadenza
5 trimestrale e di rendere edotto il tutore della minore della pronuncia della presente sentenza;
• pone d'ufficio a carico di e l'obbligo di corrispondere la Parte_1 CP_1 somma di € 150,00 ciascuno in favore di e , a titolo Controparte_3 Controparte_4
di contributo al mantenimento ordinario della figlia , entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese extra assegno sostenute nell'interesse della stessa, che devono essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019;
• dispone la percezione dell'intero assegno unico per la minore in favore dei nonni collocatari;
• lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 728/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniela Cinà, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nata in [...], OS UZ, il 5/1/1991, non rappresentata né difesa;
CP_1
– resistente contumace –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/3/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande di parte ricorrente.
Con ricorso depositato il 18/1/2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , ad VI IL (PA) il 28/6/2012, in CP_1
costanza del quale è nata la figlia (il 3/9/2015), ha dedotto che: la crisi coniugale è Per_1 riconducibile alla moglie, la quale ha intrattenuto diverse relazioni extraconiugali in
1 costanza del matrimonio;
che, dopo la cessazione della convivenza, avvenuta il 7/9/2015, la resistente si è trasferita a Cisterna di Latina portando con sé la figlia minore e che lì convive con un altro uomo;
che la resistente ha ammesso che la minore sarebbe Per_1
figlia, non già del ricorrente, bensì di un altro uomo, tale Di e che, per tale Controparte_2
motivo, non ha mai chiesto al ricorrente alcun contributo al mantenimento;
di aver intenzione di promuovere azione di disconoscimento della paternità; di essere privo di occupazione lavorativa e di essere supportato economicamente dal padre e dalla compagna;
che la moglie, invece, riceve aiuto economico dal compagno.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale e l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, senza nulla disporre in ordine all'assegno di Per_1 mantenimento per la minore stessa, riservandosi di proporre autonomo giudizio per il disconoscimento della paternità.
, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza del 25/10/2022, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, è stata sentita la sola parte ricorrente, e, con ordinanza del 27/10/2022, il Presidente f.f. ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali ha: autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente;
disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con ordinanza del 17/12/2023, il Giudice istruttore ha poi conferito incarico ai Servizi
Sociali del Comune di Cisterna di Latina di svolgere un'indagine sociale sulla minore
. Per_1
Pervenuta la relazione da parte dei Servizi incaricati, il Giudice istruttore, con ordinanza dell'11/6/2024, essendo emerso che entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, in forza di provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Roma del 13/6-13/7/2023, e che la minore è stata affidata ai nonni materni, con nomina del nonno materno quale tutore, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, ha revocato l'affidamento esclusivo della minore alla madre ed ha confermato l'affidamento della minore ai nonni materni. Per_1
Proseguito il giudizio nella contumacia della resistente, scaduto il termine del 10/3/2025,
2 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Già prima della instaurazione del presente giudizio, invero, le parti avevano cessato di convivere. Tale circostanza, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono, pertanto, i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
3. Sul regime di affidamento della figlia minore.
In relazione all'affidamento della minore , a fronte della domanda iniziale, Per_1
articolata dal ricorrente, di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con riserva di proporre autonomo giudizio per il disconoscimento della propria paternità, nel corso del giudizio, come già accennato, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali del
Comune di Cisterna di Latina di svolgere un'indagine sulle condizioni di vita della minore
. Per_1
Ebbene, dalla produzione documentale inoltrata dai Servizi incaricati, è emerso che presso il Tribunale per i Minorenni di Roma è stato instaurato un giudizio iscritto al n.
10002316/2017 a tutela della minore (e del fratello , nato dalla relazione Persona_2
sentimentale intrattenuta dalla madre con un altro uomo), nel corso del quale sono state attentamente valutate ed accertate le capacità genitoriali di entrambe le parti. In particolare,
è emerso il grave disinteresse di nei confronti della figlia, concretizzatosi Parte_1
nell'assenza di qualsiasi forma di contatto con la bambina e nella mancanza del desiderio di ricostruire con lei un rapporto affettivo. In merito alla madre, poi, è emersa l'assoluta incapacità della stessa di provvedere perfino ai bisogni primari della bambina, nonostante gli interventi di sostegno attivati nei suoi confronti, verso i quali la stessa ha mostrato un atteggiamento di chiusura.
In ragione di tali accertamenti, come già accennato, con provvedimento del predetto
Tribunale per i Minorenni del 13/6-13/7/2023, entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti della piccola e la stessa è stata Per_1
3 affidata ai nonni materni, risultati, invece, idonei a prendersene cura sotto ogni aspetto.
Tale regime di affidamento va senz'altro confermato, così come già disposto dal Giudice istruttore con ordinanza dell'11/6/2024.
Va, inoltre, disposta la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e vigilanza da parte dei
Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina, territorialmente competenti, per la durata di un anno, con onere di trasmettere relazione al Giudice tutelare con cadenza trimestrale e di rendere edotto il tutore della minore della pronuncia della presente sentenza.
4. Contributo al mantenimento della prole.
In relazione al mantenimento della prole va osservato, invece, che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis
c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ebbene, in merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di non Parte_1
svolgere attività lavorativa e, a fondamento di quanto esposto, ha prodotto soltanto la dichiarazione ISEE del 2020, da cui emerge un indicatore economico di € 1.364,88 (v. all. prodotto con il ricorso introduttivo). Inoltre, il ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di integrazione della documentazione reddituale di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del
17/12/2023.
4 Quanto, invece, a , stante la di lei contumacia, non si conosce la relativa CP_1
attuale condizione economica o reddituale.
Orbene, considerato che ogni genitore deve concorrere al mantenimento del figlio al fine di garantire almeno il minimo vitale, a prescindere dai propri redditi, e che tale obbligo costituisce espressione del generale dovere di assicurare al figlio minorenne (ed a quello maggiorenne, ove non indipendente) i mezzi di sussistenza utili per la sopravvivenza e non viene meno (per il figlio minore) per effetto della decadenza dalla responsabilità genitoriale, va posto d'ufficio a carico di e di l'obbligo di corrispondere la Parte_1 CP_1
somma di € 150,00 ciascuno in favore dei nonni affidatari, e Controparte_3 CP_4
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , entro il
[...] Per_1 giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese extra assegno sostenute nell'interesse della stessa, che devono essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di
Palermo in data 2 luglio 2019.
L'assegno unico per la minore va, infine, corrisposto interamente in favore dei nonni collocatari.
5. Le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia della resistente – devono essere lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente , CP_1 definitivamente pronunziando, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22/4/1984, e , nata a [...] il [...], di cui al CP_1
matrimonio concordatario celebrato ad VI IL (PA) il 28/6/2012, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno
2012;
• conferma l'affidamento della minore (nata a [...] il [...]) Persona_3
ai nonni materni, e;
Controparte_3 Controparte_4
• dispone la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e vigilanza da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Cisterna di Latina, territorialmente competenti, per la durata di un anno, con onere di trasmettere relazione al Giudice tutelare con cadenza
5 trimestrale e di rendere edotto il tutore della minore della pronuncia della presente sentenza;
• pone d'ufficio a carico di e l'obbligo di corrispondere la Parte_1 CP_1 somma di € 150,00 ciascuno in favore di e , a titolo Controparte_3 Controparte_4
di contributo al mantenimento ordinario della figlia , entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese extra assegno sostenute nell'interesse della stessa, che devono essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019;
• dispone la percezione dell'intero assegno unico per la minore in favore dei nonni collocatari;
• lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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