Versione
18 luglio 1949
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8 marzo 1960
8 marzo 1960
Art. 15.
E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte. ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 2 febbraio 1960, n. 35 ha disposto (con l'art. 2) che i termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dall' art. 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.
E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte. ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 2 febbraio 1960, n. 35 ha disposto (con l'art. 2) che i termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dall' art. 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 28/03/1974 n. 461 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 28 marzo 1974 · 0.3780593
La Cassa Depositi e Prestiti indicata in oggetto ha chiesto a questo Ministero di conoscere quale regime fiscale torni applicabile, a partire dal 1 gennaio 1974, agli interessi erogabili ai propri depositanti, a seguito della entrata in vigore, da tale data, della riforma tributaria nel settore dele imposte dirette. Ritiene, in proposito, la predetta Cassa, che i redditi in parola siano riconducibili nella disciplina dell\'art. 26, commi 2 e 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la ritenuta alla fonte ivi prevista riveste funzione sostitutiva degli ordinari tributi e non rientrino, invece, nella sfera di applicazione "Le agevolazioni si applicano anche …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/1973, n. 3158Provvedimento: La disposizione contenuta nell'art 1 della legge 19 luglio 1961 n 659, la quale, nell'estendere le agevolazioni tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt 13,14,15 e 18 della legge 2 luglio 1949 n 408 e successive proroghe e modifiche, agli edifici contemplati nell'art 2, comma secondo, del RD 21 giugno 1938 n 10 94 (convertito in legge 5 gennaio 1939 n 35) - e cioe edifici scolastici, caserme,ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili - ha stabilito che tali agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici gia costruiti o in corso di costruzione, deve …Leggi di più...
- applicabilita nell'ipotesi di ampliamenti, ristrutturazioni, miglioramenti·
- benefici fiscali per scuole, caserme,ospedali et similia ex art 1 della legge n 659 del 1961·
- tributi erariali indiretti·
- edilizia·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)·
- imposta di registro