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Sentenza 12 ottobre 2023
Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2023, n. 41556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41556 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: L'AQ TT DO, nato a [...] il [...] TR ASSUNTA, nata a [...] il [...] L'AQ IA NA, nata a [...] il [...] L'AQ OR SA PI, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di ZI SU e L'LA GI SA IA e il rigetto dei ricorsi proposti da L'LA TO DO e L'LA CI IM. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41556 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 16/12/2021 il Tribunale di Bari Sez. misure di preven- zione aveva disposto la confisca di immobili intestati a CI IM L'LA, ma ritenuti nella disponibilità effettiva del padre TO DO L'LA, inoltre aveva respinto la domanda di ER BA di accertamento del credito ipotecario su detti immobili per la concorrenza di C 79.930,94. 1.1. Su impugnazione delle parti interessate, la Corte di appello di Bari, con decreto del 15/9/2022, ha confermato la confisca degli indicati immobili e, in parziale riforma dell'originario decreto, ha dichiarato che la S.p.a. ER BA ha un credito di C 79.930,94 sia verso la S.r.l. San Michele che verso CI L'LA, garantito da ipoteca sull'immobile confiscato. 1.2. Nella motivazione si è illustrato che TO DO L'LA è portatore di pericolosità generica ex art. 1 lett. b) D. Lgs. n. 159 del 2011, come manifestatasi nel biennio 2009 - 2010 e risultante dagli accertamenti giudiziari consistiti in un patteggiamento per associazione a delinquere e undici reati-fine (truffe, sostituzioni di persona, ricettazioni di veicoli di grossa cilindrata) e in una declaratoria di prescrizione in appello per una truffa da C 19.000 commessa il 3/7/2010. Inoltre, è stata richiamata una condanna definitiva per detenzione di un chilo di cocaina e per varie violazioni in materia di armi, anche clandestine, reati commessi a San Severo il 16/11/2017. Pertanto, la Corte di appello ha ritenuto la pericolosità per ambedue i periodi: biennio 2009/2010 e anno 2017. 1.3. Oggetto della confisca è un compendio immobiliare (appartamento, ripostiglio e garage ubicati a Montesilvano - PE), per i quali nell'ottobre 2008 la S.r.l. San Michele stipulò un mutuo ipotecario con ER BA e che furono trasferiti con atto pubblico del 6/10/2011 all'acquirente CI L'LA, la quale si accollava le residue rate di mutuo, mentre il padre rimborsava alla San Michele le rate già corrisposte per C 38.048, mediante quattro assegni tra il 12/10/2009 e il 25/1/2010, con residuo versato alla stipula del contratto definitivo. La Corte territoriale ha svolto un'istruttoria per verificare la provenienza della provvista di TO L'LA e la capienza reddituale di CI L'LA a sostenere le residue rate di mutuo. All'uopo si è assunta la testimonianza di IA IC ER e del commercialista Michele AN. Il Tribunale aveva a suo tempo audito CIno L'LA, fratello del proposto e gestore insieme a questi di una società di fatto per la realizzazione di infissi. La teste IA IC ER, titolare della Butterfly Dance School ove la figlia del proposto aveva lavorato come istruttrice di fitness, ha riferito che nei certificati di pagamento attestanti i compensi per gli anni 2011 e 2016 - 2019, 2 ella aveva indicato la residenza della L'LA in Montesilvano in quanto così risultava dalla carta di identità della sua dipendente. Tale affermazione è stata ritenuta inattendibile dai giudici di appello, poiché nel 2011 CI L'LA risiedeva a San Severo, e dunque non poteva avere una carta di identità che recasse un diverso comune di residenza. Si è poi affermato essere inverosimile che una valente istruttrice di fitness - quale la L'LA era stata prospettata - non era stata impiegata anche nelle annate dal 2012 al 2015. Perciò si è ritenuto non veritiero il certificato di paga- mento riguardante l'anno 2011, che recava l'importo di C 6.000, maggiore di tutti quelli successivi, relativo allo stesso anno in cui era stato stipulato l'atto pubblico di compravendita immobiliare. Quanto al commercialista AN, egli era stato nominato consulente del proposto e in tale qualità aveva individuato nella somma di C 70.000 la quota che al 2007 CIno L'LA avrebbe rimborsato al fratello TO DO che cedeva le sue quote della società di fatto. Tuttavia, tale liquidazione è stata parimenti ritenuta inattendibile dalla Corte territoriale, sia nell'ammontare, con specifico riferimento al valore attribuito ai macchinari ritenuti obsoleti, sia con riguardo all'effettiva corresponsione, considerate le modalità di liquidazione descritte dal fratello CIno (dado in solutum di una vettura e consegna di assegni mensili di 700/800 Euro tra il 2009 e il 2010). Si è infine segnalato che nella perquisizione del 16/11/2017 per i reati sopra descritti, nella cassaforte di famiglia di TO L'LA era stata rinve- nuta la somma di C 12.000 in contanti: da tale circostanza i giudici di appello hanno dedotto che anche in anni precedenti il proposto avesse fatto ricorso a forme sospette di risparmio. Da tali elementi di prova e alla stregua delle descritte deduzioni si è concluso che il compendio immobiliare di Montesilvano abbia costituito, in tutto o in misura preponderante, il reimpiego dei proventi delle attività illecite di TO L'LA, sicché è stata confermata la disposta confisca. 2. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione TO DO L'LA, SU ZI (coniuge del proposto), CI IM e GI SA IA L'LA (figlie del proposto), con il ministero dei difensori avv.ti Annachiara D'Atti e Francesco Santangelo, quest'ultimo anche in qualità di procuratore speciale delle terze interessate, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per mancanza della motivazione dell'ordinanza istruttoria del 5/5/2022 e mancata assunzione di prove decisive;
ulteriore violazione di legge per omessa valutazione dei motivi di appello di cui al punto 2. 3 Si lamenta che non si sia data alcuna giustificazione al rigetto delle istanze istruttorie dirette a verificare per testi (IA D'TO e RI IO Mundi) lo svolgimento di un'attività di commercio di autovetture da parte del proposto nel periodo 2007/2012; la stessa doglianza ha riguardato il rifiuto di emanare un ordine di esibizione alla UBI BA Carime di San Severo per i titoli di credito depositati sul conto corrente dei coniugi L'LA, derivanti proprio dall'indicato commercio di vetture, oltre che dalla vendita di confezioni per adulti. Si ritiene nulla detta ordinanza per difetto assoluto di motivazione, ritenendosi di mera apparenza quella che ha censurato il carattere generico ed esplorativo delle istanze istruttorie della difesa. Nella stessa ordinanza non si è nemmeno menzionata la richiesta della difesa di procedere ad una nuova perizia diretta a ricostruire compiutamente le entrate ed uscite del nucleo familiare del proposto, alla luce delle osservazioni dei consulenti di parte. 2.2. Il secondo motivo di impugnazione deduce erronea applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. relativo al divieto di reformatio in peius e violazione del contraddittorio, nonché violazione di legge per erronea applica- zione degli artt. 1, 4, 10, 16, 20 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si contesta l'inquadramento della pericolosità sociale del proposto, desunta da un perimetro cronologico ulteriore rispetto a quello tracciato nel primo grado del procedimento, ove era stato limitato al biennio 2009/2010, così operando in spregio del principio del contraddittorio, oltre che in aperta violazione dei limiti del devoluto. Infatti, la stessa Corte di appello, nel rigettare una istanza istruttoria della parte pubblica, aveva osservato che si doveva considerare il periodo di manifestazione della pericolosità del L'LA riferito al 2009/2010, con formazione del giudicato interno per il restante periodo. Si censura che, grazie a tale ampliamento dell'arco di manifestazione della pericolosità sociale, si è dato ingresso ad un elemento estraneo alla originaria perimetrazione, cioè al ritrovamento della somma di C 12.000 in contanti nella cassaforte dell'abitazione del proposto. 2.3. Nel terzo motivo si deducono profili di violazione di legge, anche per motivazione inesistente o meramente apparente, con riferimento all'affermata possibilità di svolgere indagini patrimoniali nei confronti dei figli del proposto, a tenore dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Rilevano i ricorrenti che detta disposizione non contiene alcuna presun- zione di legge né inversione dell'onere della prova, e che la congiunzione "e" ha il ruolo di indicare che tali indagini possono svolgersi nei confronti di detti familiari soltanto qualora conviventi con il proposto nell'ultimo quinquennio. La caldeggiata interpretazione sarebbe in linea con la ratio legis, essendovi maggiore pericolo di intestazione fittizia qualora il proposto abbia 4 vincoli con i terzi intestatari dei beni, mentre detti vincoli scemano se manchi la convivenza ovvero sia cessata da tempo. È il caso di CI L'LA, la quale non è più convivente con la famiglia originaria a far data dal 24/10/2012, come risulta dallo stato di famiglia allegato alla proposta della Questura del 21/4/2020, sicché nei suoi confronti non si sarebbe potuta disporre alcuna indagine patrimoniale. Ella infatti aveva trasferito la residenza nella nuova abitazione di Montesilvano, onde godere delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa, con ciò dovendosi escludere la fittizietà dell'intestazione - come si era descritto nel motivo di gravame sub 5 - anche in considerazione del fatto che la pubblica accusa, sulla quale incombeva l'onere probatorio ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, non aveva dimostrato che l'effettiva titolarità non corrispon- desse alla reale disponibilità del bene. 2.4. Nel quarto motivo di gravame si è censurata l'assenza di motivazione sulla riconducibilità del proposto alla categoria di pericolosità generica di cui alla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia. Al riguardo la Corte territoriale si è limitata a citare i precedenti giudiziari del L'LA e massime giurisprudenziali;
non si sono invece illustrati gli "elementi di fatto" che potessero dimostrare che il proposto viveva abitualmente, ancorché parzialmente, con i proventi delle sue attività delittuose. Invero, bisognava vagliare la caratterizzazione dello stile di vita del L'LA attraverso la commissione di più delitti effettivamente lucrativi, nonché giustificare - alla luce del richiesto requisito di abitualità - l'esiguità del periodo di manifestazione della pericolosità sociale del medesimo. 2.5. Nell'ultimo motivo di ricorso si contesta l'affermata incapienza reddi- tuale del proposto e del suo nucleo familiare, per non essere stata dimostrata l'esistenza di uno squilibrio incongruo e significativo tra i redditi dichiarati e le acquisizioni patrimoniali, riferito al momento dell'acquisto dei singoli beni. In particolare, si censura che non si siano considerati i maggiori introiti derivanti negli anni 2009 - 2010 - 2011 dal trattenimento dell'IVA, che era stato infine provato dagli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate del 28/9/2021. Dette poste non si sarebbero dovute escludere in quanto forma di illegale autofinanziamento dell'impresa, quindi irrilevante a giustificazione dell'acquisto immobiliare, bensì dovevano intendersi come "debito fiscale" e, ai fini qui di interesse, considerarsi come risorse finanziarie acquisite dal proposto e componenti della cosiddetta capacità di spesa. 3. La Procuratrice generale ha depositato una requisitoria scritta, in cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di SU ZI e GI SA IA L'LA, le quali non sono legittimate ad agire in assenza di un 5 interesse qualificato;
per TO DO L'LA e la figlia CI IM, formale intestataria dei cespiti, si è invece chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni. 1.1. In ordine alla posizione delle ricorrenti SU ZI e GI SA IA L'LA, i motivi di ricorso - comuni a quelli degli altri ricorrenti - non sono sorretti da alcun apprezzabile interesse, trattandosi nella specie della confisca di cespiti immobiliari che in alcun modo sono rapportabili alle medesime. Pertanto, SU ZI e GI SA IA L'LA non sono legittimate ad agire in assenza di un interesse qualificato. 1.2. Quanto alla posizione dei diretti interessati, CI IM L'LA - intestataria formale dei beni confiscati - ed TO DO L'LA, ritenuto l'effettivo titolare dei cespiti, si osserva quanto segue. 1.2.1. Le doglianze ricadenti sull'ordinanza istruttoria del 5/5/2022, dirette a censurarne l'assenza di motivazione, sono manifestamente infondate, essendovi stata congrua illustrazione delle ragioni per cui alcune delle prove richieste dalla difesa siano state ritenute superflue nel procedimento di appello. Pertanto, impregiudicato il diritto alla prova, riconosciuto alle parti interessate anche nel procedimento di prevenzione, va tuttavia affermato che in tale ambito non è deducibile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. d) cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svol- gono con il rito camerale (Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309; Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, Rv. 242887; Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199). La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione dell'impugnativa al caso in cui «la parte ne ha fatto richiesta, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2, cod. proc. pen.»; pertanto, la doglianza ammessa è esclusiva- mente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento (Sez. 1, n. 38947 del 1/10/2008, cit.). 1.2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, che censura l'inquadramento della pericolosità sociale del proposto, in quanto desunta da un perimetro cronologico ulteriore rispetto a quello tracciato nel primo grado del procedimento, ove era stato limitato al biennio 2009/2010: si denuncia che nell'impugnato decreto si sia attribuito rilievo anche all'anno 2017, in ragione della intervenuta condanna per traffico di stupefacenti e detenzione di armi, così operando in spregio del principio del contraddittorio, oltre che in violazione dei limiti del devoluto. In sintesi, detto motivo paventa la viol ione del divieto di 6 reformatio in peius, ma è destituito di ogni fondamento alla luce del rilievo della sua evidente carenza di decisività, emergente dal fatto che la misura ablativa ha riguardato solo e soltanto un immobile acquistato nel periodo di pericolosità accertata in relazione al biennio 2009/2010. 1.2.3. Quanto alla pretesa impossibilità, affermata dai ricorrenti, di svol- gere indagini patrimoniali nei confronti dei figli del proposto, se non conviventi con il medesimo nell'ultimo quinquennio, alla stregua dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la censura è priva di fondamento. Sul punto, deve essere ribadito il consolidato orientamento esegetico per cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non introduce alcun limite soggettivo o temporale all'attività investigativa da svolgersi ai fini dell'applicazione della misura, ma indica le particolari categorie di soggetti - coniuge, figli e conviventi nell'ultimo quinquennio - in relazione ai quali la fittizia intestazione dei beni in favore del proposto è legittimamente presunta, senza la necessità di specifici accertamenti, quando non risulti la disponibilità di risorse economiche proprie» (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247). Nella specie, dunque, è stata legittima l'attività investigativa rivolta alla verifica della capienza patrimoniale e reddituale della figlia del proposto, formale titolare dei cespiti immobiliari confiscati, proprio a cagione della dedotta cessata convivenza con il nucleo familiare originario. Ma tale attività ha avuto il risultato di confermare la fittizietà della relativa intestazione dei beni, in quanto è emerso che CI IM L'LA - peraltro inserita nello stato di famiglia fino al 24/10/2012, come risulta ex actis ed è rivendicato nel ricorso stesso (vds. pag. 10) - non è risultata in possesso di disponibilità economiche e reddituali tali da consentirle l'acquisto e l'accollo del mutuo relativo al compendio immobiliare in questione, come è stato diffusa- mente illustrato nei due decreti in esame, da leggersi congiuntamente. Infatti, eloquenti si rivelano le circostanze esposte alla pagina 16 del primo decreto, dalle quali emerge che la predetta non si era trasferita a Montesilvano, avendo invece vissuto con i genitori a San Severo fino al 2019, data a partire dalla quale aveva cessato di convivere con il nucleo familiare di origine, e alla pagina 45, ove è stato chiarito che la formale intestataria non solo non aveva sborsato il cospicuo importo versato a titolo di acconto, che risultava pagato con assegni emessi dal padre (le modalità di pagamento sono state illustrate alla pagina 13), ma nemmeno aveva la possibilità di pagare le rate di mutuo ammontanti ad oltre seimila euro annui, attesa l'esiguità dei redditi dalla stessa prodotti a partire, peraltro, solo dal 2015. 7 1.2.4. Inammissibile per genericità e per il carattere rivalutativo dei rilievi è il quarto motivo, che ha censurato l'assenza di motivazione sulla riconducibilità del proposto alla categoria di pericolosità generica di cui alla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia. Al contrario di quanto sostiene il ricorso, è stato diffusa- mente esposto l'inquadramento del L'LA nella categoria di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Sul punto, le evidenze contabili e le emergenze fattuali poste in rilievo dai giudici della prevenzione, in particolare dal Tribunale di Bari alle pagine 37 e ss., illustrano inconfutabilmente sia l'assenza di redditi leciti, continuativi e periodici, da parte del proposto e della stessa intestataria formale dell'immobile confiscato, sia la stringente correlazione temporale tra il periodo di ritenuta pericolosità sociale del proposto (biennio 2009/2010) e l'acquisto dei beni (il contratto preli- minare era stato stipulato il 15 luglio 2009; parte del prezzo era stato versato con assegni nel corso del biennio 2009/2010; il contratto di compravendita era stato stipulato il 6 ottobre 2011). A fronte delle indicate evenienze fattuali e documentali, obiettivamente di difficile oppugnabilità, ancora una volta le opposte considerazioni difensive si sono rivelate prive di idonea forza confutativa e non convincenti né in fatto né in diritto. Va, in particolare, riaffermato che L'LA è stato a ragione ritenuto portatore di pericolosità connessa alla commissione di reati a carattere lucrativo, come è stato ben evidenziato dal 'ragionamento probatorio' svolto dal giudice di primo grado, non soltanto in base all'accertata partecipazione del proposto ad un sodalizio criminale, quanto per la finalizzazione dello stesso alla commissione di specifiche e reiterate condotte illecite, tutte collocabili all'interno di un medesimo contesto delinquenziale di chiaro stampo lucrogenetico e convergenti in un vero e proprio sistema di rivendita di veicoli di provenienza delittuosa di consistente valore (BMW, Mercedes e Audi), definitivamente accertato con sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Chieti del 27/3/2013, per un rilevante arco temporale - la contestazione di associazione a delinquere si dipana dal 3 luglio 2009 al 29 ottobre 2010 - coincidente con quello ritenuto espressivo della pericolosità sociale di dell'LA (vds. pagine 11/12 del decreto di primo grado), il quale teneva in tale periodo una condotta di vita sistematicamente intesa a procurarsi profitti mediante la perpetrazione di reati contro il patrimonio di rilevante valenza economica. Va aggiunto che non risulta affatto dimostrata la percezione della somma di C 70.000 che si assume essere stata erogata dal fratello del proposto per l'acquisizione della quota della società di fatto. 8 Si è rilevato nell'impugnato decreto che già la liquidazione di detta quota, come fissata dal commercialista AN, desta perplessità quanto alla corrispondenza all'effettivo valore del compendio aziendale, per la presenza di macchinari obsoleti e per le incerte modalità del calcolo: secondo CIno L'LA il valore della quota era stato fissato autonomamente dal AN nel 2007, mentre il commercialista ha asserito di aver individuato l'importo quando aveva assunto l'incarico di consulente nella presente procedura, attenendosi alle indicazioni dei fratelli L'LA ed alla consultazione del registro dei beni ammortizzabili. L'impugnato decreto, altresì, ha ritenuto del tutto inverosimili le modalità di liquidazione della quota della società di fatto, attraverso la datio in solutum di una vettura Audi Q7 e mediante alcuni assegni di importo imprecisato - tra 500 e 1000 Euro, ovvero dell'importo di 700-800 Euro - per un numero imprecisato di mesi, il tutto senza alcuna pezza di appoggio rma affidato all'ondivago ricordo del fratello del proposto. Peraltro, i giudici del primo grado avevano anche osservato che non era stato chiarito con quali mezzi economici il proposto avrebbe contri- buito all'acquisto iniziale dei beni aziendali, atteso che il reddito familiare del L'LA dal 1999 al 2005 era stato inferiore alla soglia annuale di povertà, e se effettivamente costui avesse contribuito, avrebbe dovuto trattarsi di denaro di provenienza illecita o di redditi prodotti a nero. Quanto alle critiche avanzate sul metodo ricostruttivo riferito agli indici ISTAT sui consumi delle famiglie, è assodato che non si tratta di parametri aventi valore probatorio, ma meramente indicativo, come ritiene l'esegesi di legittimità: invero, le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361; Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Fiann- metta, Rv. 266426). Tuttavia, nella specie, non si è data dimostrazione delle modalità di superamento della condizione di povertà risultante da tale parametro così da rendere legittima l'inferenza che in nessuna delle annualità rilevanti - segnatamente gli anni 2009/2011 - in cui sono stati corrisposti gli acconti per l'acquisto dell'immobile in questione, e negli anni successivi in cui vi è stato il pagamento delle rate di mutuo, il nucleo familiare L'LA-ZI abbia mai raggiunto la proporzione tra capacità economico-patrimoniale da fonti dichiarate ed il valore degli investimenti effettuati. Il saldo, sia in valore assoluto sia progressivo, è stato costantemente negativo, anche per importi rilevanti nelle annualità corrispondenti al periodo di pericolosità sociale. Sul punto, eloquente- mente il primo collegio ha elencato vari esborsi per arredi di varie case, spese legali, vetture anche di lusso, spese di studi universitari delle figlie, spese per 9 una crociera del 2009, addebiti mensili per utilizzo carte di credito, che complessivamente considerate danno conto di un tenore di vita familiare incompatibile con un quadro di povertà. 1.2.5. Infine, va dichiarato inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso, inteso a sostenere l'assenza di motivazione dell'affermata incapienza reddituale del proposto e del suo nucleo familiare, per non essere stata dimostrata l'esistenza di uno squilibrio incongruo e significativo tra i redditi dichiarati e le acquisizioni patrimoniali, riferito al momento dell'acquisto dei singoli beni. In particolare, si contesta che non si sia dato rilievo ai maggiori introiti derivanti negli anni 2009 - 2010 - 2011 dal trattenimento dell'IVA, che sarebbe provato dagli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate del 28/9/2021. Il motivo è manifestamente infondato: invero, l'effettivo titolare dei beni colpiti da confisca di prevenzione non può giustificare la provvista con risorse provenienti da evasione fiscale, come potrebbe invece fare il terzo estraneo, poiché trattasi di proventi di attività illecita inidonea a colmare la sperequazione tra redditi dichiarati da attività svolte e gli esborsi effettuati. Sul punto, si richiama Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244 - 01: «In tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso». Il punto è stato congruamente trattato in entrambi i decreti, e particolar- mente il primo ha esposto (pag. 38) che il trattenimento dell'IVA nelle annualità 2009, 2010 e 2011 costituisce comunque evasione fiscale, in quanto trattasi di imposta non versata e quindi sottratta al fisco, eludendo gli obblighi contributivi. Tale affermazione è conforme all'esegesi di legittimità, che ha fissato il principio per cui «In tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo pertanto essere oggetto di confisca i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria così ottenuta, i quali possono essere considerati provento del delitto. (In motivazione la Corte ha precisato che il reinvestimento in attività commerciali dei proventi dell'evasione fiscale abituale determina una confusione tra attività lecite ed illecite che la normativa in materia di misure di prevenzione intende evitare e che cresce nella successione dei periodi d'imposta)» (Sez. n. 53636 del 10 La Consigliera est. 15/06/2017, Gargano e altro, Rv. 272167; Sez. 1, n. 20160 del 16/11/2021, dep. 2022, Bonaffini, Rv. 283089). Nei confronti dell'effettivo titolare è dunque operativa la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, che si estende anche ai beni intestati al coniuge ed ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata della intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177). Tale principio si fonda sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in tal senso: Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Pg c/Mac -rì, Rv. 274988). 2. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 marzo 2023
lette le conclusioni della Procuratrice generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di ZI SU e L'LA GI SA IA e il rigetto dei ricorsi proposti da L'LA TO DO e L'LA CI IM. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41556 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 16/12/2021 il Tribunale di Bari Sez. misure di preven- zione aveva disposto la confisca di immobili intestati a CI IM L'LA, ma ritenuti nella disponibilità effettiva del padre TO DO L'LA, inoltre aveva respinto la domanda di ER BA di accertamento del credito ipotecario su detti immobili per la concorrenza di C 79.930,94. 1.1. Su impugnazione delle parti interessate, la Corte di appello di Bari, con decreto del 15/9/2022, ha confermato la confisca degli indicati immobili e, in parziale riforma dell'originario decreto, ha dichiarato che la S.p.a. ER BA ha un credito di C 79.930,94 sia verso la S.r.l. San Michele che verso CI L'LA, garantito da ipoteca sull'immobile confiscato. 1.2. Nella motivazione si è illustrato che TO DO L'LA è portatore di pericolosità generica ex art. 1 lett. b) D. Lgs. n. 159 del 2011, come manifestatasi nel biennio 2009 - 2010 e risultante dagli accertamenti giudiziari consistiti in un patteggiamento per associazione a delinquere e undici reati-fine (truffe, sostituzioni di persona, ricettazioni di veicoli di grossa cilindrata) e in una declaratoria di prescrizione in appello per una truffa da C 19.000 commessa il 3/7/2010. Inoltre, è stata richiamata una condanna definitiva per detenzione di un chilo di cocaina e per varie violazioni in materia di armi, anche clandestine, reati commessi a San Severo il 16/11/2017. Pertanto, la Corte di appello ha ritenuto la pericolosità per ambedue i periodi: biennio 2009/2010 e anno 2017. 1.3. Oggetto della confisca è un compendio immobiliare (appartamento, ripostiglio e garage ubicati a Montesilvano - PE), per i quali nell'ottobre 2008 la S.r.l. San Michele stipulò un mutuo ipotecario con ER BA e che furono trasferiti con atto pubblico del 6/10/2011 all'acquirente CI L'LA, la quale si accollava le residue rate di mutuo, mentre il padre rimborsava alla San Michele le rate già corrisposte per C 38.048, mediante quattro assegni tra il 12/10/2009 e il 25/1/2010, con residuo versato alla stipula del contratto definitivo. La Corte territoriale ha svolto un'istruttoria per verificare la provenienza della provvista di TO L'LA e la capienza reddituale di CI L'LA a sostenere le residue rate di mutuo. All'uopo si è assunta la testimonianza di IA IC ER e del commercialista Michele AN. Il Tribunale aveva a suo tempo audito CIno L'LA, fratello del proposto e gestore insieme a questi di una società di fatto per la realizzazione di infissi. La teste IA IC ER, titolare della Butterfly Dance School ove la figlia del proposto aveva lavorato come istruttrice di fitness, ha riferito che nei certificati di pagamento attestanti i compensi per gli anni 2011 e 2016 - 2019, 2 ella aveva indicato la residenza della L'LA in Montesilvano in quanto così risultava dalla carta di identità della sua dipendente. Tale affermazione è stata ritenuta inattendibile dai giudici di appello, poiché nel 2011 CI L'LA risiedeva a San Severo, e dunque non poteva avere una carta di identità che recasse un diverso comune di residenza. Si è poi affermato essere inverosimile che una valente istruttrice di fitness - quale la L'LA era stata prospettata - non era stata impiegata anche nelle annate dal 2012 al 2015. Perciò si è ritenuto non veritiero il certificato di paga- mento riguardante l'anno 2011, che recava l'importo di C 6.000, maggiore di tutti quelli successivi, relativo allo stesso anno in cui era stato stipulato l'atto pubblico di compravendita immobiliare. Quanto al commercialista AN, egli era stato nominato consulente del proposto e in tale qualità aveva individuato nella somma di C 70.000 la quota che al 2007 CIno L'LA avrebbe rimborsato al fratello TO DO che cedeva le sue quote della società di fatto. Tuttavia, tale liquidazione è stata parimenti ritenuta inattendibile dalla Corte territoriale, sia nell'ammontare, con specifico riferimento al valore attribuito ai macchinari ritenuti obsoleti, sia con riguardo all'effettiva corresponsione, considerate le modalità di liquidazione descritte dal fratello CIno (dado in solutum di una vettura e consegna di assegni mensili di 700/800 Euro tra il 2009 e il 2010). Si è infine segnalato che nella perquisizione del 16/11/2017 per i reati sopra descritti, nella cassaforte di famiglia di TO L'LA era stata rinve- nuta la somma di C 12.000 in contanti: da tale circostanza i giudici di appello hanno dedotto che anche in anni precedenti il proposto avesse fatto ricorso a forme sospette di risparmio. Da tali elementi di prova e alla stregua delle descritte deduzioni si è concluso che il compendio immobiliare di Montesilvano abbia costituito, in tutto o in misura preponderante, il reimpiego dei proventi delle attività illecite di TO L'LA, sicché è stata confermata la disposta confisca. 2. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione TO DO L'LA, SU ZI (coniuge del proposto), CI IM e GI SA IA L'LA (figlie del proposto), con il ministero dei difensori avv.ti Annachiara D'Atti e Francesco Santangelo, quest'ultimo anche in qualità di procuratore speciale delle terze interessate, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per mancanza della motivazione dell'ordinanza istruttoria del 5/5/2022 e mancata assunzione di prove decisive;
ulteriore violazione di legge per omessa valutazione dei motivi di appello di cui al punto 2. 3 Si lamenta che non si sia data alcuna giustificazione al rigetto delle istanze istruttorie dirette a verificare per testi (IA D'TO e RI IO Mundi) lo svolgimento di un'attività di commercio di autovetture da parte del proposto nel periodo 2007/2012; la stessa doglianza ha riguardato il rifiuto di emanare un ordine di esibizione alla UBI BA Carime di San Severo per i titoli di credito depositati sul conto corrente dei coniugi L'LA, derivanti proprio dall'indicato commercio di vetture, oltre che dalla vendita di confezioni per adulti. Si ritiene nulla detta ordinanza per difetto assoluto di motivazione, ritenendosi di mera apparenza quella che ha censurato il carattere generico ed esplorativo delle istanze istruttorie della difesa. Nella stessa ordinanza non si è nemmeno menzionata la richiesta della difesa di procedere ad una nuova perizia diretta a ricostruire compiutamente le entrate ed uscite del nucleo familiare del proposto, alla luce delle osservazioni dei consulenti di parte. 2.2. Il secondo motivo di impugnazione deduce erronea applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. relativo al divieto di reformatio in peius e violazione del contraddittorio, nonché violazione di legge per erronea applica- zione degli artt. 1, 4, 10, 16, 20 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si contesta l'inquadramento della pericolosità sociale del proposto, desunta da un perimetro cronologico ulteriore rispetto a quello tracciato nel primo grado del procedimento, ove era stato limitato al biennio 2009/2010, così operando in spregio del principio del contraddittorio, oltre che in aperta violazione dei limiti del devoluto. Infatti, la stessa Corte di appello, nel rigettare una istanza istruttoria della parte pubblica, aveva osservato che si doveva considerare il periodo di manifestazione della pericolosità del L'LA riferito al 2009/2010, con formazione del giudicato interno per il restante periodo. Si censura che, grazie a tale ampliamento dell'arco di manifestazione della pericolosità sociale, si è dato ingresso ad un elemento estraneo alla originaria perimetrazione, cioè al ritrovamento della somma di C 12.000 in contanti nella cassaforte dell'abitazione del proposto. 2.3. Nel terzo motivo si deducono profili di violazione di legge, anche per motivazione inesistente o meramente apparente, con riferimento all'affermata possibilità di svolgere indagini patrimoniali nei confronti dei figli del proposto, a tenore dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Rilevano i ricorrenti che detta disposizione non contiene alcuna presun- zione di legge né inversione dell'onere della prova, e che la congiunzione "e" ha il ruolo di indicare che tali indagini possono svolgersi nei confronti di detti familiari soltanto qualora conviventi con il proposto nell'ultimo quinquennio. La caldeggiata interpretazione sarebbe in linea con la ratio legis, essendovi maggiore pericolo di intestazione fittizia qualora il proposto abbia 4 vincoli con i terzi intestatari dei beni, mentre detti vincoli scemano se manchi la convivenza ovvero sia cessata da tempo. È il caso di CI L'LA, la quale non è più convivente con la famiglia originaria a far data dal 24/10/2012, come risulta dallo stato di famiglia allegato alla proposta della Questura del 21/4/2020, sicché nei suoi confronti non si sarebbe potuta disporre alcuna indagine patrimoniale. Ella infatti aveva trasferito la residenza nella nuova abitazione di Montesilvano, onde godere delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa, con ciò dovendosi escludere la fittizietà dell'intestazione - come si era descritto nel motivo di gravame sub 5 - anche in considerazione del fatto che la pubblica accusa, sulla quale incombeva l'onere probatorio ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, non aveva dimostrato che l'effettiva titolarità non corrispon- desse alla reale disponibilità del bene. 2.4. Nel quarto motivo di gravame si è censurata l'assenza di motivazione sulla riconducibilità del proposto alla categoria di pericolosità generica di cui alla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia. Al riguardo la Corte territoriale si è limitata a citare i precedenti giudiziari del L'LA e massime giurisprudenziali;
non si sono invece illustrati gli "elementi di fatto" che potessero dimostrare che il proposto viveva abitualmente, ancorché parzialmente, con i proventi delle sue attività delittuose. Invero, bisognava vagliare la caratterizzazione dello stile di vita del L'LA attraverso la commissione di più delitti effettivamente lucrativi, nonché giustificare - alla luce del richiesto requisito di abitualità - l'esiguità del periodo di manifestazione della pericolosità sociale del medesimo. 2.5. Nell'ultimo motivo di ricorso si contesta l'affermata incapienza reddi- tuale del proposto e del suo nucleo familiare, per non essere stata dimostrata l'esistenza di uno squilibrio incongruo e significativo tra i redditi dichiarati e le acquisizioni patrimoniali, riferito al momento dell'acquisto dei singoli beni. In particolare, si censura che non si siano considerati i maggiori introiti derivanti negli anni 2009 - 2010 - 2011 dal trattenimento dell'IVA, che era stato infine provato dagli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate del 28/9/2021. Dette poste non si sarebbero dovute escludere in quanto forma di illegale autofinanziamento dell'impresa, quindi irrilevante a giustificazione dell'acquisto immobiliare, bensì dovevano intendersi come "debito fiscale" e, ai fini qui di interesse, considerarsi come risorse finanziarie acquisite dal proposto e componenti della cosiddetta capacità di spesa. 3. La Procuratrice generale ha depositato una requisitoria scritta, in cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di SU ZI e GI SA IA L'LA, le quali non sono legittimate ad agire in assenza di un 5 interesse qualificato;
per TO DO L'LA e la figlia CI IM, formale intestataria dei cespiti, si è invece chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni. 1.1. In ordine alla posizione delle ricorrenti SU ZI e GI SA IA L'LA, i motivi di ricorso - comuni a quelli degli altri ricorrenti - non sono sorretti da alcun apprezzabile interesse, trattandosi nella specie della confisca di cespiti immobiliari che in alcun modo sono rapportabili alle medesime. Pertanto, SU ZI e GI SA IA L'LA non sono legittimate ad agire in assenza di un interesse qualificato. 1.2. Quanto alla posizione dei diretti interessati, CI IM L'LA - intestataria formale dei beni confiscati - ed TO DO L'LA, ritenuto l'effettivo titolare dei cespiti, si osserva quanto segue. 1.2.1. Le doglianze ricadenti sull'ordinanza istruttoria del 5/5/2022, dirette a censurarne l'assenza di motivazione, sono manifestamente infondate, essendovi stata congrua illustrazione delle ragioni per cui alcune delle prove richieste dalla difesa siano state ritenute superflue nel procedimento di appello. Pertanto, impregiudicato il diritto alla prova, riconosciuto alle parti interessate anche nel procedimento di prevenzione, va tuttavia affermato che in tale ambito non è deducibile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. d) cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svol- gono con il rito camerale (Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309; Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, Rv. 242887; Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199). La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione dell'impugnativa al caso in cui «la parte ne ha fatto richiesta, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2, cod. proc. pen.»; pertanto, la doglianza ammessa è esclusiva- mente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento (Sez. 1, n. 38947 del 1/10/2008, cit.). 1.2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, che censura l'inquadramento della pericolosità sociale del proposto, in quanto desunta da un perimetro cronologico ulteriore rispetto a quello tracciato nel primo grado del procedimento, ove era stato limitato al biennio 2009/2010: si denuncia che nell'impugnato decreto si sia attribuito rilievo anche all'anno 2017, in ragione della intervenuta condanna per traffico di stupefacenti e detenzione di armi, così operando in spregio del principio del contraddittorio, oltre che in violazione dei limiti del devoluto. In sintesi, detto motivo paventa la viol ione del divieto di 6 reformatio in peius, ma è destituito di ogni fondamento alla luce del rilievo della sua evidente carenza di decisività, emergente dal fatto che la misura ablativa ha riguardato solo e soltanto un immobile acquistato nel periodo di pericolosità accertata in relazione al biennio 2009/2010. 1.2.3. Quanto alla pretesa impossibilità, affermata dai ricorrenti, di svol- gere indagini patrimoniali nei confronti dei figli del proposto, se non conviventi con il medesimo nell'ultimo quinquennio, alla stregua dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la censura è priva di fondamento. Sul punto, deve essere ribadito il consolidato orientamento esegetico per cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non introduce alcun limite soggettivo o temporale all'attività investigativa da svolgersi ai fini dell'applicazione della misura, ma indica le particolari categorie di soggetti - coniuge, figli e conviventi nell'ultimo quinquennio - in relazione ai quali la fittizia intestazione dei beni in favore del proposto è legittimamente presunta, senza la necessità di specifici accertamenti, quando non risulti la disponibilità di risorse economiche proprie» (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247). Nella specie, dunque, è stata legittima l'attività investigativa rivolta alla verifica della capienza patrimoniale e reddituale della figlia del proposto, formale titolare dei cespiti immobiliari confiscati, proprio a cagione della dedotta cessata convivenza con il nucleo familiare originario. Ma tale attività ha avuto il risultato di confermare la fittizietà della relativa intestazione dei beni, in quanto è emerso che CI IM L'LA - peraltro inserita nello stato di famiglia fino al 24/10/2012, come risulta ex actis ed è rivendicato nel ricorso stesso (vds. pag. 10) - non è risultata in possesso di disponibilità economiche e reddituali tali da consentirle l'acquisto e l'accollo del mutuo relativo al compendio immobiliare in questione, come è stato diffusa- mente illustrato nei due decreti in esame, da leggersi congiuntamente. Infatti, eloquenti si rivelano le circostanze esposte alla pagina 16 del primo decreto, dalle quali emerge che la predetta non si era trasferita a Montesilvano, avendo invece vissuto con i genitori a San Severo fino al 2019, data a partire dalla quale aveva cessato di convivere con il nucleo familiare di origine, e alla pagina 45, ove è stato chiarito che la formale intestataria non solo non aveva sborsato il cospicuo importo versato a titolo di acconto, che risultava pagato con assegni emessi dal padre (le modalità di pagamento sono state illustrate alla pagina 13), ma nemmeno aveva la possibilità di pagare le rate di mutuo ammontanti ad oltre seimila euro annui, attesa l'esiguità dei redditi dalla stessa prodotti a partire, peraltro, solo dal 2015. 7 1.2.4. Inammissibile per genericità e per il carattere rivalutativo dei rilievi è il quarto motivo, che ha censurato l'assenza di motivazione sulla riconducibilità del proposto alla categoria di pericolosità generica di cui alla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia. Al contrario di quanto sostiene il ricorso, è stato diffusa- mente esposto l'inquadramento del L'LA nella categoria di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Sul punto, le evidenze contabili e le emergenze fattuali poste in rilievo dai giudici della prevenzione, in particolare dal Tribunale di Bari alle pagine 37 e ss., illustrano inconfutabilmente sia l'assenza di redditi leciti, continuativi e periodici, da parte del proposto e della stessa intestataria formale dell'immobile confiscato, sia la stringente correlazione temporale tra il periodo di ritenuta pericolosità sociale del proposto (biennio 2009/2010) e l'acquisto dei beni (il contratto preli- minare era stato stipulato il 15 luglio 2009; parte del prezzo era stato versato con assegni nel corso del biennio 2009/2010; il contratto di compravendita era stato stipulato il 6 ottobre 2011). A fronte delle indicate evenienze fattuali e documentali, obiettivamente di difficile oppugnabilità, ancora una volta le opposte considerazioni difensive si sono rivelate prive di idonea forza confutativa e non convincenti né in fatto né in diritto. Va, in particolare, riaffermato che L'LA è stato a ragione ritenuto portatore di pericolosità connessa alla commissione di reati a carattere lucrativo, come è stato ben evidenziato dal 'ragionamento probatorio' svolto dal giudice di primo grado, non soltanto in base all'accertata partecipazione del proposto ad un sodalizio criminale, quanto per la finalizzazione dello stesso alla commissione di specifiche e reiterate condotte illecite, tutte collocabili all'interno di un medesimo contesto delinquenziale di chiaro stampo lucrogenetico e convergenti in un vero e proprio sistema di rivendita di veicoli di provenienza delittuosa di consistente valore (BMW, Mercedes e Audi), definitivamente accertato con sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Chieti del 27/3/2013, per un rilevante arco temporale - la contestazione di associazione a delinquere si dipana dal 3 luglio 2009 al 29 ottobre 2010 - coincidente con quello ritenuto espressivo della pericolosità sociale di dell'LA (vds. pagine 11/12 del decreto di primo grado), il quale teneva in tale periodo una condotta di vita sistematicamente intesa a procurarsi profitti mediante la perpetrazione di reati contro il patrimonio di rilevante valenza economica. Va aggiunto che non risulta affatto dimostrata la percezione della somma di C 70.000 che si assume essere stata erogata dal fratello del proposto per l'acquisizione della quota della società di fatto. 8 Si è rilevato nell'impugnato decreto che già la liquidazione di detta quota, come fissata dal commercialista AN, desta perplessità quanto alla corrispondenza all'effettivo valore del compendio aziendale, per la presenza di macchinari obsoleti e per le incerte modalità del calcolo: secondo CIno L'LA il valore della quota era stato fissato autonomamente dal AN nel 2007, mentre il commercialista ha asserito di aver individuato l'importo quando aveva assunto l'incarico di consulente nella presente procedura, attenendosi alle indicazioni dei fratelli L'LA ed alla consultazione del registro dei beni ammortizzabili. L'impugnato decreto, altresì, ha ritenuto del tutto inverosimili le modalità di liquidazione della quota della società di fatto, attraverso la datio in solutum di una vettura Audi Q7 e mediante alcuni assegni di importo imprecisato - tra 500 e 1000 Euro, ovvero dell'importo di 700-800 Euro - per un numero imprecisato di mesi, il tutto senza alcuna pezza di appoggio rma affidato all'ondivago ricordo del fratello del proposto. Peraltro, i giudici del primo grado avevano anche osservato che non era stato chiarito con quali mezzi economici il proposto avrebbe contri- buito all'acquisto iniziale dei beni aziendali, atteso che il reddito familiare del L'LA dal 1999 al 2005 era stato inferiore alla soglia annuale di povertà, e se effettivamente costui avesse contribuito, avrebbe dovuto trattarsi di denaro di provenienza illecita o di redditi prodotti a nero. Quanto alle critiche avanzate sul metodo ricostruttivo riferito agli indici ISTAT sui consumi delle famiglie, è assodato che non si tratta di parametri aventi valore probatorio, ma meramente indicativo, come ritiene l'esegesi di legittimità: invero, le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361; Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Fiann- metta, Rv. 266426). Tuttavia, nella specie, non si è data dimostrazione delle modalità di superamento della condizione di povertà risultante da tale parametro così da rendere legittima l'inferenza che in nessuna delle annualità rilevanti - segnatamente gli anni 2009/2011 - in cui sono stati corrisposti gli acconti per l'acquisto dell'immobile in questione, e negli anni successivi in cui vi è stato il pagamento delle rate di mutuo, il nucleo familiare L'LA-ZI abbia mai raggiunto la proporzione tra capacità economico-patrimoniale da fonti dichiarate ed il valore degli investimenti effettuati. Il saldo, sia in valore assoluto sia progressivo, è stato costantemente negativo, anche per importi rilevanti nelle annualità corrispondenti al periodo di pericolosità sociale. Sul punto, eloquente- mente il primo collegio ha elencato vari esborsi per arredi di varie case, spese legali, vetture anche di lusso, spese di studi universitari delle figlie, spese per 9 una crociera del 2009, addebiti mensili per utilizzo carte di credito, che complessivamente considerate danno conto di un tenore di vita familiare incompatibile con un quadro di povertà. 1.2.5. Infine, va dichiarato inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso, inteso a sostenere l'assenza di motivazione dell'affermata incapienza reddituale del proposto e del suo nucleo familiare, per non essere stata dimostrata l'esistenza di uno squilibrio incongruo e significativo tra i redditi dichiarati e le acquisizioni patrimoniali, riferito al momento dell'acquisto dei singoli beni. In particolare, si contesta che non si sia dato rilievo ai maggiori introiti derivanti negli anni 2009 - 2010 - 2011 dal trattenimento dell'IVA, che sarebbe provato dagli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate del 28/9/2021. Il motivo è manifestamente infondato: invero, l'effettivo titolare dei beni colpiti da confisca di prevenzione non può giustificare la provvista con risorse provenienti da evasione fiscale, come potrebbe invece fare il terzo estraneo, poiché trattasi di proventi di attività illecita inidonea a colmare la sperequazione tra redditi dichiarati da attività svolte e gli esborsi effettuati. Sul punto, si richiama Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244 - 01: «In tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso». Il punto è stato congruamente trattato in entrambi i decreti, e particolar- mente il primo ha esposto (pag. 38) che il trattenimento dell'IVA nelle annualità 2009, 2010 e 2011 costituisce comunque evasione fiscale, in quanto trattasi di imposta non versata e quindi sottratta al fisco, eludendo gli obblighi contributivi. Tale affermazione è conforme all'esegesi di legittimità, che ha fissato il principio per cui «In tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo pertanto essere oggetto di confisca i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria così ottenuta, i quali possono essere considerati provento del delitto. (In motivazione la Corte ha precisato che il reinvestimento in attività commerciali dei proventi dell'evasione fiscale abituale determina una confusione tra attività lecite ed illecite che la normativa in materia di misure di prevenzione intende evitare e che cresce nella successione dei periodi d'imposta)» (Sez. n. 53636 del 10 La Consigliera est. 15/06/2017, Gargano e altro, Rv. 272167; Sez. 1, n. 20160 del 16/11/2021, dep. 2022, Bonaffini, Rv. 283089). Nei confronti dell'effettivo titolare è dunque operativa la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, che si estende anche ai beni intestati al coniuge ed ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata della intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177). Tale principio si fonda sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in tal senso: Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Pg c/Mac -rì, Rv. 274988). 2. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 marzo 2023