Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
Non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell'agente, quello cui l'agente stesso abbia dato causa, con la sua condotta negligente od imprudente. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse caso fortuito l'invasione del veicolo condotto dall'imputato dell'opposta corsia di marcia, in quanto, benchè non fosse stata accertata in sede di merito la causa dello sbandamento, era risultato che costui viaggiava ad una velocità che non gli garantiva di non sbandare sul fondo stradale reso viscido dalla pioggia).
Commentario • 1
- 1. Art. 45 - Caso fortuito o forza maggiorehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 sussiste in tutti i casi nei quali l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica. Pertanto la forza maggiore non può che riferirsi ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42. Tale interpretazione dell'esimente in oggetto è quella che meglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2010, n. 10823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10823 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
1 0 8 23 / 10 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/02/2010
- Consigliere - 401/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. PIERO MOCALI Dott.
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO N. 10298/2009- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO FOTI
- Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / sul ricorso proposto da:
1) AM LO N. IL 24/01/1968
avverso la sentenza n. 894/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/05/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NTAN GIALANELLE che ha concluso per l'i ntelia si ricorn.
Udit difensor Avv. GIARDINA Madalena Jel Foro & Paleras, Udito, per la parte civile, l'Avv ice restituzione sell' AW. RESTIVO Raffacle, clu A l'accoglimmers Jel ricorso. ё conclure да
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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 21.5.2008 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo Sezione di Bagheria, in data 10.52005, assolveva il
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coimputato OT ES per non aver commesso il fatto dai medesimi reati e confermava la condanna di NO EL, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione e sospensione della patente per mesi sei oltre al risarcimento del danno, alla provvisionale e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di TI NT, terzo trasportato della Lancia Y condotta dal OT e per quello di lesioni colpose aggravate in danno del OT, unificati con il vincolo della continuazione (commessi il 30.11.1999).
Il fatto e la condotta colposa contestata al NO: l'auto Mercedes 250 dal medesimo guidata, all'uscita da una curva, sbandava sull'asfalto bagnato ed invadeva la corsia opposta collidendo frontalmente con l'auto Lancia Y, condotta dal OT, che la percorreva.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di NO EL, deducendo il vizio di motivazione laddove si era ritenuto che il mancato accertamento dello sbandamento della Mercedes non si risolveva in una causa di giustificazione per il conducente, né poneva "in dubbio la sua colpa", in quanto la sentenza non aveva indicato il comportamento antigiuridico imprudente, imperito e contra legem del NO.
Rileva che il Giudice a quo aveva operato un giudizio ex post mentre avrebbe dovuto, più correttamente, fare un ragionamento ex ante, in quanto la perdita del controllo del mezzo era stata causata da un evento del tutto imprevedibile rispetto al quale non era stato preventivamente possibile adeguare la velocità.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile,essendo la censura mossa manifestamente infondata ed aspecifica.
Invero, anzitutto, il motivo di ricorso si limita a riproporre in questa sede la medesima doglianza rappresentata in appello e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile: infatti deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa
My non potendo ignorare o eludere le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
2 di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (cfr.
Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv 216473 e successive conformi, quale: Sez. II,
15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Del resto, perfettamente logico e consequenziale il ragionamento operato dalla Corte territoriale. L'auto Mercedes condotta dal NO sbanda: “non essendo emerso che lo sbandamento fu dovuto a fattori oggettivi imprevedibili o a errate manovre di terzi, lo stesso resta in ogni caso la risultante del mancato controllo del mezzo", come tale imputabile al ricorrente. Invero, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, quale che sia stata la causa dello sbandamento della Mercedes vuoi un momento di fatale distrazione, vuoi una brusca sterzata o il fondo stradale reso viscido dalla pioggia, in ogni caso l'invasione dell'opposta corsia resta attribuita a colpa del ricorrente, “non avendo il medesimo pilotato l'auto con la quale circolava a quella velocità e con quelle cautele che gli garantivano di no sbandare sul bagnato".
Affermare, come si fa in ricorso, che si sarebbe dovuto seguire un ragionamento ex post, in quanto "la perdita del controllo del mezzo era stata causata da un evento del tutto imprevedibile”, significa, per un verso, eludere le predette argomentazioni motivatorie del
Giudice d'appello e, per altro verso, in buona sostanza, invocare l'esimente del caso fortuito la cui prova, com'è noto, è posta a carico dell'imputato (Cass. pen. Sez. V, 6.8.1991, n. 9134
Rv. 191193). E tale prova, per tabulas, non risulta fornita.
Peraltro, la rilevanza giuridica del caso fortuito è inesorabilmente legata ad un'azione umana, come riconosce la dottrina assolutamente prevalente, e come è rilevato dalla stessa formulazione dell'art. 45 cod. pen. che, adoperando l'espressione «commettere», suppone la presenza di un comportamento umano, attivo o negativo. Dall'incrocio di questo con l'avvenimento casuale deriva la produzione dell'evento, nel senso che questo, secondo il principio della equivalenza delle cause, è eziologicamente riconducibile alla condotta dell'uomo, il quale tuttavia non ne risponde per l'intervento del fattore causale imprevedibile. Dunque, il caso fortuito presuppone l'integrità del rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento, collocandosi come causa
(soggettiva) di esclusione della punibilità. Questa concezione è contrastata da quella, oggettiva, secondo la quale il fortuito escluderebbe il rapporto materiale. Ma in linea di principio, si deve ritenere che la concezione soggettiva risponda compiutamente alla logica del sistema normativo, soprattutto perché l'art. 45 cod. pen., pur non definendo il fortuito, si riferisce a questo come ad un evento (imprevedibile) che si inserisce nel corso di un'azione umana: del resto, l'altra tesi finisce per ammettere che il caso fortuito esclude la colpevolezza, sia pure come conseguenza
3 riflessa del venir meno del rapporto di causalità materiale. (Cass. pen. SU 14.6.1980, Felloni;
conformi: Sez. III, 18.12.1997, n. 1814 rv. 209868; Sez. IV 30.10.1990, n. 16840, Rv. 186075).
Dunque, l'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'agente
- sul comportamento del quale viene ad incidere - deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che in tutti i casi in cui, come quello di specie, l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno -solo, dunque, apparentemente fortuito- ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente (nel senso che l'accadimento, pur eccezionale, poteva essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente ed imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (Cass. pen. Sez IV, 17.9.2009 n. 2282, rv. 245469; Sez. IV, 9.12.1988, n.
4220, rv. 180850).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 25.2.2010
I Consigliere estensore IlPresidente промосо Umberto Massaffa Piero Mocali
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 MAR. 2010
IL CANCELLIERE T
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