TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 408
TAR
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione della normativa urbanistico-edilizia

    L'erronea indicazione del lotto privato come 'area sgambamento cani' non ha comportato effetti sul progetto, che ha tenuto conto della disciplina urbanistica corretta della zona B2. L'opera comunale rispetta la normativa urbanistico-edilizia in quanto posta a 7,99 metri dal confine, laddove le N.T.A. prevedono una distanza minima di 5 metri. La costruzione sul confine non è vietata, pertanto si applica il principio civilistico della prevenzione.

  • Rigettato
    Violazione della normativa urbanistico-edilizia

    L'erronea indicazione del lotto privato come 'area sgambamento cani' non ha comportato effetti sul progetto, che ha tenuto conto della disciplina urbanistica corretta della zona B2. L'opera comunale rispetta la normativa urbanistico-edilizia in quanto posta a 7,99 metri dal confine, laddove le N.T.A. prevedono una distanza minima di 5 metri. La costruzione sul confine non è vietata, pertanto si applica il principio civilistico della prevenzione.

  • Rigettato
    Violazione della normativa urbanistico-edilizia

    L'erronea indicazione del lotto privato come 'area sgambamento cani' non ha comportato effetti sul progetto, che ha tenuto conto della disciplina urbanistica corretta della zona B2. L'opera comunale rispetta la normativa urbanistico-edilizia in quanto posta a 7,99 metri dal confine, laddove le N.T.A. prevedono una distanza minima di 5 metri. La costruzione sul confine non è vietata, pertanto si applica il principio civilistico della prevenzione.

  • Rigettato
    Violazione della normativa urbanistico-edilizia

    L'erronea indicazione del lotto privato come 'area sgambamento cani' non ha comportato effetti sul progetto, che ha tenuto conto della disciplina urbanistica corretta della zona B2. L'opera comunale rispetta la normativa urbanistico-edilizia in quanto posta a 7,99 metri dal confine, laddove le N.T.A. prevedono una distanza minima di 5 metri. La costruzione sul confine non è vietata, pertanto si applica il principio civilistico della prevenzione.

  • Rigettato
    Violazione della normativa urbanistico-edilizia

    L'erronea indicazione del lotto privato come 'area sgambamento cani' non ha comportato effetti sul progetto, che ha tenuto conto della disciplina urbanistica corretta della zona B2. L'opera comunale rispetta la normativa urbanistico-edilizia in quanto posta a 7,99 metri dal confine, laddove le N.T.A. prevedono una distanza minima di 5 metri. La costruzione sul confine non è vietata, pertanto si applica il principio civilistico della prevenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 408
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 408
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo