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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2954/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11837/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 LE - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 LE - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250056923161000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3085/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr. 07120250056923161000 , notificatagli il 15 maggio 2025 per complessivi € 383,16, per tassa auto 2019, eccependo la prescrizione triennale della pretesa tributaria azionata per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento nr.
964192548160 presuntivamente notificato il 9/11/22.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando il ricorso eccependo il difetto di legittimazione trattandosi di attività da effettuarsi dall'ente impositore, eccependo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza degli atti presupposti per la disciplina emergenziale COVID, e la corretta notifica della cartella di pagamento, unica attività rimessa all'ente della riscossione.
Ha chiesto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 16 febbraio 2026, il giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
Nel merito va respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria essendovi in atti, stante la prova della notifica degli atti presupposti-avvisi di accertamento, intervenuti nel 2022 per compiuta giacenza.
Da ciò discende il rigetto del ricorso non essendo decorso il termine triennale di prescrizione, decorrente dal 2022, alla data di notifica della cartella di pagamento (marzo 2025), effettuata entro il termine triennale.
Per rigore di soccombenza il ricorrente va condannato, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle resistenti costituiti che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di parte resistente.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11837/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 LE - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 LE - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250056923161000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3085/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr. 07120250056923161000 , notificatagli il 15 maggio 2025 per complessivi € 383,16, per tassa auto 2019, eccependo la prescrizione triennale della pretesa tributaria azionata per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento nr.
964192548160 presuntivamente notificato il 9/11/22.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando il ricorso eccependo il difetto di legittimazione trattandosi di attività da effettuarsi dall'ente impositore, eccependo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza degli atti presupposti per la disciplina emergenziale COVID, e la corretta notifica della cartella di pagamento, unica attività rimessa all'ente della riscossione.
Ha chiesto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 16 febbraio 2026, il giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
Nel merito va respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria essendovi in atti, stante la prova della notifica degli atti presupposti-avvisi di accertamento, intervenuti nel 2022 per compiuta giacenza.
Da ciò discende il rigetto del ricorso non essendo decorso il termine triennale di prescrizione, decorrente dal 2022, alla data di notifica della cartella di pagamento (marzo 2025), effettuata entro il termine triennale.
Per rigore di soccombenza il ricorrente va condannato, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle resistenti costituiti che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di parte resistente.