Art. 15.
E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte. ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 2 febbraio 1960, n. 35 ha disposto (con l'art. 2) che i termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dall' art. 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.
E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte. ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 2 febbraio 1960, n. 35 ha disposto (con l'art. 2) che i termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dall' art. 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.