Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2010, n. 10823
CASS
Sentenza 25 febbraio 2010

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Massime1

Non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell'agente, quello cui l'agente stesso abbia dato causa, con la sua condotta negligente od imprudente. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse caso fortuito l'invasione del veicolo condotto dall'imputato dell'opposta corsia di marcia, in quanto, benchè non fosse stata accertata in sede di merito la causa dello sbandamento, era risultato che costui viaggiava ad una velocità che non gli garantiva di non sbandare sul fondo stradale reso viscido dalla pioggia).

Commentario1

  • 1Art. 45 - Caso fortuito o forza maggiore
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 sussiste in tutti i casi nei quali l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica. Pertanto la forza maggiore non può che riferirsi ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42. Tale interpretazione dell'esimente in oggetto è quella che meglio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2010, n. 10823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10823
Data del deposito : 25 febbraio 2010

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