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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17807 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3598/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott. IU Di SA - Presidente
Dott. LA FA - Giudice rel.
Dott. ED Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3598 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Iacopini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
TO LO n. 19;
- opponente
E
con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (codice fiscale Controparte_2
P.IVA ) in persona della procuratrice, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlotta P.IVA_1
1 CA e MA NI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, Via
ED NI n. 52;
- opposta nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 29 maggio
2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Controparte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 19189/2021 emesso dal Tribunale, al fine di sentir: “a) in via preliminare, … revocare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di .. e, per l'effetto, annullare Controparte_2
e/o revocare il decreto ingiuntivo qui opposto;
c) nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità del contratto di fideiussione, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno esponente;
d) ancora nel merito, in subordine alla domanda sub c) che precede, accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza delle obbligazioni fideiussorie per intervenuta scadenza dell'obbligazione principale garantita, revocare
e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
e) in via ulteriormente subordinata, per le ragioni illustrate ai paragrafi 5), 6) e 7) delle premesse, rigettare la domanda di pagamento proposta nei confronti dell'odierno opponente, siccome infondate ed inammissibili in fatto e diritto;
f) da ultimo, in via ancora subordinata, accertare e quantificare la corretta misura degli interessi applicati sul rapporto di conto corrente bancario, verificarne la legittimità e congruità delle somme ingiunte e la non contrarietà di esse alle norme di legge;
g) in ogni caso, con vittoria di spese”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, data 29 novembre 2021, la notificazione del decreto opposto, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ad del Controparte_2 complessivo importo di euro 24.137,13, a titolo di saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra la e in forza della fideiussione omnibus rilasciata da parte Controparte_3 Controparte_4 sua in favore della Banca il 28.09.2016 nell'interesse della società, fino alla concorrenza dell'importo di euro 26.000,00.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
sul presupposto che quest'ultima avesse conferito alla neocostituita il
[...] Controparte_5
2 ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti, tra i quali quello azionato nel procedimento monitorio, cosicché fosse la cessionaria legittimata alla proposizione dell'azione.
Nel merito eccepiva la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antritrust, in quanto recante clausole conformi a quelle contenute nel modello Abi del 2003 oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, e, previo accertamento della nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., eccepiva la decadenza della Banca dal diritto di agire nei suoi confronti. In via subordinata, affermava la decadenza dell'Istituto di credito per scadenza dell'obbligazione garantita. Sosteneva ancora l'estinzione della garanzia, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 1955 c.c.. Si doleva, inoltre, dell'asserita inidoneità della documentazione contabile prodotta dalla Banca opposta ai fini della prova del credito e della erronea determinazione del debito con riferimento alle modalità di computo della capitalizzazione degli interessi.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di opposizione: Controparte_2 segnatamente affermava la propria legittimazione attiva, sul presupposto che la CP_6 avesse ricoperto il mero ruolo di mandataria;
negava di avere omesso di fornire idoneo riscontro documentale della sussistenza del proprio credito;
contestava le eccezioni relative alla validità della fideiussione, di decadenza dal diritto di agire nei confronti della debitrice e di estinzione della garanzia.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “… in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendovi i presupposti di legge per la sospensione;
concedere un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito: rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo…; in subordine … condannare il sig. al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, e per essa , per i titoli dedotti in causa, della maggiore o Controparte_2 Controparte_7 minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria;
in ogni caso: con vittoria delle spese …”.
Con ordinanza del 11.07.2022, il Giudice sospendeva la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni e all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione e le arti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
* * * * *
3 L'opposizione è fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento, per i motivi che di seguito si espongono, assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti nel corso del giudizio.
La società opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente non Controparte_2 essendo titolare del credito per cui è causa: dalla produzione documentale della stessa parte opposta si desume che la ricorrente, con atto pubblico del 15 dicembre 2020, prodotto in atti, avesse conferito a (denominazione assunta da NI s.p.a. a far data dal Controparte_7
1.01.2021) il ramo di azienda organizzato per l'attività di servicing e di gestione dei crediti, tra i quali quello oggetto di causa. Nell'atto era stato espressamente convenuto “Il conferimento determina il subentro della "società conferitaria" nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda;
pertanto la "società conferitaria" riscuoterà direttamente l'importo di tali crediti
e, qualora essi fossero pagati dai debitori alla "società conferente", questa si obbliga a versare quanto incassato alla "società conferitaria" che, a sua volta, si obbliga a rifondere alla "società conferente" quanto questa fosse tenuta a pagare per i debiti riferibili al ramo di azienda conferito”.
Non trova quindi riscontro l'assunto dell'opposta, secondo il quale fosse stato conferito a NI un mero mandato di gestione dei crediti, mentre la titolarità di essi fosse rimasta in capo ad
[...]
. CP_2
Ne discende, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opposta è condannata al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'opponente nella misura di euro 145,50, per spese vive ed euro 4.237, per compensi professionali (euro 999, per la fase di studio, euro 777, per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro 1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 19189/2021;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell'opponente, liquidando le stesse nella misura di euro 4.237, per compensi professionali (oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4 Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice est.
LA FA.
Il Presidente
IU Di SA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott. IU Di SA - Presidente
Dott. LA FA - Giudice rel.
Dott. ED Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3598 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Iacopini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
TO LO n. 19;
- opponente
E
con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (codice fiscale Controparte_2
P.IVA ) in persona della procuratrice, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlotta P.IVA_1
1 CA e MA NI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, Via
ED NI n. 52;
- opposta nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 29 maggio
2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Controparte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 19189/2021 emesso dal Tribunale, al fine di sentir: “a) in via preliminare, … revocare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di .. e, per l'effetto, annullare Controparte_2
e/o revocare il decreto ingiuntivo qui opposto;
c) nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità del contratto di fideiussione, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno esponente;
d) ancora nel merito, in subordine alla domanda sub c) che precede, accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza delle obbligazioni fideiussorie per intervenuta scadenza dell'obbligazione principale garantita, revocare
e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
e) in via ulteriormente subordinata, per le ragioni illustrate ai paragrafi 5), 6) e 7) delle premesse, rigettare la domanda di pagamento proposta nei confronti dell'odierno opponente, siccome infondate ed inammissibili in fatto e diritto;
f) da ultimo, in via ancora subordinata, accertare e quantificare la corretta misura degli interessi applicati sul rapporto di conto corrente bancario, verificarne la legittimità e congruità delle somme ingiunte e la non contrarietà di esse alle norme di legge;
g) in ogni caso, con vittoria di spese”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, data 29 novembre 2021, la notificazione del decreto opposto, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ad del Controparte_2 complessivo importo di euro 24.137,13, a titolo di saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra la e in forza della fideiussione omnibus rilasciata da parte Controparte_3 Controparte_4 sua in favore della Banca il 28.09.2016 nell'interesse della società, fino alla concorrenza dell'importo di euro 26.000,00.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
sul presupposto che quest'ultima avesse conferito alla neocostituita il
[...] Controparte_5
2 ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti, tra i quali quello azionato nel procedimento monitorio, cosicché fosse la cessionaria legittimata alla proposizione dell'azione.
Nel merito eccepiva la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antritrust, in quanto recante clausole conformi a quelle contenute nel modello Abi del 2003 oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, e, previo accertamento della nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., eccepiva la decadenza della Banca dal diritto di agire nei suoi confronti. In via subordinata, affermava la decadenza dell'Istituto di credito per scadenza dell'obbligazione garantita. Sosteneva ancora l'estinzione della garanzia, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 1955 c.c.. Si doleva, inoltre, dell'asserita inidoneità della documentazione contabile prodotta dalla Banca opposta ai fini della prova del credito e della erronea determinazione del debito con riferimento alle modalità di computo della capitalizzazione degli interessi.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di opposizione: Controparte_2 segnatamente affermava la propria legittimazione attiva, sul presupposto che la CP_6 avesse ricoperto il mero ruolo di mandataria;
negava di avere omesso di fornire idoneo riscontro documentale della sussistenza del proprio credito;
contestava le eccezioni relative alla validità della fideiussione, di decadenza dal diritto di agire nei confronti della debitrice e di estinzione della garanzia.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “… in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendovi i presupposti di legge per la sospensione;
concedere un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito: rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo…; in subordine … condannare il sig. al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, e per essa , per i titoli dedotti in causa, della maggiore o Controparte_2 Controparte_7 minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria;
in ogni caso: con vittoria delle spese …”.
Con ordinanza del 11.07.2022, il Giudice sospendeva la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni e all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione e le arti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
* * * * *
3 L'opposizione è fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento, per i motivi che di seguito si espongono, assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti nel corso del giudizio.
La società opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente non Controparte_2 essendo titolare del credito per cui è causa: dalla produzione documentale della stessa parte opposta si desume che la ricorrente, con atto pubblico del 15 dicembre 2020, prodotto in atti, avesse conferito a (denominazione assunta da NI s.p.a. a far data dal Controparte_7
1.01.2021) il ramo di azienda organizzato per l'attività di servicing e di gestione dei crediti, tra i quali quello oggetto di causa. Nell'atto era stato espressamente convenuto “Il conferimento determina il subentro della "società conferitaria" nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda;
pertanto la "società conferitaria" riscuoterà direttamente l'importo di tali crediti
e, qualora essi fossero pagati dai debitori alla "società conferente", questa si obbliga a versare quanto incassato alla "società conferitaria" che, a sua volta, si obbliga a rifondere alla "società conferente" quanto questa fosse tenuta a pagare per i debiti riferibili al ramo di azienda conferito”.
Non trova quindi riscontro l'assunto dell'opposta, secondo il quale fosse stato conferito a NI un mero mandato di gestione dei crediti, mentre la titolarità di essi fosse rimasta in capo ad
[...]
. CP_2
Ne discende, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opposta è condannata al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'opponente nella misura di euro 145,50, per spese vive ed euro 4.237, per compensi professionali (euro 999, per la fase di studio, euro 777, per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro 1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 19189/2021;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell'opponente, liquidando le stesse nella misura di euro 4.237, per compensi professionali (oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4 Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice est.
LA FA.
Il Presidente
IU Di SA
5