TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1583/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ST DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa ET CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1583/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Sassari, V.le Umberto n. 106/d, presso e nello studio dell'Avv. Isabella Castiglia (CF
) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 07/05/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori ed avranno come abitazione principale la casa della madre, attuale residenza familiare.
pagina 1 di 4 2) Le figlie minori staranno con il padre il martedì dall'orario di uscita di scuola sino alle ore 16.00. il giovedi dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00 e il sabato dall'orario di uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00.
3) Il padre accompagnerà a scuola le figlie tutti i giorni mentre la madre andrà a riprenderle per riportarle a casa.
4) Il padre e la madre si occuperanno, in accordo tra loro ed in base ai rispettivi impegni lavorativi, di accompagnare ed andare a riprendere le figlie nei luoghi ove hanno impegni sportivi, ludici o ricreativi
5) Riguardo le festività le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre durante le vacanze estive e tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra le parti.
6) Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per le figlie minori, un assegno di € 1.500,00 Pt_1
mensili entro il giorno 10 di ogni mese, comprensivo delle spese straordinarie e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) L'assegno unico erogato per le figlie minori sarà assegnato alla signora nella misura del Pt_2
100% ed il sig. la autorizza sin d'ora alla riscossione dell'intera somma senza necessità di Pt_1
ulteriori e separate autorizzazioni;
8) Nessun assegno di mantenimento è previsto fra i coniugi.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in SASSARI Parte_1 Parte_2
(SS) in data 02 giugno 2007 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di Sassari (SS) per l'anno 2007, Atto N. 95, Parte 2, Serie A dalla cui unione sono nate in Sassari le figlie il 19/12/2011, e , il 16/11/2015, entrambe minori di età. Persona_1 Persona_2
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 26/10/2021, pubblicato il 26/10/2021, RG 997/2021, n. 9546/2021.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di pagina 2 di 4 ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SASSARI (SS) in data 02/06/2007 tra , (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sassari, in Via dell'Arcivescovado n. 2/b e (C.F. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...], in S.P. Sassari Argentiera n. 64, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di SASSARI
(SS) Anno 2007, N. 95, Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
ST NA ET RT
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ST DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa ET CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1583/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Sassari, V.le Umberto n. 106/d, presso e nello studio dell'Avv. Isabella Castiglia (CF
) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 07/05/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori ed avranno come abitazione principale la casa della madre, attuale residenza familiare.
pagina 1 di 4 2) Le figlie minori staranno con il padre il martedì dall'orario di uscita di scuola sino alle ore 16.00. il giovedi dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00 e il sabato dall'orario di uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00.
3) Il padre accompagnerà a scuola le figlie tutti i giorni mentre la madre andrà a riprenderle per riportarle a casa.
4) Il padre e la madre si occuperanno, in accordo tra loro ed in base ai rispettivi impegni lavorativi, di accompagnare ed andare a riprendere le figlie nei luoghi ove hanno impegni sportivi, ludici o ricreativi
5) Riguardo le festività le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre durante le vacanze estive e tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra le parti.
6) Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per le figlie minori, un assegno di € 1.500,00 Pt_1
mensili entro il giorno 10 di ogni mese, comprensivo delle spese straordinarie e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) L'assegno unico erogato per le figlie minori sarà assegnato alla signora nella misura del Pt_2
100% ed il sig. la autorizza sin d'ora alla riscossione dell'intera somma senza necessità di Pt_1
ulteriori e separate autorizzazioni;
8) Nessun assegno di mantenimento è previsto fra i coniugi.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in SASSARI Parte_1 Parte_2
(SS) in data 02 giugno 2007 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di Sassari (SS) per l'anno 2007, Atto N. 95, Parte 2, Serie A dalla cui unione sono nate in Sassari le figlie il 19/12/2011, e , il 16/11/2015, entrambe minori di età. Persona_1 Persona_2
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 26/10/2021, pubblicato il 26/10/2021, RG 997/2021, n. 9546/2021.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di pagina 2 di 4 ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SASSARI (SS) in data 02/06/2007 tra , (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sassari, in Via dell'Arcivescovado n. 2/b e (C.F. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...], in S.P. Sassari Argentiera n. 64, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di SASSARI
(SS) Anno 2007, N. 95, Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
ST NA ET RT
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4