Ordinanza cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2025, proposto da
IG LL e AR PI LL, in relazione alla procedura CIG B281688A44, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Corradino Losapio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Corato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scattaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Rocco Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L.L. Engineering (Lux Lucis Engineering) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pozzessere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Di AM Engineering S.r.l. - Servizi di Ingegneria e Architettura, non costituita in giudizio;
nei confronti
RO Impianti Tecnologici s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1380 del 29.11.2024, a firma del Dirigente Settore III – Lavori Pubblici – Ambiente – Paesaggio del Comune di Corato, di presa d’atto del provvedimento n. 0416491 del 21.10.2024 della Centrale di Committenza della soc. Invitalia s.p.a., recante l’aggiudicazione in favore della “RO Impianti Tecnologici s.r.l.” dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido sito in Corato alla Via Lago di Viti, aggiudicazione disposta all’esito della “procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 59 e 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori per la costruzione e ampliamento e riconversione di nuovi asili nido – AQ14 Puglia – CIG. B281688A44” ed indetta dalla stessa Invitalia nell’ambito dell’attuazione della Missione 4- Componente 1- Investimento 1.1. “PIno per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (M4CIII.1. del PNRR)”;
- del provvedimento n. 0416491 del 21.10.2024 della Centrale di Committenza della soc. Invitalia, recante la predetta aggiudicazione;
- della deliberazione di G.C., n. 57 del 13.03.2025, del comune di Corato, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’asilo de quo, corredato dai suoi allegati (si precisa che quest’ultimi non sono mai stati pubblicati, bensì resi accessibili il 20.10.2025 a seguito di istanza di accesso dei ricorrenti);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi alla realizzazione di tale intervento, ancorché non conosciuti, ivi compresi:
- l’avviso di indizione gara Invitalia del 19.07.2024 e tutti gli atti di gara, ivi incluso il disciplinare unitamente ai suoi allegati ed elaborati tecnici;
- l’o.d.a. del contratto specifico n. 1 del 06.05.2025 e relativi allegati, tra cui la documentazione tecnica, economica e progettuale relativo all’intervento in questione;
- l’accordo quadro 14 Puglia, CIG B281688A44 e relativi allegati, tra cui le condizioni generali;
- il contratto specifico, n. 2615 del 18.06.2025 stipulato tra il comune di Corato (quale soggetto attuatore) e l’aggiudicatario, unitamente ai suoi allegati, ivi compresa la documentazione attinente alla progettazione esecutiva, tra cui la relazione generale e tutti i suoi elaborati;
- le deliberazioni di G.C. del comune di Corato, nn. 145 del 30.05.2024 (unitamente ai suoi allegati) e 151 del 10.06.2024 nonché la determinazione dirigenziale n. 796 del 16.07.2024;
- la deliberazione di G.C. del comune di Corato, n. 281 del 19.11.2024, con cui si prendeva d’atto della delocalizzazione dell’asilo a realizzarsi, disponendo lo spostamento da Via San Magno alla Via Lago di Viti nonché la nota ministeriale, prot. 51280 del 11.11.2024 di accoglimento all’istanza di delocalizzazione;
- l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, relativo alla costruzione del nuovo asilo nido di Via san Magno, stipulato tra il Comune di Corato e il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- la deliberazione di G.C. del comune di Corato, n. 1608 del 27.12.2024, di affidamento della “progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica, direzione dei lavori e coordinamento della progettazione in fase di esecuzione dell’intervento per la realizzazione di un nuovo asilo nido ubicato in Via Lago di Viti”, in favore della ditta Di AM Engineering s.r.l. - Servizi Di Ingegneria E Architettura;
- la deliberazione di G.C. del comune di Corato, n. 181 del 05.02.2025, di affidamento per la verifica della “progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica, direzione dei lavori e coordinamento della progettazione in fase di esecuzione dell’intervento per la realizzazione di un nuovo asilo nido ubicato in Via Lago di Viti”, in favore della ditta L.L. Engineering (Lux Lucis Engineering) s.r.l.s.;
- la nota n. 9867 del 24.02.2025 di consegna all’ente comunale del progetto esecutivo, citata nel deliberato comunale, n. 57/2025;
- la nota n. 11259 del 03.03.2025 dell’esito della verifica del progetto esecutivo, richiamata in tale deliberato;
- il verbale del RUP del 12.03.2025, prot. n. 11259/2025, attinente alla validazione del progetto esecutivo, citata nel prefato deliberato;
in subordine, per il risarcimento dei danni e subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato, d’Invitalia, di L.L. Engineering S.r.l. e delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità della scelta localizzativa effettuata dal Comune di Corato quanto alla realizzazione di un asilo nido sul terreno comunale confinante con la proprietà dei ricorrenti i quali espongono, all’uopo, quanto segue.
1.1 Il Comune di Corato ha partecipato all’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.1: “PIno per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.”, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 15 maggio 2024.
Con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 23 del 13 giugno 2024, è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento, tra cui quello del Comune coratino, denominato “Realizzazione nuovo asilo nido in Via San Magno” e, segnatamente, su area di proprietà comunale, censita al fg. 54, p.lla 1136.
Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, ha deliberato di avvalersi d’Invitalia, quale Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice dei Contratti, per l’indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta per l’aggiudicazione di un accordo quadro con più operatori economici finalizzato all’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido.
All’esito delle indagini prodromiche alla progettazione, in data 21 ottobre 2024, il Comune ha appurato l’inidoneità del sito di Via San Magno in quanto soggetto a potenziali fenomeni di amplificazione sismica, non compatibili con la natura strategica dell’opera. Ha, pertanto, delocalizzato il nuovo asilo nido nell’area di proprietà comunale sita in Via Lago di Viti, allibrata in catasto al fg. 50, p.lle 622, 623, 625, 626, 1069, 1357, 2325, 2322.
Tale area confina con la particella n. 1322 dello stesso foglio di mappa, di proprietà dei ricorrenti.
Aggiudicati i lavori alla “RO Impianti Tecnologici s.r.l.” con provvedimento d’Invitalia prot. n. 0416491/2024, il Comune ha avviato la progettazione architettonica dell’intervento, affidando alla ditta Di AM Engineering s.r.l. Servizi Di Ingegneria e Architettura la progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica, la direzione dei lavori e il coordinamento della progettazione e la verifica della progettazione esecutiva dell’opera alla L.L. Engineering S.r.l.
Approvato il progetto esecutivo con deliberazione di G.C. n. 57 del 13 marzo 2025, in data 18 giugno 2025, è stato stipulato il contratto tra il Comune di Corato e la ditta aggiudicataria “RO Impianti Tecnologici s.r.l.”.
1.2 Con il presente mezzo di tutela, notificato in data 17 novembre 2025, i ricorrenti insorgono avverso gli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa urbanistico – edilizia. Premesso di aver percepito la consistenza di lavori in corso di esecuzione nel terreno contiguo alla loro proprietà a metà ottobre 2025 e di aver immediatamente presentato istanza di accesso agli atti in data 17 ottobre 2025, assumono, in buona sostanza, che l’edificazione dell’asilo a distanza di 7,99 metri dal confine con l’area di loro proprietà violi la distanza minima di 10 metri lineari tra nuovi edifici di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1998.
Concludono per l’annullamento degli atti gravati e per la condanna del Comune al risarcimento del danno derivante dalla diminuzione della capacità edificatoria della loro proprietà.
Si sono costituiti in giudizio il Comune, Invitalia e L.L. Engineering S.r.l., eccependo, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l’infondatezza.
Di AM Engineering S.r.l. e RO Impianti Tecnologici s.r.l, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 420 del 9 dicembre 2025.
Previo deposito di ulteriori memorie, documenti e repliche, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026.
2. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito in quanto il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 In via preliminare occorre precisare quanto segue.
Il nuovo asilo nido verrà realizzato in via Lago di Viti su suolo censito in catasto al foglio di mappa n. 50 sulle seguenti particelle:
- il sedime sulle particelle nn. 622, 623, 625, 626, 1069, 1357, ricadenti in ZONA C167, sottotipizzate dal PEEP come aree a Servizi di tipo “Fi”;
- l’area di corte sulle particelle nn. 2322 e 2325, ricadenti in Zona B2.
L’area utilizzata per la costruzione dell’asilo nido confina con l’area di proprietà dei ricorrenti, sita in via Botticelli e allibrata in catasto al medesimo foglio 50, particella n. 1322, interamente posizionata in Zona B2.
Tutti i lotti menzionati erano liberi al momento dell’approvazione degli elaborati progettuali del nido.
Per la zona B2 le norme attuative del P.R.G. consentono la possibilità di costruire sul confine oppure a una distanza dal confine pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto da realizzare e, in ogni caso, a non meno di 5,00 m.
Più precisamente, le N.T.A. prevedono quanto segue:
“- Distacchi dai confini: sul confine oppure Hmax/2 e non meno di 5,00 m. ove Hmax è l'altezza dell'edificio più alto;
- Distacchi dai fabbricati e dalle strade: secondo rapporti indicati dalla Circolare n. 344 del 4/5/1972 dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia” ovvero “la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
2.2 I ricorrenti deducono che la progettazione esecutiva non avrebbe tenuto in considerazione il limite inderogabile tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M., n. 1444/1968 a causa dell’erronea qualificazione dell’area di loro proprietà come “area sgambettamento cani”. A pag. 10 della relazione generale al progetto esecutivo, infatti, si legge: “All’interno dell’area sono presenti 2 lotti direttamente adiacenti a quello a disposizione, di cui uno è da adibire ad area sgambettamento cani, mentre l’altro è proprietà privata”.
Siffatto errore di progettazione avrebbe condotto alla violazione della distanza minima di 10 mt. tra edifici di cui all’art. 9, D.M. 1444/1968, compromettendo il potenziale edificatorio del lotto di proprietà dei ricorrenti ovvero sottraendo loro la facoltà di costruire sul confine, dovendo rispettare la distanza di 10 mt. dal realizzando asilo e di 5 metri dal confine.
2.3 In primis , rileva il Collegio che, come correttamente osservato dalla Difesa del Comune, l’aver erroneamente indicato il lotto privato come “area sgambamento cani” non ha comportato alcun effetto sul progetto, che ha tenuto conto della disciplina urbanistica corretta ovvero quella della zona B2 e non di quella di “area verde comunale” propria dell’area “sgambettamento cani”.
2.4 Ciò posto, rileva il Collegio che la realizzanda opera del Comune rispetta pienamente la normativa urbanistico – edilizia in quanto è posta a 7,99 metri dal confine con l’area dei ricorrenti laddove le su richiamate N.T.A. prevedono una distanza minima di 5 metri.
Le N.T.A. consentono, alternativamente, di costruire sul confine o a una distanza di minimo 5 metri.
Ciò vuole dire che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, il principio della prevenzione si applica al caso di specie. La stessa giurisprudenza citata dai ricorrenti, infatti, ha chiarito che “In tema di distanze legali, solo se i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, vietando la costruzione sullo stesso, non può trovare applicazione il principio della prevenzione. Infatti, la prevenzione non opera quando gli strumenti urbanistici locali prevedono una distanza minima dal confine” (cfr. Cass. 5.04.2002, n. 4895; Cass. 5.10.2001, n. 1229 nonché le successive Cass. civ., Sez. II, 13.01.2025, n. 847; Cass. civ., Sez. II, 21.12.2021, n. 40984; Cass. 14.05.2018, n. 1164; Cass. 06.11.2014, n. 23693; Cass. 30.10.2007, n. 22896; Cass. 27.04.2006, n. 9650; Cass. 07.07.2005, n. 14261; Cass. civ., Sez. II, 07.07.2005, n. 14261).
Nel caso di specie, la costruzione sul confine non è vietata, in quanto consentita insieme a quella distante 5 metri.
Essendo possibile una scelta, va da sé che il principio civilistico della prevenzione debba essere applicato perché la legittima scelta del preveniente condiziona quella del prevenuto.
2.5 Conseguentemente la domanda di annullamento è infondata, unitamente a quella risarcitoria, con reiezione del ricorso.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ,Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LE, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LA TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TI | NA LE |
IL SEGRETARIO